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  1. #1
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    Predefinito Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Lo scopo di questo thread è di rendere pubblico, ed accogliere i commenti ed i suggerimenti, il lavoro del gruppo preposto alla redazione della bozza del Regolamento del Senato, che sarà poi sottoposto al voto dell'assemblea.

    Il gruppo è formato dal Presidente e dal Vicepresidente del Senato, e da almeno altri due colleghi (in questo momento non ancora individuati). Non si deve intendere il thred come il luogo dove postare e commentare ogni singolo articolo e comma del Regolamento, quanto piuttosto il luogo ove rendere pubblici i criteri che stanno alla base della redazione, ed eventualmente come spazio di confronto - aperto a tutti i Senatori - su aspetti particolarmente controversi.

    Infine la bozza finale sarà postata qui, per ricevere una valutazione generale, prima di essere sottoposta al voto del Senato.

  2. #2
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Ho scritto una bozza di Regolamento, che mi pregio di sottoporvi. Vi prego soprattutto di segnalare eventuali incongruenze con la Costituzione.


    Regolamento del Senato





    Sezione I - linee guida

    Art. 1. I compiti del Senato, disciplinati dalla Costituzione, sono adempiuti tramite discussioni serie, pluraliste ed esaustive.



    Sezione II - il Senato

    Art. 2. L'attività del Senato è svolta in una sezione del parlamento virtuale, denominata "Senato".
    In tale sezione sono presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati a chi sia titolare dell'ufficio interessato:
    1) Ufficio di Presidenza del Senato;
    2) Archivio del Senato.
    Art. 3. L' Archivio del Senato è unico per tutte le legislature, e di conseguenza non viene mai chiuso o rinnovato, mentre l'Ufficio di Presidenza del Senato, al termine di ogni legislatura, viene chiuso e sostituito da uno analogo, dedicato alla nuova legislatura.


    Sezione III - insediamento del Senato

    Art. 4. Dopo ogni elezione, il Senatore con il maggior numero di post, assume l'incarico di Presidente Provvisorio del Senato. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico la presidenza provvisoria è attribuita al Senatore con il secondo maggior numero di post, e così di seguito.
    Art. 5. Il Presidente Provvisorio, entro quarantotto ore dalla distribuzione ufficiale dei seggi, apre la prima seduta del Senato. Nel caso in cui non vi provveda, potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità del Senatore con il maggior numero di post. Art. 6. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella prima seduta del Senato. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni hanno efficacia immediata. La sostituzione dei Senatori avviene sulla base delle disposizioni della legge elettorale.
    Art. 7. La prima seduta, della durata di quarantotto ore, è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato.
    Al termine di tale seduta se ne apre immediatamente un’altra, della durata di quarantotto ore, per le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Senato e del Vicepresidente.



    Sezione IV - il Presidente del Senato

    Art. 8. L’elezione a Presidente del Senato richiede, nelle prime due votazioni, i due terzi dei voti. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con le stesse modalità previste per quella di Presidente del Senato. Art. 9. Il Senato ha un Vicepresidente. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i Vicepresidenti sono due. Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato.
    Art. 10. Il Presidente del Senato può essere destituito dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato. La richiesta di messa in stato d’accusa deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato, e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di destituzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thred di voto. Il Presidente dal Senato è destituito se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta una sola volta nel corso di ogni legislatura annuale, o frazionaria di anno.
    Art. 11. Il Vicepresidente può essere parimenti destituito in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa. Le modalità sono le quelle previste per la destituzione del Presidente del Senato. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.
    Art. 12. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
    Il Presidente del Senato risolvere, sentito il parere dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Senato, ogni controversia regolamentare. La sue decisioni sono definitive. Le decisioni del Presidente del Senato hanno efficacia limitata alla legislatura in cui vengono prese, non risultando vincolanti per i successivi Presidenti del Senato. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori. Art. 13. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.


    Sezione V – i Gruppi al Senato

    Art. 14. Dopo l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si costituiscono in Gruppi. Il Senatore designato come Capogruppo riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Senato. Art. 15. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori. Art. 16. I Senatori che non appartengono ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opere come con le stesse prerogative degli altri Gruppi. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo.


    Sezione VI – le attività del Senato

    Art. 17. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo, al fine di stabilire le attività da svolgere.
    La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.
    Art. 18. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.
    Art. 19. Per lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.
    Art. 20. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri. Ogni Gruppo indica un proprio membro per far parte di un gruppo di lavoro, e tra i designati il Presidente del Senato sceglie chi ritenga maggiormente idoneo. Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.
    Art. 21. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito. Art. 22. Il Presidente del Senato può chiamare qualsiasi esterno al Senato ad intervenire nel thred di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso.
    Art. 23. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto. Art. 24. Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera ed il Primo Ministro possono sempre intervenire in un dibattito. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thred dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori. Art. 25. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto. In casi eccezionali, e con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.



    Sezione VII – il Senato e le sezioni del Forum

    Art. 26. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum. In sede di Conferenza dei Capogruppo, e sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.
    Art. 27. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, e senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenze del Senato. Art. 28. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 24 di questo Regolamento.


    Sezione VIII - il voto

    Art. 29. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
    La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi. Art. 30. A meno che la Costituzione o questo Regolamento prevedano una maggioranza speciale ogni votazione si fà a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato. Art. 31. Il Presidente del Senato pone al voto progetti di legge contrapposti tra loro. Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori. Il Presidente del Senato ha sempre l’obbligo di non ammettere al voto i progetti di legge e gli emendamenti che siano mossi da spirito gogliardico, ovvero siano irragionevoli o che attentino ad un diritto fondamentale dell’individuo. Art. 32. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.





    Sezione IX - i progetti di legge

    Art. 33. I progetti di legge sono depositati nella seguente forma:
    a) la rubrica deve indicare il tema in oggetto ed il nome del relatore; b) facoltativamente può essere inserito un preambolo esplicativo degli intenti della legge; c) il progetto di legge deve essere suddiviso in articoli, con ciò intendendo anche un articolo unico, che prevedano disposizioni concrete.


    Sezione X – Archivio del Senato


    Art. 34. Ogni norma approvata dal Senato è inserita nell’Archivio del Senato, e contestualmente è informato il Governo, affinché provveda ad inserirla nell’Archivio di Stato.
    Art. 35. L’Archivio del Senato è strutturato in modo che: a) ogni norma di legge abbia un suo post, nel quale sia riportato il testo della legge stessa;
    b) ogni norma di legge, sia inserita con una numerazione progressiva, a cui segue la rubrica prevista all’articolo 33 di questo Regolamento;
    c) le leggi abrogate sono rimosse dal thread ed inserite nella sezione “storica” dell’Archivio; d) le norme di legge modificate nel corso del tempo mantengono la numerazione originale, ed al nome del primo relatore è aggiunto quello del relatore che ha proposto la modifica. Art. 36. Il Senato vota un apposito regolamento per disciplinare i criteri generali a cui è informata la struttura dell’Archivio del Senato.





    Sezione XI - modifiche al regolamento

    Art. 37. Quando almeno un quarto dei Senatori ne facciano richiesta, il Presidente del Senato ed i Capogruppo costituiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta, una commissione. La commissione, entro quindici giorni dalla sua costituzione, esamina le modifiche richieste al Regolamento del Senato, redigendo eventualmente un testo da sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 38. All’interno della commissione ogni Capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i Senatori appartenenti al suo Gruppo. Un Capogruppo può designare in sua vece un Senatore appartenente al proprio Gruppo. Art. 39. Il Presidente del Senato presiede la commissione e dispone di un voto. Nel caso si verifichi una situazione di parità tra proposte in contrasto tra loro, il Presidente del Senato sceglie quale proposta sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 40. Le Modifiche al Regolamento del Senato sono introdotte con il voto favorevole dei tre quinti dei Senatori.





    Sezione XII - decadenza dei Senatori

    Art. 41. Un Senatore che non partecipi ad almeno una seduta in un bimestre decade di diritto. Il Senatore decaduto viene sostituito secondo quanto previsto dalla legge elettorale. Art. 42. Con “partecipazione” si intende che il Senatore debba aver espresso un voto o sia intervenuto in un dibattito, in un thred di un gruppo di lavoro o nella Conferenza dei Capogruppo, con una proposizione di senso compiuto. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”. Art. 43. Il Vicepresidente del Senato controlla della partecipazione di ogni Senatore, ed informa il Presidente del Senato se ravvisa la mancata partecipazione per un bimestre. Il Presidente del Senato può acquisire autonomamente tale notizia. Qualsiasi attività compiuta da un Senatore decaduto, ma non ancora dichiarato tale dal Presidente del Senato, è nulla. Art. 44. Il computo per la decadenza dei Senatori inizia il giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento.


    Sezione XIII – criteri d’interpretazione del Regolamento
    Art. 45. Gli articoli di questo Regolamento non possono essere interpretati diversamente rispetto al significato che le parole, raccordate tra loro, hanno nella lingua italiana.


    Sezione XIV – entrata in vigore del Regolamento
    Art. 46. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua promulgazione, tranne per quanto disposto riguardo al Gruppo Misto, che entra in vigore nella legislatura successiva a quella corrente.
    Ultima modifica di von Dekken; 16-01-14 alle 15:17

  3. #3
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Citazione Originariamente Scritto da von Dekken Visualizza Messaggio
    Ho scritto una bozza di Regolamento, che mi pregio di sottoporvi. Vi prego soprattutto di segnalare eventuali incongruenze con la Costituzione.


    Regolamento del Senato





    Sezione I - linee guida

    Art. 1. I compiti del Senato, disciplinati dalla Costituzione, sono adempiuti tramite discussioni serie, pluraliste ed esaustive.



    Sezione II - il Senato

    Art. 2. L'attività del Senato è svolta in una sezione del parlamento virtuale, denominata "Senato".
    In tale sezione sono presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati a chi sia titolare dell'ufficio interessato:
    1) Ufficio di Presidenza del Senato;
    2) Archivio del Senato.
    Art. 3. L' Archivio del Senato è unico per tutte le legislature, e di conseguenza non viene mai chiuso o rinnovato, mentre l'Ufficio di Presidenza del Senato, al termine di ogni legislatura, viene chiuso e sostituito da uno analogo, dedicato alla nuova legislatura.


    Sezione III - insediamento del Senato

    Art. 4. Dopo ogni elezione, il Senatore con il maggior numero di post, assume l'incarico di Presidente Provvisorio del Senato. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico la presidenza provvisoria è attribuita al Senatore con il secondo maggior numero di post, e così di seguito.
    Art. 5. Il Presidente Provvisorio, entro quarantotto ore dalla distribuzione ufficiale dei seggi, apre la prima seduta del Senato. Nel caso in cui non vi provveda, potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità del Senatore con il maggior numero di post. Art. 6. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella prima seduta del Senato. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni hanno efficacia immediata. La sostituzione dei Senatori avviene sulla base delle disposizioni della legge elettorale.
    Art. 7. La prima seduta, della durata di quarantotto ore, è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato.
    Al termine di tale seduta se ne apre immediatamente un’altra, della durata di quarantotto ore, per le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Senato e del Vicepresidente.



    Sezione IV - il Presidente del Senato

    Art. 8. L’elezione a Presidente del Senato richiede, nelle prime due votazioni, i due terzi dei voti. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con le stesse modalità previste per quella di Presidente del Senato. Art. 9. Il Senato ha un Vicepresidente. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i Vicepresidenti sono due. Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato.
    Art. 10. Il Presidente del Senato può essere destituito dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato. La richiesta di messa in stato d’accusa deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato, e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di destituzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thred di voto. Il Presidente dal Senato è destituito se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta una sola volta nel corso di ogni legislatura annuale, o frazionaria di anno per un medesimo motivo. Possono essere effettuati, qualora siano diverse le motivazioni della richiesta, ulteriori richieste di destituzione.
    Art. 11. Il Vicepresidente può essere parimenti destituito in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa. Le modalità sono le quelle previste per la destituzione del Presidente del Senato. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.
    Art. 12. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
    Il Presidente del Senato risolvere, sentito il parere dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Senato, ogni controversia regolamentare. La sue decisioni sono definitive, salvo ricorsi presentati presso la Corte Costituzionale che ne interrompono la validità fino alla decisione della Consulta. Le decisioni del Presidente del Senato hanno efficacia limitata alla legislatura in cui vengono prese, non risultando vincolanti per i successivi Presidenti del Senato. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori. Art. 13. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.

    Sezione V – i Gruppi al Senato

    Art. 14. Dopo l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si costituiscono in Gruppi. Il Senatore designato come Capogruppo riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Senato. Art. 15. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori. Art. 16. I Senatori che non appartengono ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opere come con le stesse prerogative degli altri Gruppi. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo.


    Sezione VI – le attività del Senato

    Art. 17. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo, al fine di stabilire le attività da svolgere.
    La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.
    Art. 18. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.
    Art. 19. Per lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.
    Art. 20. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri. (
    Ogni Gruppo indica un proprio membro per far parte di un gruppo di lavoro, e tra i designati il Presidente del Senato sceglie chi ritenga maggiormente idoneo- NO!!) Ogni Gruppo ha diritto ad avere un rappresentante in ogni gruppo di lavoro che viene proposto dal Gruppo stesso ed approvato dal Presidente del Senato. I dinieghi del Presidente del Senato devono essere espressamente motivati e sono possibili oggetto di ricorso presso la Corte Costituzionale . Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.
    Art. 21. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito.
    Art. 22. Il Presidente del Senato può chiamare qualsiasi esterno al Senato ad intervenire nel thred di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso, ma questo deve avvenire con diretta motivazione specifica ed è rifiutabile dal gruppo di lavoro con una votazione a maggioranza dei membri del gruppo di lavoro stesso.
    Art. 23. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto.
    Art. 24. Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera ed il Primo Ministro possono sempre intervenire in un dibattito. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thred dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori.
    Art. 25. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto. In casi eccezionali, e con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.



    Sezione VII – il Senato e le sezioni del Forum

    Art. 26. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum. In sede di Conferenza dei Capogruppo, e sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.
    Art. 27. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, e senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenze del Senato.
    Art. 28. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 24 di questo Regolamento.


    Sezione VIII - il voto

    Art. 29. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
    La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi.
    Art. 30. A meno che la Costituzione o questo Regolamento prevedano una maggioranza speciale ogni votazione si fà a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato.
    Art. 31. Il Presidente del Senato pone al voto progetti di legge contrapposti tra loro. (
    Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori. ASSOLUTAMENTE NO..valutazione troppo di parte) (Il Presidente del Senato ha sempre l’obbligo di non ammettere al voto i progetti di legge e gli emendamenti che siano mossi da spirito gogliardico, ovvero siano irragionevoli o che attentino ad un diritto fondamentale dell’individuo) Il Presidente del Senato può rifiutare una volta l'ammissione al voto di un disegno di legge, o un emendamento ad uno di questi, specificando precisamente le motivazione del suo diniego. Il diniego può essere oggetto di ricorso in Corte Costituzionale.
    Art. 32. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.




    Sezione IX - i progetti di legge

    Art. 33. I progetti di legge sono depositati nella seguente forma:
    a) la rubrica deve indicare il tema in oggetto ed il nome del relatore; b) facoltativamente può essere inserito un preambolo esplicativo degli intenti della legge; c) il progetto di legge deve essere suddiviso in articoli, con ciò intendendo anche un articolo unico, che prevedano disposizioni concrete.


    Sezione X – Archivio del Senato


    Art. 34. Ogni norma approvata dal Senato è inserita nell’Archivio del Senato, e contestualmente è informato il Governo, affinché provveda ad inserirla nell’Archivio di Stato.
    Art. 35. L’Archivio del Senato è strutturato in modo che: a) ogni norma di legge abbia un suo post, nel quale sia riportato il testo della legge stessa;
    b) ogni norma di legge, sia inserita con una numerazione progressiva, a cui segue la rubrica prevista all’articolo 33 di questo Regolamento;
    c) le leggi abrogate sono rimosse dal thread ed inserite nella sezione “storica” dell’Archivio; d) le norme di legge modificate nel corso del tempo mantengono la numerazione originale, ed al nome del primo relatore è aggiunto quello del relatore che ha proposto la modifica.
    Art. 36. Il Senato vota un apposito regolamento per disciplinare i criteri generali a cui è informata la struttura dell’Archivio del Senato.





    Sezione XI - modifiche al regolamento

    Art. 37. Quando almeno
    la metà dei Senatori ne facciano richiesta, il Presidente del Senato ed i Capogruppo costituiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta, un gruppo di lavoro. La commissione, entro quindici giorni dalla sua costituzione, esamina le modifiche richieste al Regolamento del Senato, redigendo eventualmente un testo da sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 38. All’interno del
    gruppo di lavoro ogni Capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i Senatori appartenenti al suo Gruppo. Un Capogruppo può designare in sua vece un Senatore appartenente al proprio Gruppo.
    Art. 39. Il Presidente del Senato presiede il gruppo di lavoro e dispone di un voto. Nel caso si verifichi una situazione di parità tra proposte in contrasto tra loro, il Presidente del Senato sceglie quale proposta sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 40. Le Modifiche al Regolamento del Senato sono introdotte con il voto favorevole dei tre quinti dei Senatori.





    Sezione XII - decadenza dei Senatori

    Art. 41. Un Senatore che non partecipi ad almeno una seduta in un bimestre
    viene posto sotto voto di decadenza, nella quale lo stesso può effettuare un intervento per spiegare le motivazioni della propria assenza. Qualora i senatori a maggioranza decidano per la decadenza, la sua ratifica viene demandata alla Corte Costituzionale. Il Senatore decaduto viene sostituito secondo quanto previsto dalla legge elettorale.
    Art. 42. Con “partecipazione” si intende che il Senatore debba aver espresso un voto o sia intervenuto in un dibattito, in un thred di un gruppo di lavoro o nella Conferenza dei Capogruppo, con una proposizione di senso compiuto. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”.
    Art. 43. Il Vicepresidente del Senato controlla della partecipazione di ogni Senatore, ed informa il Presidente del Senato se ravvisa la mancata partecipazione per un bimestre. Il Presidente del Senato può acquisire autonomamente tale notizia. Qualsiasi attività compiuta da un Senatore decaduto, ma non ancora dichiarato tale dal Presidente del Senato, è nulla.
    Art. 44. Il computo per la decadenza dei Senatori inizia il giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento.


    Sezione XIII – criteri d’interpretazione del Regolamento

    Art. 45. Gli articoli di questo Regolamento non possono essere interpretati diversamente rispetto al significato che le parole, raccordate tra loro, hanno nella lingua italiana.


    Sezione XIV – entrata in vigore del Regolamento
    Art. 46. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua promulgazione, tranne per quanto disposto riguardo al Gruppo Misto, che entra in vigore nella legislatura successiva a quella corrente.
    Eventuali modifiche al regolamento le ho messe in rosso. Fra parentesi le parti che io eliminerei completamente.
    "La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile" (Corrado Alvaro)

  4. #4
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Grazie per il contributo Senatore. Domani mi leggo il tutto

  5. #5
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Nuova bozza, con proposta di compromesso alle osservazioni del Senatore Seyen.

    Regolamento del Senato





    Sezione I - linee guida

    Art. 1. I compiti del Senato, disciplinati dalla Costituzione, sono adempiuti tramite discussioni serie, pluraliste ed esaustive.



    Sezione II - il Senato

    Art. 2. L'attività del Senato è svolta in una sezione del parlamento virtuale, denominata "Senato".
    In tale sezione sono presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati a chi sia titolare dell'ufficio interessato:
    1) Ufficio di Presidenza del Senato;
    2) Archivio del Senato.
    Art. 3. L' Archivio del Senato è unico per tutte le legislature, e di conseguenza non viene mai chiuso o rinnovato, mentre l'Ufficio di Presidenza del Senato, al termine di ogni legislatura, viene chiuso e sostituito da uno analogo, dedicato alla nuova legislatura.


    Sezione III - insediamento del Senato

    Art. 4. Dopo ogni elezione, il Senatore con il maggior numero di post, assume l'incarico di Presidente Provvisorio del Senato. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico la presidenza provvisoria è attribuita al Senatore con il secondo maggior numero di post, e così di seguito.
    Art. 5. Il Presidente Provvisorio, entro quarantotto ore dalla distribuzione ufficiale dei seggi, apre la prima seduta del Senato. Nel caso in cui non vi provveda, potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità del Senatore con il maggior numero di post. Art. 6. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella prima seduta del Senato. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni hanno efficacia immediata. La sostituzione dei Senatori avviene sulla base delle disposizioni della legge elettorale.
    Art. 7. La prima seduta, della durata di quarantotto ore, è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato.
    Al termine di tale seduta se ne apre immediatamente un’altra, della durata di quarantotto ore, per le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Senato e del Vicepresidente.



    Sezione IV - il Presidente del Senato

    Art. 8. L’elezione a Presidente del Senato richiede, nelle prime due votazioni, i due terzi dei voti. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con le stesse modalità previste per quella di Presidente del Senato. Art. 9. Il Senato ha un Vicepresidente. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i Vicepresidenti sono due. Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato.
    Art. 10. Il Presidente del Senato può essere destituito dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato. La richiesta di messa in stato d’accusa deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato, e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di destituzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thred di voto. Il Presidente dal Senato è destituito se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta
    al massimo due volte nel corso di ogni legislatura annuale, o una sola se la legislatura è frazionaria di anno.
    Art. 11. Il Vicepresidente può essere parimenti destituito in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa. Le modalità sono le quelle previste per la destituzione del Presidente del Senato. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.
    Art. 12. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
    Il Presidente del Senato risolvere, sentito il parere dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Senato, ogni controversia regolamentare. La sue decisioni sono definitive
    , tuttavia un Capogruppo, entro ventiquattro ore dalla decisione assunta dal Presidente del Senato, può chiedere che la decisione in oggetto sia sottoposta alla Conferenza dei Capogruppo, la quale può confermarla o modificarla. La Conferenza dei Capogruppo vota secondo le regole previste agli articoli 38 e 39 di questo Regolamento. Le decisioni del Presidente del Senato hanno efficacia limitata alla legislatura in cui vengono prese, non risultando vincolanti per i successivi Presidenti del Senato. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori. Art. 13. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.

    Sezione V – i Gruppi al Senato

    Art. 14. Dopo l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si costituiscono in Gruppi. Il Senatore designato come Capogruppo riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Senato. Art. 15. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori. Art. 16. I Senatori che non appartengono ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opere come con le stesse prerogative degli altri Gruppi. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo.


    Sezione VI – le attività del Senato

    Art. 17. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo, al fine di stabilire le attività da svolgere.
    La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.
    Art. 18. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.
    Art. 19. Per lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.
    Art. 20. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri. Ogni Gruppo
    può indicare, senza tuttavia avere l’obbligo di farlo, un proprio membro per far parte di un gruppo di lavoro. Al fine di mantenere il numero dei membri del gruppo di lavoro in un numero contenuto ne entrano a fare parte i Senatori designati dai Gruppi maggiormente rappresentativi, mentre gli esclusi sono inseriti prioritariamente nel successivo gruppo di lavoro creato. Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.
    Art. 21. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito. Art. 22. Il Presidente del Senato può chiamare qualsiasi esterno al Senato ad intervenire nel thred di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso.
    Gli esterni non hanno mai diritto di voto all’interno del gruppo di lavoro. Art. 22 bis. Al termine della propria attività il gruppo di lavoro vota una relazione da sottoporre all’assemblea.
    Art. 23. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto. Art. 24. Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera ed il Primo Ministro possono sempre intervenire in un dibattito. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thred dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori. Art. 25. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto. In casi eccezionali, e con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.


    Sezione VII – il Senato e le sezioni del Forum

    Art. 26. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum. In sede di Conferenza dei Capogruppo, e sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.
    Art. 27. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, e senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenze del Senato. Art. 28. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 24 di questo Regolamento.


    Sezione VIII - il voto

    Art. 29. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
    La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi. Art. 30. A meno che la Costituzione o questo Regolamento prevedano una maggioranza speciale ogni votazione si fà a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato. Art. 31. Il Presidente del Senato pone al voto progetti di legge contrapposti tra loro. Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori
    , tuttavia un Capogruppo, entro ventiquattro ore dal rigetto di un emendamento da parte del Presidente del Senato, può chiedere che l’ammissione dell’emendamento sia sottoposta alla Conferenza dei Capogruppo. La Conferenza dei Capogruppo vota secondo le regole previste agli articoli 38 e 39 di questo Regolamento. Il Presidente del Senato ha sempre l’obbligo di non ammettere al voto i progetti di legge e gli emendamenti che siano mossi da spirito gogliardico, ovvero siano irragionevoli o che attentino ad un diritto fondamentale dell’individuo. In tale caso il Presidente del Senato deve indicare le norme costituzionali a supporto della propria decisione. Un ricorso alla Corte Costituzionale non sospende la decisione del Presidente del Senato. Art. 32. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.




    Sezione IX - i progetti di legge

    Art. 33. I progetti di legge sono depositati nella seguente forma:
    a) la rubrica deve indicare il tema in oggetto ed il nome del relatore; b) facoltativamente può essere inserito un preambolo esplicativo degli intenti della legge; c) il progetto di legge deve essere suddiviso in articoli, con ciò intendendo anche un articolo unico, che prevedano disposizioni concrete.


    Sezione X – Archivio del Senato


    Art. 34. Ogni norma approvata dal Senato è inserita nell’Archivio del Senato, e contestualmente è informato il Governo, affinché provveda ad inserirla nell’Archivio di Stato.
    Art. 35. L’Archivio del Senato è strutturato in modo che: a) ogni norma di legge abbia un suo post, nel quale sia riportato il testo della legge stessa;
    b) ogni norma di legge, sia inserita con una numerazione progressiva, a cui segue la rubrica prevista all’articolo 33 di questo Regolamento;
    c) le leggi abrogate sono rimosse dal thread ed inserite nella sezione “storica” dell’Archivio; d) le norme di legge modificate nel corso del tempo mantengono la numerazione originale, ed al nome del primo relatore è aggiunto quello del relatore che ha proposto la modifica. Art. 36. Il Senato vota un apposito regolamento per disciplinare i criteri generali a cui è informata la struttura dell’Archivio del Senato.





    Sezione XI - modifiche al regolamento

    Art. 37. Quando almeno un
    terzo dei Senatori ne facciano richiesta, il Presidente del Senato ed i Capogruppo costituiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta, un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro, entro quindici giorni dalla sua costituzione, esamina le modifiche richieste al Regolamento del Senato, redigendo eventualmente un testo da sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 38. All’interno del
    gruppo di lavoroogni Capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i Senatori appartenenti al suo Gruppo. Un Capogruppo può designare in sua vece un Senatore appartenente al proprio Gruppo. Art. 39. Il Presidente del Senato presiede il gruppo di lavoroe dispone di un voto. Nel caso si verifichi una situazione di parità tra proposte in contrasto tra loro, il Presidente del Senato sceglie quale proposta sottoporre al voto dell’assemblea.
    Art. 40. Le Modifiche al Regolamento del Senato sono introdotte con il voto favorevole dei tre quinti dei Senatori.





    Sezione XII - decadenza dei Senatori

    Art. 41. Un Senatore che non partecipi ad almeno una seduta in un bimestre
    è proposto per la decadenza. In tale caso, entro quarantotto ore dalla notizia di possibile decadenza, il Presidente del Senato apre un dibattito, per la durata di ventiquattro ore, in cui invita il Senatore a rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato. Al termine del dibattito il Senato vota, a maggioranza assoluta, la decadenza del Senatore. Il Senatore interessato non partecipa al voto. Il Senatore decaduto viene sostituito secondo quanto previsto dalla legge elettorale. Art. 42. Con “partecipazione” si intende che il Senatore debba aver espresso un voto o sia intervenuto in un dibattito, in un thred di un gruppo di lavoro o nella Conferenza dei Capogruppo, con una proposizione di senso compiuto. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”. Art. 43. Il Vicepresidente del Senato controlla della partecipazione di ogni Senatore, ed informa il Presidente del Senato se ravvisa la mancata partecipazione per un bimestre. Il Presidente del Senato può acquisire autonomamente tale notizia. Qualsiasi attività compiuta da un Senatore decaduto, ma non ancora dichiarato tale dal Presidente del Senato, è nulla. Art. 44. Il computo per la decadenza dei Senatori inizia il giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento.

    Sezione XIII – criteri d’interpretazione del Regolamento
    Art. 45. Gli articoli di questo Regolamento non possono essere interpretati diversamente rispetto al significato che le parole, raccordate tra loro, hanno nella lingua italiana.


    Sezione XIV – entrata in vigore del Regolamento
    Art. 46. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua promulgazione, tranne per quanto disposto riguardo al Gruppo Misto, che entra in vigore nella legislatura successiva a quella corrente.



    NOTE

    Art. 10. Ho raddoppiato la possibilità di richiesta di messa in stato d’accusa, rendendo più incisiva la previsione della decadenza; evitando però di non porre alcun limite, che potrebbe portare a continue procedure del genere con finalità esclusivamente di polemica politica (perché sappiamo che se si vuole gravi motivi se ne scoprono sempre).Art. 12. Ritendo inopportuno ricorrere al giudizio della Corte Costituzionale, per i tempi che richiederebbe la decisione quando evidentemente questa deve essere immediata.Art. 20. L’idea di base è che i gruppi di lavoro non siano troppo grandi che ne rallenterebbero il lavoro, facendone venir meno lo scopo. Tuttavia con questa modifica mi sembra che un possibile arbitrio presidenziale sia eliminato, garantendo l’accesso a tutti.Art. 22. Non vedo per quale motivo il Presidente del Senato non possa acquisire pareri esterni?! Non è mia intenzione sviare la maggioranza all’interno del gruppo di lavoro. Art. 22 bis. Norma di chiusura.Art. 31. Proposta di equilibrio tra il potere del Presidente e la volontà dell’assemblea. Art. 37. Facciamo un terzo?Art. 41. Maggiori garanzie per il Senatore in procinto di decadere, ma la competenza resta nella sovranità dell’organo politico.
    Ultima modifica di von Dekken; 17-01-14 alle 09:19

  6. #6
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Sarebbe mia intenzione porre al voto un testo condiviso entro una decina di giorni. Quindi invito tutti i colleghi ad intervenire in questo thread.

  7. #7
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Fatemi sapere, mi sono dedicato alla prima, seconda e terza sezione...
    Nel pomeriggio vedo se riesco a fare il resto.

    In rosso modifiche stilistiche, in nero eventuali dubbi.

    Regolamento del Senato





    Sezione I - linee guida

    Art. 1. I compiti del Senato, disciplinati dalla Costituzione, sono adempiuti tramite discussioni serie, pluraliste ed esaustive.
    [I compiti del Senato, come indicati nella Costituzione, vengono svolti tramite appositi dibattiti, la cui pluralità e serietà è affidata alla correttezza dei Senatori, e garantita dal Presidente dell'assemblea.]



    Sezione II - il Senato

    Art. 2. L'attività del Senato è svolta in una sezione del parlamento virtuale, denominata "Senato".
    In tale sezione sono
    [devono essere?] presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati [La cui gestione è riservata?] a chi sia titolare dell'ufficio interessato [Al curatore appositamente nominato dal Presidente del Senato secondo criteri di correttezza e capacità ed agli utenti aventi cariche istituzionali?]:
    1) Ufficio di Presidenza del Senato;
    2) Archivio del Senato.
    Art. 3. L' Archivio del Senato è unico per tutte le legislature, e di conseguenza non viene mai chiuso o rinnovato, mentre l'Ufficio di Presidenza del Senato, al termine di ogni legislatura, viene chiuso e sostituito da uno analogo, dedicato alla nuova legislatura.


    Su questo articolo 3 avrei da ridire...non mi sembra necessario specificare che l'archivio è unico ne tanto meno che non viene mai chiuso.
    Sul rinnovamento, poi...se va aggiornato continuamente con le novità approvate...mi pare un non sense.

    Sezione III - insediamento del Senato


    Art. 4. Dopo
    [A segito di?] ogni elezione, il Senatore con il maggior numero di post [Con l'anzianità forumistica maggiore, stabilita per numero di post?], assume [temporaneamente] l'incarico di Presidente provvisorio [carica tenporanea, quindi il provvisorio mi pare ridondante] del Senato. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico la presidenza provvisoria [O non potesse svolgere il ruolo per cause ulteriori, indipendenti dalla sua volontà] è attribuita [Viene automaticamente sostituito dal] al Senatore con il secondo maggior numero di post [Di nuovo: dal Senatore con la maggiore anzianità forumistica stabilita secondo il numero di post], e così di seguito.
    Art. 5. Il Presidente Provvisorio, entro
    [un termine di?] quarantotto ore dalla [A partire dal momento della] distribuzione ufficiale dei seggi, apre [Ha il dovere di aprire?] la prima seduta del Senato. Nel caso in cui non vi provveda [Non adempia al dovere?], potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità [Fermo restandp che il ruolo di presidente temporaneo viene comunque assegnato secondo i criteri di cui all'Art. 4?] del Senatore con il maggior numero di post.
    Art. 6. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella prima seduta del Senato. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni hanno efficacia immediata. La sostituzione dei Senatori avviene sulla base delle disposizioni della legge elettorale.
    [Art. 6: I Senatori eletti entrano in carica automaticamente.. Eventuali dimissioni possono essere presentate durante e non oltre la prima seduta del Senato. Successivamente alla prima seduta del Senato le dimissioni possono essere presentate unicamente presso l'Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni, sia che vengano presentate durante la prima seduta del Senato, sia che siano presentate successivamente presso l'Ufficio di Presidenza hanno efficacia immediata. La sostituzione del Senatore dimissionario avviene secondo i criteri stabiliti dalla legge elettorale vigente]
    Art. 7. La prima seduta, della durata
    [La cui durata massima è?] di quarantotto ore, è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato. [Alle cariche istituzionali previste dal regolamento? Non so, ad esempio a questo giro abbiamo un solo VP. Secondo questo regolamento ne avremmo dovuti eleggere necessariamente due. Invece limitandoci a dire "le cariche istituzionali previste dal regolamento avremmo maggior "flessibilità" istituzionale, credo]
    Al termine di tale seduta se ne apre immediatamente un’altra, della durata di quarantotto ore, per le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Senato e del Vicepresidente.

    [Al termine della prima seduta si passa immediatamente alla seduta successiva, la cui durata massima è sempre di 48 ore,, riservata alle operazioni di voto per l'elezione delle cariche istituzionali previste dal regolamento.]
    C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".

  8. #8
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Ad una scorsa veloce mi sembrano osservazioni interessanti. Stasera me le leggo con più attenzione, assieme a quelle sulle altre Sezioni, se fai in tempo a postarle.

  9. #9
    bronsa querta
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Sezione IV - il Presidente del Senato
    Art. 8. L’elezione a
    [del] Presidente del Senato richiede, nelle [durante le] prime due votazioni, i due terzi dei voti. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti [per le votazioni successive la maggioranza richiesta è quella assoluta].
    La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con
    [secondo] le stesse modalità previste per quella di [per l'elezione del] Presidente del Senato.
    Art. 9. Il Senato ha
    [elegge come minimo] un Vicepresidente. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i [possono essere eletti due] Vicepresidenti sono due.
    Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato
    [Ogni ulteriori dodici Senatori eletti il numero di possibili Vicepresidenti aumenta di uno]. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato. [Io eliminerei questa misura, mi sembra un vincolo O inutile O superficiale]
    Art. 10. Il Presidente del Senato può essere destituito dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato. La richiesta di messa in stato d’accusa deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato, e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di destituzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thred di voto. Il Presidente dal Senato è destituito se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta una sola volta nel corso di ogni legislatura annuale, o frazionaria di anno.
    [Ahem....io riscriverei tout court l'articolo....la messa in stato d'accusa è procedurale...insomma, è una questione burocratica. E va anche bene laddove il PdS si riveli scorretto o incapace. Ma aggiungerei anche un piccolo meccanismo di "sfiducia politica". Per cui direi di prevedere DUE ipotesi di destituzione distinte.
    Quanto alla procedura di voto e maggioranza concordo.]

    Art. 11. Il Vicepresidente può essere parimenti destituito in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa. Le modalità sono le quelle previste per la destituzione del Presidente del Senato. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.
    [Stesso discorso fatto per l'art. 10. Io prevederei due distinti meccanismi: uno burocratico ed uno politico.]
    Art. 12. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
    Il Presidente del Senato risolvere, sentito il parere dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Senato, ogni controversia regolamentare. La sue decisioni sono definitive. Le decisioni del Presidente del Senato hanno efficacia limitata alla legislatura in cui vengono prese, non risultando vincolanti per i successivi Presidenti del Senato. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori

    [Per una questione di ordine io la porrei così:

    I compiti del Presidente del Senato sono i seguenti:
    - Presiede i Lavori del Senato
    - Garantisce il rispetto del Regolamento da parte dei Senatori
    - Tramite i moderatori provvede a mantenere ordinato il sottoforum Senato
    - Risolve, sentiti i pareri dei componenti dell'ufficio di Presidenza, le eventuali controversie relative al regolamento
    - Gestisce l'archivio del Senato, potendo delegare ad uno o più Senatori secondo criteri di capacità il compito.]


    Art. 13. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.


    [In caso di assenza o in presenza di condizioni tali da rendere impossibile il normale svolgimento dei compiti previsti dall'Art. 12 il (o i) vicepresidente deve svolgere tutti i compiti del Presidente per la durata dell'assenza o delle condizioni tali da rendere impossibile il normale svolgimento dei compiti.]

    Sezione V – i Gruppi al Senato

    Art. 14. Dopo
    [A seguito dell'] l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si [devono costituirsi?] costituiscono in Gruppi [indicando liberamente un Senatore come capogruppo]. Il Senatore designato come Capogruppo [dovrà riferire?] riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione [da parte del capogruppo designato?] all’Ufficio di Presidenza del Senato.
    Art. 15. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori.
    [Per una questione d'ordine....dire "il numero minimo di componenti per ogni gruppo è di due Senatori"]
    [Però specifico che secondo me l'articolo lo dovremmo eliminare. Se un partito elegge un solo Senatore che succede?]
    Art. 16. I Senatori che non appartengono
    [Che non abbiano aderito a nessun gruppo costituitosi secondo le modalità previste?] ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opere come con le stesse prerogative degli altri Gruppi. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo. [avente le stesse prerogative e le stesse regole dei gruppi ordinari?]


    Sezione VI – le attività del Senato

    Art. 17. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo, al fine di stabilire
    [Sentiti i capigruppi?] le attività da svolgere.
    La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.
    [Aggiungerei anche nel caso in cui ci fosse una specifica richiesta da parte di un tot numero di Senatori o capigruppi...]
    Art. 18. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.
    [Non è ridondante rispetto al 17? Al massimo integrerei la parte relativa a calendari e tempi...]
    Art. 19. Per
    [facilitare o accellerare?] lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.
    Art. 20. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri. Ogni Gruppo
    [deve? Può? magari specifichiamolo] indica un proprio membro per far parte [perché partecipi] di un gruppo di lavoro, e tra i designati il Presidente del Senato sceglie chi ritenga maggiormente idoneo. Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.
    Art. 21. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito.
    [Mah, a me sembra una prerogativa eccessiva, quella di porre fine ai lavori. Non potremmo dire che può chiedere di accelerare i tempi al gruppo?]
    Art. 22. Il Presidente del Senato può [
    Secondo criteri di preparazione e capacità tecnica?] chiamare [Ahem...richiedere la partecipazione? Suona un pò vincolante, come vien posto] qualsiasi [forumista] esterno al Senato ad intervenire nel thred di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso.
    Art. 23. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto.
    [Magari interpreto male io l'articolo....la porrei così: "le conclusioni o le proposte formulate dal gruppo di lavoro, vengono sottoposte al vaglio ed voto del Senato perché vengano approvate o respinte. Le operaqzioni di vaglio e di voto non possono avere una durata superiore alle settantadue ore"]
    Art. 24. Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera ed il Primo Ministro possono sempre intervenire in un dibattito. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thred dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori.
    Art. 25. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto. In casi eccezionali, e con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.



    Sezione VII – il Senato e le sezioni del Forum

    Art. 26. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum. In sede di Conferenza dei Capogruppo, e sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.
    Art. 27. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, e senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenze del Senato. Art. 28. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 24 di questo Regolamento.


    Sezione VIII - il voto

    Art. 29. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto
    [in ogni caso, durante le fasi di votazione] le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
    La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi.
    Art. 30. A meno che
    [salvo i casi previsti in Costituzione o nel Regolamento] la Costituzione o questo Regolamento prevedano una maggioranza speciale ogni votazione si fà [prevede come quorum la] a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato. Art. 31. Il Presidente del Senato pone al voto progetti di legge contrapposti tra loro. Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori. Il Presidente del Senato ha sempre l’obbligo di non ammettere al voto i progetti di legge e gli emendamenti che siano mossi da spirito gogliardico, ovvero siano irragionevoli o che attentino ad un diritto fondamentale dell’individuo. Art. 32. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.

    Fatemi sapere, ragass, spero di non aver fatto cretinate. Appena potrò passo all'ultima parte.
    C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".

  10. #10
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    Predefinito Re: Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Senato

    Faccio presente ai colleghi che ulteriori proposte - oltre a quelle dei Senatori che già hanno postato - saranno accolte, e poste in discussione, solo se presentate non oltre la mezzanotte del 23 gennaio.

 

 
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