Ho scritto una bozza di Regolamento, che mi pregio di sottoporvi. Vi prego soprattutto di segnalare eventuali incongruenze con la Costituzione.
Art. 1. I compiti del Senato, disciplinati dalla Costituzione, sono adempiuti tramite discussioni serie, pluraliste ed esaustive.
Art. 2. L'attività del Senato è svolta in una sezione del parlamento virtuale, denominata "Senato".
In tale sezione sono presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati a chi sia titolare dell'ufficio interessato:
1) Ufficio di Presidenza del Senato;
2) Archivio del Senato.
Art. 3. L' Archivio del Senato è unico per tutte le legislature, e di conseguenza non viene mai chiuso o rinnovato, mentre l'Ufficio di Presidenza del Senato, al termine di ogni legislatura, viene chiuso e sostituito da uno analogo, dedicato alla nuova legislatura.
Sezione III - insediamento del Senato
Art. 4. Dopo ogni elezione, il Senatore con il maggior numero di post, assume l'incarico di Presidente Provvisorio del Senato. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico la presidenza provvisoria è attribuita al Senatore con il secondo maggior numero di post, e così di seguito.
Art. 5. Il Presidente Provvisorio, entro quarantotto ore dalla distribuzione ufficiale dei seggi, apre la prima seduta del Senato. Nel caso in cui non vi provveda, potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità del Senatore con il maggior numero di post. Art. 6. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella prima seduta del Senato. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato. Le dimissioni hanno efficacia immediata. La sostituzione dei Senatori avviene sulla base delle disposizioni della legge elettorale.
Art. 7. La prima seduta, della durata di quarantotto ore, è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato.
Al termine di tale seduta se ne apre immediatamente un’altra, della durata di quarantotto ore, per le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Senato e del Vicepresidente.
Sezione IV - il Presidente del Senato
Art. 8. L’elezione a Presidente del Senato richiede, nelle prime due votazioni, i due terzi dei voti. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con le stesse modalità previste per quella di Presidente del Senato. Art. 9. Il Senato ha un Vicepresidente. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i Vicepresidenti sono due. Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato.
Art. 10. Il Presidente del Senato può essere destituito dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato. La richiesta di messa in stato d’accusa deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato, e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di destituzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thred di voto. Il Presidente dal Senato è destituito se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta una sola volta nel corso di ogni legislatura annuale, o frazionaria di anno.
Art. 11. Il Vicepresidente può essere parimenti destituito in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa. Le modalità sono le quelle previste per la destituzione del Presidente del Senato. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.
Art. 12. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
Il Presidente del Senato risolvere, sentito il parere dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Senato, ogni controversia regolamentare. La sue decisioni sono definitive. Le decisioni del Presidente del Senato hanno efficacia limitata alla legislatura in cui vengono prese, non risultando vincolanti per i successivi Presidenti del Senato. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori. Art. 13. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.
Sezione V – i Gruppi al Senato
Art. 14. Dopo l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si costituiscono in Gruppi. Il Senatore designato come Capogruppo riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Senato. Art. 15. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori. Art. 16. I Senatori che non appartengono ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opere come con le stesse prerogative degli altri Gruppi. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo.
Sezione VI – le attività del Senato
Art. 17. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo, al fine di stabilire le attività da svolgere.
La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.
Art. 18. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.
Art. 19. Per lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.
Art. 20. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri. Ogni Gruppo indica un proprio membro per far parte di un gruppo di lavoro, e tra i designati il Presidente del Senato sceglie chi ritenga maggiormente idoneo. Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.
Art. 21. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito. Art. 22. Il Presidente del Senato può chiamare qualsiasi esterno al Senato ad intervenire nel thred di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso.
Art. 23. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto. Art. 24. Il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera ed il Primo Ministro possono sempre intervenire in un dibattito. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thred dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori. Art. 25. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto. In casi eccezionali, e con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.
Sezione VII – il Senato e le sezioni del Forum
Art. 26. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum. In sede di Conferenza dei Capogruppo, e sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.
Art. 27. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, e senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenze del Senato. Art. 28. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 24 di questo Regolamento.
Art. 29. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi. Art. 30. A meno che la Costituzione o questo Regolamento prevedano una maggioranza speciale ogni votazione si fà a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato. Art. 31. Il Presidente del Senato pone al voto progetti di legge contrapposti tra loro. Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori. Il Presidente del Senato ha sempre l’obbligo di non ammettere al voto i progetti di legge e gli emendamenti che siano mossi da spirito gogliardico, ovvero siano irragionevoli o che attentino ad un diritto fondamentale dell’individuo. Art. 32. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.
Sezione IX - i progetti di legge
Art. 33. I progetti di legge sono depositati nella seguente forma:
a) la rubrica deve indicare il tema in oggetto ed il nome del relatore; b) facoltativamente può essere inserito un preambolo esplicativo degli intenti della legge; c) il progetto di legge deve essere suddiviso in articoli, con ciò intendendo anche un articolo unico, che prevedano disposizioni concrete.
Sezione X – Archivio del Senato
Art. 34. Ogni norma approvata dal Senato è inserita nell’Archivio del Senato, e contestualmente è informato il Governo, affinché provveda ad inserirla nell’Archivio di Stato.
Art. 35. L’Archivio del Senato è strutturato in modo che: a) ogni norma di legge abbia un suo post, nel quale sia riportato il testo della legge stessa;
b) ogni norma di legge, sia inserita con una numerazione progressiva, a cui segue la rubrica prevista all’articolo 33 di questo Regolamento;
c) le leggi abrogate sono rimosse dal thread ed inserite nella sezione “storica” dell’Archivio; d) le norme di legge modificate nel corso del tempo mantengono la numerazione originale, ed al nome del primo relatore è aggiunto quello del relatore che ha proposto la modifica. Art. 36. Il Senato vota un apposito regolamento per disciplinare i criteri generali a cui è informata la struttura dell’Archivio del Senato.
Sezione XI - modifiche al regolamento
Art. 37. Quando almeno un quarto dei Senatori ne facciano richiesta, il Presidente del Senato ed i Capogruppo costituiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta, una commissione. La commissione, entro quindici giorni dalla sua costituzione, esamina le modifiche richieste al Regolamento del Senato, redigendo eventualmente un testo da sottoporre al voto dell’assemblea.
Art. 38. All’interno della commissione ogni Capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i Senatori appartenenti al suo Gruppo. Un Capogruppo può designare in sua vece un Senatore appartenente al proprio Gruppo. Art. 39. Il Presidente del Senato presiede la commissione e dispone di un voto. Nel caso si verifichi una situazione di parità tra proposte in contrasto tra loro, il Presidente del Senato sceglie quale proposta sottoporre al voto dell’assemblea.
Art. 40. Le Modifiche al Regolamento del Senato sono introdotte con il voto favorevole dei tre quinti dei Senatori.
Sezione XII - decadenza dei Senatori
Art. 41. Un Senatore che non partecipi ad almeno una seduta in un bimestre decade di diritto. Il Senatore decaduto viene sostituito secondo quanto previsto dalla legge elettorale. Art. 42. Con “partecipazione” si intende che il Senatore debba aver espresso un voto o sia intervenuto in un dibattito, in un thred di un gruppo di lavoro o nella Conferenza dei Capogruppo, con una proposizione di senso compiuto. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”. Art. 43. Il Vicepresidente del Senato controlla della partecipazione di ogni Senatore, ed informa il Presidente del Senato se ravvisa la mancata partecipazione per un bimestre. Il Presidente del Senato può acquisire autonomamente tale notizia. Qualsiasi attività compiuta da un Senatore decaduto, ma non ancora dichiarato tale dal Presidente del Senato, è nulla. Art. 44. Il computo per la decadenza dei Senatori inizia il giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento.
Sezione XIII – criteri d’interpretazione del Regolamento
Art. 45. Gli articoli di questo Regolamento non possono essere interpretati diversamente rispetto al significato che le parole, raccordate tra loro, hanno nella lingua italiana.
Sezione XIV – entrata in vigore del Regolamento
Art. 46. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua promulgazione, tranne per quanto disposto riguardo al Gruppo Misto, che entra in vigore nella legislatura successiva a quella corrente.