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Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: Promulgazione leggi

  1. #1
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    Predefinito Promulgazione leggi

    Qui il Presidente promulgherà le leggi approvate dal Parlamento, ai sensi dell'art. 20 della Costituzione.
    Ultima modifica di DADO; 21-02-14 alle 23:08
    Forza Italia per la Libertà!


  2. #2
    Tutto fa brodo
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    DISEGNO DI LEGGE TRAIANO PER LA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

    Art. 1 Le concessioni per la creazione di case di piacere finalizzate all'esercizio della prostituzione avviene tramite asta.

    Art. 2 La base d'asta minima è , qualunque sia il luogo, di 500.000 €, da dare prima dell'apertura dell'esercizio commerciale e in un'unica soluzione.

    Art.3 Sono previste super-aste in particolari luoghi strategici, individuati al momento negli aeroporti di Roma e Milano, ma che non è detto rimangano gli unici ( vedi zone di confine). La base d'asta in questi casi è di 3.000.000 (3 milioni) di € , sempre con le stesse modalità di cui al punto 2.

    Art. 4 Il gestore non potrà richiedere percentuali sui servizi delle prostitute , in quanto avvierebbe verso sfruttamenti e ricatti odiosi. Il gestore potrà solo far pagare le prostitute un canone di affitto delle stanze in cui esercitano, e ai clienti il prezzo dell'entrata e di eventuali vendite di beni e servizi erogati (vendita bevande , uso saune , bagni turchi ecc.)

    Art.5 Le prostitute sono a tutti gli effetti delle lavoratrici/libere professioniste , quindi con tutti i diritti e doveri che questa categoria comporta, compresi ovviamente la privacy , la sicurezza personale e i controlli sanitari periodici.


    PROMULGO.

    F.to

    Il Presidente, DADO
    Forza Italia per la Libertà!


  3. #3
    Sospeso/a
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    chiedo solo se la moderazione può correggere l'ortografia. L'ho fatto di fretta, visto che non c'era quasi più tempo, e non ho corretto.

    Tipo Art. 1 Le concessioni per la creazione di case di piacere finalizzate all'esercizio della prostituzione AVVENGONO, o VENGONO DATE) tramite asta.

    Art. 4 Il gestore non potrà richiedere percentuali sui servizi delle prostitute , in quanto avvierebbe verso sfruttamenti e ricatti odiosi. Il gestore potrà solo far pagare ALLE prostitute un canone di affitto delle stanze in cui esercitano, e ai clienti il prezzo dell'entrata NEL LOCALE e eventuali vendite di beni e servizi e (bevande , uso saune , bagni turchi ecc.)
    Ultima modifica di Traiano; 23-02-14 alle 23:12
    DUX SUCKS
    Lombardo-veneto vituperio delle genti
    Se non ti rispondo è probabile che sei in ignore list e/o sei troppo beota. STACCE.

  4. #4
    Francpolitik
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    Citazione Originariamente Scritto da Traiano Visualizza Messaggio
    chiedo solo se la moderazione può correggere l'ortografia. L'ho fatto di fretta, visto che non c'era quasi più tempo, e non ho corretto.

    Tipo Art. 1 Le concessioni per la creazione di case di piacere finalizzate all'esercizio della prostituzione AVVENGONO, o VENGONO DATE) tramite asta.

    Art. 4 Il gestore non potrà richiedere percentuali sui servizi delle prostitute , in quanto avvierebbe verso sfruttamenti e ricatti odiosi. Il gestore potrà solo far pagare ALLE prostitute un canone di affitto delle stanze in cui esercitano, e ai clienti il prezzo dell'entrata NEL LOCALE e eventuali vendite di beni e servizi e (bevande , uso saune , bagni turchi ecc.)
    Io lo farei ma sino ad oggi è stato severamente proibito. La cosa migliore sarebbe proporre la modifica in Senato.

    Comunque se tutti sono d'accordo per me si può modificare.
    Ultima modifica di Gracco; 24-02-14 alle 02:49
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  5. #5
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    Io farei una leggina di un articolo del Senato per dare al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare e sorvegliare che le modifiche siano solo di stile.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  6. #6
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    Io farei una leggina di un articolo del Senato per dare al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare e sorvegliare che le modifiche siano solo di stile.
    Quindi dobbiamo discuterne in Senato?
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  7. #7
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    Disegno di legge del governo Undertaker sull'immigrazione

    Articolo Primo
    Disposizioni Contro L’ Immigrazione Clandestina

    Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    Tali atti sono considerati reato da punirsi con la reclusione da 1 a 5 anni.
    Comma Primo
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 25.000 euro per ogni persona.

    Comma Secondo
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.

    Comma Terzo
    Aggravanti del Reato
    Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di due o più persone;
    b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    Se i fatti di cui al comma 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.

    ART 2
    Respingimenti ed espulsioni
    Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale
    Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi contro il respingimento saranno possibili ,al consolato italiano nel paese in cui verrà effetuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento. Il ricorrente attenderà l'esito del ricorso nel paese in cui è stato effettuato il respingimento.Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.


    ART 3
    Soggiorno e cittadinanza
    Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. I titoli equipollenti possono essere sospesi e ritenuti non validi a giudizio insindacabile del Ministero degli Interni avvalendosi delle Prefetture in caso di situazioni individuali o collettive giudicate turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato
    Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può annullare il permesso di soggiorno e disporre l'espulsione dello straniero a cui era stato fornito tale permesso dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

    Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
    I- Per acquisto volontario.
    Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana
    II- Per matrimonio.
    Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio se non si sono commessi reati di alcun tipo
    III- Per naturalizzazione (residenza).
    Se si risiede legalmente in Italia da 15 anni, consecutivamente.
    Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 8 anni di residenza continua in Italia, se non si sono commessi reati di alcun tipo.
    Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza. L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
    1- Residenza continuata come da articolo terzo comma III.
    2- Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
    3- Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
    4- Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o obblighi contributivi e fiscali.
    Condizione necessaria per il puno III è l'aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
    V - Norme sull’Esame per la Cittadinanza
    Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
    Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
    Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di tre anni dopo il primo tentativo. Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo altri due anni

    ART 4
    Normative sul lavoro degli immigrati
    Allo scopo di sorvegliare e controllare e reprimere le attività lavorative illecite, il commercio e la vendita di merci contraffatte e non conformi con le normative CE il non adempimento degli obblighi fiscali e l’impiego di immigrati in attività in nero,viene istituito il Dipartimento dell’immigrazione nell’ambito delle competenze del Ministero del Lavoro.
    Ogni anno viene definito, nell’ambito delle attività produttive, il numero massimo di migranti ai quali viene concesso il permesso di soggiorno per attività lavorative.
    Tale numerò verrà concordato annualmente dal Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle associazioni produttive dei tre settori principali.
    Tutte le renumerazione saranno dovute agli immigrati in linea da quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro al pari dei loro colleghi italiani.


    2 a – la durata del permesso per i primi 2 anni sarà semestrale e rinnovabile . Dopo tale periodo il permesso sarà a tempo indeterminato. In caso di licenziamento in tale periodo, il permesso avrà una durata di ulteriori 8 mesi dal licenziamento per permettere la ricerca di un nuovo impiego. Dopo tale periodo verranno meno i requisiti per la permanenza sul territorio dello Stato, fermo restando il diritto di riscatto di fino al massimo del 30% di versamenti pensionistici effettuati

    Nel caso dei lavoratori dipendenti, la renumerazione percepita dovrà essere in linea con quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. Ai fini del trattamento pensionistico si avrà una remunerazione del 50% del totale lordo qualora il 50% della remunerazione del lavoratore dipendente sia stata spedita all’estero durante l’attività lavorativa

    ART 5
    Popolazioni non stanziali


    I - Le popolazioni nomadi altresì definite non stanziali saranno sottoposte alla stessa normativa di tutti gli altri immigrati senza alcuna eccezione, come previsto dal presente testo di Legge.


    II - La popolazione nomade già presente sul territorio sarà censita ed ognuno avrà l’obbligo di detenere e mostrare su richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.I campi nomadi saranno sottoposti alla stessa legislazione vigente sul resto del territorio nazionale e se non a norma per condizioni igienico sanitarie, saranno resi conformi a tali normative dagli abitanti stessi con l’ausilio di personale apposito a spese degli abitanti. Se le condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico saranno considerate dall'autorità pericolose per la popolazione italiana circostante l'insediamento, lo stesso sarà smantellato.


    III - Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dalle popolazioni nomadi dovranno essere sottoposti alla stessa legislazione vigente per il resto dei cittadini, in particolare per quanto riguarda revisioni periodiche dei veicoli, polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla guida dei veicoli stessi e pagamento delle tasse di circolazione. In caso contrario si incorrerà nelle sanzioni previste per legge. Al secondo caso di recidività i mezzi verrano sottoposti a sequestro e demoliti a spese del proprietario.


    IV - Ogni caso di comprovato sfruttamento di minore di qualsiasi tipo esso sia darà luogo alla perdita della podestà sul minore stesso, che verrà affidato a strutture educative specializzate.
    V - I programmi di edilizia popolare riservata ai nomadi dovranno essere sottoposti al vaglio di efficienza e rispetto delle normative minime di sicurezza. Ove si trovasse conferma del fatto che gli alloggi vengono danneggiati o saccheggiati dagli assegnatari, come gia' accaduto in diverse zone, i danni dovranno essere risarciti a spese delle comunita' nomadi coinvolte nei progetti.
    Nel caso in cui le autorita' locali mancassero di far rilevare i danni e applicare le prescritte indennita', i pagamenti saranno a carico delle stesse autorita'.
    Ovviamente il pagamento dei danni potra' venire rateizzato o trasferito in altra forma (ad esempio con prestazione di servizi o lavoro) nel caso di difficolta' economiche dei soggetti colpiti da multe o da richieste di indennizzo troppo alte

    Disposizione transitoria sulla bonifica sanitario amministrativa del territorio
    I - Tutte le disposizioni di cui all'ART 5 saranno, all'atto dell'approvazione della legge, applicate anche in quelle aree ad altissima concentrazione di industria tessile del centro Italia e ovunque si richiedesse laddove si ravvisi la necessità, a parere di un gruppo di esperti appositamente nominato dal Ministero dell’interno e dal Ministero del Lavoro di intervenire per ripristinare i criteri di tutela del lavoro, della sicurezza, del gettito fiscale e del controllo sulle attività lavorative e sul territorio.



    • PROMULGO.

      F.to

      Il Presidente, DADO
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  8. #8
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    Predefinito Re: Promulgazione leggi

    DDL Supermario sulla tutela e sulla promozione del Made in Italy.



    Art.1 - Viene istituita l' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
    Tale agenzia verrà finanziata dalle aziende pubbliche e private per mezzo di una royalty da pagare sull' utilizzo dei marchi di certificazione di sua proprietà.


    Art.2 - Le competenze di questa agenzia solo le seguenti:

    - Creare e detenere i diritti di un unico logo e marchio "Made in Italy".
    La dicitura "Made in Italy" cesserà di essere un semplice indicazione di produzione geografica ma diventerà un vero marchio di qualità e origine garantita, che sostituirà tutte le altre certificazioni di qualità e di origine quali DOC, DOCG, IGP, DOP ecc. ecc.

    - Certificazione della effettiva produzione in Italia e nelle specifico nelle zone geografiche indicate nell' etichetta.

    - Certificazione per quanto riguarda l' agroalimentare dell' utilizzo di materie prime di origine nazionale.

    - Controllo e certificazione della qualità della produzione agroalimentare, manifatturiera e artigianale secondo criteri ben precisi precedentemente stabiliti dalla agenzia stessa in collaborazione con i ministeri competenti, confindustria, confartigianato, confcommercio, coldiretti e le rappresentanze dei consumatori e di associazioni quali Slow Food.

    - Supporto legale alle imprese per la tutela dei loro marchi e denominazioni geografiche all' estero.

    - Coordinare la promozione dei prodotti nei mercati esteri, tramite massive campagne pubblicitarie ed informative del marchio "Made in Italy", finanziate con le royalty del marchio stesso.

    - Accompagnare, assistere e fare sistema con le aziende italiane aderenti al marchio "Made in Italy" presso le fiere internazionali, affittando ed allestendo padiglioni nazionali "Casa Italia" a spese dell' agenzia, dove ospitare a rotazione a fianco delle aziende leader anche le aziende con meno possibilità di investimento e startup con la necessità di promuoversi presso nuovi mercati.

    - Supportare, promuovere e coordinare attività istituzionali e nuovi accordi di carattere commerciale con paesi esteri ponendosi come obiettivo finale la tutela dei marchi e dei prodotti italiani dentro e fuori l' UE.

    - Incentivare le startup attraverso consulenze di marketing e promozione e con un opera di condivisione delle esperienze delle aziende leader del rispettivo settore.

    - Collaborare con le forze dell' ordine per prevenire e debellare le truffe, la commercializzazione di prodotti con loghi o diciture false e la violazione di Copyrights


    Art.3 - Il marchio esclusivo Made in Italy ( logo e dicitura ) e tutti i rispettivi diritti saranno di esclusiva proprietà della Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
    Il logo e la dicitura definitivi saranno scelti tramite concorso internazionale al quale si darà ampio risalto mediatico.

    I settori che si potranno richiedere di poter marchiare i propri prodotti con tale logo saranno i seguenti:

    industria automobilistica


    • automobili
      • motori automobilistici
      • componenti automobilistici
      • design


    • cicli e motocicli
    • motociclette
    • biciclette
    • veicoli commerciali




    • industria della moda
    • artigianato
      • gioielleria
      • occhiali
      • pelletteria
      • abbigliamento
        • sartoria
        • calzature




    • industria alimentare
      • prodotti da forno
      • pasta e pizza
      • pasticceria
      • gelateria
      • carni e insaccati
      • industria casearia
        • latte
        • formaggi





    • alcolici, acqua e bibite
      • vini e spumanti
      • liquori e birra
      • bevande analcoliche




    • attività manifatturiera
    • industria tessile
    • oreficeria





    ART.4- Il logo "Made in Italy" potrà essere esposto anche da quei esercizi commerciali o di ristorazione fuori dal territorio nazionale dove l' agenzia per la tutela e la promozione certificherà ( con scadenza annuale ) l' uso e la vendita di prodotti nazionali originali marchiati.


    ART.5- Il marchio oltre al logo e alla dicitura Made in Italy dovrà essere accompagnato anche da un codice digitale QR che colleghi il prodotto al rispettivo video dove oltre a promuovere il prodotto stesso viene pubblicizzato anche il territorio dove viene prodotto le sue bellezze naturalistiche e monumentali.

    Art.6 - Il presidente dell' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy sarà nominato dal consiglio dei ministri in carica e resterà in carica per quattro anni.

    Art.7 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni trimestre un incontro con i ministri competenti ( Agricoltura, industria, commercio, sviluppo economico ) con le rappresentanze di confcommercio, confindustria, confartigianato , coldiretti, associazioni consumatori e Slow Food in modo da creare una Task Force in grado di aggiornarsi periodicamente sui provvedimenti da prendere, correggere in corsa possibili mancanze e sbagli e programmare nuove aggressive strategie di sviluppo e promozione.

    Art.8 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni quadrimestre un incontro con i ministri della cultura e del turismo con lo scopo di coordinare le rispettive sinergie e fare sistema in modo tale da offrire al visitatore straniero ( con promozioni combinate full optional ) un pacchetto completo, che spazi dalla cultura classica, alle bellezze paesaggistiche alla cultura enogastronomica.

    Art.9 - Le pene per il reato di contraffazione vengono inasprite nel seguente modo:
    Reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 100.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano marchi o altri segni distintivi.
    Reclusione da due a sei anni e multa da 15.000 a 200.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano brevetti, modelli o disegni industriali


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