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Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1
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    Predefinito Appello ai padalpini d’ispirazione LN.it ...

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    Appello ai Padalpini d’Ispirazione LN.it

    4 Rikieste alla LN.it x Riskattarsi dal Tradimento Indipendentista

    ... almeno dateteci autonomia !


    Ai padani d’ispirazione LN.it kiedo di riuscire a konseguire almeno 3 kose, x il bene di tutti i padalpini

    1°) – istituire il referendum propositivo senza limiti x gli argomenti ammessi

    2°) – fare in modo ke almeno Piemonte, Lombardia e Veneto si riuniskano in Assemblee interregionali istituzionalizzate e stabili (a scadenza bimestrale), ke possano dialogare sui propri komuni interessi, stimolando anke le altre regioni padane ad unirsi x darsi leggi proprie, tese alla nostra liberazione dall’itaglia fekale duosikuliana … anzi, trisikuliana se konsideriamo i Sardi loro fratelli…

    3°) – Sancire ed applicare il diritto dei nostri cittadini nelle nostre regioni, all’accesso privilegiato ad ogni sorta di impiego pubbliko sia esso di matrice centralista, regionale, provinciale e komunale ke sia; impedendo l’esproprio legale ma furbesko e razzista degli attuali konkorsi pubblici indiskriminati fekalitalici.-

    4)° - Patrocinare e realizzare il decentramento istituendo 4 Kapitali Territoriali x Padania:”Torino, Milano, Bologna, Venezia” kon altrettanti kompiti e poteri decisionali amministrativi e legislativi sovrani, x i loro Territori di kompetenza.-

    (al solito c’è la “palla parassitaria” itaglia da sistemare… la kuale a sua volta potrebbe avere altri 5 centri simili, ad es. a:”Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palemo”)
    Ricordo ke in Olanda le Kapitali sono 2, in SudAfrika 3, …


    .
    Unione Konfederale Cisalpina

  2. #2
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    La libertà non te la regala nessuno.



  3. #3
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    Predefinito Rif: Appello ai padalpini d’ispirazione LN.it ...

    la dimostrazione che internet non c'entra nulla con i moti del nordafrica, sta nel nostro forum. qui, tranne pochissimi, siamo tutti incazzati neri contro lidagliaseddesta e l'allega d'abbozzi che riteniamo il tappo ostruente la nostra libertà. ma tra il dire e il fare .... dire dare, fare, baciare, lettera, testamento.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Quayag Visualizza Messaggio
    La libertà non te la regala nessuno.
    Citazione Originariamente Scritto da dime can Visualizza Messaggio
    la dimostrazione che internet non c'entra nulla con i moti del nordafrica, sta nel nostro forum. qui, tranne pochissimi, siamo tutti incazzati neri contro lidagliaseddesta e l'allega d'abbozzi che riteniamo il tappo ostruente la nostra libertà. ma tra il dire e il fare .... dire dare, fare, baciare, lettera, testamento.

    non c'è un padalpino meno importante d'un altro ... x raggiungere lo skopo c'è bisogno di tutti... LN.it, Mov. Indipendentisti ed anke del favore della ns Gente ke vota PdL, PD, UDC e kleroinfigati romanisti... dal momento ke risulta ke + del 50% siamo favorevoli all'Autonomia e/o Indipendenza di Padania...

    parte principale, in kuesto "movimento di libertà dalle tasse, dalla burokrazia itagliana, dall'esproprio identitario, dall'okkupazione indegna di posti pubblici, ecc.", sono xò i produttori di beni e veri kreatori del nostro sviluppo e benessere materiale, ciò gli imprenditori, artigiani e kommercianti nostri ke, spero, prima o poi si battano decisamente x i distretti produttivi e differenti aree di sviluppo, in ribellione al sistema centralista d'imposta, ke tutti ci opprime in Padania...

    ... il benessere sociale ed ambientale, invece, kuello appartiene a tutti, nesuno eskluso, donne ed uomini, imprenditori e salariati, intellettuali ed operai ... rikkezza kulturale ed identitaria kuesta, ke fa la differenza tra Padania ed i fekalitalici da kui ci vogliamo liberare ...

    .
    Unione Konfederale Cisalpina

  5. #5
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    01-03-2011

    FEDERALISMO
    ANCI
    DECRETO RESTITUISCE A COMUNI MINIMO AUTONOMIA FISCALE

    (ASCA) - Roma, 1 mar - ''Il decreto sul federalismo municipale puo' ridare ai Comuni quel minimo di autonomia fiscale che negli ultimi anni è scomparsa, e questo è un fatto positivo''. E' quanto afferma Sergio Chiamparino, presidente Anci, in vista dell'approvazione della risoluzione del Governo sul tema. ''L'auspicio - aggiunge - è che, essendo prevista la introduzione dell'Imu a partire dal 2014, ci siano ancora i tempi per introdurre dei correttivi capaci di evitare che la nuova imposta pesi eccessivamente sugli immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale''.
    ''Nel frattempo - conclude Chiamparino - è anche fortemente auspicabile, come abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni, che se si vuole scongiurare un futuro aumento della pressione fiscale sui cittadini, Governo e Parlamento provvedano a ridurre il peso delle imposte che vengono versate all'erario statale''.
    res-map/mcc/ss


    Le imposte komunali vanno sottratte a kuelle gabellate dal governo centrale... solo kosì ci può essere un principio federalista perekuativo....

    se ciò non avviene, ci sarà solo un aumento delle imposte in Padania (in itaglia kontinueranno ad usufruire dei sussidi pubblici, ke rapinano a man bassa, pseudo perekuativi ) ke si sommeranno a kuelle esistenti...

    il problema è l'esosità del "Mostro Pubbliko roman_Statalista" (3.500.000 d'impiegati pubblici (... kon annessa mostruosa spesa x le strutture e l'organizzazione ke serve a giustifikarli) di kùi nesuno ne parla...

    in pratika, il governo si mantiene il konsenso politiko_elettorale senza dekurtare la makkina porta>voti ed a noi rimarrebbe solo un ulteriore sakrificio individuale, x mantenere il dekoro del nostro vivere sociale.-

    Chiamparino avverte:" all'aumento delle imposte komunali korrisponda una diminuzione paritaria del prelievo centralista" ... ovvero se i komuni, per garantire servizi ai propri cittadini, debbono konkorrere ad aumentare il prelievo, non realizzano alkuna devoluzione impositiva...


    - Kuì c'è il testo guida x realizzare il "federaglismo fiskale", e
    - Kùì c'è kuello integrale licenziato ieri dal Parlamento Duosikulo Romano

    "komparativo" tra
    - il testo schema di decreto
    legislativo (Atto n. 292),
    - il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio presso la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e
    - il testo trasmesso dal Governo alle Camera (Atto n. 292-bis)

    e kuesta è la
    Sintesi provvedimento sul federaglismo fiskale licenziato dal parlamentio
    ke riporto x esteso,

    Camera dei deputati - XVI Legislatura
    Dossier di documentazione

    - Autore: Servizio Studi
    - Dipartimento finanze
    - Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
    - Titolo: Federalismo fiscale municipale - Atto 292-bis
    . Riferimenti: SCH.DEC 292/XVI
    - Serie: Atti del Governo Numero: 260 Progressivo: 4
    - Data: 28/02/2011
    - Altri riferimenti: L N. 42 DEL 05-MAG-09

    - 28 febbraio 2011
    - n. 260/4

    Federalismo fiscale municipale- Atto 292-bis

    Numero dello schema del decreto legislativo- Atto del Governo 292-bis
    - Titolo - Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, corredato dalle osservazioni del Governo

    Sintesi del provvedimento L’articolo 1 dispone il coordinamento tra i decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge n. 42/2009 e le disposizioni contenute nel presente decreto.

    I gettiti ed i tributi previsti nello schema
    L’articolo 2, ai commi 1 e 2, attribuisce ai comuni, a decorrere dal 2011, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi nelle misure così indicate:

    - 30% dell’imposta di registro e imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a));
    - il 30% dell’imposte ipotecaria e catastale (lettera b)) ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;
    - il gettito IRPEF relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario (lettera c));
    - il gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili (lettera d));
    - il 30% dei tributi speciali catastali (lettera e));
    - il 30% delle tasse ipotecarie (lettera f));
    - il 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012 della quota del gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dal successivo articolo 3 (lettera g)).

    Il gettito così attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal comma 3 di durata triennale e che, comunque, verrà meno con l’attivazione del fondo perequativo previsto all’articolo 13 della legge n. 42/2009.

    Il comma 4 attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito IVA, la cui percentuale e le modalità di attuazione, sono fissate con DPCM, di concerto con il Ministero dell’economia, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata.
    Il gettito dell’imposta viene attribuito con riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale di compartecipazione IVA viene fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% calcolata sul gettito IRPEF. In attesa dei dati del gettito IVA per comune, l’attribuzione viene calcolata in misura pro-capite in base al gettito IVA per provincia.

    Il comma 5 esclude dalla devoluzione dei tributi il gettito delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad IVA, che rimane attribuito allo Stato.
    A decorrere dal 2012 a fronte del riconoscimento del gettito attribuito ai comuni, cessa l’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, incrementandosi in misura corrispondente l’accisa erariale applicata nei predetti territori, in modo da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento (comma 6).

    In ordine alle modalità di riparto del Fondo sperimentale, il comma 7 stabilisce chesi dovrà tener conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del Fondosia redistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, dovrà comunque essere ripartita una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo, al netto della quota del 30% precedentemente richiamata.

    Il comma 8, nel fissare la quota percentuale del gettito dalla cedolare secca da devolvere ai comuni delle regioni a statuto ordinario (21,7% nel 2011 e 21,6% a decorrere dal 2012), prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia sentita la Conferenza Stato-città, di riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione IVA, al netto del gettito dell’addizionale sull’energia elettrica.
    Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, inoltre, si prevede che, per il 2011 e il 2012, la quota della cedolare secca oggetto di devoluzione possa essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto di una apposita attività di monitoraggio, ovvero possa, per gli anni successivi essere incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti fiscalizzabili.

    Il comma 9 prevede che le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti. Queste ultime, peraltro, al pari della compartecipazione al 30% sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari prevista a decorrere dal 2014 (di cui all’articolo 10), possono essere modificate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;in particolare, dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti può essere incrementata sino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di compartecipazione sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e, ove necessario, della quota di compartecipazione all’IVA.

    Il comma 10 reca disposizioni dirette a potenziare l’attività di gestione delle entrate comunali nonché l’attività di accertamento da parte dei Comuni. In dettaglio:

    - il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al comune interessato;

    - la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell’attività di accertamento (art.1, comma 1, D.L. n. 203/2005) è elevata dal 33% al 50%. Tale quota è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;

    - ai comuni è riconosciuto, con modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-città, un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria relativi ai contratti di locazione e ad altre informazioni sul possesso o detenzione di immobili ubicati nel proprio territorio; alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli stessi immobili (c.d. catasto elettrico); ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio ovvero che esercitano nel comune un’attività di lavoro autonomo o di impresa;

    - i comuni hanno altresì accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

    Il comma 11prevede l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

    Il comma 12 dispone la quadruplicazione, dal 1° aprile 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile.

    La cedolare secca
    L’articolo 3 disciplina, ai commi 1 e 2, l’introduzione, a partire dal 2011, della facoltà per il contribuente di scegliere l’applicazione di un regime tributario sostitutivo sul reddito da locazione (c.d cedolare secca sugli affitti), pari al 21% sui canoni di locazione a regime ordinario ed al 19% per quelli a regime concordato, relativamente alla tassazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili ovvero titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo.
    La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga. L’imposta può essere applicata anche ai redditi di locazioni “brevi” per i cui contratti di locazione, cioè, non sussiste obbligo di registrazione.

    La nuova disciplina non si applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Si precisa inoltre che l’imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (comma 6).

    I restanti commi regolano taluni aspetti procedurali e sanzionatori, stabilendo che:
    - fermo l’obbligo della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe l’ulteriore obbligo del contribuente di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità del conduttore (comma 3);
    - la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF, applicandosi le disposizioni previste per le imposte sui redditi ai fini della liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi,sanzioni, interessi e contenzioso.La misura dell’acconto è pari all’85% per il 2011 e al 95% a partire dal 2012. Nonèprevisto il rimborso di quanto già pagato a titolo d’imposta di bollo e di registro (comma 4);
    - nel caso di mancata indicazione in dichiarazione dei canoni da locazione di immobili a uso abitativo, ovvero di un’indicazione in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni previste dalla normativa vigente si applicano in misura raddoppiata, e non è inoltre prevista la riduzione delle sanzioni, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia dello stesso all’impugnazione dell’accertamento (comma 5);

    - il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva (comma 7)ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo nonchè ai fini I.S.E.E..

    Viene disposta, ai commi da 8 a 10, una specifica disciplina sanzionatoria in caso di omessa registrazione, o di registrazione con un importo inferiore a quello effettivo,ovvero di contratto di comodato fittizio per le locazioni di immobili ad uso abitativo, cui conseguono effetti particolarmente rilevanti a svantaggio del locatore, quali
    - l’automatica fissazione della durata della locazione a quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
    - il rinnovo della locazione secondo la disciplina dei contratti a canone libero;
    - la determinazione del canone annuo di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale, con adeguamento agli indici ISTAT.
    La disciplina sanzionatoria specifica non si applica se la registrazione del contratto avviene entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Il comma 11 dispone una misura in favore degli inquilini, prevista in via inderogabile, che sospende per tutta la durata dell’opzione per la cedolare secca la facoltà del locatore di richiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

    Imposte di soggiorno e di scopo
    L’articolo 4 prevede la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire con deliberazione del consiglio, una
    - imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e i relativi servizi pubblici.

    La disciplina generale per l’attuazione di tale imposta è stabilita con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, d’intesa con la Conferenza Stato-città. In conformità a tale disciplina, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o periodi di tempo.

    La norma infine prevede che l’imposta di soggiorno possa sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.

    L’articolo 6 dispone che, entro il 31 ottobre 2011, con regolamento di delegificazione venga disciplinata la revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge n. 296/2006, in modo da tale da prevedere l’individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle tuttora previste e l’aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell’imposta, attualmente prevista in cinque anni. Si stabilisce inoltre la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Viene fatto salvo l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

    Addizionale comunale IRPEF
    L’articolo 5 prevede l’adozione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministero economia e d’intesa con la Conferenza Stato-città, di un regolamento recante la disciplina del graduale “sblocco” della sospensione del potere dei comuni di istituire o di aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF. Nel caso della mancata emanazione del predetto regolamento, possono in ogni caso esercitare la predetta facoltà i comuni che hanno fissato l’aliquota dell’addizionale ad un livello inferiore allo 0,4%; per tali comuni, il limite massimo dell’addizionale per i primi due anni è fissato allo 0,4%, con un incremento annuo che non può superare lo 0,2%.

    Imposta municipale propria (IMU)
    L’articolo 7, comma 1, istituisce dal 2014 l’imposta municipale propria (di seguito IMU) e l’imposta municipale secondaria per il finanziamento dei comuni, in sostituzione, rispettivamente, dei tributi indicati agli articoli 8 (componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali per beni non locati, e ICI) e 11 (vari tributi di occupazione di spazi pubblici e sui mezzi pubblicitari).

    Il comma 2 stabilisce inoltre che, dal 2014, venga attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al 30%.


    L’articolo 8 prevede, ai commi da 1 a 3, che l’IMU, la quale dal 2014 sostituirà l’IRPEF, per la componente immobiliare, e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per beni non locati, nonché l’ICI, abbia quale presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze della stessa.
    Per effettiva abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, mentre l’imposta si applica in ogni caso alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Le pertinenze escluse dall’imposta, nella misura massima di una unità pertinenziale, sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C/7 (tettoie e posti auto coperti).

    La base imponibile dell’IMU, come stabilito al comma 4, corrisponde al valore dell’immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI (art. 5 D.Lgs. n. 504/1992), data dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% e specifici coefficienti definiti per gruppo catastale.

    Il comma 5 fissa l’aliquota dell’IMU nella misura dello 0,76% annuo. La stessa può essere modificata con DPCM, da emanare su proposta del Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città. Viene altresì previsto che i comuni possano, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - oltre il quale si intende automaticamente adottata l’aliquota standard -, modificare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione. Il margine si riduce a 0,2 punti percentuali qualora si applichi l’aliquota prevista al comma 6, che ne dispone la riduzione della metà nel caso in cui l’immobile sia locato.

    Il comma 7 prevede infine ulteriori casi in cui i comuni possano prevedere la riduzione della metà l’aliquota dell’IMU: quando si tratti di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TUIR o di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. Ai comuni viene altresì attribuita la facoltà di stabilire che l’aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.


    L’articolo 9, al comma 1, definisce i soggetti passivi dell'IMU, vale a dire i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di godimento. La disposizione specifica inoltre che per i casi relativi alla concessione su aree demaniali e per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetti passivi sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

    I successivi commi da 2 a 7 dettano disposizioni di carattere procedurale per la regolazione dell’imposta e altri aspetti relativi alle procedure di riscossione; più in dettaglio:

    - l’imposta, dovuta per anni solari cui corrisponde singolarmente un’autonoma obbligazione tributaria, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso;
    - le modalità di versamento prevedono due rate di uguale importo (il 16 giugno e il 16 dicembre) oppure un unico versamento il 16 giugno;
    - l’imposta dovrà essere corrisposta con le modalità stabilite dal comune dal momento dell’effettiva attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili, previsti dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dalla legge 196/2009 sulla contabilità generale, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015;
    - si concede ai Comuni la facoltà di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, in base al d.lgs. n. 218 del 1997;
    - i modelli relativi alle dichiarazioni sono approvati con uno o più decreti del Ministro dell’economia, sentita l’ANCI;
    - per l’attività di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applica la normativa vigente in materia di autonomia degli enti locali per il contrasto dell’evasione fiscale.

    Il comma 8 inoltre disciplina le esenzioni dall’IMU, escludendo dalla sua applicazione gli immobili posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, da regioni ed enti locali, ovvero consorzi fra detti enti, e dagli enti del servizio sanitario nazionale. Sono inoltre elencati tra gli immobili esenti, quelli di cui al D.lgs. n. 504/1992 (articolo 7, co. 1), fra cui immobili a destinazione particolare di carattere pubblico, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto o di proprietà della Santa Sede, ovvero appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione ICI in base ad accordi internazionali, nonché taluni terreni agricoli di aree montane o di collina ed immobili destinati allo svolgimento di attività sociali da parte di enti non commerciali.

    Il comma 9 infine precisa che continuano ad essere assoggettati ad IRPEF il reddito agrario come definito dalTUIR (art. 32); i redditi da locazione diversi da quelli per i quali si è optato per la tassazione della cedolare secca; i redditi derivanti dagli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ovvero relativi a enti non commerciali.

    Regime tributario dei trasferimenti immobiliari
    L’articolo 10 disciplina il nuovo regime tributario

    applicabile dal 2014 ai trasferimenti immobiliari, novellando le disposizioni del DPR n. 131/1986 in materia di imposta erariale di registro.

    Viene infatti modificata al comma 1 la prima parte della tariffa allegata al predetto decreto n. 131, rideterminando l’aliquota relativa all’imposta di registro applicata a taluni atti soggetti a registrazione a termine fisso: dal 10 al 9 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere o costitutivi di diritti reali di godimento, ovvero per atti di espropriazione per pubblica utilità; dal 3 al 2 per cento per gli atti di trasferimento immobiliare di abitazioni che costituiscono prima casa, purchè non di lusso. Per entrambe le predette fattispecie l’imposta non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 2).

    Infine i commi 3 e 4 per i sopra citati atti traslativi dispongono, rispettivamente, l’esenzione da imposta di bollo, ipotecaria e catastale, da tributi speciali catastali e da tasse ipotecarie di ogni atto connesso agliadempimenti presso il catasto o i registri immobiliari e la soppressione di ogni agevolazione tributaria, anche se prevista da legge speciale.

    Imposta municipale secondaria
    L’articolo 11, dispone l’introduzione, a decorrere dal 2014, dell’imposta municipale secondaria che si affianca all’imposta municipale propria e, in un’ottica di semplificazione, è destinata a sostituire diverse altre forme di prelievo municipale.

    [B]Il comma 1 stabilisce che la sua approvazione, mediante deliberazione del consiglio comunale, è volta a sostituire:
    - la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
    - il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

    La norma aggiunge che, a decorrere dall’introduzione dell’imposta, viene abolita anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

    Il comma 2 detta i criteri relativi ai presupposti impositivi e alle disposizioni procedurali in base ai quali deve essere definita la disciplina generale dell’imposta in esame, da stabilire con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato-città.

    Presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché del suolo pubblico, e soggetto passivo è colui che effettua l’occupazione. L’imposta è calcolata in base alla durata ed entità dell’occupazione, nonché alle tariffe vigenti. Le modalità di pagamento e dichiarazione e gli altri aspetti procedurali relativi alla riscossione sono stabiliti conformemente alla disciplina dell’IMU. Possono individuarsi modalità alternative all’affissione di manifesti per la diffusione degli annunci obbligatori per legge ed è facoltà dei comuni disporre, con proprio regolamento, esenzioni e agevolazioni per consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

    Salvaguardia finanziaria
    L’articolo 12, a commi 1 e 2, appare volto a riproporre i principi di salvaguardia finanziaria previsti all’articolo 28 della legge n. 42/2009, vale a dire, l’osservanza, rispettivamente, del principio di compatibilità dell’autonomia finanziaria dei comuni con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché del principio di carattere generale per cui, in ogni caso, dall’attuazione dei decreti legislativi previsti alla citata legge n. 42, non può derivare alcun aumento, anche nella fase transitoria del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

    Il comma 3, infine, è volto ad assicurare che, qualora si dovesse procedere al trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni senza provvedere parallelamente al loro contestuale finanziamento, sia in ogni caso garantito l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite.

    Fondo perequativo


    L’articolo 13 stabilisce l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. In esso deve essere data separata indicazione degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

    Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Il Fondo è alimentato sia dalle quote del gettito dei tributi devoluti, sia dalla compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.

    Il fondo è articolato in due componenti riguardanti, rispettivamente, le funzioni fondamentali dei comuni e quelle non fondamentali che rappresentano quote del fondo divise in corrispon*denza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. Le quote sono riviste in funzione della loro dinamica.

    Autonomie speciali, norme finanziarie e disposizioni transitorie

    L’articolo 14 definisce l’ambito di applicazione del decreto con particolare riferimento alle autonomie speciali, disciplina i rapporti finanziari che derivano dall’attuazione dello stesso e detta norme di carattere transitorio.

    Il comma 1 stabilisce l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall’IRAP.

    Il decreto, come chiarito al comma 2, si applica nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e in conformità con l’art. 27 della legge n. 42/2009 sul coordinamento della finanza di tali autonomie. Viene precisato che:
    - nei casi in cui alle autonomie speciali spetti una compartecipazione al gettito dell’IRPEF o degli altri tributi erariali, essa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca;
    - vengono determinate la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare per i comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni ai tributi erariali.

    Il comma 3 chiarisce inoltre che, nei confronti delle predette autonomie speciali che esercitano funzioni di finanza locale, le modalità di applicazione dei nuovi tributi istituiti con il presente decreto vengono stabilite in conformità dei rispettivi statuti e che per gli enti locali ubicati in esse non trovano applicazione le norme riguardanti la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (art. 2, commi 1-8).
    Le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal decreto spettano alle autonomie speciali nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

    Affermando il principio che il decreto in esame concorre ad assicurare l’autonomia di entrata dei comuni, il comma 4 chiarisce che gli elementi informativi necessari alla sua attuazione sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 legge di contabilità generale n. 196/2009 e quella sugli indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard (articolo 5, comma 1, lettera g), legge n. 42/2009).

    Il comma 5 prevede inoltre il monitoraggio degli effetti finanziari determinati dal decreto, al fine di valutare il livello della pressione fiscale complessiva, anche con riferimento alle tariffe, coerentemente con il limite massimo della stessa stabilita nel Decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata legge di contabilità generale. Il monitoraggio viene svolto dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mediante la COPAFF, con la possibilità di proporre al Governo eventuali misure correttive.

    I commi 6 e 7, con riferimento alle entrate degli enti locali, chiariscono, rispettivamente, che viene confermata la potestà regolamentare di tali enti anche per i nuovi tributi previsti e che continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA, sino alla revisione della corrispondente disciplina, ferma restando per i comuni la possibilità di adottare la tariffa integrata ambientale.

    Il comma 8 prevede che a decorrere dal 2011 le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota dell'addizionale all’IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico, purchè la pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.
    Per le delibere relative all’anno 2010 è prevista un’eccezione in quanto si prevede che esse siano efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito avvenga entro il 31 marzo 2011. La norma fa salvo quanto già previsto in materia di effetti delle delibere riguardanti tariffe e aliquote di relative a tributi di competenza degli enti locali.

    Il comma 9 precisa infine che le risorse destinate all’ANCI devono essere calcolate, a decorrere dal 2014, applicando l’aliquota già stabilita nella misura dello 0,6 per mille (art. 10, co. 5, D.Lgs. n. 504/1992) al gettito annuale dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto.



    *************************

    Kome vedete il tanto strombazzato "federaglismo municipallle" non è altro ke un restyling centralista.-
    Molto dipende, xò, da kome riusciremo a frenare l'assalto kuestuante e prepotente italo_duosikuliano all'arma bianka del furbismo imbroglionesko ke essi attueranno, e dallo stop ke ad esso sapranno opporre i nostri parlamentari (di kui dubito fortemente, dovuto alla beotità ke nefastamente e koglioneskamente manifestano nei loro atteggiamenti itaglianisti ... totalmente privi di afflato padanista; kuelli si vendono anke loro madre... sono vuoti, vakui, fasulli ... imbecilli!)

    x me resta valido komumnkue kuesto

    APPELLO
    Citazione Originariamente Scritto da Padania Stato Visualizza Messaggio
    .

    Appello ai Padalpini d’Ispirazione LN.it

    4 Rikieste alla LN.it x Riskattarsi dal Tradimento Indipendentista

    Bando alle Kiakkiere
    prokurateci almeno gli strumenti da usare
    x kostruirci una autonomia possibile !


    Ai padani d’ispirazione LN.it kiedo di riuscire a konseguire almeno 4 kose, x il bene di tutti i padalpini

    1°) – istituire il referendum propositivo senza limiti x gli argomenti ammessi

    2°) – fare in modo ke almeno Piemonte, Lombardia e Veneto si riuniskano in Assemblee interregionali istituzionalizzate e stabili (a scadenza bimestrale), ke possano dialogare sui propri komuni interessi, stimolando anke le altre regioni padane ad unirsi x darsi leggi proprie, tese alla nostra liberazione dall’itaglia fekale duosikuliana … anzi, trisikuliana se konsideriamo i Sardi loro fratelli…

    3°) – Sancire ed applicare il diritto dei nostri cittadini nelle nostre regioni, all’accesso privilegiato ad ogni sorta di impiego pubbliko sia esso di matrice centralista, regionale, provinciale e komunale ke sia; impedendo l’esproprio legale ma furbesko e razzista degli attuali konkorsi pubblici indiskriminati fekalitalici.-

    4)° - Patrocinare e realizzare il decentramento istituendo 4 Kapitali Territoriali x Padania:”Torino, Milano, Bologna, Venezia” kon altrettanti kompiti e poteri decisionali amministrativi e legislativi sovrani, x i loro Territori di kompetenza.-

    (al solito c’è la “palla parassitaria” itaglia da sistemare… la kuale a sua volta potrebbe avere altri 5 centri simili, ad es. a:”Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palemo”)
    Ricordo ke in Olanda le Kapitali sono 2, in SudAfrika 3, …

    .
    Ultima modifica di Padania Stato; 03-03-11 alle 16:55
    Unione Konfederale Cisalpina

  6. #6
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    Predefinito Rif: Appello ai padalpini d’ispirazione LN.it ...

    altro che federalismo è una boiata pazzesca, macchinosa, itagliana, spezzettata, farragginosa, diluita, incontrollabile, poco trasparente e di stampo tipicamente centralista
    Ultima modifica di sciadurel; 03-03-11 alle 21:00

  7. #7
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    Predefinito Rif: Appello ai padalpini d’ispirazione LN.it ...

    Cari fratelli padani,
    da oggi viviamo finalmente nel paese tanto sognato ed agognato.
    Quello per il quale tanto abbiamo dato, lottato e rischiato.
    Quello per il quale abbiamo giurato con la mano sul cuore.
    Potremo finalmente, come dice il millecadreghe Cota in tutte le tv, cambiare il sindaco non soddisfacente alle prime elezioni.
    Per festeggiare questa enorme novità non ci resta che mettere tutti mano al portafoglio.
    Auguri e felicità a tutti!
    Ultima modifica di ventunsettembre; 03-03-11 alle 23:21

 

 

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