«La verità è che, se Berlusconi non fosse entrato in politica, se non avesse fondato Forza Italia, noi oggi saremo sotto un ponte o in galera con l'accusa di mafia. Col cavolo che portavamo a casa il proscioglimento nel Lodo Mondadori»
." avviso di garanzia a Berlusconi " : e' falso ma la Borsa perde il 2, 6 per cento
MILANO . I mercati finanziari italiani hanno vissuto ieri un tranquillo pomeriggio di terrore. Voci (poi smentite) di un probabile avviso di garanzia della Procura di Milano al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi hanno fatto cadere lira, Borsa e titoli di Stato. Non si sa come le voci siano nate, ne' chi abbia deciso di cavalcarle. La lira, che stava a 967, ha superato di slancio quota 970 contro il marco. La Borsa, che gia' era in flessione, ha accentuato la caduta fino a perdere il 2,58%. E il future sul Btp decennale, il prezzo pivot di tutto il comparto dei titoli di Stato, ha ceduto oltre due punti, sotto la soglia critica di 110 lire. Solo in tarda serata, dopo la smentita venuta dal procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli, e' tornata la calma e le quotazioni hanno invertito la rotta. Cecchini a pagina 19
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(26 maggio 1994) - Corriere della Sera
http://archiviostorico.corriere.it/1...52612599.shtml
BUFFONI!!
Ultima modifica di Amalie; 14-03-11 alle 15:15
«La verità è che, se Berlusconi non fosse entrato in politica, se non avesse fondato Forza Italia, noi oggi saremo sotto un ponte o in galera con l'accusa di mafia. Col cavolo che portavamo a casa il proscioglimento nel Lodo Mondadori»
Legga e non si scaldi tanto. Ho scritto che sarebbe stato opportuno scrivere di invito a comparire ma che i giornali (tutti a mia memoria) scrissero Avviso di Garanzia.
Ciò detto io sono berlusconiano convinto e non credo che questo sia un crimine. La rogna di stare dalla parte dei rossi se la gratti Lei.
Fonti affidabili? A chi le chiede, al Kobra? Legga qui:
COSA E’ L’AVVISO DI GARANZIA NELLA PROCEDURA PENALE
La persona sottoposta alle indagini non viene sempre messa a conoscenza della sua qualità di indagato sin dall’inizio delle indagini stesse. Alcune volte, ad esempio, capita che le indagini siano a carico di ignoti, altre volte vi sono particolari esigenze di mantenimento del segreto.
Il Pubblico Ministero, infatti, non ha l’obbligo giuridico di informare immediatamente il cittadino che è sottoposto ad indagini: tale obbligo sorge quando è necessario compiere atti per i quali è prevista la presenza del difensore, ed esso viene assolto con la notifica del cosiddetto avviso di garanzia.
L’avviso di garanzia è disciplinato dall’art. 369 c.p.p., consiste in una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata dal Pubblico Ministero sia alla persona sottoposta alle indagini, sia alla persona offesa, e mira a garantire il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Attraverso l’avviso di garanzia, infatti, il Pubblico Ministero informa un soggetto che nei suoi confronti si stanno svolgendo indagini in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato. Tale avviso, deve contenere l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo della consumazione del fatto-reato e l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Qualora l’indagato non provveda alla nomina del difensore, il pubblico ministero provvede a nominarne uno d’ufficio.
La legge n. 60 del 2001, ha introdotto una nuova garanzia prevista dall’art. 369 bis c.p.p.: si tratta dell’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. Il Pubblico Ministero, in base al nuovo disposto, nel momento in cui deve compiere il primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve notificare all’indagato la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio e deve fornirgli una serie di informazioni per garantire maggiormente il diritto di difesa.
Tale comunicazione è prevista a pena di nullità degli atti successivi e porta a conoscenza dell’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà relativi alla difesa tecnica. Deve contenere: 1. l’informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale; 2. il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapito telefonico; 3. l’indicazione della facoltà d nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio; 4. l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, a meno che l’indagato non ottenga l’ammissione al gratuito patrocinio; 5. l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio per i non abbienti.
Si evince abbastanza chiaramente che tale comunicazione debbasi fare a mezzo lettera raccomandata.
Domanda: forse che nel 1994 le Poste non funzionavano e che due finanzieri fossero più affidabili dei portalettere? O che, magari, non fidandosi nemmeno dei finanzieri in odore di tangenti era più sicuro far precedere l'iniziativa da un comunicato stampa?
Ultima modifica di Kobra; 14-03-11 alle 15:13
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.
Signori, costui è solo un provocatore che fa dell'insulto l'argomento di discussione.
IGNORATELO e gli farete il più grande dispetto che possa mai aspettarsi.
Le persone serie ed oneste intellettualmente non dovrebbero mai alimentare argomentazione alla cui base sta l'insulto, quyi chiaro e netto, del prossimo.
Ignoratelo. E' ciò che meritano gli insultatori.
Il sonno della ragione genera mostri.
Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.