Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Alcune definizioni

  1. #1
    email non funzionante
    Data Registrazione
    18 Apr 2011
    Messaggi
    2
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Alcune definizioni

    Salve a tutti, sto affrontando per la prima volta lo studio della macroeconomia, ho un buon libro dove gli argomenti sono espressi con chiarezza e precisione, però ho trovato delle difficoltà nella parte che riguarda il sistema bancario.
    In particolare non ho capito le differenze tra:

    - banca ordinaria
    - istituto bancario
    - azienda di credito
    - istituto di credito
    - intermediario finanziario

    Qualcuno potrebbe essere così gentile da fornirmi delle delucidazioni? Sarebbero molto utili anche degli esempi pratici...

    Grazie!

  2. #2
    Cancellato
    Data Registrazione
    04 Apr 2009
    Messaggi
    55,423
     Likes dati
    8,155
     Like avuti
    11,162
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    Predefinito Rif: Alcune definizioni

    non si capisce cosa ci sia da capire. ()

    quella di "banca ordinaria" è una definizione che non ha poi tanto senso in base alla legislazione vigente, essendo decaduta la distinzione fra banca commerciale e banca d'investimento.

    secondo, terzo e quarto sono sinonimi e sono termini generici.

    "intermediario finanziario" è un termine generico che indica qualunque soggetto che fa da intermediario fra chi offre credito (le "famiglie") e chi lo domanda (le "imprese"). Ho messo le virgolette per ricondurlo a quello stupido diagramma di flusso che fanno vedere in tutti i corsi di economia del primo anno. Infatti tipicamente io non vado dal supermercato sotto casa a dirgli "guarda io c'ho tremila euro da parte, te li offro al 5% di interesse".

    Ti consiglio di iscriverti al forum

  3. #3
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    02 May 2009
    Messaggi
    10,034
     Likes dati
    726
     Like avuti
    2,641
    Mentioned
    155 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Rif: Alcune definizioni

    Dipendono dalla storia e dalle leggi:

    Intermediari finanziari - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario Economico Indice I
    Intermediari finanziari
    Soggetti che svolgono attività d'intermediazione finanziaria (v.). Sulla base del D.Lgs. 415/96, decreto Eurosim, che ha ridefinito la disciplina dei mercati finanziari (v.), essi vengono distinti in:
    — banche (v.);
    — imprese di investimento (v.).

    Secondo una classificazione più ampia, invece, possiamo avere:
    — intermediari finanziari bancari;
    — intermediari finanziari non bancari, compagnie di assicurazione e istituti di previdenza, fondi comuni di investimento (v.), società di leasing (v.), società di factoring (v.), società finanziarie e fiduciarie, banche d'affari (v. Merchant bank), imprese di investimento.
    Agli intermediari finanziari vengono riconosciute le seguenti funzioni:
    — mobilizzazione del risparmio: essi attuano operazioni (passive) di raccolta di fondi presso la propria clientela, trasferendo poi le risorse finanziarie così ottenute ai prenditori finali mediante operazioni (attive) di impiego;
    — riduzione del rischio attraverso la diversificazione degli interventi attuati;
    — trasformazione delle scadenze delle attività finanziarie assunte ed emesse: gli intermediari finanziari hanno la capacità di effettuare, sia pure entro certi limiti, operazioni di impiego con scadenza diversa (più lunga) di quelle delle operazioni di raccolta (v. Trasformazione di liquidità).

    Azienda di credito - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario Economico Indice A

    Azienda di credito
    Secondo la legge bancaria del 1936 (v.), era la banca che raccoglieva fra il pubblico depositi, a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione. Con l'introduzione della banca universale (v.) tale categoria è scomparsa.

    Istituti di credito di diritto pubblico
    Enti che erano caratterizzati dall'esistenza di un patrimonio, conferito originariamente sia da privati, sia dallo Stato e da altri enti pubblici, allo scopo di soddisfare bisogni pubblici mediante l'esercizio di operazioni di credito.
    Erano istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena e il Banco di Sardegna; essi avevano, per definizione del legislatore, natura pubblicistica e personalità giuridica di diritto pubblico.
    La L. 218/1990 (cd. legge Amato) introdusse la possibilità per le banche pubbliche di assumere con trasformazioni o fusioni la forma di società per azioni che consente una maggiore snellezza operativa e decisionale e più celeri forme di ricapitalizzazione. Inoltre, tale veste giuridica rende possibile il conferimento dell'azienda da parte dell'ente creditizio pubblico ad una o più società per azioni già esistenti ovvero appositamente costituite.
    In attuazione di tale legge tutti gli istituti di credito di diritto pubblico decisero di assumere la forma di società per azioni e sono pertanto soggetti alla disciplina prevista per tale forma societaria.

    Banca
    .....
    La gamma delle attività che le banche possono svolgere varia, però, da ordinamento ad ordinamento. In Italia, ad esempio, la legge bancaria del 1936 (v.) aveva sancito una netta distinzione fra aziende di credito (v.) ed istituti di credito (v.), tale specializzazione dell'attività bancaria è venuta meno con l'approvazione del D.Lgs. 385/93 (v. Testo Unico Bancario) che, adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dettate dagli organi comunitari, ha abolito qualsiasi criterio di distinzione operativa, temporale ed istituzionale all'interno del sistema creditizio.
    Un ulteriore passo verso l'ampliamento del ruolo delle banche all'interno del sistema finanziario è stato compiuto attraverso un processo di riforma normativa che ha avuto inizio con l'approvazione del D.Lgs. 415/1996 (v. Eurosim), e che ha trovato la sua definitiva sistemazione con l'emanazione del D.Lgs. 58/1998.
    Quest'ultimo provvedimento, infatti, ha integrato e riordinato in un unico testo le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie 93/22 (relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e 93/6 (relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), già introdotte dal D.Lgs. 415/1996, coordinandole con le norme relative ai mercati finanziari, agli emittenti e agli intermediari finanziari. Con il recepimento delle citate direttive le banche diventano a pieno titolo operatori del settore finanziario, non avendo più limiti di attività in tale campo.
    In realtà la L. 1/91 già includeva ampiamente le banche tra gli intermediari finanziari, in quanto esse potevano essere autorizzate, a norma dell'art. 16, ad esercitare tutte le attività riservate alle SIM (v.). L'unica attività attribuita in modo esclusivo a queste ultime era quella di negoziazione di valori mobiliari, essendo consentito alle banche di negoziare direttamente solo titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa o ammessi al mercato ristretto (v.).
    In pratica, il ruolo delle banche doveva limitarsi essenzialmente a quello di centrale di raccolta di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari, che dovevano successivamente trasmettere ad una SIM per la loro esecuzione.
    Adeguandosi alla direttiva comunitaria, che consente alle banche e alle imprese di investimento comunitarie di operare direttamente nei mercati regolamentati (v.) europei, il nostro legislatore ha dovuto consentire anche alle nostre imprese bancarie l'accesso diretto alle contrattazioni.
    È da notare, tuttavia, che in realtà la portata innovatrice della disposizione è meno rivoluzionaria di quanto potrebbe apparire a prima vista. Molte SIM, infatti, erano una diretta emanazione di imprese bancarie che, attraverso la costituzione di società ad hoc, avevano aggirato l'ostacolo costituito dalla riserva di attività a favore delle SIM. Per molte banche si è trattato, in sostanza, di decidere se continuare ad operare attraverso la SIM da loro costituita oppure assumere tale attività in proprio.
    Ovviamente, come per gli altri operatori abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (es. le SIM), anche per le banche è possibile operare nello svolgimento, di tali servizi su tutto il mercato comunitario e nei paesi extracomunitari (v. Attività ammesse al mutuo riconoscimento) e ciò sia in regime di libera prestazione di servizi che attraverso l'apertura di succursali.

    Attività bancarie che beneficiano del mutuo riconoscimento

    1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
    2. Operazioni di prestito (*);
    3. Leasing finanziario;
    4. Servizi di pagamento;
    5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);
    6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
    7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
    a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);
    b) cambi;
    c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
    d) contratti stassi di cambio e tassi d'interesse;
    e) valori mobiliari.
    8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
    9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
    10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
    11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
    12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari;
    13. Servizi di informazione commerciale;
    14. Locazione di cassette di sicurezza;
    15. Tutte le attività che ampliano questo allegato alla seconda direttiva CEE n. 89/646.

    (*) Comprendono in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale (incluso il forfaiting).

  4. #4
    Vedo la mano invisibile
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    Lussemburgo
    Messaggi
    29,966
     Likes dati
    4,733
     Like avuti
    5,054
    Mentioned
    140 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Rif: Alcune definizioni

    quoto feliks, per il resto l'intermediario finanziario può essere una banca o può non esserlo, quando non lo è solitamente si tratta di una sim (società di gestione mobiliare), insomma un broker che fa da intermediario tra chi acquista e vende titoli.
    es.:
    vuoi comprare le azioni google? vai da una sim, apri un conto trading e le compri. la sim ti offre il servizio di intermediazione che ti permette di acquistarle (o di venderle).
    Poi chiaramente anche la banca offre questo tipo di servizi. in genere una buona sim è più economica di una banca per questo genere di servizi.
    La verità produce effetti anche quando non può essere pronunciata.

    L. von Mises

    SILENDO LIBERTATEM SERVO

  5. #5
    email non funzionante
    Data Registrazione
    18 Apr 2011
    Messaggi
    2
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Alcune definizioni

    Ho capito la differenza tra banca e intermediario finanziario.

    Però sembra che "azienda di credito" e "istituti di credito" siano entità appartenenti al passato, non più esistenti. Al contrario il libro che sto studiando continua a usare questa differenziazione.

 

 

Discussioni Simili

  1. Definizioni Politiche
    Di Stefanovich nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 25
    Ultimo Messaggio: 11-07-07, 17:24
  2. fascismo(14 definizioni)
    Di zhanghe nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 51
    Ultimo Messaggio: 29-01-06, 13:34
  3. Definizioni di terrorismo
    Di Esmor nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 9
    Ultimo Messaggio: 09-04-04, 14:42
  4. Definizioni
    Di Österreicher nel forum Fondoscala
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 09-10-02, 09:41
  5. Definizioni e ignoranza
    Di Nanths nel forum Liberalismo e Libertarismo
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 07-08-02, 21:42

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito