Infallibilità papale e Canonizzazione.
Nell'emettere un decreto di canonizzazione il Papa è infallibile? La maggior parte dei teologi risponde affermativamente. È l'opinione di Sant'Antonino, Melchior Cano, Suarez, Bellarmino, Bañez, Vasquez, e, fra i canonisti, Gonzales Tellez, Fagnanus, Schmalzgrüber, Barbosa, Reiffen-stül, Covarruvias (Variar. resol., I, x, n. 13), Albitius (De Inconstantiâ in fide, xi, n. 205), Petra (Comm. in Const. Apost., I, nelle note a Const. I, Alex., III, n. 17 ss), Giovanni di S. Tommaso (su II-II, Q. I, disp. 9, a. 2), Silve-stro (Summa, s. v. Canonizatio), Del Bene (De Officio Inquisit. II, dub. 253), e molti altri. In Quodlib. IX, a. 16, S. Tommaso says: "Poichè l'onore che tributiamo ai santi è in un certo senso una professione di fede, ossia credere nella gloria dei santi [quâ sanctorum gloriam credimus] dobbiamo devotamente credere che in tale materia anche il giudizio della Chiesa non è soggetto ad errore". Queste parole di S. Tommaso, come è evidente dalle autorità appena citate, che favoriscono tutte una infallibilità positiva, sono state interpretate dalla sua scuola in favore della infallibilità papale nella questione della canonizzazione, e questa interpretazione è sostenuta da molti altri passi ancora in Quodlibet. Questa infallibilità comunque, secondo i santi dottori, è solo un punto di pia credenza. I teologi generalmente so-no d'accordo per quanto concerne la infallibilità papale nella questione della canonizzazione, ma non lo sono sulla qualità della certezza dovuta al decreto papale in tale materia. Secondo l'opinione di alcuni è questione di fede (Arriaga, De fide, disp. 9, p. 5, n. 27); altri sostengono che rifiutare l'assenso a un tale giudizio della Santa Sede sarebbe sia empio che temerario, come Suarez (De fide, disp. 5 p. 8, n. 8); molti altri (e questa è l'opinione generale) sostengono che un tale pronunciamento deve essere teologicamente certo, non essendo di Fede Divina poiché il suo contenuto non è stato immediatamente rivelato, né di Fede ecclesiale non essendo stato finora definito dalla Chiesa. Qual'é l'oggetto del giudizio infallibile del Papa? Egli definisce che la persona canonizzata è in cielo o soltanto che egli ha praticato le virtù cristiane in grado eroico? Mai, ci sembra, tale questione è stata discussa; ma a nostro avviso non è definito altro che quella persona canonizzata è in cielo. La formula usata nell'atto di canonizzazione non contiene nulla più di ciò: "In onore di . . . decretiamo e definiamo che il Beato N. è un Santo, e inscriviamo il suo nome nell'elenco dei santi, e ordiniamo che la sua memoria sia devotamente e piamente celebrata ogni anno il . . . giorno di . . . la sua festa". (Ad honorem . . . beatum N. Sanctum esse decernimus et definimus ac sanctorum catalogo adscribimus statuentes ab ecclesiâ universali illius memoriam quolibet anno, die ejus natali . . . piâ devotione recoli debere.) Non si fa accenno alla virtù eroica in questa formula; d'altra parte, la santità non implica necessariamente l'esercizio della virtù eroica, poiché una persona che fino ad ora non ha praticato la virtù eroica potrebbe, per mezzo di un atto eroico transitorio in cui offre la sua vita per Cristo, aver giustamente meritato di essere considerato santo. Questa opinione sembra del tutto la più certa se si riflette sul fatto che tutti gli argomenti dei teologi riguardo alla infallibilità papale nella canonizzazione dei santi sono basati sul fatto che in tali occasioni i Papi credono ed affermano che la decisione che essi rendono pubblica è infallibile (Pesch, Prael. Dogm., I, 552). Questo accordo generale dei teologi sulla infallibilità papale nella canonizzazione non deve essere esteso alla beatificazione, non essendo sostenibile l'insegnamento contrario del commentario canonico noto come "Glossa" [in cap. un. de reliquiis et venerat. SS. (III, 22) in 6; Innocent., Comm. in quinque Decretalium libros, tit. de reliquiis, etc., n. 4; Ostiensis in eumd. tit. n. 10; Felini, cap. lii, De testibus, etc., X (II, 20); Caietani, tract. De indulgentiis adversus Lutherum ad Julium Mediceum; Augustini de Ancona, seu Triumphi, De potestate eccl., Q. xiv, a. 4). I canonisti e i teologi in genere negano il carattere di infallibilità ai decreti di beatificazione, sia formale che equivalente, poiché esso è sempre un permesso mai un comando; se da un lato conduce alla canonizzazione, non è l'ultima tappa. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il culto permesso dalla beatificazione, è ristretto a determinate regioni, città, o corpi religiosi (Benedetto XIV, op. cit., I, xlii). Alcuni, comunque, hanno avuto un'opinione differente (Arriaga, Theol., V, disp. 7, p. 6; Amicus, Theol., IV, disp. 7, p.4, n. 98; Turrianus su II-II, V, disp. 17, n. 6; Del Bene, De S. Inquisit. II, dub. 254).