Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    Giolittiano
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    Predefinito PDL costituzionale parte II

    Qui ci sono meno modifiche, anzi abbastanza poche , quindi segnalo solo quelle e il resto rimarebbe immutato

    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.
    non più davanti alle Camere riuniti, ma come un Presidente USA davanti alla Corte costituzionale che è sempre tale anche scaduto il mandato fino al rinnovo


    Art. 29

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

    Art. 30

    Nel caso in cui, per due volte complessivamente, un Governo non riesca a ottenere la fiducia iniziale prevista dall'art.35 cost e/o sia soggetto alla mozione di sfiducia prevista dall'art. 42 e/o in seguito a dimissioni volontarie, il Presidente di PIR forma il Governo assumendo il ruolo di Primo Ministro.Il governo del Presidente non necessita di fiducia da parte del Senato.

    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .

    Art. 31

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che immediatamente assumono l'incarico.

    articoli totalmente nuovi e riscritti meglio degli attuali


    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 10 membri del Senato

    Nella formazione del nuovo Governo deve essere seguito il procedimento ordinario previsto dalla Costituzione salvo il ricorso alle consultazioni.

    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione deve essere convocato l'assemblea senatoriale per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.

    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.

    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :

    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge

    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco

    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato

    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.
    riscritto l'articolo delle competenze della corte che era disordinate e incapibili


    ecco tutto

  2. #2
    Pasdar
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    L'unica perplessità è riguardo all'art. 26. Che senso ha modificare in questo modo?
    «Non ti fidar di me se il cuor ti manca».

    Identità; Comunità; Partecipazione.

  3. #3
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Citazione Originariamente Scritto da Defender Visualizza Messaggio
    L'unica perplessità è riguardo all'art. 26. Che senso ha modificare in questo modo?
    non essendoci più le camere unite, fa più figo un presidente davanti alla corte

  4. #4
    Pasdar
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Solo se in catene.
    Vabbè, è indifferente.
    «Non ti fidar di me se il cuor ti manca».

    Identità; Comunità; Partecipazione.

  5. #5
    Super Troll
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Condivido tutte le modifiche con la sola ecezione dell'articolo 29 che mi lascia perplesso e vi spigo perchè.
    Si attribuisce alla Corte un enorme potere (potere che da tecnico giuridico rischia di diventare politico) rendendo possibile la censura costituzionale di un presidente della repubblica se non adempie correttamente alla norma
    di nomina del presidentedel Consiglio ma allo stesso tempo non si specifica in cosa consista tale censura e quali effetti abbia (lasciando cosi lacorte libera di interpretarla come un puro predicozzo o come una destituzione ocome un commissariamento del presidente) e non si specifica sufficentemente quali sono i casi in cui si viola la corretta procedura di nomina del presidente del Consiglio.
    Insomma amio parere occorre riflettere piu approfonditamente e semmai riformulare in modo piu preciso l'articolo lasciando meno discrezionalità alla Corte

  6. #6
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    la censura è un'ammonizione, cè nella costituzione attuale già !

    alla terza censura della corte, il presidente è destituito.

    cmq ci deve essere una sanzione al presidente che non rispetta le norme.

    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :

    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge

    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco

    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato

    - sull'adozione di provvedimenti di Censura costituzionale solo nei casi stabiliti dalla Costituzione.

    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.
    Ultima modifica di Laico; 28-09-11 alle 11:47

  7. #7
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Citazione Originariamente Scritto da C@scista Visualizza Messaggio
    Condivido tutte le modifiche con la sola ecezione dell'articolo 29 che mi lascia perplesso e vi spigo perchè.
    Si attribuisce alla Corte un enorme potere (potere che da tecnico giuridico rischia di diventare politico) rendendo possibile la censura costituzionale di un presidente della repubblica se non adempie correttamente alla norma
    di nomina del presidentedel Consiglio ma allo stesso tempo non si specifica in cosa consista tale censura e quali effetti abbia (lasciando cosi lacorte libera di interpretarla come un puro predicozzo o come una destituzione ocome un commissariamento del presidente) e non si specifica sufficentemente quali sono i casi in cui si viola la corretta procedura di nomina del presidente del Consiglio.
    Insomma amio parere occorre riflettere piu approfonditamente e semmai riformulare in modo piu preciso l'articolo lasciando meno discrezionalità alla Corte
    La censura già è prevista nell'attuale Costituzione, ricordo che Ronnie (mi manca... ) agli inizi del mio mandato s'era preparato una sfilza di ricorsi per mettere pressione.
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
    L'articolo riprende l'attuale Art.32 con l'aggiunta della parte sulla censura e secondo me la ratio della scelta è corretta.
    Con il passaggio ad un Sartorellum puro (Art.30-31) bisogna limitare la discrezionalità del Presidente nella nomina del Pres. del Consiglio. Insomma, secondo me l'applicazione pratica è la seguente: se c'è un candidato premier che in fase di consultazioni sembra godere della maggioranza parlamentare, io Pres. non posso andare a nominare un altro Pres. del Consiglio pena per l'appunto la censura (alla terza censura il Capo dello Stato decade, ricordiamolo).

    Giusto Laico?
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  8. #8
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Citazione Originariamente Scritto da Cabraizinho Visualizza Messaggio
    La censura già è prevista nell'attuale Costituzione, ricordo che Ronnie (mi manca... ) agli inizi del mio mandato s'era preparato una sfilza di ricorsi per mettere pressione.

    L'articolo riprende l'attuale Art.32 con l'aggiunta della parte sulla censura e secondo me la ratio della scelta è corretta.
    Con il passaggio ad un Sartorellum puro (Art.30-31) bisogna limitare la discrezionalità del Presidente nella nomina del Pres. del Consiglio. Insomma, secondo me l'applicazione pratica è la seguente: se c'è un candidato premier che in fase di consultazioni sembra godere della maggioranza parlamentare, io Pres. non posso andare a nominare un altro Pres. del Consiglio pena per l'appunto la censura (alla terza censura il Capo dello Stato decade, ricordiamolo).

    Giusto Laico?
    Confermo :giagia:

  9. #9
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    Predefinito Rif: PDL costituzionale parte II

    Citazione Originariamente Scritto da Cabraizinho Visualizza Messaggio
    La censura già è prevista nell'attuale Costituzione, ricordo che Ronnie (mi manca... ) agli inizi del mio mandato s'era preparato una sfilza di ricorsi per mettere pressione.

    L'articolo riprende l'attuale Art.32 con l'aggiunta della parte sulla censura e secondo me la ratio della scelta è corretta.
    Con il passaggio ad un Sartorellum puro (Art.30-31) bisogna limitare la discrezionalità del Presidente nella nomina del Pres. del Consiglio. Insomma, secondo me l'applicazione pratica è la seguente: se c'è un candidato premier che in fase di consultazioni sembra godere della maggioranza parlamentare, io Pres. non posso andare a nominare un altro Pres. del Consiglio pena per l'appunto la censura (alla terza censura il Capo dello Stato decade, ricordiamolo).

    Giusto Laico?
    effettivamente mi sembra abbastanza logico. :giagia:

    Esprimo il pieno sostegno del gruppo UPP della Camera per la riforma.
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

 

 

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