BOZZA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DA PRESENTARE AL SENATO DI PIR.
Articolo I
Il Consiglio superiore della magistratura verra’ suddiviso in due distinti organismi, uno destinato al ruolo giudicante e l’altro a quello inquirente. Tali distinti organismi dovranno dedicarsi a sole incombenze di tipo burocratico e amministrativo.
Nel dettaglio saranno competenti su trasferimenti, assunzioni e promozioni, mentre la sezione disciplinare sara’ affidata a due commissioni direttamente dipendenti dall’esecutivo, ancorche’ composte per una meta’ da magistrati. I componenti dei due CSM saranno eletti per i due terzi dal parlamento e per un terzo dai magistrati.
Articolo II
I due Consigli non potranno adottare atti di indirizzo politico ne’ esprimere pareri sui disegni di legge se non nei modi stabiliti dai regolamenti o se direttamente interpellati dal Ministro di Grazia e Giustizia. Potranno essere espressi pareri sulle iniziative di carattere amministrativo e organizzativo che tocchino direttamente i magistrati.
Articolo III
Il Ministro di Grazia e Giustizia avra’ il potere di assegnare alle procure le priorità riguardanti i reati da perseguire, in forza dell’abolizione dell’obbligatorieta’ dell’azione penale. Deterra’ il potere di punire i magistrati riconoscendone l’eventuale responsabilità civile in caso di errori o eccessi nella loro azione, imponendo loro il trasferimento obbligatorio.
Ogni anno spettera’ a lui riferire alle Camere sullo stato della giustizia e sugli usi dei mezzi d’indagine, presenziare alle sedute dei Due Consigli, presentando richieste e proposte.
Le sue funzioni ispettive avranno rilevanza di carattere costituzionale, e potra’ concorrere alla formazione dei giudici e dei pubblici ministeri, direttamente o tramite organi da lui diretti destinati a tale scopo.