
Originariamente Scritto da
Lazzaro
Dal punto di vista normativo, il T.S.O. viene emanato dal Sindaco del Comune (il Sindaco è la massima autorità sanitaria di un Comune) presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di un medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria inoltre la convalida di un secondo medico, appartenente ad una struttura pubblica. La procedura impone infine l'informazione dell'avvenuto provvedimento al Giudice Tutelare di competenza.
Il T.S.O. ospedaliero viene disposto quando:
una persona affetta da malattia mentale necessiti di trattamenti sanitari urgenti
rifiuti il trattamento
non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere
Il T.S.O. ospedaliero ha una durata massima di sette giorni, ma può essere eventualmente rinnovato e quindi prolungato nel caso ne permanga la necessità clinica motivata.