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  1. #11
    vae victis
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Quale sarebbe l'alternativa ?
    Regressista amante della pucchiacca.

  2. #12
    Socialdemocrazia Palmiana
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da cavolo Visualizza Messaggio
    Secondo me basterebbe depenalizzare alcuni reati idioti (invece di aggiungerne altri ancora più idioti, vedi il reato di clandestinità) accorpare il terzo grado all'appello (visto che interviene solo sulla forma, correggetemi se dico castronerie) poi informatizzare il processo e avremmo una giustizia da paese civile.

    Purtroppo in Italia l'obbligatorietà dell'azione penale è una minima garanzia per evitare troppe "schifezze"
    beh la cassazione è fondamentale interviene sulla forma del processo (in teoria può anche intervenire nel merito, ma non lo fa spesso) e proprio per questo è importante, dato che garantisce il rispetto delle procedure: grossa garanzia
    Il coro del Bunga Bunga:
    Silvio: ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪fa ♪re ♪sol ♪do
    I ministri: ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do
    Le ministre: ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do
    Il giudice: ♪si ♪fa ♪la minore ♪si ♪fa ♪la minore

  3. #13
    veterolegalitario
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da cavolo Visualizza Messaggio
    Secondo me basterebbe depenalizzare alcuni reati idioti (invece di aggiungerne altri ancora più idioti, vedi il reato di clandestinità) accorpare il terzo grado all'appello (visto che interviene solo sulla forma, correggetemi se dico castronerie) poi informatizzare il processo e avremmo una giustizia da paese civile.

    Purtroppo in Italia l'obbligatorietà dell'azione penale è una minima garanzia per evitare troppe "schifezze"
    se non si inizia dal dimezzare, perlomeno, il numero dei distretti giudiziari si continuerà a vuotare il mare col secchiello ----
    sul numero di gradi di giudizio non si può accorpare, basterebbe renderli onerosi e NON automatici .... ma soggetti a valutazione .-...
    l'informatizzazione è ovviamente necessaria ed indispensabile ma, non certo da oggi ..... ne parlavano tinti a torino e di pietro a milano già prima di mani pulite .....
    ma .... il vero CANCRO del nostro sistema giudiziario è la prescrizione extra-large, che vale fino alla cassazione .....
    basterebbe renderla valida SOLO fino al rinvio a giudizio per PERLOMENO dimezzare il carico giudiziario ---- quello a venire, ovviamente .....
    che le leggi retroattive in ambito giudiziario SE LE FANNO solo i delinquenti .....

  4. #14
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    L'obbligatorietà dell'azione penale è il cavallo di Troia da sempre (ieri con Tangentopoli oggi con Silvio) usato dai Magistrati militanti e comunisti per abbattere per via giudiziaria i nemici politici su cui non riescono a vincere nelle urne.

    E per stroncare le carriere dei nuovi politici che ritengono pericolosi per il potere dei loro referenti.

    Inoltre, serve come forma di controllo culturale e di repressione delle idee per tutti quei movimenti che vanno contro il politically correct deciso a livello globale dalle elites massoniche e mondialiste.

    (vedi "il razzismo" usato per impedire allo Sceriffo Gentilini di fare propaganda elettorale, o il Trattato di Lisbona che prevede il mandato di cattura europeo per i cosiddetti "reati d'odio", ovvero deportazione stalinista per chi si oppone all'islamizzazione)
    Ultima modifica di 100% Antikomunista; 02-06-11 alle 20:32
    "Non possiamo accettare gli insulti di quei clandestini. Non tolleriamo atteggiamenti prepotenti e arroganti da parte di ospiti che come tali dovrebbero comportarsi. Vogliono stare sulla gru? Ci restino, ma senza acqua nè cibo" - LEGA NORD BRESCIA

  5. #15
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da AURELIO AUGUSTO Visualizza Messaggio
    Art.112 della Costituzione (titolo IV)... obbligatorietà dell'azione penale... che ne pensate?
    è un principio tuttora valido?
    è un principio realizzabile nella pratica? l'inserimento di "scelte di priorità" ne svuota il significato?
    (evitiamo di discutere sulla proposta di modifica presentata dal governo, perché tanto è irrilevante ai fini dell'oggetto della discussione)

    Per chi non ne sapesse un tubo segnalo questi articoli tanto per farsi una idea (c'è roba più o meno comunista ma sono i primi link che ho trovato e non ho voglia di perdere tempo a cercarne altri):
    ------------
    1) L' AZIONE PENALE IN ITALIA OBBLIGATORIA MA FACOLTATIVA
    ------------
    2) Giustizia Giusta - "Il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"
    ------------
    3) PMLI Gli effetti devastanti della non obbligatorietà dell'azione penale e dell'autonomia della polizia giudiziaria
    ------------

    Secondo me, il principio è sensato: i magistrati preposti all'accusa hanno l'obbligo dell'azione penale ma non il monopolio. E l'inserimento delle scelte di priorità non ne svuota di fatto il contenuto; e comunque meglio che ci sia piuttosto che non ci sia. :giagia:

    Io sono semrpe stato della opinione che l'azione penale debba rimanere obbligatoria.
    L'orientamento personale oggi non cambia.
    Ad una perentoria condizione: che la direzione delle indagini sia afffidata in via esclusiva unicamente alla P.G., la quale assuma il compito, tra gli altri, di effettuare un severo e regolare controllo sulla iscrizione nel registro dei reati della notitia criminis affinchè il pm, al quale rimarrebbe affidata la funzione di effettuare tale annotazione ottemmperando tutte le prescrizioni previste, non compia atti discrezionali selezionando, nel decidere, cosa registrare e cosa non registrare.

    A fronte dello svoglimento da parte della P.G. di tale "mansione" (controllo) essa risponde imperativamente alla norma penale della omissione di atti d'ufficio.
    In questo modo il pm è rigorosamnte vincolato alla obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
    Se compie atti discezionali, ad es. decide di non dare seguito alla annotazione nel registro della notitia criminis ricevuta ritualmente, egli ne risponde direttamente sotto il profilo penale.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 02-06-11 alle 20:37
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #16
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da 100% Antikomunista Visualizza Messaggio
    L'obbligatorietà dell'azione penale è il cavallo di Troia da sempre (ieri con Tangentopoli oggi con Silvio) usato dai Magistrati militanti e comunisti per abbattere per via giudiziaria i nemici politici su cui non riescono a vincere nelle urne.

    E per stroncare le carriere dei nuovi politici che ritengono pericolosi per il potere dei loro referenti.

    Inoltre, serve come forma di controllo culturale e di repressione delle idee per tutti quei movimenti che vanno contro il politically correct deciso a livello globale dalle elites massoniche e mondialiste.

    (vedi "il razzismo" usato per impedire allo Sceriffo Gentilini di fare propaganda elettorale, o il Trattato di Lisbona che prevede il mandato di cattura europeo per i cosiddetti "reati d'odio", ovvero deportazione stalinista per chi si oppone all'islamizzazione)
    Ciò che affermi ahimé è vero.
    Ma attiene alle "storture" provocate dal signor Vassalli alllorché faca approvare dal parlamento con la riforma del 1989 (una iattura per il diritto processuale penale) il nuovo mostro (cpp).
    Quel codice fu confezionato proprio per dare avvio alle danze contro alcuni personaggi della prima Repubblica.
    Poi, ovviamente, le cose hanno preso la piega che stiamo osservando.
    Lo schifo.

    Ma sotto il profilo tecnico io sono invece assolutamente per mantenere l'obbligatorietà della azione penale correggendo l'errore di quel cretino di Vassalli.
    Affidare le indagini alla P.G. e vincolare il pm all'esercizio obbligatorio della azione penale come hospiegato nell'intervento precedente.

    Un errore dal quale ci dobbiamo ASSOLUTAMENTE guardare è affidare un potere discrezioale al pm sulla scorta delle indicazioni che promanano dal legislatore di vlota in volta.
    Cambia la maggioranza e quelli che stanno all'opposizione sono sotto schiaffo.
    Non esiste.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  7. #17
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da zlais Visualizza Messaggio
    io resto convinto che nel caso anche in cui si decida di selezionare i reati per cui vige l'obbligatorietà, questi debbano essere elencati nel cod. penale e dovrebbe essere obbligatorio un referendum approvativo per la sua modifica, come in svizzera.

    altrimenti è ovvio che è i reati da colletti bianchi verranno esclusi, come sempre. della politica non ci si può fidare.
    Citazione Originariamente Scritto da MaRcO88 Visualizza Messaggio
    assolutamente a favore della formula così com'è, che si facciano delle scelte di priorità è poi abbastanza ovvio.
    E' bene chiarire cosa sia l'azione penale e la sua irrefragabile obbligatorietà, altrimenti si confonde ciò che prescrive la legge vigente con quello che si desidera essa prescriva.

    L’azione penale è quell’atto dal quale prende le mosse la potestà punitiva dello Stato.
    Esercitare l’azione penale, impulso questo imposto dalla costituzione all’ufficio del pm, significa dare avvio al meccanismo procedurale che, attivato nei modi previsti, ha lo scopo di consegnare il responsabile del crimine alla sua pena.
    La potestà punitiva dello Stato è il conferimento di quella autorità istituzionalmente riconosciuta ad amministrare la giustizia sul proprio territorio di cui lo Stato è investito.

    Nessun dubbio circa la natura di questa potestà punitiva. Essa prende forma sotto la veste di “pretesa” punitiva che il diritto positivo converte in potestà.
    La pretesa punitiva dello Stato affonda le proprie origini nel diritto romano che, accordando allo Stato l’amministrazione della giustizia, lo autorizzava a punire il criminale impedendo così la legittimazione della vendetta praticata dai familiari della vittima.
    Nel diritto moderno, post rinascimentale, la pretesa punitiva trova alloggiamento appropriato nella potestà. Con Montesquieu si perfeziona.

    Il processo penale dunque è la forma che l’amministrazione della giustizia adotta per esercitare la potestà punitiva.

    L’azione penale costituisce il momento iniziale della fase processuale tesa al raggiungimento della verità dei fatti criminali ed all’eventuale conseguimento della irrogazione della pena.
    La regola generale individua nella richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato formulata dal pm, il momento (tempo) relativo all’esercizio dell’azione penale.
    La dottrina dominante ritiene che la richiesta di rinvio a giudizio contrassegni il tempo dell’esercizio dell’azione penale.
    Esso però è un tempo francamente tardivo poiché nella fase che precede tale richiesta, una serie di atti sono stati già compiuti a carico dell’indagato.
    La stessa iscrizione nel registro dei reati del nominativo dell’indagato, costituisce infatti il primo tangibile evento in cui, formalmente, prende avvio tutta una serie di atti compiuti dal pm, organo in capo al quale sorge l’obbligo istituzionale di esercitare l’azione penale, che sfoceranno successivamente nella richiesta di archiviazione o nella richiesta di rinvio a giudizio.
    In tal senso: Cass. Pen. Sez. Unite – 29 Marzo 2010 – n. 12067 – afferma che l’iscrizione nel registro degli indagati costituisce esercizio dell’azione penale.

    Detto ciò si deve prendere atto che la legge non effettua una selezione tra reati in cui il principio di obbligatorietà possa essere per qualche motivo accantonato.
    L'unica concreta distinzione che la legge autorizza è quella tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela di parte.
    In questi secondi, la possibilità di promuovere l'impulso diretto all'esercizio della potestà punitiva è lasciato alla "discrezionalità" della parte offesa mediante l'atto di querela (nei tempi e nei modi prescritti) che consegna all'ufficio del pm la notitia criminis.

    Diciamo pure che così come disegnato, l'esercizio dell'azione penale è equilibrato.
    Ciò che rende imperfetto il "sistema" è la mancanza di un effettivo controllo sull'ufficio del pm.
    Il pm infatti, approfittando delle larghe maglie della legge in cui viene tracciato il suo ruolo in rapporto all'esercizio dell'azione penale, dispone di una infinita casistica di atti discrezionali che gli consentono, in assenza di adeguati controlli, di spostare l'asticella della punibilità a suo indiscriminato piacimento.
    E' questo difetto che deve essere eliminato poichè, come ha osservato 100% Anticomunista, ha dato luogo ai palesi abusi che abbiamo potuto constatare nel corso di questi ultimi vent'anni.

    L'idea è quella di sottrarre al pm la direzione delle indagini perchè non gli compete, consegnandola al suo naturale destinatario: l'ufficio di P.G. il quale avrebbe tra gli altri compiti quello di esercitare una "sorveglianza" diretta sulle annotazioni nel registro dei reati della notitia criminis che attiene alle funzioni del pm.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  8. #18
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    E' bene chiarire cosa sia l'azione penale e la sua irrefragabile obbligatorietà, altrimenti si confonde ciò che prescrive la legge vigente con quello che si desidera essa prescriva.

    L’azione penale è quell’atto dal quale prende le mosse la potestà punitiva dello Stato.
    Esercitare l’azione penale, impulso questo imposto dalla costituzione all’ufficio del pm, significa dare avvio al meccanismo procedurale che, attivato nei modi previsti, ha lo scopo di consegnare il responsabile del crimine alla sua pena.
    La potestà punitiva dello Stato è il conferimento di quella autorità istituzionalmente riconosciuta ad amministrare la giustizia sul proprio territorio di cui lo Stato è investito.

    Nessun dubbio circa la natura di questa potestà punitiva. Essa prende forma sotto la veste di “pretesa” punitiva che il diritto positivo converte in potestà.
    La pretesa punitiva dello Stato affonda le proprie origini nel diritto romano che, accordando allo Stato l’amministrazione della giustizia, lo autorizzava a punire il criminale impedendo così la legittimazione della vendetta praticata dai familiari della vittima.
    Nel diritto moderno, post rinascimentale, la pretesa punitiva trova alloggiamento appropriato nella potestà. Con Montesquieu si perfeziona.

    Il processo penale dunque è la forma che l’amministrazione della giustizia adotta per esercitare la potestà punitiva.

    L’azione penale costituisce il momento iniziale della fase processuale tesa al raggiungimento della verità dei fatti criminali ed all’eventuale conseguimento della irrogazione della pena.
    La regola generale individua nella richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato formulata dal pm, il momento (tempo) relativo all’esercizio dell’azione penale.
    La dottrina dominante ritiene che la richiesta di rinvio a giudizio contrassegni il tempo dell’esercizio dell’azione penale.
    Esso però è un tempo francamente tardivo poiché nella fase che precede tale richiesta, una serie di atti sono stati già compiuti a carico dell’indagato.
    La stessa iscrizione nel registro dei reati del nominativo dell’indagato, costituisce infatti il primo tangibile evento in cui, formalmente, prende avvio tutta una serie di atti compiuti dal pm, organo in capo al quale sorge l’obbligo istituzionale di esercitare l’azione penale, che sfoceranno successivamente nella richiesta di archiviazione o nella richiesta di rinvio a giudizio.
    In tal senso: Cass. Pen. Sez. Unite – 29 Marzo 2010 – n. 12067 – afferma che l’iscrizione nel registro degli indagati costituisce esercizio dell’azione penale.

    Detto ciò si deve prendere atto che la legge non effettua una selezione tra reati in cui il principio di obbligatorietà possa essere per qualche motivo accantonato.
    L'unica concreta distinzione che la legge autorizza è quella tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela di parte.
    In questi secondi, la possibilità di promuovere l'impulso diretto all'esercizio della potestà punitiva è lasciato alla "discrezionalità" della parte offesa mediante l'atto di querela (nei tempi e nei modi prescritti) che consegna all'ufficio del pm la notitia criminis.

    Diciamo pure che così come disegnato, l'esercizio dell'azione penale è equilibrato.
    Ciò che rende imperfetto il "sistema" è la mancanza di un effettivo controllo sull'ufficio del pm.
    Il pm infatti, approfittando delle larghe maglie della legge in cui viene tracciato il suo ruolo in rapporto all'esercizio dell'azione penale, dispone di una infinita casistica di atti discrezionali che gli consentono, in assenza di adeguati controlli, di spostare l'asticella della punibilità a suo indiscriminato piacimento.
    E' questo difetto che deve essere eliminato poichè, come ha osservato 100% Anticomunista, ha dato luogo ai palesi abusi che abbiamo potuto constatare nel corso di questi ultimi vent'anni.

    L'idea è quella di sottrarre al pm la direzione delle indagini perchè non gli compete, consegnandola al suo naturale destinatario: l'ufficio di P.G. il quale avrebbe tra gli altri compiti quello di esercitare una "sorveglianza" diretta sulle annotazioni nel registro dei reati della notitia criminis che attiene alle funzioni del pm.
    Azione "di giustizia" non "punitiva".

    Non è difficile smascherare coloro che ODIANO la giustizia. repapelle:

  9. #19
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da hidetoshi777 Visualizza Messaggio
    Il primo punto è una bestialità unica.

    Il secondo punto ha qualche valore, perchè è l'opinione dei sostenitori dell'obbligatorietà.. il problema è che costoro dimenticano che ci sono oltre 100.000 prescrizioni annuali per decorrenza dei termini, e fin quando non si risolve questo problema (cioè velocizzare la giustizia), la giustizia è già classista.

    Anche se si procedesse contro il potente, questo ha già una stirpe di avvocati tali per cui il processo lo sposta facilmente oltre il limite temporale
    Estremizzando perchè non invertire (oltre che sfoltire) l'ordine dei processi incominciando dai più recenti.

    Qualcuno avrebbe più giustizia a scapito di qualcuno che non l'avrà mai....... come adesso però.
    Quando i missionari vennero in Africa loro avevano la Bibbia e noi avevamo la terra. Dissero: "Preghiamo". Chiudemmo i nostri occhi. Quando li riaprimmo, noi avevamo la Bibbia e loro avevano la terra.
    Desmond Tutu

  10. #20
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Art.112 della Costituzione: obbligatorietà dell'azione penale

    Citazione Originariamente Scritto da Proteus Visualizza Messaggio
    Azione "di giustizia" non "punitiva".

    Non è difficile smascherare coloro che ODIANO la giustizia. repapelle:
    Vuoi cambiare la dottrina?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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