Dunque, quale è l’elemento giuridico che fa ritenere alla Corte di Cassazione che questo comma consenta, più di prima, allo Stato di avviare una politica energetica nucleare resta, ai nostri occhi, oscuro. Ad oggi, anche dopo il referendum sul nucleare del 1987, non c’è alcuna norma che vieti allo Stato di immaginare una politica nucleare. C’è soltanto l’assenza di un sistema legislativo che lo preveda e ne dia esecuzione. Non c’è un divieto, semplicemente manca un piano attuativo. Piano attuativo che non è certo il comma 1 ad introdurre, e che richiederebbe se mai un insieme di provvedimenti legislativi specifici come quelli su cui si sarebbe dovuto tenere il referendum ma che, appunto, sono stati già abrogati dal “decreto omnibus”.
Il comma 8, invece, prevede una cosa completamente diversa, e certo il governo avrebbe fatto meglio, per questioni di uniformità e coerenza legislativa, a prevederlo altrove.
Prevede, in sostanza, che il Consiglio dei ministri dovrà adottare la Strategia energetica nazionale, la quale non ha evidentemente per oggetto l’energia nucleare, quanto piuttosto la programmazione dell’approvvigionamento energetico globale di cui abbisogna. Si tratta, dunque, del piano con cui il governo individua le fonti energetiche, ne ripartisce il carico in base alle potenzialità e alle necessità, programma lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti, bilancia le esigenze energetiche con la sostenibilità ambientale. Qualcosa di molto diverso e molto più ampio di un piano energetico nucleare, qualcosa che riguarda tutte le fonti di energia, comprese le rinnovabili.
Dunque, che la Cassazione abbia trasferito il quesito al comma 8 implica due conseguenze. La prima, che l’oggetto del referendum è cambiato: dalla questione nucleare alla questione energetica, con buona pace di tutte le regole procedurali relative, per esempio, alla propaganda referendaria e, più drammaticamente, alla consapevolezza degli elettori di cosa stiano votando. La seconda, che se vinceranno i sì il Governo non sarà autorizzato ad adottare la Strategia energetica nazionale. Con questi effetti, tra i tanti: che il governo non potrà varare il piano per la diversificazione delle fonti di energia, comprese quelle “pulite”, e non potrà nemmeno escludere il nucleare, dal momento che la Strategia sarebbe stata proprio la sede per farlo. Due effetti, questi, che tanto stanno a cuore agli antinuclearisti. Avranno questi il tempo e il modo di rendersi conto del nuovo, reale oggetto del voto (dal nucleare alla pianificazione) imposto dalla Corte a dieci giorni dalla chiamata alle urne?