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  1. #231
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Mi spiace che tu non sia riuscito a comprendere cosa intendevo dire, ma credo che sopravviverò ugualmente.

    Una sola precisazione; io mi VANTO di essere sempre stato un amante della Verità, e non credo che per far si che questa possa emergere si debbano negare, celare o tentare di sminuire gli eventi.
    Se poi qualcuno vuol vedere in tutto ciò il tentativo di riabilitare chi ha commesso delle porcherie, quel qualcuno è ben lontano dalla mia reale intenzione.
    Non rispondo a mitomani, onanisti e depensanti...a questi ci dovrebbe pensare l'ASL.

  2. #232
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da xxxx Visualizza Messaggio
    è buono quello che afferma. più che mettere i link ai testi originali che ti serve?

    te lo ripeto: 3 motivi

    1- il vincitore nell'immediato non ha alcun interesse nel punire quelli che furono azioni borderline delle proprie truppe.

    2- nel caso nazista non si parla di azioni borderline ma di SISTEMATICITA'

    3- vista la presenza nelle regole di ingaggio alleate di riferimenti alla rappresaglia la giurisprudenza di norimberga ha fissato EXPOST dei limiti.
    Ma hai letto il paragrafo che fissa le regole per essere considerati "belligeranti"?

    Secondo te, nel caso di attentati come via Rasella, venivano soddisfatte queste condizioni?
    Non rispondo a mitomani, onanisti e depensanti...a questi ci dovrebbe pensare l'ASL.

  3. #233
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da Mauri61 Visualizza Messaggio
    Ma hai letto il paragrafo che fissa le regole per essere considerati "belligeranti"?

    Secondo te, nel caso di attentati come via Rasella, venivano soddisfatte queste condizioni?
    certo che l'ho letto... non portavano la divisa. se beccati erano passibili di fucilazione. tralaltro nonostante il cnl fosse emanazione del governo italiano se i partigiani venivan beccati in divisa e in armi venivano fucilati comunque

    insomma... dove vuoi arrivare?

  4. #234
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da xxxx Visualizza Messaggio
    non mi perdo in analisi che lasciano il tempo che trovano. carlo ha scritto che il diritto di rappresaglia era previsto nelle convenzioni. io ho dimostrato che è una stronzata. e questo mi basta.

    Per dare un giudizio di quanto accaduto in maniera imparziale, l’unico metodo è quello di affidarsi alle leggi internazionali. Nel caso specifico alla Convenzione dell’Aja vigente a quell’epoca e alle successive conclusioni del Tribunale di Norimberga.


    L’art. 42 della Convenzione dell’Aja dice testualmente:“La popolazione ha l’obbligo di continuare nelle sue attività abituali astenendosi da qualsiasi attività dannosa nei confronti delle truppe e delle operazioni militari. La potenza occupante può pretendere che venga data esecuzione a queste disposizioni al fine di garantire la sicurezza delle truppe occupanti e al fine di mantenere ordine e sicurezza. Solo al fine di conseguire tale scopo la potenza occupante ha la facoltà, come ultima ratio, di procedere alla cattura e alla esecuzione degli ostaggi“. Basta questo articolo, da solo, a togliere qualsiasi parvenza di legittimità alla resistenza.

    Secondo il diritto internazionale (Art. 1 della convenzione dell’Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari i quali rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi.Ciò premesso, si può senz’altro affermare che gli attentati messi in atto dai partigiani fossero atti illegittimi di guerra esendo stati compiuti da appartenenti a un corpo sì di volontari che però non rispondevano ad alcuno degli accennati requisiti.

    Ciò per stabilire che l’attentato di via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra.

    Veniamo ora alle Fosse Ardeatine.

    Secondo l’Art. 2 della convenzione di Ginevra del 1929 non potevano essere utilizzati per una rappresaglia né feriti né prigionieri di guerra e neppure personale sanitario.
    Il Tribunale di Norimberga d’altra parte affermò:
    “le misure di rappresaglia in guerra sono atti che, nelle condizioni particolari in cui esse si verificano possono essere giustificati: ciò ‘in quanto l’avversario colpevole si è comportato in maniera illegale e la rappresaglia stessa è stata intrapresa allo scopo di impedire all’avversario di comportarsi illegalmente anche in futuro.’“
    E per finire la parte legale del ‘discorso‘ ecco le condizioni che ammettevano una rappresaglia, sia per il diritto internazionale, sia per l’interpretazione data dal Tribunale di Norimberga:

    1.Dopo attacchi contro la potenza occupante, laddove la rappresaglia si rendesse necessaria dal punto di vista militare. La rappresaglia serviva innanzi tutto per impedire ulteriori delitti commessi dall’avversario. L’ordine dell’alto comando dell’esercito di data 5 giugno 1941 imponeva “rappresaglie severe” quando esse si rendessero necessarie per la sicurezza della truppa che occupava il territorio.
    2.Quando le ricerche degli autori di atti illeciti avessero dato esito negativo. Anche l’ordine “Barbarossa” (13 maggio 1941) consentiva l’arresto collettivo di ostaggi “quando le circostanze non consentano una rapida individuazione degli autori di un fatto criminoso”.
    3.Che esse fossero ordinate da ufficiali superiori.
    4.Che tenessero conto della proporzionalità. Nel citato caso n.9 il tribunale di Norimberga confermò che “misure di ritorsione, qualora consentite, debbono essere proporzionate al fatto illecito commesso”. Questo è un punto di particolare importanza dal momento che si tratta di vite umane. Nel caso n.7, cioè nel processo a carico dei generali List, von Weichs e Rendulic tenutosi nel 1948, la proporzione accettata dal tribunale di Norimberga come equa era 10.1 vale a dire fucilazione di dieci ostaggi per ogni soldato tedesco ucciso da un atto terroristico.5.
    Che la cerchia delle persone colpite dalla rappresaglia fosse in qualche modo in rapporto col reato commesso a danno delle forze occupanti. Che gli ostaggi o le persone destinate alla rappresaglia fossero tratte dalla cerchia della resistenza. Cosa questa che venne applicata anche dai tribunali postbellici francesi.
    Non venivano stabiliti i criteri per la scelta degli ostaggi, ma la scelta stessa era affidata a criteri di discrezionalità.
    Il Tribunale di Norimberga a tale proposito, afferma:
    “Il criterio discrezionale nella scelta può essere disapprovato ed essere spiacevole, ma non può essere condannato e considerato contrario alle norme del diritto internazionale. Deve tuttavia esserci una connessione fra la popolazione nel cui ambito vengono scelti gli ostaggi e il reato commesso” (quindi luogo dell’attentato o l’appartenenza a gruppi clandestini che compiono atti terroristici).

    Il diritto alla rappresaglia venne accolto anche alle forze britanniche nel paragrafo n.454 del “British Manual of Military Law“. Le forze americane a loro volta prevedevano la rappresaglia nel paragrafo n. 358 dei “Rules of Land Warfare del 1940.
    Per le truppe francesi, l’allegato I alle istruzioni di servizio del 12 agosto 1936 consentiva all’Art.29 il diritto di prendere ostaggi nel caso in cui l’atteggiamento della popolazione fosse ostile agli occupanti, e il successivo Art. 32 prevedeva l’esecuzione sommaria degli stessi ostaggi se si verificavano attentati.

    Nel 1947 i magistrati militari britannici, nel processo a carico di Albert Kesselring, commentarono che nulla impediva che una persona innocente potesse essere uccisa a scopo di rappresaglia“.(F.J.P. Veale, Advance to barbarism (ed.The Mitre Press. Londra 1968) e dello stesso autore, Crimes discretely veiled (ed. IHR, Torrance, California,1979)

    non sono riuscito ancora ad avere il tempo di consultare i miei archivi; appena posso lo faccio.
    SOPRA COMUNQUE E' CHIARA UNA COSA :
    IL DIRITTO DI RAPPRESAGLIA NON E' UNA STRONZATA ( COME DICE XXX) E IL PROCESSO DI NORIMBERGA LO HA SOTTOLINEATO.
    I PARTIGIANI, I GAP IN PARTICOLARE , ERANO ILLEGALI NON AVENDO I DISTINTIVI DEL CORPO D'APPARTENENZA, ECC,ECC,

    Resta comunque una gran pena per chi fu ucciso per conseguenza di un atto di estrema barbarie come l'attentato di via rasella .
    DI ROSSO IN ITALIA C'E' SOLO IL VINO

    L'Italia è una razza, una storia, un orgoglio, una passione, l'Italia è una grandezza del passato.

  5. #235
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da CARLO NORD ITALIA Visualizza Messaggio
    Per dare un giudizio di quanto accaduto in maniera imparziale, l’unico metodo è quello di affidarsi alle leggi internazionali. Nel caso specifico alla Convenzione dell’Aja vigente a quell’epoca e alle successive conclusioni del Tribunale di Norimberga.


    L’art. 42 della Convenzione dell’Aja dice testualmente:“La popolazione ha l’obbligo di continuare nelle sue attività abituali astenendosi da qualsiasi attività dannosa nei confronti delle truppe e delle operazioni militari. La potenza occupante può pretendere che venga data esecuzione a queste disposizioni al fine di garantire la sicurezza delle truppe occupanti e al fine di mantenere ordine e sicurezza. Solo al fine di conseguire tale scopo la potenza occupante ha la facoltà, come ultima ratio, di procedere alla cattura e alla esecuzione degli ostaggi“. Basta questo articolo, da solo, a togliere qualsiasi parvenza di legittimità alla resistenza.
    PERCHE' INSISTI CON LE FALSITA?

    l'articolo 42 te l'ho postato e linkato


    Art. 42
    Un territorio è ritenuto occupato quando si trovi effettivamente in potere dell’eser-cito nemico.
    L’occupazione si estende soltanto ai territori su cui tale potere è stabilito e può essere esercitato.

    QUINDI HAI AL SOLITO CAPPELLATO

    Secondo il diritto internazionale (Art. 1 della convenzione dell’Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari i quali rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi.Ciò premesso, si può senz’altro affermare che gli attentati messi in atto dai partigiani fossero atti illegittimi di guerra esendo stati compiuti da appartenenti a un corpo sì di volontari che però non rispondevano ad alcuno degli accennati requisiti.

    Ciò per stabilire che l’attentato di via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra.

    Veniamo ora alle Fosse Ardeatine.

    Secondo l’Art. 2 della convenzione di Ginevra del 1929 non potevano essere utilizzati per una rappresaglia né feriti né prigionieri di guerra e neppure personale sanitario.
    Il Tribunale di Norimberga d’altra parte affermò:
    “le misure di rappresaglia in guerra sono atti che, nelle condizioni particolari in cui esse si verificano possono essere giustificati: ciò ‘in quanto l’avversario colpevole si è comportato in maniera illegale e la rappresaglia stessa è stata intrapresa allo scopo di impedire all’avversario di comportarsi illegalmente anche in futuro.’“
    E per finire la parte legale del ‘discorso‘ ecco le condizioni che ammettevano una rappresaglia, sia per il diritto internazionale, sia per l’interpretazione data dal Tribunale di Norimberga:

    1.Dopo attacchi contro la potenza occupante, laddove la rappresaglia si rendesse necessaria dal punto di vista militare. La rappresaglia serviva innanzi tutto per impedire ulteriori delitti commessi dall’avversario. L’ordine dell’alto comando dell’esercito di data 5 giugno 1941 imponeva “rappresaglie severe” quando esse si rendessero necessarie per la sicurezza della truppa che occupava il territorio.
    2.Quando le ricerche degli autori di atti illeciti avessero dato esito negativo. Anche l’ordine “Barbarossa” (13 maggio 1941) consentiva l’arresto collettivo di ostaggi “quando le circostanze non consentano una rapida individuazione degli autori di un fatto criminoso”.
    3.Che esse fossero ordinate da ufficiali superiori.
    4.Che tenessero conto della proporzionalità. Nel citato caso n.9 il tribunale di Norimberga confermò che “misure di ritorsione, qualora consentite, debbono essere proporzionate al fatto illecito commesso”. Questo è un punto di particolare importanza dal momento che si tratta di vite umane. Nel caso n.7, cioè nel processo a carico dei generali List, von Weichs e Rendulic tenutosi nel 1948, la proporzione accettata dal tribunale di Norimberga come equa era 10.1 vale a dire fucilazione di dieci ostaggi per ogni soldato tedesco ucciso da un atto terroristico.5.
    Che la cerchia delle persone colpite dalla rappresaglia fosse in qualche modo in rapporto col reato commesso a danno delle forze occupanti. Che gli ostaggi o le persone destinate alla rappresaglia fossero tratte dalla cerchia della resistenza. Cosa questa che venne applicata anche dai tribunali postbellici francesi.
    Non venivano stabiliti i criteri per la scelta degli ostaggi, ma la scelta stessa era affidata a criteri di discrezionalità.
    Il Tribunale di Norimberga a tale proposito, afferma:
    “Il criterio discrezionale nella scelta può essere disapprovato ed essere spiacevole, ma non può essere condannato e considerato contrario alle norme del diritto internazionale. Deve tuttavia esserci una connessione fra la popolazione nel cui ambito vengono scelti gli ostaggi e il reato commesso” (quindi luogo dell’attentato o l’appartenenza a gruppi clandestini che compiono atti terroristici).

    Il diritto alla rappresaglia venne accolto anche alle forze britanniche nel paragrafo n.454 del “British Manual of Military Law“. Le forze americane a loro volta prevedevano la rappresaglia nel paragrafo n. 358 dei “Rules of Land Warfare del 1940.
    Per le truppe francesi, l’allegato I alle istruzioni di servizio del 12 agosto 1936 consentiva all’Art.29 il diritto di prendere ostaggi nel caso in cui l’atteggiamento della popolazione fosse ostile agli occupanti, e il successivo Art. 32 prevedeva l’esecuzione sommaria degli stessi ostaggi se si verificavano attentati.

    Nel 1947 i magistrati militari britannici, nel processo a carico di Albert Kesselring, commentarono che nulla impediva che una persona innocente potesse essere uccisa a scopo di rappresaglia“.(F.J.P. Veale, Advance to barbarism (ed.The Mitre Press. Londra 1968) e dello stesso autore, Crimes discretely veiled (ed. IHR, Torrance, California,1979)

    non sono riuscito ancora ad avere il tempo di consultare i miei archivi; appena posso lo faccio.
    SOPRA COMUNQUE E' CHIARA UNA COSA :
    IL DIRITTO DI RAPPRESAGLIA NON E' UNA STRONZATA ( COME DICE XXX) E IL PROCESSO DI NORIMBERGA LO HA SOTTOLINEATO.
    I PARTIGIANI, I GAP IN PARTICOLARE , ERANO ILLEGALI NON AVENDO I DISTINTIVI DEL CORPO D'APPARTENENZA, ECC,ECC,

    Resta comunque una gran pena per chi fu ucciso per conseguenza di un atto di estrema barbarie come l'attentato di via rasella .
    vedo che insisti con il solito sito.

    almeno vai oltre e leggi gli altri post invece di continuare a scrivere stronzate :sofico:

    ah... se ritieni valido il processo di norimberga (EX POST) perchè NON ritieni valide le sentenze italiane che considerano via rasella atto legittimo?

    (per la cronaca a termini di diritto di guerra determinato dalle convenzioni internazionali via rasella NON è atto legittimo e quindi i responsabili erano punibili con la morte ex art 1 aja 1899/1907

    mentre la rappresaglia non doveva avvenire ex art 50 della stessa)

    comunque continua a copincollare dai soliti siti che andrai lontano :sofico:

  6. #236
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  7. #237
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    ma mettiamocene un po' di articoli della Section III... vediamo quanti i nazisti ne hanno rispettati.. va'

    Art. 42.

    Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.

    The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

    Art. 43.

    The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.

    Art. 44.

    A belligerent is forbidden to force the inhabitants of territory occupied by it to furnish information about the army of the other belligerent, or about its means of defense.

    Art. 45.

    It is forbidden to compel the inhabitants of occupied territory to swear allegiance to the hostile Power.

    Art. 46.

    Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected.

    Private property cannot be confiscated.
    Ultima modifica di jacob; 13-06-11 alle 14:09
    "The earth was blue but there was no god"
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  8. #238
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da xxxx Visualizza Messaggio
    PERCHE' INSISTI CON LE FALSITA?

    l'articolo 42 te l'ho postato e linkato


    Art. 42
    Un territorio è ritenuto occupato quando si trovi effettivamente in potere dell’eser-cito nemico.
    L’occupazione si estende soltanto ai territori su cui tale potere è stabilito e può essere esercitato.

    QUINDI HAI AL SOLITO CAPPELLATO



    vedo che insisti con il solito sito.

    almeno vai oltre e leggi gli altri post invece di continuare a scrivere stronzate :sofico:

    ah... se ritieni valido il processo di norimberga (EX POST) perchè NON ritieni valide le sentenze italiane che considerano via rasella atto legittimo?

    (per la cronaca a termini di diritto di guerra determinato dalle convenzioni internazionali via rasella NON è atto legittimo e quindi i responsabili erano punibili con la morte ex art 1 aja 1899/1907

    mentre la rappresaglia non doveva avvenire ex art 50 della stessa)

    comunque continua a copincollare dai soliti siti che andrai lontano :sofico:
    Le stronzate le dici te , come al solito, direi.
    All'inizio del discorso e del mio scritto , ho postato il diritto tedesco di fucilare ostaggi .
    A mente ( perchè io non sono wikipedia dipendente e prendo dai cassettini della memoria ) ricordavo di in art 29 e della convenzione dell'AJA.

    Resta comunque il fatto che, i tuoi partigiani , erano illegali e si comportarono da TERRORISTI SANGUINARI , mentre i tedeschi ( che io non giustifico, in quando son caduti ottusamente nel gioco comunista di provocare la rappresaglia come avevano pronosticato ) erano GIUSTIFICATI.
    Questo è il punto.
    La legalità , per quaNto dura , era da parte tedesca ; perfino nel processo di norimberga accettarono questo .
    La rappresaglia , come ti ha scritto l'eccellente MAURI61 , fu usata più duramente da americani , francesi , russi e inglesi.
    DI ROSSO IN ITALIA C'E' SOLO IL VINO

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  9. #239
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Io non discuterei, fossi in voi, della legittimità o meno circa l'attentato di Via Rasella, consegnando alla certezza della illegittimità un tale crimine di guerra.
    Lascerei comunque ad ognuno la corretta valutazione dei fatti.

    L'argomento sul quale fondo il ragionamento sulla responsabilità penale dei due delinquenti che quell'attentato progettarono (in concorso con altri), prepararono, organizzarono nel dettaglio ed infine eseguirono, è la consapevolezza della scelta ben più grave e successiva a quell'atto criminale.
    L'omessa autodenuncia che dette luogo all'eccidio delle fosse ardeatine.

    Come ho avuto modo di sostenere, innegabilmente tra l'esecuzione della strage di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine esiste un incrollabile, indiscutibile, nesso causale.

    Essi sono responsabili della morte di 335 persone innocenti. Loro, i responsabili dell'azione criminale (perchè in quel momento quella azione era considerata tale dal comando tedesco in Italia) non solo hanno ucciso i trenta soldati tedeschi, ma con il loro omissivo comportamento hanno determinato, hanno cagionato la morte di trecentotrentacinque cittadini Italiani che con quella strage non avevano nulla a che fare.

    Ciononostante, ai due balordi delinquenti fu consegnata la medaglia d'oro.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-06-11 alle 14:31
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #240
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    Predefinito Rif: Giovanni Pesce e Pisapia

    Citazione Originariamente Scritto da jacob Visualizza Messaggio
    ma mettiamocene un po' di articoli della Section III... vediamo quanti i nazisti ne hanno rispettati.. va'
    questo, ripeto, è il più indicato riguardo il presunto diritto di rappresaglia

    Art. 50.

    No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the population on account of the acts of individuals for which they cannot be regarded as jointly and severally responsible.

    Art. 50
    Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, può essere inflitta alle popolazioni per atti di singoli individui dei quali esse non possano riguardarsi come solidalmente responsabili.

 

 
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