"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori (...) o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)"
LEGGE ELETTORALE - ART. 98 [ T.U. DELLE LEGGI ELETTORALI; TITOLO VII ]