Principi Generali
La presente Legge vuole riorganizzare il territorio dello Stato in unità amministrative locali più funzionali che rispecchino maggiormente la struttura economico-sociale del territorio e che garantiscano un reale livello intermedio fra il cittadino e lo Stato centrale.
Art. 1
Con la presente legge sono soppresse tutte le regioni, le province ed i comuni . Sono altresì soppresse tutte le comunità montane, consorzi di bonifica e qualsiasi altro ente intermedio democratico o costituito da precedenti enti amministrativi.
Dei Dipartimenti
Art. 2
Sono costituiti, quali organi intermedi fra il Cittadino e lo Stato Centrale, i Dipartimenti. I Dipartimenti saranno più grandi delle attuali province ma più piccoli delle attuali Regioni, al fine di creare una dimensione ottimale di unità amministrativa.
Ogni Dipartimento è guidato da un Presidente eletto per 5 anni con mandato rinnovabile per una volta a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini secondo un sistema a doppio turno.
Ogni Dipartimento elegge un'assemblea di minimo 9 e massimo 21 (a seconda della popolazione del Dipartimento) consiglieri dipartimentali eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini.
Ogni dipartimento non potrà avere meno di 300.000 abitanti. I confini del dipartimento dovranno rispecchiare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche della popolazione.
Le attuali province di Aosta e Trieste sono escluse da questa legislazione e costituiscono dipartimenti autonomi.
Tutte le competenze che la Costituzione Italiana non affida esplicitamente al Governo Centrale sono competenza de Dipartimenti.
Viene abolito lo Status di Regione a Statuto Autonomo. Ai distretti appartanementi alle attuali Regioni e Province Autonome, viene garantita la rappresentanza negli organi di Governo Nazionali in modo almeno paritario a quella attuale.
Dei Distretti Metropolitani
Art. 3
I Dipartimenti la cui superficie è coperta in massima parte da un grande centro urbano e da una cerchia di altri comuni limitrofi conglomerati in un unico super-ammasso urbano si costituiscono come Distretti Metropolitani.
Per i Distretti Metropolitani valgono le norme espresse nell'articolo precedente per i Dipartimenti, ad eccezione:
- del numero dei consiglieri, che è da un minimo di 7 ad un massimo di 15
- del nome del Presidente che è sostituito con quello di Sindaco
- nei Distretti Metropolitani non esistono Comuni ma solo un unica entità. Il distretto metropolitano si organizza in circoscrizioni sul modello di quelle adottate da altre aree metropolitane in Europa come Londra
Art. 4
Il Distretto Metropolitano di Roma assume il nome di Distretto Federale.
Dei Comuni
Art. 5
Nei Dipartimenti i Comuni sono tutti quei conglomerati urbani con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. I centri abitati con meno di 5.000 abitanti sono uniti ad altri simili in un entità comunale che non abbia un diametro superiore ai 15km dal centro abitato principale.
I Comuni eleggono un sindaco a suffragio universale e diretto secondo un sistema a doppio turno.
I Comuni eleggono un consiglio comunale formato da 9 consiglieri nei comuni con meno di 15.000 abitanti e fino a 15 per i centri maggiori.
Ogni dipartimento regola il livello di autonomia dei singoli comuni, seguendo le linee guida contenute nella Costituzione.
Ai comuni frontalieri, ovvero di confine con altre Nazioni e in cui siano presenti etnie corrispondenti ad almeno il 30% della popolazione viene conferito lo stato di Comune Frontaliero il quale puo' richiedere al proprio dipartimento supporto economico/fiscale opportunamente giustificato.
Delle province autonome e riorganizzazione enti disciolti.
Art. 6
-Sono soppresse tutte le province autonome.
-Tutte le strutture amministrative facenti capo agli Enti disciolti dovranno essere del pari disciolti,
Anche quelli facenti capo al Governo Centrale.
Non ha senso alcuno conservare una Prefettura in una Provincia che non esiste più.
A ciascun Dipartimento dovrà essere assegnato un Prefetto, che conserverà le competenze e le attribuzioni del Prefetto odierno, in attesa di nuove leggi che precisino le modifiche da apportare.
-Il personale degli enti, compresi quadri e dirigenti, verrà riassegnato ove necessario nelle strutture in loco, o in altre del Dipartimento ove si rendesse necessario.
-Tutte le consulenze e i contratti assegnati dagli Enti Soppressi verranno dichiarati decaduti ipso facto e rescissi l’anno seguente alla soppressione degli enti stessi, per mantenere i servizi e permettere la riorganizzazione degli stessi.
Verrà concessa una indennità pari ad un anno dei pagamenti ai fornitori fissati nel contratto.
Tale indennità avrà natura di accordo risolutivo tra le parti e non potrà essere impugnato dai contraenti una volta firmato, pena la nullità della pattuizione.
Il Presidente promulga.
Cabraizinho