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  1. #41
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    DDL Haxel sull'Università di modifica della Legge Occidentale n 14

    La Legge Occidentale n 14 sull'Università viene modificata nel seguente modo

    Legge n 14 sull'Università



    articolo 1
    Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.

    articolo 2
    Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
    Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.

    articolo 3
    Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:

    comma 1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale.Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)

    comma 2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).

    comma 3) Ricercatori, assunti con l’introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di sei anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario, per evitare il fenomeno dei "ricercatori a vita", terminerà il rapporto con l’università ma il ricercatore maturerà titoli utili per i concorsi pubblici. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà.

    articolo 4
    Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.
    articolo 5
    Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.
    articolo 6
    I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
    Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
    Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento
    art 7) viene introdotto un codice di moralità per garantire l'incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele
    art 8) Divieto di chiamata, da parte delle università, per docenti che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell’ateneo.
    art 9) Un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato
    art 10) La riforma introduce una distinzione netta di funzioni tra Senato e consiglio d’amministrazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico ma sarà il cda, cui è affidato anche compito di programmazione, ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese. il cda, rimarrà elettivo
    art 11) I nuclei di valutazione sono composti dai docenti interni
    art 12) Gli atenei sarà dato modo di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e abbattere costi inutili a favore della qualità della didattica e della ricerca.
    art 13) saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori, i settori scientifico-disciplinari molto piccoli, passando dagli attuali 370 alla metà, con una consistenza minima di 50 ordinari ciascuno.
    art 14) i migliori docenti interni all’ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi con meccanismi chiari e meritocratici
    art 15) Revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani; revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi; abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti; nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello
    art 16) Sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi
    art 17) incentivazione annuale obbligatoria a favore della Ricerca nelle Università
    art 18) fare dell'università "il" luogo per eccellenza della mobilità sociale, consentendo l'attuazione del principio costituzionale di assicurare ai "capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi", di completare il loro percorso di studi
    art 19 è compito del Ministro competente costruire un sistema di diritto allo studio e di orientamento già nella scuola secondaria superiore.
    art 20) obbligo di rendere la tassazione maggiormente progressiva e più omogenea territorialmente
    art 21) viene costituzionalizzata un'unica agenzia nazionale di finanziamento per abbattare i mille rivoli della gestione frammentata fra diversi Ministeri dove la burocrazia e l'inefficienza prevengono la distribuzione meritocratica e trasparente delle risorse secondo obiettivi nazionali. Tale agenzia consentirebbe anche di abbattere gli steccati fra settori disciplinari, favorendo l'interdisciplinarietà e superando la tradizionale divisione fra ricerca di base e applicata.
    art 22) Alle università deve essere garantita la possibilità di disegnare gli assetti organizzativi più coerenti con la missione che esse devono necessariamente scegliersi.
    art 23) si valorizza l'obiettivo di entrare in sintonia con la concezione degli studi dottorali prevalente in sede europea, anche attraverso la definizione di regole certe per l'attivazione di corsi di dottorato
    art 24) Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore


    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr

  2. #42
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    DDL del Governo Daniele - Proposte sull’Immigrazione
    - Permessi di lavoro più lunghi, introduzione di un permesso di ricerca del lavoro e di un periodo non inferiore a 6 mesi nel quale cercare un altro impiego in caso di scadenza del contratto; possibilità di accedere nel nostro Paese dietro sponsorizzazione da parte di singoli, associazioni umanitarie, sindacati, o dietro la corresponsione di una caparra di valore pari all'incirca a Euro 6000 (Euro 500 / mese).

    -Accordi bilaterali di controllo dei flussi migratori con i paesi che maggiormente incidono nel saldo migratorio ( Romania, Moldavia, Marocco, Ucraina, etc) e con i paesi di transito principali, che regolarizzino l'arrivo di manodopera locale attraverso flussi controllati e gestiti da appositi uffici nelle ambasciate, con la partecipazione delle locali camere di commercio e centrali sindacali, e dei loro omologhi italiani, sul modello di quanto realizzato tra Romania e Germania. Revisione dei criteri di accesso ai flussi con un sistema a punti.

    -Concessione del permesso di soggiorno a quanti denuncino un rapporto di sfruttamento o di lavoro non regolare. Introduzione della fattispecie penale del caporalato, inasprimento delle pene contro lo sfruttamento di lavoro nero e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

    -Equiparazione tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani nel campo dell'assistenza pensionistica.

    -Trasferimento agli enti locali delle pratiche migratorie, alleggerimento fino all'azzerramento escluse le imposte di bollo dei costi delle pratiche, pari diritti per l'apertura di attività sul territorio italiano.

    -Nessun divieto di Burqa, ma applicazione della vigente normativa italiana.

    -Potenziamento dell'integrazione nelle scuole, con l'istituzione di classi-ponte in orario extracurriculare per potenziare la conoscenza della lingua italiana; applicazione di un tetto massimo del 30% di alunni extracomunitari non nati in Italia o residenti nel nostro Paese da più di 2 anni e mezzo nelle singole classi. Effettiva implementazione dell'ora di Diritto ed Educazione Civica, introduzione dello Studio delle Religioni Comparato in sostituzione dell'attuale Ora di Religione Cattolica.

    -Incentivare l'immigrazione circolare e a tempo: nell'ambito della revisione dei meccanismi di flusso, e in applicazione della direttiva europea ad hoc, il nostro Paese favorirà il ritorno a casa dei cittadini extracomunitari che desiderino farlo, e più in generale dei cittadini extracomunitari allo scadere dei rispettivi contratti di lavoro, d'intesa con i datori di lavoro. Mantenere l'attuale normativa sui ricongiungimenti familiari, che statisticamente alleggeriscono la tensione sociale, dietro requisito, per i coniugi e i parenti abili, di iscriversi alle liste di collocamento come condizione per godere di aiuti sociali, secondo uno schema più generale di flexicurity da estendere a tutte le norme sugli ammortizzatori sociali. No a norme sull'espulsione di cittadini comunitari indigenti, anticamera per l'espulsione dei poveri in quanto tali dalle nostre città.

    -Smantellamento dei campi nomadi, programma nazionale di integrazione dei cittadini Rom con particolare riferimento ai loro mestieri tradizionali, allestimento di aree attrezzate apposite sul modello del Campo di Venezia.

    -Ritorno ai CPT, con detenzione dei criminali in attesa di espulsione in ali speciali dei carceri. Agli immigrati in attesa di identificazione e ai richiedenti asilo vanno dedicate strutture apposite, controllate dalle forze dell'ordine ma con misure di sicurezza non paragonabili a quelle necessarie per criminali.

    -Stop ai respingimenti in mare e revisione degli accordi con la Libia: Gestione congiunta italo-libica dei campi di accoglienza, eventuale creazione di un servizio di accoglienza in mare su appositi navigli della Marina Militare per gli extracomunitari in attesa di identificazione e dell'evasione delle domande di asilo politico.

    -Mantenimento e piena applicazione della vigente normativa sul tema del diritto d'asilo. Nella consapevolezza che l'Italia ne accoglie comunque un numero molto basso, gestione comunitaria della sistemazione dei rifugiati.

    -Cooperazione Internazionale: raggiungere l'obiettivo dello 0,8% del PIL, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo economico delle aree geografiche a maggior intensità migratoria (es: province di Moldavia e Oltenia in Romania); ripudio del "debito militare", ossia del debito da prestiti per l'acquisto di materiale bellico. La condizionalità politica per la concessione di aiuti deve essere mantenuta, ma non imposta con flagranti violazioni della sovranità nazionale: vanno mantenuti i diritti umani fondamentali come garantiti dalla carta dell'ONU, ma non imposti i valori e le preferenze politiche comunitarie. In generale, riorientamento della cooperazione dagli aiuti a pioggia a progetti di sviluppo locale.

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr

  3. #43
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    Disegno di legge C@scista Haxel sul turismo

    Preambolo
    In un Paese come l'Italia che da solo vanta il 60% del partrimonio artistico culturale mondiale (statistica Unesco)una politica per il turismo coincide con l'assouta tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
    Va assolutamente impedito il protarsi all'infinito rinvio dei lavori di ristrutturazione di opere d'arte come il colosseo a Roma per inghippi dovuto a contrasti d'interesse nell'assegnazione dei lavori d'appalto o continuo rinvio a Pomepei dei lavori di salvaguardia per mancanza di fondi nazionali.
    Le procedure di intervento vanno rese ultrarapide e semplificate al massimo e impedita ogni sospensione dei lavori . Inoltre occorre anche fare un serio discorso sui musei o sull'accesso a città come Venezia che sono opere d'arte a cielo aperto. Il costo del biglietto va aumentato o addirittura triplicato per destinarlo però interamente alla tutela e manutenzione delle opere stesse


    Dispositivo
    Tutela e rilancio del patrimonio artistico storico fruibile dai turisti

    Articolo 1
    Ogni regione è obbligata a dotarsi di un proprio fondo nel quale accantonare i ricavi delle attività museali.
    Il 20% di ogni fondo regionale è automaticamente devoluto in un fondo statale per i grandi interventi.
    Stato, Regioni e Comuni possono destinare quote del loro bilancio si suddetti fondi.
    Le regioni, tramite il loro Assessorato alla Cultura, possono stabilire accise straordinarie nei prezzi del biglietti in tutte o parti del territorio di loro competenza, per integrare il fondo.



    Articolo 1 bis
    il costo del biglietto per l'accesso e la visita al museo in cui si trova l'opera d'arte storica o per l'accesso alla visita singola opera d'arte o per l'accesso a città museo come venezia o Pompei è obbligatoriamente triplicato ogni volta che si rendano necessari restauri creando con tali finanziamenti un fondo vincolato esclusivamente alla tutela e manutenzione delle opere stesse sotto il controllo sia del comune sia della regione che del ministero dei beni culturali.

    Articolo 2
    I comuni, in accordo con gli organismi delle Sovraintendenze alle Belle arti territoriali, possono chiedere a queste di indire un bando di gara rivolto a società di restauro private o pubbliche, per il rinnovo dei monumenti secondo una libera scala di priorità.

    Articolo 3
    Le procedure di intervento tese al restauro al mantenimento e al consolidamento del patrimonio storico artistico italiano vengono adottate con procedura d'urgenza semplificata ed è vietata la sospensione dei lavori ad opera della magistratura in caso di ricorso civile sull'assegnazione degli appalti dei lavori.

    Articolo 4
    L'inizio delle opere di restauro su tali momenumenti storici artistici ad opera delle regioni o dei comuni non puo' tardare oltre due mesi rispetto alla data preventivata .
    In caso di sforamento dei tempi ad opera dei comuni la competenza passa obbligatoriamente alla regione ed in terza istanza al ministero dei beni culturali.

    Articolo 5
    Il Ministero dei Beni Culturali si fa carico degli interventi non sostenbili dalle finanze regionali, tramite il suo apposito fondo di accantonamento, di cui all'art. 1.

    Articolo 6
    Comma 1
    I restauri riguardanti Beni artistici e monumentali possono essere finanziati da aziende private . Tali finanziamenti vengono incentivati con l'acquisizione del diritto di usufruire di specifiche detrazioni fiscali per le aziende che si rendono disponibili a tale impegno.
    Comma 2
    I privati che finanziano il restauro possono inoltre ottenere il diritto di fare sponsorizzazioni per la loro azienda relative al bene restaurato con il limite di non poter esporre sui monumenti loghi o pubblicità deturpanti

    Politica fiscale sul turismo
    Articolo 7
    I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit

    altri articoli
    art 8
    vengono incentivate le località turistiche strategiche, in particolari i grandi capoluoghi regionali con l'introduzione di una banca dati. la somma viene peridiocalmente stabilita ogni anno a discrezione del Governo. Tali incentivi riguardano obbligatoriamente tutte le principali siti turistici locali anche per i Governatori regionali e dei Sindaci delle città.
    art 9
    le Agenzie si occupano di pubblicizzare e informare il patrimonio culiniare nazionale e locale italiano, includendo così la ristorazione come turistica italiana
    art 10
    è istituito un Codice del Turismo a tutela del turista e dei responsabili dei siti turistici e culinari. Vi sono poi norme che disciplinano le nuove professioni turistiche, cercando di migliorare i percorsi formativi, per rendere più efficace la connessione tra studio e lavoro. è inserita comunque una clausula che permette l'assorbimento di tale codice nel Codice Civile
    art 11
    è introdotta una tassa di risarcimento ogni quavolta si verifichi disagi neigli appositi siti. tale tassa è variabile a seconda del servizio
    art 12
    è agevolata l’apertura di bed & breakfast, l’aspetto burocratico è stato semplificato. Basterà recarsi negli uffici del proprio comune di residenza e depositarne la comunicazione.
    i bed & breakfast avranno la stessa modalità di valutazione identica agli Hotel ( stelle)

    Politica fiscale sul turismo nuova parte
    Articolo 13
    I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit

    Il Presidente di PIR promulga,

    Manfr

  4. #44
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale - II Legislatura

    Art.1
    L'articolo 15 della Costituzione è sostituito dal seguente:


    Art. 15
    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresì competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    L'insieme delle mozioni approvate in Senato, i trattati e gli accordi internazionali e nazionali ratificati e le leggi italiane ratificate costituiscono nel loro insieme il corpus legislativo di PoliticaInRete.
    I disegni di legge redatti dalla Commissione Affari Costituzionali e approvati dal Senato costituiscono nel loro insieme il corpus costituzionale di PoliticaInRete. Art.2
    La presente modifica entrerà in vigore dalla prossima legislatura.
    Art.2
    La presente modifica entrerà in vigore dalla prossima legislatura.

    Il Presidente di PIR promulga,

    MANFR

 

 
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