DDL Haxel sull'Università di modifica della Legge Occidentale n 14
La Legge Occidentale n 14 sull'Università viene modificata nel seguente modo
Legge n 14 sull'Università
articolo 1
Istituzione di un nuovo formulario attuativo nazionale dei contratti di lavoro nelle università, che elimini le differenze tra i docenti adesso esistenti, e da cui i vari atenei non possano discostarsi oltre un 5% per ciascuna tipologia di retribuzione.
articolo 2
Abolizione di tutte le norme che permettono ai professori e ai rettori di rimanere nelle università oltre i 65 anni.
Questo per “svecchiare” il personale e limitare progressivamente il permanere di privilegi connessi a vecchi contratti di assunzione e uniformare a nuove norme tutte le tipologie di assunzione e retribuzione del personale medesimo.
articolo 3
Omologazione del personale accademico in tre sole categorie ovvero:
comma 1) Professori, assunti tramite concorso di abilitazione nazionale.Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore. Il MIUR stabilirà i criteri oggettivi di ammissione al concorso (pubblicazioni, titoli, esperienze, etc)
comma 2) Lettori, assunti dalle singole facoltà o dagli atenei con contratto di 7 anni. Per il reclutamento dei Lettori i candidati dovranno superare una selezione eseguita da una commissione, formata da esperti di una società esterna di Risorse Umane, chiamata alla valutazione del suo curriculum e dei suoi titoli (secondo i criteri oggettivi stabiliti dalle Facoltà).
comma 3) Ricercatori, assunti con l’introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di sei anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario, per evitare il fenomeno dei "ricercatori a vita", terminerà il rapporto con l’università ma il ricercatore maturerà titoli utili per i concorsi pubblici. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100. Vengono reclutati dalle Università secondo progetti di ricerca approvati dalla Commissione Scientifica dell'Università. Il reclutamento è sempre valutato da una commissione esterna di risorse umane secondo requisiti oggettivi stabiliti dalla Facoltà.
articolo 4
Il processo di assunzione e formazione del personale docente provvederà ad eliminare le figure dell’associato e del ricercatore a vita esistenti nel nostro ordinamento da troppo tempo, tramite la chiamata alla cattedra tramite i concorsi di abilitazione nazionale.
articolo 5
Modifica dei criteri nazionali di valutazione dei progetti scientifici delle università italiane, per renderli rispondenti ai criteri e agli standard fissati dagli altri paesi europei e dall’UE, in modo da instaurare una regolamentazione che porti all’ assegnazione dei fondi FFO in base al reale merito.
articolo 6
I Professori già titolari di cattedra saranno sottoposti a valutazioni di qualità del loro operato di carattere qualitativo e quantitativo, ripetute su base biennale.
Tali valutazioni si ripercuoteranno sia sugli scatti di stipendio che sulla possibilità di assumere incarichi in seno alle commissioni dei concorsi di idoneità.
Una eventuale valutazione inferiore alla media escluderà il professore da essa colpito dalla possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla facoltà o all’ateneo di riferimento
art 7) viene introdotto un codice di moralità per garantire l'incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele
art 8) Divieto di chiamata, da parte delle università, per docenti che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell’ateneo.
art 9) Un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato
art 10) La riforma introduce una distinzione netta di funzioni tra Senato e consiglio d’amministrazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico ma sarà il cda, cui è affidato anche compito di programmazione, ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese. il cda, rimarrà elettivo
art 11) I nuclei di valutazione sono composti dai docenti interni
art 12) Gli atenei sarà dato modo di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e abbattere costi inutili a favore della qualità della didattica e della ricerca.
art 13) saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori, i settori scientifico-disciplinari molto piccoli, passando dagli attuali 370 alla metà, con una consistenza minima di 50 ordinari ciascuno.
art 14) i migliori docenti interni all’ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi con meccanismi chiari e meritocratici
art 15) Revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani; revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi; abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti; nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello
art 16) Sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi
art 17) incentivazione annuale obbligatoria a favore della Ricerca nelle Università
art 18) fare dell'università "il" luogo per eccellenza della mobilità sociale, consentendo l'attuazione del principio costituzionale di assicurare ai "capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi", di completare il loro percorso di studi
art 19 è compito del Ministro competente costruire un sistema di diritto allo studio e di orientamento già nella scuola secondaria superiore.
art 20) obbligo di rendere la tassazione maggiormente progressiva e più omogenea territorialmente
art 21) viene costituzionalizzata un'unica agenzia nazionale di finanziamento per abbattare i mille rivoli della gestione frammentata fra diversi Ministeri dove la burocrazia e l'inefficienza prevengono la distribuzione meritocratica e trasparente delle risorse secondo obiettivi nazionali. Tale agenzia consentirebbe anche di abbattere gli steccati fra settori disciplinari, favorendo l'interdisciplinarietà e superando la tradizionale divisione fra ricerca di base e applicata.
art 22) Alle università deve essere garantita la possibilità di disegnare gli assetti organizzativi più coerenti con la missione che esse devono necessariamente scegliersi.
art 23) si valorizza l'obiettivo di entrare in sintonia con la concezione degli studi dottorali prevalente in sede europea, anche attraverso la definizione di regole certe per l'attivazione di corsi di dottorato
art 24) Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte da membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore
Il Presidente di PIR promulga,
Manfr