Il materialismo storico insegna che l’impalcatura giuridica di una determinata società è modellata sui rapporti di produzione. Il diritto non vive autonomo; è una sovrastruttura chiamata a difendere i rapporti sociali tipici di un determinato modo di produzione; deriva dalla struttura, cioè dall’economia. Ogni formazione socio-economica, schiavista, servile, ecc., si è data, a modo suo, anche un suo “diritto del lavoro”.
Le grandi codificazioni borghesi dell’Ottocento, incentrate sui due pilastri della proprietà privata e della libertà contrattuale fra persone, dettero a questa visione del mondo la sua configurazione classica. Il padre dell’economia politica borghese, Smith, aveva elaborato la teoria della “mano invisibile”: i singoli soggetti economici avrebbero dovuto essere lasciati liberi di perseguire il proprio egoistico interesse, perché la “mano invisibile” del mercato avrebbe determinato automaticamente un accrescimento della ricchezza complessiva, il mercato eliminando a posteriori i temporanei squilibri.
Ma, se la ideologia borghese si raffigurava la “libertà” solo in senso negativo, di liberazione dai lacci delle vecchie corporazioni e con la astensione dello Stato dal regolamentare le attività produttive e mercantili, in realtà nel capitalismo l’intervento dello Stato nell’economia è originario e costante. L’anarchia del mercato e delle produzioni non è opponibile al suo necessario contenimento statale.
Anche la questione del lavoro avrebbe dovuto risolversi in termini di “libero mercato”, cioè lasciando libere di incontrarsi domanda e offerta attorno al saggio salariale che così, “naturalmente”, si sarebbe determinato.
Ma la nascita dell’industria moderna creava, accanto alla classe dei cittadini-borghesi, quella sconfinata dei cittadini-proletari. Davanti alla borghesia esplodeva la cosiddetta “questione sociale”: masse di contadini sradicati dalle campagne, artigiani spiazzati dal progredire delle macchine, uomini, donne e fanciulli che non possedevano altro che la propria forza lavoro invadevano le città in cerca di lavoro e riempivano le fabbriche. Sono gli albori della nostra classe; e della nostra lotta.
Citando il Manifesto: «Da principio singoli operai, poi gli operai di una fabbrica, poi gli operai di una branca di lavoro in un dato luogo lottano contro il singolo borghese che li sfrutta direttamente. Essi non dirigono i loro attacchi soltanto contro i rapporti borghesi di produzione, ma contro gli stessi strumenti di produzione; distruggono le merci straniere che fan loro concorrenza, fracassano le macchine, danno fuoco alle fabbriche».
Le innovazioni tecniche avevano consentito un incremento esponenziale della produttività del lavoro, quindi della ricchezza prodotta. La nascita dell’industria moderna si intrecciava con il processo, che culminerà nella Rivoluzione francese, per l’affrancamento dai vincoli del mondo feudale e per l’affermarsi della politica borghese, che mette la sua libertà economica a principio fondante del nuovo ordine.
La borghesia fu costretta allora a dare una disciplina statale anche al “mercato del lavoro”. Già dalle origini del diritto del lavoro emergono le mistificazioni che ne caratterizzeranno la storia: per la borghesia “illuminata”, poi per la socialdemocrazia, sarebbe lo strumento per risolvere la “questione sociale”, cioè la lotta di classe, restando ben saldi all’interno del regime capitalistico, progressivamente accompagnando e favorendo lo Stato il miglioramento delle condizioni di vita dei salariati, che tali però rimarrebbero.
È una illusione tutta borghese. Di fatto lo Stato, in questo ambito, non viene a calare sulla società suoi principi astratti, ma solo raccoglie e sancisce l’equilibrio raggiunto in uno scontro di sottostanti forze di classe: i “diritti” riconosciuti ai lavoratori non sono il frutto di una amorevole premura della società borghese, ma il risultato, contingente ed assai variabile nel tempo e nello spazio, delle lotte della classe operaia. Infatti quanto concesso in tempi di crescita economica o di robusta organizzazione operaia, la borghesia toglierà senza pietà in tempi di crisi o di disorganizzazione e sbandamento operaio.
E quel che viene concesso, anche in tempi favorevoli, sono soltanto briciole in quanto nessuna legge o riforma potrà mai scalfire la sostanza del rapporto di lavoro salariato, moderna e ultima forma di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dal quale deriva l’estorsione di plusvalore e quindi il fondamento dell’intero mondo del capitale.
I primi sindacati nacquero in Inghilterra, le Trade Unions, e, sulla scia della Rivoluzione industriale, in tutta Europa e negli Stati Uniti. L’obiettivo fondamentale dei sindacati era quello di resistere collettivamente alla tendenza dei capitalisti a peggiorare le condizioni di lavoro e a ridurre i salari. Il singolo lavoratore, lasciato solo davanti al capitalista, si trova in condizioni contrattuali di debolezza, avendo quello bisogno di lavorare in misura maggiore di quanto questo abbia bisogno di assumerlo, potendo trovare sempre chi sia disposto ad offrirsi al suo posto: il singolo lavoratore si trova davanti alla “libera” alternativa fra accettare le condizioni offerte o morir di fame. La contrattazione collettiva, e lo sciopero come strumento di lotta, oppongono al monopolio dei mezzi di produzione, in mano ai capitalisti, il monopolio dell’offerta di forza lavoro: non più da una parte un capitalista dall’altra cento operai ma la loro unica associazione.
Il borghese “diritto del lavoro” si trovò quindi a dover fare i conti con i sindacati e la contrattazione collettiva.
All’inizio la borghesia non voleva accettare che i proletari si organizzassero per difendere i propri interessi: l’ideologia borghese vedeva nell’azione di organizzazioni collettive rappresentative degli interessi dei lavoratori, pur allo stato nascente, un attentato alla “libertà di commercio”. In conseguenza di ciò, si instaurò in tutti i paesi, a partire dalla Legge Le Chapelier emanata in Francia già nel 1791, un regime di repressione penale del sindacalismo.
In Inghilterra la repressione penale del sindacati verrà arginata solo con la legislazione del 1871-1875, ma rimarrà una ulteriore e più sottile forma di persecuzione legale: i dirigenti sindacali potevano esser chiamati in giudizio in quanto civilmente responsabili dei danni causati da uno sciopero.
In Italia l’esistenza delle prime società operaie e delle prime Camere del Lavoro venne inizialmente tollerata, ma era punito penalmente lo sciopero. Il Codice Civile del 1865 contemplava il contratto di lavoro come “locazione d’opere” ma la sua disciplina era condensata in pochissime ed ininfluenti norme. Il Codice Zanardelli del 1889 rese non punibile lo sciopero ma riaffermò la responsabilità civile degli scioperanti. Le prime norme si presentarono come una legislazione speciale parallela al Codice Civile: la legge del 1886 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli, la legge del 1898 sugli infortuni sul lavoro e ancora la legge del 1910 per le lavoratrici madri. Nel 1893 furono istituiti i Collegi dei Probiviri, che avrebbero dovuto decidere sulle controversie di lavoro.
Nel 1906 fu fondata la Confederazione Generale del Lavoro.
In Italia il fascismo non proibì l’organizzazione operaia ma riconobbe solo le associazioni sindacali fasciste. Con il Patto di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, la Confindustria si impegnava a trattare solo con questi. Con la legge del 3 aprile 1926, pur mantenendo astrattamente la libertà di associazione sindacale, il governo fascista conferiva il riconoscimento giuridico ad un solo sindacato, purché esprimesse almeno il 10% dei lavoratori della categoria e fosse guidato da persone “di sicura fede nazionale”. Il contratto collettivo stipulato da tali sindacati era dotato di efficacia “erga omnes”, ossia estesa a tutti i soggetti appartenenti alla categoria, padroni e lavoratori, ed era inderogabile. Nel Codice Penale del 1930 divennero reati sia lo sciopero sia la serrata.
L’attività legislativa produsse la legge sull’orario di lavoro del 1925, quella sul riposo settimanale del 1934 e l’istituzione delle forme pensionistiche facenti capo all’Inps.
Dopo la guerra, nei giorni immediatamente successivi alla costituzione del governo militare alleato, con l’ordinanza 28 del 1944, dispose l’eliminazione delle strutture sindacali corporative e riconobbe un regime di “libertà sindacale”. Cosa intendeva la borghesia per “libertà sindacale” lo aveva dimostrato il Governo Badoglio, orgogliosamente protagonista di sanguinose repressioni di ogni tentativo di lotta operaia.
La Cgil verrà ricostituita il 3 giugno ’44 con il Patto di Roma, ma sono ormai lontani i tempi del sindacalismo di classe della vecchia Confederazione Generale del Lavoro: la Cgil nasce “di regime”, ossia votata a subordinare le necessità dei lavoratori a quelle del capitale, fatto, allora ed oggi, ideologicamente camuffato con la formula del “bene del paese”. Ovviamente la nuova Cgil abbraccia e fa propria l’illusione progressista borghese del “diritto del lavoro”.
La Costituzione della Repubblica del 1948 rinnova la legittimazione al “diritto del lavoro”, a cominciare dall’Articolo 1 in cui si afferma che la Repubblica è “fondata sul Lavoro”, cinica retirca assonante col non diverso “lavoro che rende liberi”.
Negli anni ’50, le uniche leggi significative in materia di diritto del lavoro saranno la 264 del 1949 sul collocamento pubblico e la 860 del 1950 sulle lavoratrici madri.
A partire dal 1960 i rapporti di forza fra padronato e classe operaia vennero a spostarsi un poco a favore di quest’ultima: in virtù della forte crescita economica del periodo, dovuta alla ricostruzione post-bellica, gli industriali erano in condizioni di poter concedere qualcosa dei loro enormi profitti. Si susseguirono robusti scioperi, che i sindacati di regime non riuscivano ad impedire del tutto. A seguito di queste mobilitazioni lo Stato dovette adeguare la sua legislazione, che venne a dare sanzione di legge ai risultati raggiunti dalla contrattazione collettiva. Furono emanate, una dopo l’altra, la legge 1369 del 1960 contro il caporalato, la legge 230 del 1962 che limitava le assunzioni a tempo determinato, la legge 604 del 1966 sulle condizioni per il licenziamento individuale, e nel 1970, dopo una serie di forti scioperi, venne varato, con la legge 300, lo “Statuto dei diritti dei lavoratori”, che comprendeva quell’Articolo 18, oggi in discussione, dedicato al reintegro nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusta causa.
A completamento di questo ciclo di lotte operaie e di corrispondente legislazione borghese, nel 1973 si istituisce il rito speciale del lavoro e nel 1975 si giunge al nuovo accordo sulla “scala mobile” con l’istituzione del punto unico, che sarebbe dovuto entrare a regime solo nel 1977.
Ma queste conquiste non erano affatto definitive. Con la crisi del 1973-’74 il trentennio di forte crescita del dopoguerra termina e inizia il lungo processo della crisi generale del capitalismo mondiale, di cui la crisi attuale, esplosa nel 2008, è solo un nuovo capitolo.
Cambiati i rapporti di forza, la borghesia progressivamente si riprende quanto concesso a seguito delle lotte operaie dei decenni precedenti. Ed i sindacati di regime assecondano questo contrattacco padronale: nel 1977 la Cgil inaugura con la “svolta dell’EUR” la politica di moderazione salariale; nel 1983 inizia l’attacco alla scala mobile con il “protocollo Scotti”, completato nel 1992 con l’accordo Amato-Trentin; nel luglio 1993 è formalizzata la “concertazione” e varata la nuova “politica dei redditi”; nel 1995 il governo Dini riesce dove aveva fallito il precedente governo Berlusconi, facendo approvare la controriforma del sistema pensionistico; nel 1997 la legge Treu apre le porte al precariato nei rapporti di lavoro, sanzionata e peggiorata dalla legge 30 del 2003.
Oggi il Governo Monti, dopo aver portato avanti un nuovo brutale colpo alle pensioni, si appresta a varare una nuova “riforma” del mercato del lavoro.
Crollano le illusioni su di uno Stato-assistenziale e protettore dei deboli, quando tutti i suoi provvedimenti sono diametralmente opposti agli interessi della classe operaia.
La borghese dottrina giuslavoristica già a partire dagli anni ‘90 è quindi costretta ad accusare una “crisi del diritto del lavoro”. Il capitalismo per sua natura è ribelle ad ogni regolamentazione e contenimento. Per nostra fortuna, affermiamo noi comunisti, poiché le regole imposte dallo Stato borghese, o quelle che vorrebbe imporre, anche quando sembrano dirette a difesa della classe dei lavoratori, hanno per unico scopo la conservazione del capitalismo.
Di fronte alle forti maree della sovrapproduzione di merci ogni precedente regolazione appare un eccesso, un ipertrofico esercizio di volontarismo e un male infine intollerabile, per il capitale, ma in generale per tutte le classi. Anche l’apparato di norme relative al diritto del lavoro, oltre a non corrispondere più ed essere inapplicabile, ed ampiamente inapplicato, alla realtà empirica del “mercato del lavoro”, determina un sovraccarico di costi ed ostacola la “flessibilità” necessaria a competere nel ritmo vorticoso della crisi capitalistica mondiale.
La necessaria “riforma strutturale” si compendia quindi nella parola magica della “flessibilità”: nelle assunzioni, nei licenziamenti, nell’assegnazione delle mansioni, nella determinazione degli orari di lavoro, nei livelli retributivi, perché solo una impresa “flessibile” è in grado di ridurre i costi e reggere la competizione mondiale. Niente di nuovo da quando Carlo Marx scriveva Il Capitale.
Oggi, quando la finzione del “diritto del lavoro” costa troppo, l’illusione borghese si svela di fronte alla realtà, che la forza lavoro è una merce come le altre e che il salario non è un diritto ma il corrispettivo di una data prestazione di lavoro. La corazza giuridica che contiene i rapporti sociali deve a questi nuovamente adattarsi.
Oggi l’istanza di flessibilità, portata alle estreme conseguenze, prefigurerebbe uno scenario nel quale il diritto del lavoro sarebbe gradualmente riassunto nel generale diritto privato sulle obbligazioni, tornandosi a trattare il lavoratore salariato come contraente “normale”, non più bisognoso di protezione.
Ma se così potrà essere nella dottrina, significando la fine di una delle tante illusioni borghesi, di fatto il violento intervento continua inesorabile ed oggi è lo stesso Stato che, democraticamente, riduce per legge salari e pensioni. La invocata “semplificazione” delle norme e riduzione della “ingerenza” e del “costo” degli apparati statali non sarà possibile ed il legislatore continuerà a sovrapporre toppe su toppe. La macchina degli Stati, per sua natura, non è smontabile, se non per violento intervento dall’esterno.
Il diritto non ha mai protetto i lavoratori, quando anche, per caso, tornava a loro favore, ma il regime borghese, ed ha sempre ostacolato la loro sana organizzazione ed il loro deciso mobilitarsi. La garanzia della difesa della classe operaia non sta nel mantenimento di un determinato apparato giurisprudenziale, ma nella lotta di classe del proletariato che, sola, tende a distruggere ogni diritto, per aprire la via all’organico e non mediato rapportarsi tra uomini, non più divisi in classi contrapposte.
PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALE
PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALE




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