Art. 1
L'art. 1 Cost. è così modificato:
Art. 1
La Repubblica Italiana è l'organizzazione politica del popolo italiano, ispirata a una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella sua prospettiva.
La Repubblica è democratica e fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
L'art. 3 Cost. è così modificato:
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 3
L'art. 5 Cost. è così modifcato
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, attua che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.
Art. 4
L'art. 6 Cost. è abrogato.
Art. 5
L'art. 10 Cost. è così modificato:
Art. 10
L'azione internazionale italiana si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 6
L'art. 11 Cost. è così modificato:
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sicurezza militare nazionale.
Art. 7
L'art. 12 Cost. è così modificato:
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La lingua ufficiale dello Stato è l'italiano.
Art. 8
L'art. 21 Cost. è così modificato:
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di gravi delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 9
L'art. 27 è così modificato:
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte fuori dal tempo di guerra.
Art. 10
L'art. 34 Cost. è così modificato:
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto classi, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Art. 11
L'art. 39 è così modificato:
Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera.
È istituito il Consiglio Nazionale dei Sindacati. Il numero dei Consiglieri Nazionali è di duecento.
Sono eleggibili a Consiglieri tutti i lavoratori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
I sindacati registrati presso appositi uffici locali e centrali hanno personalità giuridica. I sindacati registrati possono essere rappresentati nel Consiglio Nazionale dei Sindacati in proporzione ai suffragi ottenuti.
Il Consiglio Nazionale dei Sindacati stipula contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 12
L'art. 42 Cost. è così modificato:
Art. 42
La proprietà è pubblica, privata o collettiva. I beni economici appartengono allo Stato, alle comunità, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 13
L'art. 46 Cost. è così modificato:
Art. 46
Ai fini della elevazione spirituale e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica rende effettivo il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.
Art. 14
L'art. 47 Cost. è così modificato:
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Sostiene attivamente l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Art. 15
L'art. 51 Cost. è così modificato:
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 16
L'art. 52 Cost. è così modificato:
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
Art. 17
L'art. 73 Cost., 1° Comma, è così modificato:
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro due mesi dall’approvazione.
Art. 18 Cost.
L'art. 74 Cost. è così modificato:
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, questa deve essere promulgata.
Art. 19
L'art. 75 Cost. è così modificato:
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o dieci Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 20
L'art. 76 Cost. è così modificato:
Art. 76
L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principî e criteri direttivi.
Art. 21
L'art. 78 Cost. è così modificato:
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra con procedura di legge ordinaria e conferiscono al Governo i poteri necessari con la medesima procedura. Il conferimento dei poteri necessari permette la deroga della Costituzione per tutto la durata della guerra.
Durante lo stato di guerra è ammesso il governo per decreto.
Art. 22
L'art. 82 Cost. è abrogato.
Art. 23
L'art. 84 Cost. è così modificato:
[CENTER]Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge./CENTER]
Art. 24
L'art. 87 Cost. è così modificato:
[CENTER]Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e garantisce l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Può autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando supremo delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze e gli ordini cavallereschi della Repubblica./CENTER]
Art. 25
L'art. 95 Cost. è così modificato:
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo l’attività dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile degli atti del Consiglio dei ministri, e i ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 26
L'art. 96 Cost. è così modifcato:
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione Corte Costituzionale, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.