Originariamente Scritto da
Francpolitik
RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA - Proposta dell'On. Francpolitik
ARTICOLO 1
L’articolo 1 del Regolamento della Camera dei deputati è così riscritto:
“I deputati eletti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare, senza necessità di accettare ufficialmente il seggio. Coloro che invece avranno intenzione di rinunciarvi dovranno presentare la loro decisione in forma scritta all’Ufficio di Presidenza.
L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista o, in mancanza di questo, con il primo dei non eletti della lista con i maggiori resti alle elezioni.
Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.”
ARTICOLO 2
È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di “Articolo 2 – La prima seduta”:
“La prima seduta della Camera dei Deputati deve tenersi entro i termini previsti dall’articolo 10 della Costituzione. Essa sarà presieduta dal deputato che vanti il maggior numero di messaggi all’attivo e viene convocata con tre esclusivi punti all’ordine del giorno:
Elezione del Presidente della Camera
Elezione dei Vicepresidenti della Camera
Adesione ai gruppi parlamentari
In deroga a quanto previsto dal Regolamento per le normali sedute, la prima prevederà esclusivamente 48 ore di fase dibattimentale, inseguito alle quali il Presidente dovrà aprire la fase di votazione dalla durata di 48 ore. L’elezione del Presidente della Camera e dei Vicepresidenti dovrà essere accorpata e i deputati dovranno votare in un’unica scheda.
Qualora i termini previsti dall’articolo 13 della Costituzione non dovessero essere raggiunti, si procederà senza ripetere la fase dibattimentale 24 ore dopo la chiusura della prima fase di votazione e così via sino all’elezione dell’interno ufficio di Presidenza.”
ARTICOLO 3
Gli articoli 2 e 3 sono interamente abrogati.
ARTICOLO 4
L’articolo 4 – Il Presidente della Camera muta la denominazione in "Articolo 3 – Il Presidente della Camera".
ARTICOLO 5
È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di Articolo 4 – I Vicepresidenti”:
“I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.”
ARTICOLO 6
L’articolo 6 – I gruppi Parlamentari, è così riformulato:
“Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. I deputati che non dichiarano l’adesione a nessun gruppo parlamentare o che ne costituiscano uno senza i requisiti richiesti dal Regolamento e delle leggi, costituiscono un unico Gruppo Misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.
ARTICOLO 7
L’articolo 8 è così riformulato:
“L'Ordine del Giorno della Camera per la prima seduta, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.
Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.
Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.”