TITOLO II
Sezione I - IL SENATO
Art.7
Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale e diretto nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale.
E’ composto da 19 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Art.8
I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
La durata del Senato non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi.
I senatori assenti ingiustificati per 4 sedute consecutive decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Congresso.
I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti.
La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.
Art.9
Le elezioni delle nuovo Senato hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.
Art. 10
Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto del presidente del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali.
Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento.
Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.
Alla prima seduta è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.
Art. 11
Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione.
Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.
E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali.
Art. 12
Il Presidente del Senato può essere destituito dall’ufficio con una mozione motivata che risulti firmata da almeno 5 senatori e/o a seguito di 3 censure costituzionali ex art.38. Inoltre la mozione deve essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.
Contro la mozione di destituzione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale.
In caso di ricorso la destituzione del presidente del senato è sospesa fino alla sentenza della Corte Costituzionale.
Art. 13
L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo.
I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione.
E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.
Art. 14
Il Senato ha competenza sui disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società,l i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
Art. 15
I progetti di legge di cui al comma 2 dell’art. precedente sono , previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali.
La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza semplice i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti.
Il Senato può RINVIARE, motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.
Art. 16
La Commissione Affari costituzionali è composta da un rappresentante di ogni lista elettorale che abbia eletto almeno 1 membro del Senato. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura e nominato tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in almeno 1 legislatura. Le liste che non presentino i requisiti del comma precedente sono obbligate a nominare come rappresentante un eletto al Senato nella legislatura in corso.
Art. 17
Il Vicepresidente del Senato con più posts è membro di diritto della Commissione , la presiede e convoca la prima seduta.
Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione.
Art. 18
Ogni membro della commissione dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato.
Art. 19
I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura.
Art. 20
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 21
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione.
Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni.
E' facoltà del Presidente di PIR richiedere una giudizio di conformità alla Costituzione di PIR alla Corte Costituzionale prima della promulgazione di una legge.