REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




Parte prima – Disposizioni preliminari



ARTICOLO 1 - I DEPUTATI

I deputati eletti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare, senza necessità di accettare ufficialmente il seggio. Coloro che invece avranno intenzione di rinunciarvi dovranno presentare la loro decisione in forma scritta all’Ufficio di Presidenza.

L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista o, in mancanza di questo, con il primo dei non eletti della lista con i maggiori resti alle elezioni.

Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.

Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.



ARTICOLO 2 - LA PRIMA SEDUTA


La prima seduta della Camera dei Deputati deve tenersi entro i termini previsti dall’articolo 10 della Costituzione. Essa sarà presieduta dal deputato che vanti il maggior numero di messaggi all’attivo e viene convocata con tre esclusivi punti all’ordine del giorno:

-Elezione del Presidente della Camera
-Elezione dei Vicepresidenti della Camera
-Adesione ai gruppi parlamentari

In deroga a quanto previsto dal Regolamento per le normali sedute, la prima prevederà esclusivamente 48 ore di fase dibattimentale, inseguito alle quali il Presidente dovrà aprire la fase di votazione dalla durata di 48 ore. L’elezione del Presidente della Camera e dei Vicepresidenti dovrà essere accorpata e i deputati dovranno votare in un’unica scheda.
Qualora i termini previsti dall’articolo 13 della Costituzione non dovessero essere raggiunti, si procederà senza ripetere la fase dibattimentale 24 ore dopo la chiusura della prima fase di votazione e così via sino all’elezione dell’interno ufficio di Presidenza.



Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari



ARTICOLO 3 - IL PRESIDENTE DELLA CAMERA


Il Presidente rappresenta la Camera dei deputati. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
Ogni atto o comportamento del Presidente della Camera che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente della Camera e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.



ARTICOLO 4 - I VICEPRESIDENTI


I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.



ARTICOLO 5 - LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO


La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della Camera ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei deputati, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare attivamente anche i singoli membri del Gruppo Misto.



ARTICOLO 6 - I GRUPPI PARLAMENTARI


“Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. I deputati che non dichiarano l’adesione a nessun gruppo parlamentare o che ne costituiscano uno senza i requisiti richiesti dal Regolamento e delle leggi, costituiscono un unico Gruppo Misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.

Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.




Parte terza – Il Funzionamento della Camera



ARTICOLO 7 - LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE


L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente della Camera verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.
Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate sul Forum Camera con apposito messaggio pubblico, corredato dalle firme necessarie.
I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.



ARTICOLO 8 - DELLA FISSAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DELLA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE


L'Ordine del Giorno della Camera per la prima seduta, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.

Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.

Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.



ARTICOLO 9 – LA SEDUTA PARLAMENTARE


La seduta parlamentare è convocata dal Presidente della Camera tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 10 e dall'art. 11 qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.



ARTICOLO 10 - DELLA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEGLI EMENDAMENTI


Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 5 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare fino a 10 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, ovvero il primo firmatario, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto. Non sono ammesse proroghe nei casi previsti dal primo comma dell'art. 8.



ARTICOLO 11 - DELLA FASE DI VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE


Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”.
A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.



ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE IN SEDUTA COMUNE DELLE CAMERE


La Camera dei Deputati è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.



ARTICOLO 13 - IL VOTO DI FIDUCIA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA


La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
La Camera è altresì convocata per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
La seduta segue le regole delle ordinarie sedute parlamentari.
Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente della Camera dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.



ARTICOLO 14 – RIMOZIONE DI UNO O PIU' MAGISTRATI



La procedura di rimozione di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti.



ARTICOLO 15 – RIMOZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA


La procedura di rimozione del Presidente della Camera viene attivata su richiesta di almeno cinque deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del Presidente della Camera è ordinata dal Presidente di PIR obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei deputati.



ARTICOLO 16 - QUESTION TIME


Ogni gruppo parlamentare può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.
Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo parlamentare richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.