Art. 1
Il Titolo III della Costituzione è così modificato:
Titolo III
TITOLO III
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 23
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi al Senato.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
Indice i referenda abrogativi e propositivi.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
Art. 24
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.
Art. 25
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.
Art. 26
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato convocato al più presto dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni o del ballottaggio presidenziale da parte dell'Amministrazione Sovrana e riunito in speciale seduta solenne. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.
Art. 27
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.
Art. 28
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 29
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 30
Nel caso in cui, ad inizio Legislatura, per due volte consecutive il Governo nominato dal Presidente di PIR a seguito delle consultazioni previste dall'art. 29 non ottenga la fiducia del Senato, vengono convocate immediatamente nuove consultazioni. Se risulta evidente che non è possibile nominare un Primo Ministro in grado di ottenere la fiducia del Senato, il Presidente di PIR forma un Governo presidenziale da lui presieduto e formato da Ministri da lui nominati.
Il Governo del Presidente ed i suoi Ministri non sono soggetti al voto di fiducia o a mozioni di sfiducia.
Qualora nel proseguio della Legislatura a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato, il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 29, eccezion fatta per quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
Qualora il Primo Ministro:
- non ottenga la fiducia del Senato;
- si dimetta volontariamente;
- decada per i motivi di cui all'art. 72
il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall'art. 29 e verificare se risulta possibile nominare un Primo Ministro che ottenga la fiducia del Senato. Se risulta evidente che non è possibile, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale di cui al periodo precedente.
Qualora il Primo Ministro sia sfiduciato a seguito dell'approvazione, da parte del Senato, di una mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 42, il Presidente di PIR ha l'obbligo di nominare direttamente il Primo Ministro indicato nella mozione senza effettuare le consultazioni di rito.
Non è possibile presentare più di tre mozioni di sfiducia costruttiva nel corso della Legislatura. In seguito all'approvazione da parte del Senato della terza mozione di sfiducia, che in deroga all'art. 42 non deve contenere il nome del nuovo Primo Ministro designato nè un programma di governo, il Presidente di PIR forma il Governo presidenziale con ministri da lui nominati. Questo Governo non può più essere sostituito da altri esecutivi per tutto il resto della Legislatura.
Art. 31
Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che assumono l'incarico dopo il loro giuramento pubblico.
Art. 32
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 33
Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.
Art. 34
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente.
Art. 35
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all'attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.
Art. 36
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 8 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
La Censura deve essere discussa dal Senato entro 4 giorni dalla sua presentazione.
Fra la presentazione di una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.
Art. 2
La presente legge entra in vigore al termine della Legislatura.