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  1. #1
    Apologia cattolica
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    Predefinito IV seduta del Senato, II legislatura, tema delle Liberalizzazioni e ulteriori normati

    apro il thread di votazione, durata 48 ore si chiuderà mercoledì 12 alle 21


    Citazione:
    PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Norme e regolamentazione dei Tirocini

    INTRODUZIONE

    Per presentare questa proposta di legge di regolamentazione dei tirocini, bisogna partire da una considerazione importante : il mercato del Lavoro italiano è afflitto dalla precarietà non solo nei casi di rapporto di lavoro tout-court ma anche sotto il profilo dei cosiddetti "stages", termine inglese che indica i nostri tirocini formativi.
    Il mondo dei tirocini vive un mix di precarietà e di ingiustizia, precarietà perchè come si può leggere nel rapporto 2007 dell'Isfol (istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori) tra tutti i tirocini solo il 26,5% di essi si è risolto con una assunzione o con l'inizio di una collaborazione tra tirocinante e azienda/impresa/struttura, ingiustizia perchè spesso e volentieri si assumono tirocinanti per supplire a mancanze di personale e cosi facendo il tirocinio si trasforma in un rapporto di lavoro di fatto però non retribuito in maniera adeguata e privo di una serie di tutele e diritti.
    E' per sanare questa precarietà e questa ingiustizia che questa proposta di legge presenta alcune semplici norme che potrebbero cambiare la natura dei tirocini e renderla più giusta e più adatta al tessuto sociale del nostro Paese, per evitare nuove generazioni fragili, insicure e rassegnate.

    ARTICOLI

    Art.1 I tirocini formativi non possono prolungarsi oltre i 9 mesi.

    Art. 2 Non si possono utilizzare tirocinanti per sostituire personale dipendente o per svolgere mansioni manuali, esecutive e ripetitive

    Art. 3 Il tirocinante ha diritto ad un compenso sotto forma di "borsa di studio", pari al 40% lordo dell'inquadramento lavorativo che gli spetterebbe se fosse assunto, in caso di tirocinio universitario la percentuale è del 10%

    Art. 4 L'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio ha l'obbligo di estendere al tirocinante i servizi aggiuntivi (mensa, buonipasto, spese trasporto) di cui usufruiscono i lavoratori regolarmente assunti

    Art. 5 Il tirocinante ha diritto ad un trattamento assicurativo contro gli infortuni e gli incidenti, da concordare con l'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio

    Art. 6 In caso di gravi violazioni o mancate applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 l'Ispettorato del Lavoro può effettuare sanzioni o togliere a quelle imprese/aziende/strutture ed istituti a loro collegati la possibilità di promuovere e avviare tirocini

    Art. 7 In caso di gravissime violazioni rispetto alle applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 il tirocinante può impugnare queste violazioni presso l'Ispettorato del Lavoro che qualora fossero confermate le suddette violazioni può imporre all'azienda/struttura/impresa l'assunzione a tempo indeterminato del tirocinante
    Citazione:
    Emendamento C@scista n1 al PDL Stediessino
    L'articolo 3 è modificato nel seguente modo
    Art. 3 Il tirocinante ha diritto ad un compenso sotto forma di "borsa di studio", pari al 40% lordo dell'inquadramento lavorativo che gli spetterebbe se fosse assunto con l'eccezione dei tirocini universitari che possono anche essere gratuiti.
    Citazione:
    PDL Juv sulle liberalizzazioni delle professioni
    Art.1 Alle vigneti norme che regolamentano le professioni si aggiungono i seguenti obblighi per tutti gli ordini professionali.
    - 1.1 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di istituire un numero fisso e determinato di aderenti. Chiunque in possesso dei normali requisiti può iscriversi.
    - 1.2 E' fatto divieto agli Ordini Professionali di imporre tariffari minimi ai propri aderenti.
    - 1.3 E' fatto divieto agli Ordini professionali di limitare la possibilità degli iscritti di fare pubblicità alla propria attività
    .

    Citazione:
    PROPOSTA DI LEGGE HAXEL-STEDIESSINO – Regolamentazione sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali

    INTRODUZIONE

    La legge 142 del 1990 ha dato il via alla privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali permettendo la trasformazione delle Municipalizzate in società regolate dal diritto privato con capitale o interamente pubblico, o a gestione mista o con capitale interamente privato.

    Questo Disegno di Legge si pone l’obiettivo di regolare e fissare dei parametri entro la quale è possibile passare da una municipalizzata ad una società a gestione mista, per determinati tipi di servizio pubblico, recependo anche lo spirito dei Referendum di giugno sull’acqua pubblica.

    ARTICOLI

    Art. 1 E’ impedita la possibilità di affidare a società con capitale interamente privato la gestione dei servizi pubblici locali riguardanti il trasporto pubblico, energia elettrica e gas, reti fognarie, gestione dei cimiteri, nettezza urbana e manutenzione delle strade.

    Art. 2 E’ istituita la possibilità di affidare i servizi pubblici locali indicati nell’articolo 1 a società di gestione mista con una percentuale di quote di partecipazione privata non superiori al 40%

    Art. 3 Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato e degli acquedotti viene prevista la ri-pubblicizzazione delle società per azioni esistenti in enti pubblici regolati dal diritto pubblico, per istituzionalizzare lo spirito del referendum di giugno

    Art. 4 Laddove l’ente locale predisposto non dovesse essere in grado di ripubblicizzare le società per azioni di cui parla l’art.3 è possibile mantenere una società di gestione mista temporanea (fino a quando la situazione economica e di bilancio dell’ente locale sarà in difficoltà) con una percentuale di quote di partecipazione privata non superiore al 25%

    Art. 5 E' deciso l'obbligo per ogni Ente locale di istituire tramite delibera del consiglio comunale l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi pubblici locali

    Art. 6 L'agenzia tramite studi e controlli frequenti dovrà stilare, in piena autonomia ed indipendenza, un rapporto annuale sullo stato di gestione e di qualità dei servizi, potrà inoltre adoperare un giudizio/parere preventivo rispetto alle intenzioni di eventuali modifiche di gestione dei servizi pubblici da parte del consiglio comunale.
    Citazione:
    Originariamente Inviato da PROPOSTA DI LEGGE FRANCPOLITIK - Liberalizzazione degli Ordini Professionali
    Articolo 1

    Sono aboliti gli ordini professionali dei notai, degli igegneri, dei chimici, degli avvocati, degli architetti, dei medici chirurgi e degli odontoiatri, degli infermieri, dei veterinari, dei farmacisti, dei giornalisti, dei geologi, dei biologi, dei dottori agronomi e forestali, dei consulenti del lavoro, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei tecnologi alimentari, dei consulenti in proprietà industriale, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e le regolamentazioni da essi emanate circa i prezzi e le condizioni lavorative.

    Articolo 2

    Le professioni sono suddivise in tre classi.
    La prima comprende gli Ingegneri, gli operatori di legge, gli Architetti, i Medici Chirurgi, gli Odontoiatri, i Geologi e gli Psicologi.
    La seconda include tutte le professioni non menzionate tutte le professioni non ricadenti nella prima classe.
    La terza categoria conta tutte le professioni che non richiedano, al fine del loro corretto svolgimento, particolari conoscenza tecniche o professionali. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le professioni della seconda classe, a cadenza quinquennale.

    Articolo 3

    È istituito un Registro Nazionale, aggiornato di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico per ogni professione.
    L’accesso al Registro è gratuito è disciplinato dai soli requisiti di merito presenti in questo testo di legge.
    Nessun cittadino può spacciarsi per professionista qualora non sia iscritto al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 4

    Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
    Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio della durata di un anno al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
    Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 5

    Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza a cadenza annuale un esame nazionale per ogni professione catalogata come accessibile a seguito di abilitazione, composto da una prova scritta ed una pratica.

    L'organizzazione della prova e la sua valutazione entro parametri di trasparenza e correttezza è affidata ad una apposita commissione di professionisti da estrarsi a sorte tra i professionisti abilitati entro un mese dall'istituzione della prova.

    Qualora il candidato passi l’esame, riceverà l'abilitazione allo svolgimento della professione.

    Articolo 6

    Per accedere all’esame nazionale il candidato deve aver portato a termine un anno di tirocinio.

    Il periodo di tirocinio deve essere svolto presso un professionista già abilitato e deve essere retribuito secondo una libera contrattazione nel rispetto delle condizioni minime e massime previste dalle legge dello Stato.

    Articolo 7

    Nel caso in cui si verifichi che siano state commesse gravi violazioni di legge nello svolgimento dell'attività professionale è prevista la possibilità dell'emissione della condanna accessoria al ritiro dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo da stabilirsi in sede processuale.

    Articolo 8

    È posto alla Pubblica Amministrazione il divieto di emanare regolamentazioni che limitino l’accesso alla prova di abilitazione ed alle attività professionali, al di fuori delle norme previste in capo agli articoli 3 e 4, a meno di grave pericolo per la Sicurezza Nazionale.

    Articolo 9

    I professionisti abilitati sono liberi di riunirsi in apposite associazioni di categoria, purché queste rispettino parametri di trasparenza e democraticità interna, con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi, attraverso l'imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare.
    L’organizzazione delle associazioni è centralizzata e ne fanno parte ventiquattro membri, di cui dodici professionisti e dodici laici, tutti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
    Le organizzazioni delle associazioni di categoria delle professioni mediche di ogni fascia sono nominate dal Ministero della Salute.
    E' compito delle associazioni di categoria, attraverso le proprie organizzazioni, individuare ed emanare le regole di buona condotta professionale. E' vietato a tali regole di includere norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
    Le associazioni di categoria giudicano tramite commissioni apposite i casi di sospetta trasgressione delle regole di buona condotta professionale, rendendo pubblicamente disponibili gli esiti dei procedimenti. Le pene che tali commissioni possono comminare vanno dalla ammonizione, alla sospensione, fino alla radiazione dal Registro Nazionale.


    Articolo 10

    Qualora le associazioni di categoria lavorino affinché non sia garantita la libertà di accesso alle professioni, o affinché i prezzi non siano concorrenziali, i membri dell'associazione in questione che abbiano collaborato a tali comportamenti possono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria dall’Autorità Giudiziaria, il cui importo andrà stabilito in sede giudiziaria. In caso di reiterazione del reato, l’Associazione sarà sciolta.

    Articolo 11

    Qualora ad un cittadino sia negato da un professionista abilitato senza giustificate motivazioni economiche, sanitarie oppure organizzative, l'accesso al tirocinio previsto in capo all'Art 4, questi avrà facoltà di sporgere denuncia contro quanti lo hanno respinto senza motivazioni legittime e, qualora venisse dimostrato che i motivi del diniego siano illegittimi o legati a scopi corporativi, il cittadino avrà diritto ad un equo risarcimento ed il professionista colpevole potrà essere multato in sede processuale.
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  2. #2
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    Predefinito Rif: IV seduta del Senato, II legislatura, tema delle Liberalizzazioni e ulteriori no

    PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Norme e regolamentazione dei Tirocini
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []

    Emendamento C@scista n1 al PDL Stediessino
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []

    PDL Juv sulle liberalizzazioni delle professioni
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []

    PROPOSTA DI LEGGE HAXEL-STEDIESSINO – Regolamentazione sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []

    Originariamente Inviato da PROPOSTA DI LEGGE FRANCPOLITIK - Liberalizzazione degli Ordini Professionali
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  3. #3
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    Predefinito Rif: IV seduta del Senato, II legislatura, tema delle Liberalizzazioni e ulteriori no

    visto che in realtà non c'è stato un'accordo, devo modificare il PDL Francpolitik, perchè un emendamento dell'On. Olivo non è stato accolto

    Originariamente Inviato da PROPOSTA DI LEGGE FRANCPOLITIK - Liberalizzazione degli Ordini Professionali
    Articolo 1

    Sono aboliti gli ordini professionali dei notai, degli igegneri, dei chimici, degli avvocati, degli architetti, dei medici chirurgi e degli odontoiatri, degli infermieri, dei veterinari, dei farmacisti, dei giornalisti, dei geologi, dei biologi, dei dottori agronomi e forestali, dei consulenti del lavoro, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei tecnologi alimentari, dei consulenti in proprietà industriale, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e le regolamentazioni da essi emanate circa i prezzi e le condizioni lavorative.

    Articolo 2

    Le professioni sono suddivise in tre classi.
    La prima comprende gli Ingegneri, gli operatori di legge, gli Architetti, i Medici Chirurgi, gli Odontoiatri, i Geologi e gli Psicologi.
    La seconda include tutte le professioni non menzionate tutte le professioni non ricadenti nella prima classe.
    La terza categoria conta tutte le professioni che non richiedano, al fine del loro corretto svolgimento, particolari conoscenza tecniche o professionali. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le professioni della seconda classe, a cadenza quinquennale.

    Articolo 3

    È istituito un Registro Nazionale, aggiornato di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico per ogni professione.
    L’accesso al Registro è gratuito è disciplinato dai soli requisiti di merito presenti in questo testo di legge.
    Nessun cittadino può spacciarsi per professionista qualora non sia iscritto al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 4

    Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami o tirocini. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
    Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
    Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 5

    Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza a cadenza annuale un esame nazionale per ogni professione catalogata come accessibile a seguito di abilitazione, composto da una prova scritta ed una pratica.

    L'organizzazione della prova e la sua valutazione entro parametri di trasparenza e correttezza è affidata ad una apposita commissione di professionisti da estrarsi a sorte tra i professionisti abilitati entro un mese dall'istituzione della prova.

    Qualora il candidato passi l’esame, riceverà l'abilitazione allo svolgimento della professione.

    Articolo 6

    Per accedere all’esame nazionale il candidato deve aver portato a termine un anno di tirocinio.

    Il periodo di tirocinio deve essere svolto presso un professionista già abilitato e deve essere retribuito secondo una libera contrattazione nel rispetto delle condizioni minime e massime previste dalle legge dello Stato.

    Articolo 7

    Nel caso in cui si verifichi che siano state commesse gravi violazioni di legge nello svolgimento dell'attività professionale è prevista la possibilità dell'emissione della condanna accessoria al ritiro dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo da stabilirsi in sede processuale.

    Articolo 8

    È posto alla Pubblica Amministrazione il divieto di emanare regolamentazioni che limitino l’accesso alla prova di abilitazione ed alle attività professionali, al di fuori delle norme previste in capo agli articoli 3 e 4, a meno di grave pericolo per la Sicurezza Nazionale.

    Articolo 9

    I professionisti abilitati sono liberi di riunirsi in apposite associazioni di categoria, purché queste rispettino parametri di trasparenza e democraticità interna, con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi, attraverso l'imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare.
    L’organizzazione delle associazioni è centralizzata e ne fanno parte ventiquattro membri, di cui dodici professionisti e dodici laici, tutti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
    Le organizzazioni delle associazioni di categoria delle professioni mediche di ogni fascia sono nominate dal Ministero della Salute.
    E' compito delle associazioni di categoria, attraverso le proprie organizzazioni, individuare ed emanare le regole di buona condotta professionale. E' vietato a tali regole di includere norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
    Le associazioni di categoria giudicano tramite commissioni apposite i casi di sospetta trasgressione delle regole di buona condotta professionale, rendendo pubblicamente disponibili gli esiti dei procedimenti. Le pene che tali commissioni possono comminare vanno dalla ammonizione, alla sospensione, fino alla radiazione dal Registro Nazionale.


    Articolo 10

    Qualora le associazioni di categoria lavorino affinché non sia garantita la libertà di accesso alle professioni, o affinché i prezzi non siano concorrenziali, i membri dell'associazione in questione che abbiano collaborato a tali comportamenti possono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria dall’Autorità Giudiziaria, il cui importo andrà stabilito in sede giudiziaria. In caso di reiterazione del reato, l’Associazione sarà sciolta.

    Articolo 11

    Qualora ad un cittadino sia negato da un professionista abilitato senza giustificate motivazioni economiche, sanitarie oppure organizzative, l'accesso al tirocinio previsto in capo all'Art 4, questi avrà facoltà di sporgere denuncia contro quanti lo hanno respinto senza motivazioni legittime e, qualora venisse dimostrato che i motivi del diniego siano illegittimi o legati a scopi corporativi, il cittadino avrà diritto ad un equo risarcimento ed il professionista colpevole potrà essere multato in sede processuale.

    qui invece metto l'emendamento Olivo al PDL Francpolitik, in grassetto e sottolineato troviamo le modifiche

    Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
    Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio della durata di un anno al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
    Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  4. #4
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    Predefinito Rif: IV seduta del Senato, II legislatura, tema delle Liberalizzazioni e ulteriori no

    emendamento Olivo al PDL Francpolitik
    FAVOREVOLE []
    CONTRARIO []
    ASTENUTO []
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  5. #5
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    Predefinito Rif: IV seduta del Senato, II legislatura, tema delle Liberalizzazioni e ulteriori no

    chiudo il thread per ulteriori modifiche, ne aprirò uno nuovo
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

 

 

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