
Originariamente Scritto da
stefaboy
Articolo 88 della Costituzione:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non c'è scritto quando, come o perché, c'è scritto che sentiti i presidenti delle camere, PUO'. STOP.
I destri forumisti filo-governativi, si avvinghiano con tutte le loro forze per contestare questo potere, al successivo
Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
1) Lo scioglimento delle camere non è un atto "legislativo", ma è un atto presidenziale, quindi non necessita della controfirma del presidente del consiglio.
2) come si può notare non serve nessuna sfiducia da parte del parlamento.
Non solo non c'è scritta in Costituzione, ma abbiamo anche il precedente di Scalfaro del 1994 che sciolse le camere senza la sfiducia all'allora governo Ciampi.
3) Riguardo al primo comma, la controfirma ha un valore FORMALE e non di veto. Abbiamo a tal proposito il precedente della grazia concessa a Bompressi nel 2005-2006 dal presidente della Repubblica Ciampi contro la volontà dell'allora ministro della Giustizia Castelli.
sentenza n. 200 del 3 maggio 2006