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  1. #1
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    Predefinito IX Seduta della Camera dei Deputati

    Dichiaro aperta la Sessione di Dibattito della IX sessione della Camera con il seguente o.d.g.:

    - Riforma del Titolo III della Costituzione
    - Discussione DDL Francpolitik
    - Varie ed eventuali



    La Sessione terminerà alle ore 19:00 di Domenica 16 Ottobre
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  2. #2
    Pallone gonfiato
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Il governo, come già annunciato, presenta questa bozza di riforma del titolo III della costituzione.
    Il ministro accoglie i rilievi della maggioranza, nonostante nell'impostazione iniziale preferisca mantenere intatto l'articolo 30 della bozza di modifica originale. Ciononostante sto lavorando ad una stesura alternativa di tale articolo e sono aperto alle proposte della maggioranza e dell'opposizione relative a questo punto.

    TITOLO III


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 23

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi al Senato.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.

    Art. 24

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 25

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.



    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato convocato al più presto dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni o del ballottaggio presidenziale da parte dell'Amministrazione Sovrana e riunito in speciale seduta solenne. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.

    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidente del Senato, i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.

    Art. 28

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 29

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

    Art. 30

    Nel caso in cui, per due volte complessivamente , un Governo non riesca a ottenere la fiducia prevista dall'art.29 cost e/o sia soggetto alla mozione di sfiducia prevista dall'art. 42 e/o in seguito a dimissioni volontarie, il Presidente di PIR forma il Governo assumendo il ruolo di Primo Ministro. Il governo del Presidente non necessita di fiducia da parte del Senato.
    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .

    Art. 31

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che assumono l'incarico dopo il loro giuramento pubblico.

    Art. 32

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 33

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.


    Art. 34

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente.


    Art. 35

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all'attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.

    Art. 36

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 8 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
    La Censura deve essere discussa dal Senato entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    Fra la presentazione di una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.
    Ultima modifica di Frankie D.; 13-10-11 alle 19:25

  3. #3
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da Frankie D. Visualizza Messaggio
    Il ministro accoglie i rilievi della maggioranza
    Lapsus? :sofico:

  4. #4
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    in attesa di vedere la stesura alternativa dell'art 30 vorrei chiedere una cosa sull'art 25:

    Art. 25

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.


    in pratica non esistono limiti ai mandati di presidente cumulati dallo stesso forumista purchè ci sia una pausa di sei mesi tra un'elezione e l'altra, lo so che la cosa è remota e difficilmente realizzabile ma non si potrebbe porre un limite assoluto di non piu' di due presidenze per lo stesso forumista (mi si dirà "se uno vuole si cancella e si reiscrive con un altro nik") quindi proprongo

    Il presidente puo' essere rieletto soltanto una volta consecutivamente o no, il limite dei mandati che puo' effettuare è di due

    articolo 30

    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente

    per quale motivo un ministro nominato dal presidente non puo' essere sfiduciato?
    Ultima modifica di FrancoAntonio; 13-10-11 alle 20:22

  5. #5
    Francpolitik
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Ripresento il testo del ddl costituzionale accogliendo le proposte dell'opposizione.

    DDL Costituzionale per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti

    Art. 1

    L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.

    Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i rappresentanti al Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.

    Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  6. #6
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Sospenderei il dibattito sul referendum propositivo fino a una risposta degli admin

  7. #7
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Lapsus? :sofico:
    Anche quelli

  8. #8
    Pallone gonfiato
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da Candido Visualizza Messaggio
    in attesa di vedere la stesura alternativa dell'art 30 vorrei chiedere una cosa sull'art 25:

    Art. 25

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura.


    in pratica non esistono limiti ai mandati di presidente cumulati dallo stesso forumista purchè ci sia una pausa di sei mesi tra un'elezione e l'altra, lo so che la cosa è remota e difficilmente realizzabile ma non si potrebbe porre un limite assoluto di non piu' di due presidenze per lo stesso forumista (mi si dirà "se uno vuole si cancella e si reiscrive con un altro nik") quindi proprongo

    Il presidente puo' essere rieletto soltanto una volta consecutivamente o no, il limite dei mandati che puo' effettuare è di due

    articolo 30

    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente

    per quale motivo un ministro nominato dal presidente non puo' essere sfiduciato?
    Allora, i ministri non possono essere sfiduciati perchè il governo del presidente è l'extrema ratio, se diamo la possibilità di sfiduciare i ministri del presidente si rischia che un parlamento buontempone blocchi il governo presidenziale avvallando continue sfiducie dei suoi ministri. E si crea nuovamente instabilità.

    Per quanto riguarda l'articolo 28 io sono favorevole anche a mettere dei limiti di candidabilità...però siamo sicuri che con così pochi giocatori prima o poi non si rischi l'empasse?

  9. #9
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    Sospenderei il dibattito sul referendum propositivo fino a una risposta degli admin
    attendiamo fiduciosi :giagia:
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  10. #10
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    Predefinito Rif: IX Seduta della Camera dei Deputati

    Veniamo all'art. 30. Capisco le ragioni espresse dal Ministro, ma non possiamo davvero permettere che in caso
    - di dimissioni volontarie del Primo Ministro;
    - di una opposizione che riesce a conquistare la maggioranza dei senatori (vuoi per cambi di casacca dei singoli parlamentari, o di sostituzioni che sono sempre possibili);
    - di una maggioranza che intende sostituire il suo Primo Ministro (vi ricordate il caso di Repubblica su POL?);
    - di decadenza del capo dell'esecutivo per ban definitivo, sospensione oltre i 20 gg, assenza dall'ufficio
    cali immediatamente e per sempre, ovvero per l'intera durata della Legislatura, la "mannaia" del "Governo del Presidente".

    Il "Governo del Presidente" è una opzione valida, ma che deve essere usata solo se non è davvero possibile
    - costituire una maggioranza a inizio Legislatura (ovvero: nonostante le consultazioni del Presidente, risulta evidente che il Senato è spaccato in schieramenti inconciliabili, e nessuno di essi può ottenere una maggioranza dei voti, neppure tramite una astensione o assenza di altri Gruppi);
    - costituire una maggioranza che non dipenda da un singolo voto "ballerino" (e qui il Ministro ha ragione: bisogna porre un limite al numero di mozioni di sfiducia che si possono presentare consecutivamente, perchè il Gioco non può permettersi cambi di governo determinati solo dalla "pazzia" di un senatore in caso di maggioranze fragili).

    Inoltre, il Governo del Presidente, se costituito a inizio Legislatura, a mio parere dovrebbe farsi da parte se, nel seguito della stessa, magari dopo lunghe consultazioni, viene a formarsi una possibile maggioranza stabile.

    Insomma, il Governo del Presidente serve a porre fine all'instabilità, ma attenzione: come abbiamo visto in passato, esso rischia di paralizzare il Gioco, di addormentarlo per mesi addirittura.

    Invito pertanto sinceramente il Ministro a presentare una proposta alternativa all'attuale art. 30. Vorrei discutere con lui su una proposta che sappia andare oltre la semplice "imposizione" sine die di un Governo presidenziale.

 

 
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