Riforma Titolo II
Art.1
La Camera dei Deputati è soppressa in tutte le sue funzioni e accorpata nel nuovo Senato come da Art.2 del seguente DDL
Art.2
Il Titolo II della Costituzione Pirriana è sostituito dal seguente:
[SPOILER="Titolo II Cost"]Riforma Titolo II Titolo II TITOLO II
Sezione I - IL SENATO
Art.7
Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale. E’ composto da 21 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. La finalità del Senato di Politicainrete.net è consentire a dei forumisti scelti democraticamente di riunirsi, proporre, dibattere e infine approvare delle mozioni inerenti iniziative di carattere politico, etico, economico e sociale relative al governo dell'Italia ed al contesto globale.
Art.8
I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria. In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.
Art.9
Le elezioni delle nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.
Art. 10
Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il regolamento emanato con decreto del presidente del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento. Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute. Alla prima seduta è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.
Art. 11
Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali.
Art. 12
Il Presidente del Senato può essere destituito dal suo ufficio secondo le stesse modalità di destituzione previste per il Presidente di PIR, ex art. 35 e 36. Una volta decaduto egli non può più ricoprire incarichi pubblici per tutta la durata della Legislatura.
Art. 13
L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.
Art. 14
Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
Art. 15
I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono, previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti. Il Senato può rinviare senza limiti , motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.
Art. 16
La Commissione Affari costituzionali è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.
Art. 17
Il membro più anziano per n° di posts della Commissione presiede la prima seduta che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, con può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.
Art. 18
Ogni membro della commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare, tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, il proprio rappresentate e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.
Art. 19
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 20
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.
Art. 21
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:
30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.[/SPOILER]
Art.3
Il presente Disegno di Legge entrerà in vigore al termine dell'attuale Legislatura.