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  1. #1
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    Predefinito IV seduta del Senato, II legislatura, tema sull'Energia, fase di votazione

    presento i DDL sulla energia

    DDL Francpolitik sulla Energia e ulteriori Politiche Ambientali

    Normative in materia energetica e ambientale

    Premessa

    Il nostro Paese, in questi anni, non ha inserito ai primi posti dell’agenda politica la tematica ambientale. La deforestazione, i gas serra e lo sfruttamento incontrollato delle risorse globali porteranno a ingenti problemi di carattere economico, sociale e umanitario. Inoltre, a ciò si aggiunge una dipendenza cronica dall’estero in materia energetica, che grava pesantemente sulle tasche dei cittadini e attenta la piena indipendenza della Nazione.

    Per tali ragioni, l’Italia si impegna a rispettare in pieno gli accordi con l’Unione Europea e i protocolli di Kyoto, attuando e superando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, di maggiore efficienza per il 20%, e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 20%.

    In ottemperanza alla volontà popolare, poi, il nostro Paese non può esimersi dalla rinuncia alla produzione di energia da fonti riconducibili alla fissione nucleare, ma non per questo ne preclude la ricerca, anzi incentivata e incoraggiata.

    Art. 1

    L’Italia incentiva la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili.
    Sono classificate fonti rinnovabili:
    Biomasse
    Idroelettriche
    Geotermiche
    Eoliche
    Solari

    1.1 Biomasse

    Sono riconosciute all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, solamente la combustione di scarti di lavorazione dell'industria agroalimentare o del legno e la combustione dei soli rifiuti organici.

    1.2 Idroelettriche

    Sono riconosciuti all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, gli impianti idroelettrici propriamente detti, che sfruttano l’energia potenziale di acqua posta in alta quota, e gli impianti che sfruttano l’energia delle maree, l’energia del moto ondoso, l’energia delle correnti marine, l’energia a gradiente salino e l’energia ricavata da processi di osmosi.

    1.3 Geotermiche
    All’interno di tale categoria viene riconosciuto, quale fonte rinnovabile, l’esclusivo sfruttamento di energia generata per mezzo di fonti di calore geologiche.

    1.4 Eoliche

    Sono riconosciuti all’interno di detta categoria, quali fonti rinnovabili, tutti gli impianti che sfruttino l’energia cinetica del vento per trasformarla in energia elettrica.

    1.5 Solari

    All’interno di detta categoria, lo Stato riconosce quali fonti rinnovabili gli impianti che, conformi alle normative UE in tema di sicurezza, producano energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica, termica o termodinamica.

    Art. 2

    Le normative in tema di sostegno e regolamentazione delle energie rinnovabili precedenti a tale testo sono abrogate.

    Eventuali integrazioni sono delegate al Ministero dello Sviluppo Economico.

    Art. 3
    Tutti gli impianti che producano energia da fonti rinnovabili, secondo i parametri dettati dall’art. 1 del presente testo di legge, sono incentivati dallo Stato.

    L’obiettivo di detto disegno di legge è raggiungere entro il 2020 una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore al 35% dell’energia totale prodotta in Italia, e superiore ai 90 TWh.

    Art. 4
    È istituito, a partire dal 1° gennaio 2012, il Quinto Conto Energia, nell’ambito del finanziamento pubblico agli impianti fotovoltaici.

    La produzione di energia fotovoltaica è distinta in quattro classi: domestico, riqualificazione, architettonicamente integrati, industriali.

    Per ogni classe lo Stato elargisce un differente contributo a cadenza mensile.

    Hanno diritto ad accedere al Quinto Conto Energia esclusivamente impianti fotovoltaici rispettanti la normativa IEC 61215 che siano allacciati alla rete elettrica.

    1.1 Domestico

    Gli impianti ad uso domestico, posizionati sui tetti di private abitazioni o su porzioni di terreno inferiori ai 50 mq, e comunque con potenza installata inferiore ai 50 kWp, sono così finanziati per una durata di anni 20:
    0,400 €/kWh sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,396 €/kWh sino al raggiungimento di 20 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,386 €/kWh sino al raggiungimento di 30 TWh di potenza installata sull’interno territorio nazionale
    0,376 €/kWh sino al raggiungimento di 45 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,356 €/kWh sino al raggiungimento di 50 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,336 €/kWh sino al raggiungimento di 60 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.2 Riqualificazione

    Gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica, edificati su ampli spazi sopra tetti di industrie o capannoni per non più di 1.000 mq, o in zone incolte da più di 5 anni, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,450 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,400 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,380 kW/h sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,360 kW/h sino al raggiungimento di 20 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.3 Architettonicamente integrati

    Gli impianti fotovoltaici architettonicamente integrati, destinati alla produzione di energia elettrica, edificati in contesti architettonici già esistenti o in costruzione per una dimensione non superiore ai 10.000 metri cubi, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,500 kW/h sino al raggiungimento di 2 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,450 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,400 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    1.4 Industriali

    Gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica, installati su tetti di industrie e superfici comunque superiori a 1.000 mq, e comunque con potenza maggiore ai 51 kWp, sono così finanziati per una durata di anni 20:

    0,350 kW/h sino al raggiungimento di 5 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,300 kW/h sino al raggiungimento di 10 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale
    0,250 kW/h sino al raggiungimento di 15 TWh di potenza installata sull’intero territorio nazionale

    Art. 5

    Il contributo CIP6, pubblicato in G.U. n.° 109 il 12 maggio 1992) viene destinato, a partire dal Primo Gennaio 2012, alle sole fonti rinnovabili.

    Le fonti “assimilate” non sono più coperte da finanziamento statale.

    Art. 6

    L’Imposta sul Valore Aggiunto imponibile sulla produzione e sulla vendita di impianti che sfruttino fonti di energia rinnovabile è ridotta al 4%.

    Art. 7
    Qualsiasi altra fonte di energia rinnovabile, differente dal fotovoltaico, viene incentivata e finanziata dallo Stato attraverso un piano nazionale.

    È costituito un fondo nazionale, finanziato con priorità assoluta, da suddividere secondo criteri di proporzionalità della popolazione, attenendosi al censimento generale della popolazione 2011, per adeguare gli edifici pubblici a una maggiore efficienza energetica.

    Art. 8

    È stabilita priorità assoluta per l’allacciamento degli impianti che sfruttino fonti rinnovabili rispetto ad altri tipi.

    Art. 9

    Qualsiasi progetto di edificio ad uso abitativo o commerciale che non preveda un piano di autosufficienza energetica, con saldo annuo pari a zero di consumi energetici, e di taglio dell’inefficienza energetica, dovrà essere rigettato a partire dal Primo Gennaio 2014.

    A cavallo tra il Primo Gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, gli enti preposti a rilasciare autorizzazioni, potranno accogliere solamente progetti di edifici ad uso abitativo o commerciale che siano certificati quale classe energetica A.

    Per gli edifici ad uso industriale, i progetti dovranno presentare una copertura del 60% dei consumi energetici da parte di sistemi autosufficienti a partire dal Primo Gennaio 2013.

    Art. 10

    Ogni nuova costruzione, sia essa ad uso abitativo o ad uso industriale, dovrà presentare a partire dal Primo Gennaio 2011 una doppia tubatura di rifornimento per l’acqua: una ad uso igienico – culinario con allacciamento alla rete potabile, l’altra ad uso non strettamente necessario con allacciamento a fonti non potabili.

    Art. 11

    Tutte le costruzioni che riusciranno a ridurre in modo definitivo i consumi energetici rispetto all’anno 2010 almeno del 40%, consentiranno al proprietario di dedurre dal reddito imponibile sino al 50% del costo dei lavori atti al raggiungimento di tale obiettivo.

    È data facoltà alle Regioni di stabilire i modi e le forme attraverso le quali attuare tale norma.

    Art. 12

    Tutte le nuove imprese che assumano più di cinque dipendenti e che non siano riconducibili a società già operanti nel settore, si vedono esenti dal pagamento dell’IRPEG qualora operino nell’ambito del riciclo dei rifiuti per i primi tre anni di esercizio.

    Per aprire tali aziende, sono aboliti controlli preventivi e si potrà usufruire di un particolare regime di autocertificazione, purché entro un anno dall’inizio dell’attività ottengano i dovuti certificati.

    Esente da questo status speciale è il certificato antimafia.

    Art. 13

    Lo Stato, riconoscendo la pubblica utilità del trasporto alternativo a quello tradizionale, istituisce un regime fiscale agevolato per tutte le autovetture che siano alimentate interamente a bioetanolo, biocarburante o energia elettrica.

    Per il loro acquisto, viene istituita un’imposta sul valore aggiunto agevolata al 5%.

    Le aziende produttrici esclusivamente automobili delle suddette categorie, si vedono applicare un’aliquota IRPEG al 14,5%.

    Art. 14

    La vendita di bioetanolo e biocarburanti in genere è agevolata con l’eliminazione di qualsivoglia accisa sul prezzo alla pompa.

    Art. 15

    La ricerca è tutelata in qualsiasi campo. Lo Stato riconosce la pubblica utilità della ricerca in materia energetica e ne agevola l’esercizio.

    È istituito un fondo nazionale da ripartire secondo criteri di merito agli istituti di ricerca che riusciranno a sviluppare modelli di centrali sfruttanti energia dalla fissione o dalla fusione nucleare che raggiungano un livello di sicurezza prossimo all’infallibilità.

    La commissione valutatrice dei requisiti di metodo è costituita dai membri dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e sta a questo solo organo la valutazione definitiva.

    Art. 16

    L’Italia rinuncia a costruire sul proprio territorio nazionale una qualsiasi tipologia di centrale elettronucleare uguale o minore alla III generazione plus.

    Qualora l’avanzamento tecnologico dovesse fornire nuove possibilità di sviluppo, eventuali centrali dovranno essere comunque costruite con l’assenso delle popolazioni locali circostanti ai siti migliori individuati da specifiche commissioni scientifiche.

    Art. 17

    È consentita, a esclusivi fini di ricerca scientifica, la costruzione di impianti elettronucleari che generino una potenza inferiore ad un MWp.

    La loro edificazione dovrà comunque essere concertata con le amministrazioni locali ed eseguita in zone a rischio sismico e rischio idrogeologico prossimo allo zero.

    Art. 18

    È vietata entro le 6 miglia dalla costa la pesca a strascico e qualsiasi genere di attività ittica che preveda la distruzione totale o parziale del fondale marino entro tale fascia protetta.

    La trasgressione alle norme nazionali e alle direttive europee in materia di pesca verrà duramente sanzionata attraverso il ritiro definitivo della licenza di pesca e un'ammenda che andrà da un minimo di € 10.000 sino ad un massimo di € 20.000.000. L'autorità giudiziaria potrà disporre la detenzione di chi sarà accertato colpevole del reato, nei casi più gravi.

    È istituito il Comitato Nazionale Marittimo, presieduto dal Ministro dell'Interno, al quale spetta il coordinamento tra Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Forze Armate nelle attività di vigilanza e prevenzione dei reati commessi all'interno delle acque nazionali.

    Art. 19

    A copertura dei fondi stanziati in favore della produzione di energia rinnovabile sono istituite nuove accise sul tabacco.

    Gli aiuti stanziati in precedenza a fondo perduto dal Primo Conto Energia e da disposizioni antecedenti allo stesso, sono soppressi, fatte salvo le somme erogate a cittadini che abbiano acceso un mutuo presso Istituto di Credito, che sia ancora attivo in data Primo Gennaio 2012, al fine di installare un impianto ricevente remunerazione.
    __________________

    Legge C@scista Occidentale sull’energia

    Premessa

    La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima compromessa dal inquinamento petrolifero e la forte e costosa dipendenza energetica dell’Italia dall’estero richiedono una forte incentivazione delle energie rinnovabili combinata con un limitato e controllato utilizzo di centrali nucleari.
    In particolare si fissano i seguenti obiettivi

    1) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno
    escluso, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria
    del 20% rispetto alle proiezioni al 2020
    2) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 % rispetto al 2005;
    c) raggiungimento della quota del 17 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo
    complessivo di energia;
    d) utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 % di energia da
    fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno
    ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie,
    metropolitane, auto elettriche


    Testo normativo

    Art. 1
    1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio energetico fondamento del piano,
    sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
    trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.
    2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non
    sostenibili.
    3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo
    le dinamiche ambientali del territorio in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla
    biodiversità; a tale scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
    dello Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della
    presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto ambientale. In
    particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e correttamente realizzato – lo
    sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare
    termico, l’eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al
    successivo comma 4 - i piccoli impianti idraulici.
    4 oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al
    beneficio dell’incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria
    rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere
    di produzione dell’energia da biomasse con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto
    anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il
    bio-oil, il bio-etanolo, l’ETBE e consimili.
    5. In quanto risorsa limitata e pertanto preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione
    di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non
    beneficia delle incentivazioni della presente legge.
    6. In generale le biomasse debbono essere prodotte senza riduzione dell’attuale superficie
    forestale e agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.

    Articolo 2
    1 La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle
    emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della
    premialità e delle agevolazioni procedurali di Comuni, Province, Regioni per
    l’attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.
    2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’entrata in vigore della
    presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di
    pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida per l’inserimento degli impianti di
    produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le
    zone in cui l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le
    modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a VIA.
    1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di
    allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per teleriscaldamento) e della
    priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia
    prodotta con carattere di pubblica utilità.
    2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell’energia prodotta da fonti
    rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.

    Articolo 3
    1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili
    comporta il diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.
    2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata
    attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e
    omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti
    dall’Autorità per l’Energia e il Gas, avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito
    al comma 7 dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
    a. diversificazione della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico
    differenziale di costo;
    b. taglia d’impianto di produzione con tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in
    modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando
    comunque quanto stabilito dal successivo comma 3;
    c. premiare l’innovazione tecnologica;
    d. premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo smaltimento
    dell’amianto
    e. distinzione fra impianti nuovi, oppure rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;
    f. concessione di benefici maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate
    come isole minori, zone isolate, aree montane.
    3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata
    dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la
    produzione di energia elettrica nell’anno precedente.
    4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno
    per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei
    costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.

    Articolo 4
    E’ prevista la costruzione di tre centrali nucleari civili di quarta generazione per il rifornimento di energia elettrica in luoghi distanti almeno cento chilometri da qualsiasi città e paese previa verifica del rischio sismico della zona.
    Lo smaltimento delle scorie nucleari è affidato no alle regioni ma unicamente al ministero dell’energia sotto stretta vigilanza del ministero dell’interno contro eventuali infiltrazioni criminose
    durata della votazione 48 ore, si chiuderà alle ore 21 del 14 Ottobre

    modalità di voto

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    Legge C@scista Occidentale sull’energia
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    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  2. #2
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  3. #3
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    La Vita è troppo breve per non essere Italiani!

  4. #4
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  5. #5
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  6. #6
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  7. #7
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  9. #9
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    Predefinito Rif: IV seduta del Senato, II legislatura, tema sull'Energia, fase di votazione

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