
Originariamente Scritto da
FalcoConservatore
Presento gli emendamenti al Titolo IV della Costituzione:
TITOLO IV
IL GOVERNO
Art. 40
Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 30, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.
Il periodo aggiuntivo serve solo per specificare meglio le modalità per il giuramento del Governo (anche per evitare giuramenti "sparsi" dei ministri su Transaltlantico, appare opportuno riunirli tutti in un unico thread ufficiale aperto in modo solenne dal Presidente di PIR).
Spiego quel "senza ritardo": ovviamente sarebbe auspicabile che i ministri giurassero PRIMA dell'effettuazione delle dichiarazioni programmatiche del Primo Ministro, o comunque entro il voto di fiducia del Senato (che è rivolto all'intero Governo). Per evitare troppi tecnicismi eviterei di specificare tutto questo nell'articolato; il biasimo per ritardi ulteriori sarebbe tale da costringere il Primo Ministro a sostituire i Ministri che si rifiutino di giurare per tempo (ministri che d'altronde fino al giuramento non entrano in carica).
Per quanto riguarda il penultimo comma, ritengo sia meglio specificare modalità e tempi del voto di fiducia del governo appena nominato, in modo tale che non si verifichino allungamenti ingiustificati dei tempi.
L'ultimo comma tiene conto del caso speciale previsto dall'art. 30 - quello relativo al Governo che nasce in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva, che contiene già sia il nome del nuovo Primo Ministro (il quale deve essere obbligatoriamente nominato dal Presidente di PIR, senza il passaggio delle consultazioni) sia le dichiarazioni programmatiche nel costituendo nuovo Governo. Pertanto, sarebbero inutile il passaggio delle dichiarazioni programmatiche da effettuare entro 5 giorni dalla nomina. Naturalmente, il giuramento deve essere comunque prestato.
Art. 41
Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.
L'aggiunta serve per evitare che il Primo Ministro si "dimentichi" di istituire dicasteri previsti dalla normativa in vigore (ad esempio, il Ministero dell'Interno citato dalla legge per la regolazione dei partiti).
Art. 42
In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
- recare la firma di almeno 8 senatori;
- essere motivata;
- indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
- contenere in dettaglio il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
Si segue quanto previsto dall'art. 30 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.
I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.
Ho riformulato l'intero articolo come indicato nel corso del dibattito della IX Seduta, rispettando ovviamente senso e disposizioni del nuovo art. 30.
Le mozioni di sfiducia potranno essere solo di tipo costruttivo, e dovranno indicare obbligatoriamente il nome del nuovo Primo Ministro designato e il programma del nuovo esecutivo. Si segue quanto previsto dall'art. 30, anche per quanto concerne l'ipotesi dell'approvazione di una terza mozione di sfiducia nel corso della Legislatura (cui segue un Governo Presidenziale non sostituibile).
Vi è poi l'aggiunta della mozione di sfiducia individuale ai Ministri. Onde evitare furbate (il ministro sfiduciato viene immediatamente ri-nominato Ministro di un dicastero nuovo di zecca appositamente creato) ho specificato chiaramente che "il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte".
Art. 43
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione
ARTICOLO "INUTILE": L'art. 30 regola già in modo esaustivo le procedure da seguire in caso di dimissioni dell'esecutivo o approvazione della mozione di sfiducia Onde mantenere l'articolo e la numerazione successiva propongo di trasferire l'ultimo comma dell'art. 42 qui:
Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.
Art. 44
Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.
Art. 45
Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.
Art. 46
Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.