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  1. #1
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    Predefinito X Seduta della Camera dei Deputati

    Dichiaro ufficialmente aperta la Sessione di Dibattito della X Seduta della Camera dei Deputati, che si protrarrà fino alle ore 9.10 di Mercoledì 26 Ottobre.

    All'Ordine del Giorno abbiamo:

    - Discussione Riforma Titolo IV della Costituzione, presentata dal Ministro On. Frankie D.


    [SPOILER="Titolo IV"]TITOLO IV





    IL GOVERNO





    Art. 40

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.

    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.

    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.

    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 41

    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.



    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 10 membri del Senato

    Nella formazione del nuovo Governo deve essere seguito il procedimento ordinario previsto dalla Costituzione salvo il ricorso alle consultazioni.

    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione deve essere convocato l'assemblea senatoriale per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.

    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.



    Art. 43

    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione





    Art. 44

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.

    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.





    Art. 45

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.

    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.



    Art. 46

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.

    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.[/SPOILER]



    - Discussione DDL Costituzionale a firma dell'On. Francpolitik per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti


    [SPOILER="DDL Francpolitik"]DDL Costituzionale per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti

    Art. 1

    L'articolo 22 della Costituzione è così mutato:

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 cittadini con un minimo di 100 post all’attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi al Senato.

    È altresì riconosciuto il diritto di indire un referendum propositivo, redatto in articoli, concernente le materie di competenza del legislatore, su richiesta di almeno 30 cittadini con diritto di eleggere i rappresentanti in Parlamento.

    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare e dei referenda propositivi.

    Art. 2

    L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.[/SPOILER]


    F.to FalcoConservatore
    Vice-Presidente

  2. #2
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Presento gli emendamenti al Titolo IV della Costituzione:


    TITOLO IV


    IL GOVERNO



    Art. 40

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
    Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 30, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.


    Il periodo aggiuntivo serve solo per specificare meglio le modalità per il giuramento del Governo (anche per evitare giuramenti "sparsi" dei ministri su Transaltlantico, appare opportuno riunirli tutti in un unico thread ufficiale aperto in modo solenne dal Presidente di PIR).
    Spiego quel "senza ritardo": ovviamente sarebbe auspicabile che i ministri giurassero PRIMA dell'effettuazione delle dichiarazioni programmatiche del Primo Ministro, o comunque entro il voto di fiducia del Senato (che è rivolto all'intero Governo). Per evitare troppi tecnicismi eviterei di specificare tutto questo nell'articolato; il biasimo per ritardi ulteriori sarebbe tale da costringere il Primo Ministro a sostituire i Ministri che si rifiutino di giurare per tempo (ministri che d'altronde fino al giuramento non entrano in carica).

    Per quanto riguarda il penultimo comma, ritengo sia meglio specificare modalità e tempi del voto di fiducia del governo appena nominato, in modo tale che non si verifichino allungamenti ingiustificati dei tempi.

    L'ultimo comma tiene conto del caso speciale previsto dall'art. 30 - quello relativo al Governo che nasce in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva, che contiene già sia il nome del nuovo Primo Ministro (il quale deve essere obbligatoriamente nominato dal Presidente di PIR, senza il passaggio delle consultazioni) sia le dichiarazioni programmatiche nel costituendo nuovo Governo. Pertanto, sarebbero inutile il passaggio delle dichiarazioni programmatiche da effettuare entro 5 giorni dalla nomina. Naturalmente, il giuramento deve essere comunque prestato.



    Art. 41

    Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    L'aggiunta serve per evitare che il Primo Ministro si "dimentichi" di istituire dicasteri previsti dalla normativa in vigore (ad esempio, il Ministero dell'Interno citato dalla legge per la regolazione dei partiti).



    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
    - recare la firma di almeno 8 senatori;
    - essere motivata;
    - indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
    - contenere in dettaglio il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
    Si segue quanto previsto dall'art. 30 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.

    I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.



    Ho riformulato l'intero articolo come indicato nel corso del dibattito della IX Seduta, rispettando ovviamente senso e disposizioni del nuovo art. 30.
    Le mozioni di sfiducia potranno essere solo di tipo costruttivo, e dovranno indicare obbligatoriamente il nome del nuovo Primo Ministro designato e il programma del nuovo esecutivo. Si segue quanto previsto dall'art. 30, anche per quanto concerne l'ipotesi dell'approvazione di una terza mozione di sfiducia nel corso della Legislatura (cui segue un Governo Presidenziale non sostituibile).

    Vi è poi l'aggiunta della mozione di sfiducia individuale ai Ministri. Onde evitare furbate (il ministro sfiduciato viene immediatamente ri-nominato Ministro di un dicastero nuovo di zecca appositamente creato) ho specificato chiaramente che "il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte".




    Art. 43

    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione

    ARTICOLO "INUTILE": L'art. 30 regola già in modo esaustivo le procedure da seguire in caso di dimissioni dell'esecutivo o approvazione della mozione di sfiducia Onde mantenere l'articolo e la numerazione successiva propongo di trasferire l'ultimo comma dell'art. 42 qui:

    Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.



    Art. 44

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.



    Art. 45

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.



    Art. 46

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.

  3. #3
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Per quanto riguarda il DDL di Francpolitik, riposto le proposte emendative presentate nella IX Seduta (che mi parevano già accolte dal primo firmatario). Manca ancora il comma che specifica le indicazioni dell'Amministrazione:




    DDL Costituzionale per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti

    Art. 1

    L'articolo 22 della Costituzione è così mutato:

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 cittadini con un minimo di 100 post all’attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi al Senato.

    È altresì riconosciuto il diritto di indire un referendum propositivo, redatto in articoli, concernente le materie di competenza del legislatore, su richiesta di almeno 30 cittadini con diritto di eleggere i rappresentanti in Parlamento.

    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare e dei referenda propositivi.


    Sinceramente non capisco per quale motivo sia necessario inserire all'art. 22 il referendum propositivo, quando l'art. 22 si occupa solo di leggi di iniziativa popolare.
    Tra l'altro, l'art. 25 proposto da Franckpolitik ripete praticamente le stesse cose...insomma, non possiamo evitare inutili duplicati e concentrarci solo sulla modifica dell'art. 25, dedicato all'istituto referendario? Più che altro per un motivo di praticità e chiarezza, eh
    :giagia:

    Art. 2

    L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.

    Comma aggiuntivo: Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.


    Il comma che ho aggiunto specifica meglio i requisiti di ammissione dei referenda, giusto per evitare polemiche e difficoltà interpretative. Se il quesito chiede l'abrogazione solo parziale di una legge, naturalmente ciò che rimane deve avere un senso, in coerenza con ciò che è previsto anche nell'ordinamento italiano (per cui è innammissibile un referendum che, poniamo, si limita a stralciare un periodo mentre ne lascia in vigore altri creando un pastrocchio incomprensibile).


    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento [elettori del Senato, semmai!!]. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Comma aggiuntivo: Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.

    Dopo tutti i procedimenti aggravati previsti (passaggio in Commissione Affari Costituzionali, passaggio in Senato a maggioranza iper-qualificata), sarebbe assurdo permettere un referendum sul dettato costituzionale. Questa disposizione tutela inoltre le opposizioni dalla "dittatura della maggioranza".


    Comma aggiuntivo: Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    Questo comma impedisce che durante la Legislatura siano effettuabili, in modo assolutamente dispersivo, più referenda. In più, se proprio dobbiamo essere sinceri, l'Amministrazione non potrebbe mai e poi mai accettare di aprire continuamente thread di voto e perdere giornate intere per controllare i cloni e fare i conti al fine della proclamazione del risultato ufficiale.
    La mia proposta è tesa a racchiudere in un massimo di due tornate elettorali tutti i referendum, abrogativi o propositivi, validamente presentati. La prima tornata si terrebbe entro metà Legislatura (il terzo mese, fatte salve eventuali pause istituzionali di mezzo naturalmente); la seconda entro il quinto mese ovvero nell'ultimo scorcio di Legislatura ma non troppo in là fino a rasentare il voto per il rinnovo del Senato.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria, ovvero negli ultimi 30 giorni di Legislatura, non possono più essere proposti quesiti referendari.

    Un'ultima cosa: notate quel "Presidente...indice tutti i referenda validamente proposti..." Si assegna così l'arbitrato sull'ammissibilità dei referenda al Presidente di PIR; anche se - come è ovvio - in caso di contrapposizioni sulle sue decisioni il tutto può essere rimandato ad una decisione interpretativa della Corte Costituzionale.
    Per altre questioni formali lasciamo ogni previsione alla legge ordinaria.

  4. #4
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Presento gli emendamenti al Titolo IV della Costituzione:


    TITOLO IV


    IL GOVERNO



    Art. 40

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni e senza ritardo, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net in un thread ufficiale appositamente aperto da quest'ultimo.
    Entro 5 giorni dalla nomina il Primo Ministro effettua le sue dichiarazioni programmatiche dinnanzi al Senato, che vota la fiducia al Governo. Qualora venga approvata una mozione di sfiducia costruttiva si tiene conto delle disposizioni speciali di cui all'art. 30, salvo l'obbligo di giuramento dei componenti del nuovo Governo.


    Il periodo aggiuntivo serve solo per specificare meglio le modalità per il giuramento del Governo (anche per evitare giuramenti "sparsi" dei ministri su Transaltlantico, appare opportuno riunirli tutti in un unico thread ufficiale aperto in modo solenne dal Presidente di PIR).
    Spiego quel "senza ritardo": ovviamente sarebbe auspicabile che i ministri giurassero PRIMA dell'effettuazione delle dichiarazioni programmatiche del Primo Ministro, o comunque entro il voto di fiducia del Senato (che è rivolto all'intero Governo). Per evitare troppi tecnicismi eviterei di specificare tutto questo nell'articolato; il biasimo per ritardi ulteriori sarebbe tale da costringere il Primo Ministro a sostituire i Ministri che si rifiutino di giurare per tempo (ministri che d'altronde fino al giuramento non entrano in carica).

    Per quanto riguarda il penultimo comma, ritengo sia meglio specificare modalità e tempi del voto di fiducia del governo appena nominato, in modo tale che non si verifichino allungamenti ingiustificati dei tempi.

    L'ultimo comma tiene conto del caso speciale previsto dall'art. 30 - quello relativo al Governo che nasce in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva, che contiene già sia il nome del nuovo Primo Ministro (il quale deve essere obbligatoriamente nominato dal Presidente di PIR, senza il passaggio delle consultazioni) sia le dichiarazioni programmatiche nel costituendo nuovo Governo. Pertanto, sarebbero inutile il passaggio delle dichiarazioni programmatiche da effettuare entro 5 giorni dalla nomina. Naturalmente, il giuramento deve essere comunque prestato.



    Art. 41

    Il Primo Ministro, oltre a quelli previsti dalla legge, istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    L'aggiunta serve per evitare che il Primo Ministro si "dimentichi" di istituire dicasteri previsti dalla normativa in vigore (ad esempio, il Ministero dell'Interno citato dalla legge per la regolazione dei partiti).



    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia costruttiva al Governo in carica, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione.
    La mozione di sfiducia costruttiva rivolta all'esecutivo deve obbligatoriamente:
    - recare la firma di almeno 8 senatori;
    - essere motivata;
    - indicare il nome di un nuovo Primo Ministro designato;
    - contenere in dettaglio il programma del Governo sostenuto dalla costituenda maggioranza.
    Si segue quanto previsto dall'art. 30 per la terza mozione di sfiducia consecutivamente posta ai voti e approvata nel corso della Legislatura.

    I singoli ministri possono essere soggetti ad una mozione di sfiducia individuale recante la firma di almeno 8 senatori, da discutere entro 4 giorni dalla sua presentazione. Il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte.



    Ho riformulato l'intero articolo come indicato nel corso del dibattito della IX Seduta, rispettando ovviamente senso e disposizioni del nuovo art. 30.
    Le mozioni di sfiducia potranno essere solo di tipo costruttivo, e dovranno indicare obbligatoriamente il nome del nuovo Primo Ministro designato e il programma del nuovo esecutivo. Si segue quanto previsto dall'art. 30, anche per quanto concerne l'ipotesi dell'approvazione di una terza mozione di sfiducia nel corso della Legislatura (cui segue un Governo Presidenziale non sostituibile).

    Vi è poi l'aggiunta della mozione di sfiducia individuale ai Ministri. Onde evitare furbate (il ministro sfiduciato viene immediatamente ri-nominato Ministro di un dicastero nuovo di zecca appositamente creato) ho specificato chiaramente che "il ministro sfiduciato non può più occupare alcun dicastero nel Governo di cui faceva parte".




    Art. 43

    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione

    ARTICOLO "INUTILE": L'art. 30 regola già in modo esaustivo le procedure da seguire in caso di dimissioni dell'esecutivo o approvazione della mozione di sfiducia Onde mantenere l'articolo e la numerazione successiva propongo di trasferire l'ultimo comma dell'art. 42 qui:

    Il voto contrario del Parlamento su una proposta di legge del Governo non implica l’obbligo di dimissioni.



    Art. 44

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.



    Art. 45

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.



    Art. 46

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.
    Ottimo Falco. Nulla da eccepire

  5. #5
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    nella sfiducia costruttiva toglierei la parola " in dettaglio" sul programma da indicare per il nuovo premier

    rischiamo che ci sia qualche ricorso perchè qualcuno sostiene che il programma non era dettagliato etc...

  6. #6
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da Frankie D. Visualizza Messaggio
    Ottimo Falco. Nulla da eccepire
    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    nella sfiducia costruttiva toglierei la parola " in dettaglio" sul programma da indicare per il nuovo premier

    rischiamo che ci sia qualche ricorso perchè qualcuno sostiene che il programma non era dettagliato etc...
    Per me va bene. Il Ministro?

  7. #7
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Per quanto concerne il DDL sul referendum, dobbiamo tener conto del parere dell'Amministrazione:

    http://forum.politicainrete.net/tran...e-delladm.html

    In verità dobbiamo decidere se adottare una di queste opzioni:

    a) bloccare la lista dei votanti: gli aventi diritto al voto della seconda tornata referendaria sono gli stessi della prima e gli stessi che hanno votato per l'elezione dell'assemblea

    b) gli aventi diritto al voto nel referendum sono esclusivamente quelli indicati in una lista fornita dall'amministrazione (la quale, pertanto, può essere identica a quella relativa agli aventi diritto al voto per le elezioni legislative, come nell'opzione "a", oppure modificata a discrezione dell'Amministrazione per aggiungere nuovi elettori - coloro che nel corso del tempo hanno raggiunto i requisiti previsti per votare -)
    In realtà, comprensibilmente, l'Adm. Venom ha già specificato che:
    - "La lista verrebbe aggiornata ogni 6 mesi (cioè ad ogni legislatura)"
    quindi di fatto si ritorna all'opzione "a"

    c) Un'alternativa sarebbe quella di aprire un registro degli elettori. Ovvero chi vuole votare deve dichiararlo prima. In questo modo non è necessario controllare gli ip di tutti gli utenti, ma solo di quelli che poi effettivamente votano.


    Se volete la mia opinione personale, preferisco la prima opzione. Il Registro degli Elettori rischia di limitare grandemente l'affluenza alle urne (chi magari non si iscrive per dimenticanza o sciatteria poi non può più votare, anche se durante i giorni delle elezioni volesse farlo).

    Rammento che la lista degli aventi diritto al voto viene comunque pubblicata prima delle elezioni, ed è soggetta al controllo dell'Amministrazione, della Commissione Elettorale e degli utenti.

    Per i referenda, in sostanza, si guarderà a quella lista per tutti i 6 mesi successivi, senza affaticare l'Adm e la Commissione con ulteriori integrazioni o cancellazioni di nomi (a parte i nick cancellati, naturalmente).

    Dite la vostra.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 23-10-11 alle 17:19

  8. #8
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Ripresento il testo corretto, che ingloba le modifiche proposte dall'opposizione.

    DDL Costituzionale per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti

    Art. 1

    L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.

    Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
    Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.

    Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini che abbiano preso parte alle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.

    Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
    Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



    Credo che l'opzione A sia la più praticabile e quella di maggior buon senso, se tuttavia la Camera lo riterrà necessario, potremo optare anche per altre vie.
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  9. #9
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    si sono d'accordo. però senza una dichiarazione di principi e valori comuni come possiamo evitare che si abusi di questo strumenti di democrazia diretta ?

  10. #10
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Rif: X Seduta della Camera dei Deputati

    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    si sono d'accordo. però senza una dichiarazione di principi e valori comuni come possiamo evitare che si abusi di questo strumenti di democrazia diretta ?
    Pensavo di presentare un Preambolo alla Costituzione - asciutto e condivisibile, ma non per questo vuoto e anonimo - entro la fine della legislatura, magari dopo la discussione sull'ultimo Titolo della Costituzione.
    Spero che tutti non approfittino della previa approvazione del referendum propositivo per bocciare qualsiasi ipotesi di Preambolo, confido insomma sulla buona volontà dei colleghi.

 

 
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