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  1. #1
    Francpolitik
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    Predefinito II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    E' convocata, sentito l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo per venerdì 30 settembre ore 15.00.

    La riunione avrai all'ordine del giorno:

    • calendarizzazione dei lavori della Camera
    • varie ed eventuali
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  2. #2
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Chiedo scusa se intervengo con qualche ora di anticipo, ma è meglio esser chiari da subito.
    Ho letto velocemente le proposte di modifica della Costituzione varate dall'esecutivo (si vedano i link postati da Frankie D. nel thread di presentazione dei DDL).
    Mi riprometto naturalmente di approfondire la lettura quando verrà l'ora della discussione ufficiale.

    Tuttavia, mi sento in dovere di segnalare fin da ora che nel testo del Governo ci sono ridondanze e contraddizioni appariscenti, o addirittura nodi irrisolti.
    Nel post seguente evidenzierò in rosso queste parti da rivedere assolutamente.

  3. #3
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Ho colorato di rosso anche gli articoli che personalmente ritengo "dubbi" e che saranno oggetto primario di discussione in seno alla conferenza permanente del centrodestra. Insomma, una sorta di "pre-avviso" sul fatto che le parti in rosso saranno passati ai raggi-x.

    PS: Si tratta solo di un primissimo controllo, potrebbero essercene molti altri.


    ************************************************** *******************************

    DDL DI MODIFICA COSTITUZIONALE VARATO DAL GOVERNO


    TITOLO II





    Sezione I - IL SENATO





    Art.7
    Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale. E’ composto da 21 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Lo scopo e le finalità del gioco del Senato di Politicainrete.net è quello di dare la possibilità a dei forumisti scelti democraticamente, di riunirsi, di proporre, di dibattere e infine approvare, delle mozioni approfondite e dettagliate, sotto forma di proposte di legge, con l' intento finale di suggerire e fornire alle istituzioni della Repubblica Italiana un punto di vista diverso rispetto al loro, sui provvedimenti politici, economici, sociali da adottare per governare al meglio il paese Italia.

    Art.8
    I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria. La durata del Senato non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.

    Art.9
    Le elezioni delle nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.

    Art. 10
    Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il regolamento emanato con decreto del presidente del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento. Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute. Alla prima seduta è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.

    Art. 11
    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali.

    Art. 12
    Il Presidente del Senato può essere destituito dall’ufficio con una mozione motivata che risulti firmata da almeno 5 senatori e/o a seguito di 3 censure costituzionali ex art.38. Inoltre la mozione deve essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti. Contro la mozione di destituzione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. In caso di ricorso la destituzione del presidente del senato è sospesa fino alla sentenza della Corte Costituzionale. ( questo ne dobbiamo ancora discutere per bene)

    Art. 13
    L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.

    Art. 14
    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.

    Art. 15
    I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono, previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti. Il Senato può rinviare senza limiti , motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.

    Art. 16
    La Commissione Affari costituzionali è composta da un rappresentante di ogni lista elettorale che abbia eletto almeno 1 membro del Senato. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura e nominato tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in almeno 1 legislatura. Le liste che non presentino i requisiti del comma precedente sono obbligate a nominare come rappresentante un eletto al Senato nella legislatura in corso.

    Art. 17
    Il membro più anziano per n° di posts della Commissione presiede la prima seduta che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, con può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.

    Art. 18 Ogni membro della commissione dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni gruppo congressuale può revocare, tramite comunicazione al Presidente della Commissione, il proprio commissario e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.

    ( domanda: e in caso di nuovi gruppi senatoriali che vengono a formarsi come facciamo ?)


    Art. 19
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 20
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.



    Art. 21 = E' la replica dell'art. 20!!!

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.

    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato alla Camera competente una nuova deliberazione.

    Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni.

    E' facoltà del Presidente di PIR richiedere una giudizio di conformità alla Costituzione di PIR alla Corte Costituzionale prima della promulgazione di una legge.



    Art. 22

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:



    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,

    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,

    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.



    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



    TITOLO III



    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET







    Art. 23

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.

    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.

    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.

    Può inviare messaggi al Senato.

    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.





    Art. 24

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.

    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.





    Art. 25

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura .



    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.





    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidenti del Senato e con i rappresentanti dei partiti pirriani.

    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.





    Art. 28

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.

    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.





    Art. 29

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.





    Art. 30

    Nel caso in cui, per due volte complessivamente, un Governo non riesca a ottenere la fiducia iniziale prevista dall'art.35 cost e/o sia soggetto alla mozione di sfiducia prevista dall'art. 42 e/o in seguito a dimissioni volontarie, il Presidente di PIR forma il Governo assumendo il ruolo di Primo Ministro.Il governo del Presidente non necessita di fiducia da parte del Senato.

    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .







    Art. 31

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che immediatamente assumono l'incarico.





    Art. 32

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.

    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.





    Art. 33

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.

    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.



    Art. 34

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.

    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà*un nuovo vice Presidente.





    Art. 35

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.

    La*Corte Costituzionale*se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.*

    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.

    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai*3*giudici.*

    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.





    Art. 36

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 11 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.

    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV





    IL GOVERNO





    Art. 40

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.

    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.

    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.

    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 41

    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.



    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 10 membri del Senato

    Nella formazione del nuovo Governo deve essere seguito il procedimento ordinario previsto dalla Costituzione salvo il ricorso alle consultazioni.

    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione deve essere convocato l'assemblea senatoriale per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.

    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.



    Art. 43

    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione





    Art. 44

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.

    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.





    Art. 45

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.

    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.



    Art. 46

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.

    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.


    TITOLO V





    GARANZIE COSTITUZIONALI







    Sezione I - La Corte Costituzionale





    Art. 47

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.





    Art. 48

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.





    Art. 49

    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.





    Art. 50

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.

    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza. (visto che è stata sollevata la questione in questa legislatura ho pensato di specificare l'obbligatorietà di una votazione parallela per l'elezione dell'avvocato generale cosi da velocizzare le prassi burocratiche --> modifica del 6-9-2011 by Frankie)

    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.





    Art. 51

    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.

    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.

    Viene sostituito mediante un voto del Senato che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.





    Art. 52

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici) [Ma i giudici sono proprio 3... basterebbe scrivere "ha diritto di delibera in presenza del plenum dei suoi componenti". I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.





    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario





    Art. 53

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.





    Art. 54

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.





    Art. 55

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.





    Sezione III - Il Presidente della corte





    Art. 56

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.





    Art. 57

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.





    Art. 58

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.







    Sezione IV - Competenze della corte.





    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :

    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge

    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco

    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato

    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.





    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.





    Art. 60

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.





    Art. 61

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.





    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale





    Art. 62

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.





    Art. 63

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.





    Art. 64

    Nessuna fra le istituzioni elencate all art 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.





    Art. 65

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.





    Sezione VII - Le sentenze della corte.





    Art. 66

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.





    Art. 67

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.





    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.





    Art. 68

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla Commissione affari Costituzionali e del Senato.



    Art. 69

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati. [Senatori semmai]





    Art. 70

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Commissione Affari Costituzionali hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.E' facolta del Senato spiegare le motivazioni in caso di respinta del progetto.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Commissione Affari Costituzionali dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.






    Art. 71

    Le deliberazioni del Senato e della Commissione Affari Costituzionali riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.





    Sezione IX: Norme di decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico





    Art.72

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:



    1- Ban definitivo;

    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;

    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;

    4- Dimissioni volontarie.



    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.



    Art.73

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.





    Sezione X : Stato di emergenza legislativa



    Art 74

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le ordinarie procedure , il Presidente di PIR dichiara lo stato di emergenza legislativa e costituisce il Comitato di emergenza.

    Il Comitato è composto dal Presidente di PIR, dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Senato.



    Art.75

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso di una legislatura.

    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per tutta la durata dello stato di emergenza.

    Il Comitato adotta , previa votazione interna a maggioranza semplice, tutte le decisioni necessarie alla cessazione dell'emergenza con poteri di modifica legislativa e interpretativa.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 29-09-11 alle 22:40

  4. #4
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    A nome di LR chiedo la calenderizzazione della riforma della costituzione.

    P.s. Falco se non espliciti perchè hai quei dubbi non possiamo discuterne, comunque mi auguro che durante la discussione ufficiale alla camera tu argomenti per filo e per segno quali siano le tue criticità.

  5. #5
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Citazione Originariamente Scritto da Frankie D. Visualizza Messaggio
    A nome di LR chiedo la calenderizzazione della riforma della costituzione.

    P.s. Falco se non espliciti perchè hai quei dubbi non possiamo discuterne, comunque mi auguro che durante la discussione ufficiale alla camera tu argomenti per filo e per segno quali siano le tue criticità.
    Molto semplicemente, l'istituzione di una Commissione per gli Affari Costituzionali - così come prospettata dall'esecutivo - mi pare molto farraginosa e decisamente poco chiara, tanto è vero che persino voi avete lasciato un bel punto di domanda.
    Non parliamo poi dello "stato di emergenza". Non si comprende affatto quando dovrebbe scattare (che significa "situazione gravissima"? bisognerebbe esplicitare per bene, perchè stiamo parlando di un direttorio con pieni poteri, e - così come prospettato - fuori da ogni possibilità di intervento ed influenza da parte dell'opposizione parlamentare, qualunque essa sia).
    Insomma, su questi due punti senza dubbio dovremo ragionare.

  6. #6
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Molto semplicemente, l'istituzione di una Commissione per gli Affari Costituzionali - così come prospettata dall'esecutivo - mi pare molto farraginosa e decisamente poco chiara, tanto è vero che persino voi avete lasciato un bel punto di domanda.
    Non parliamo poi dello "stato di emergenza". Non si comprende affatto quando dovrebbe scattare (che significa "situazione gravissima"? bisognerebbe esplicitare per bene, perchè stiamo parlando di un direttorio con pieni poteri, e - così come prospettato - fuori da ogni possibilità di intervento ed influenza da parte dell'opposizione parlamentare, qualunque essa sia).
    Insomma, su questi due punti senza dubbio dovremo ragionare.
    Mi trovo concorde con quanto scrive falcoconservatore, per il resto , vedrò con più calma, se ne avrò tempo, se sarà valido oppure potrà essere migliorato.
    Ultima modifica di yure22; 30-09-11 alle 14:42

  7. #7
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Direi di procedere a blocchi, corrispondenti ai Titoli della Costituzione, in modo da non ingolfare i lavori. Penso che già settimana prossima possiamo convocare una seduta per poter discutere le modifiche al Titolo II con presentazione di emendamenti.
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  8. #8
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Molto semplicemente, l'istituzione di una Commissione per gli Affari Costituzionali - così come prospettata dall'esecutivo - mi pare molto farraginosa e decisamente poco chiara, tanto è vero che persino voi avete lasciato un bel punto di domanda.
    Non parliamo poi dello "stato di emergenza". Non si comprende affatto quando dovrebbe scattare (che significa "situazione gravissima"? bisognerebbe esplicitare per bene, perchè stiamo parlando di un direttorio con pieni poteri, e - così come prospettato - fuori da ogni possibilità di intervento ed influenza da parte dell'opposizione parlamentare, qualunque essa sia).
    Insomma, su questi due punti senza dubbio dovremo ragionare.
    La commissione non risulta affatto ferraginosa, anzi è molto semplice. Provo a chiarire. La commissione stila le leggi di riforma, le approva al suo interno e le invia al senato per l'approvazione definitiva. Se il Senato non è soddisfatto le rinvia in commissione. Dove sta il problema?

    Sul secondo punto possiamo discuterne e specificare.

  9. #9
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Citazione Originariamente Scritto da Daniele Visualizza Messaggio
    Direi di procedere a blocchi, corrispondenti ai Titoli della Costituzione, in modo da non ingolfare i lavori. Penso che già settimana prossima possiamo convocare una seduta per poter discutere le modifiche al Titolo II con presentazione di emendamenti.
    Benissimo, ero proprio sul punto di proporre una soluzione del genere, al fine di garantire un ordinato andamento dei lavori.

    In queste ore sono in contatto con i colleghi e gli altri esponenti della mia coalizione; entro i termini previsti saranno presentati tutti gli emendamenti del centrodestra.

    Procediamo pure con il Titolo II allora.

  10. #10
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    Predefinito Rif: II Conferenza dei Capigruppo II Legislatura

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Benissimo, ero proprio sul punto di proporre una soluzione del genere, al fine di garantire un ordinato andamento dei lavori.

    In queste ore sono in contatto con i colleghi e gli altri esponenti della mia coalizione; entro i termini previsti saranno presentati tutti gli emendamenti del centrodestra.

    Procediamo pure con il Titolo II allora.
    Molto bene
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

 

 
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