REGOLAMENTO GOVERNO
Art.1
In applicazione dell'articolo 46 della Costituzione , è emanato il regolamento interno del Consiglio dei Ministri dal Primo Ministro.
Art.2
Il Consiglio dei Ministri è formato dal Primo Ministro e dai Ministri.
Possono essere nominati dal Primo Ministro, Viceministri con delega alle funzioni del Ministro loro superiore. I ViceMinistri partecipano , senza diritto di voto, al Consiglio dei Ministri quando richiesto loro dal Primo Ministro; possono sostituire in caso di assenza il Ministro superiore e fare le sue veci anche nel voto interno al Consiglio.
Il Vicepresidente del Consiglio esercita tutte le funzioni del Presidente del Consiglio in sua assenza comunicata pubblicamente.
Art.3
Ciascun Ministro può presentare nelle sedute del Consiglio i progetti di legge riguardanti le materie di sua competenza e, se approvati dal Consiglio, deve firmarli congiuntamente al Primo Ministro prima di presentarli alle Camere.
Il Ministero dell'Economia è esclusivamente competente, salvo i poteri del Primo Ministro, per la proposizione e la sottoscrizione successiva all'approvazione, per quanto riguarda i seguenti progetti di legge del governo diretti al senato: fiscali, monetari, economici ed inerenti alle entrate e alle uscite dello stato in generale.
Il Ministero degli Interni ha le competenze assegnate dall’art.3 Cost e dall’art.3 co 1 della legge elettorale. Può emanare , su delega del Governo, ordinanze relative alla “Presentazione delle liste elettorali” nei limiti dell’art. 4 co 4 della legge elettorale.Al Ministero dell’Interno spetta l’iniziativa, su delega del Governo, per la modifica della legge elettorale e per la designazione governativa dell’Archivista Nazionale a norma dell’art.4 e 5 della legge istitutiva
Il Ministero delle Riforme ha competenza riguardante le proposte di legge relative a PIR City e la sua integrazione economica. Il Ministro deve illustrare in modo chiaro alle Camere , nei tempi e modi stabiliti dai Regolamenti, l’applicazione delle proposte di cui è competente. Spetta al Ministero l’apertura esplicativa di un “ 3d in rilievo” nel forum apposito riguardante le materie di cui sopra.
Le competenze relative ad altri Ministeri sono stabilite e votate dal Consiglio dei Ministri. In caso di competenze sovrapposte la competenza a decidere è del Presidente del Consiglio.
Art.4
Il Consiglio dei Ministri si riunisce obbligatoriamente almeno ogni 30 giorni. La convocazione e l'ordine del giorno spettano al Primo Ministro.Le sedute del Consiglio durano 72 ore nella fase di discussione e 48 ore nella fase di votazione. Può essere chiesto al Primo Ministro un prolungamento o un diminuzione temporale delle fasi per esigenze particolari.
I Ministri , a seduta iniziata, possono presentare i progetti di legge da discutere che vengono votati a maggioranza semplice per l'approvazione e la successiva presentazione alle Camere Hanno diritto di voto i Ministri e il Primo Ministro che vota per ultimo e può impedire l'approvazione di un progetto di legge.
I progetti di legge non approvati dal Consiglio possono essere ripresentati in sedute successive.
Art. 5
I progetti di legge approvati dal Consiglio, a norma dell'art. 22 della Costituzione, sono ammessi alla discussione in Senato previa presentazione del Primo Ministro o di suo delegato.
I regolamenti delle Camere statuiscono sui modi e tempi di presentazione dei progetti di legge.