LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE
PREAMBOLO
La maggioranza di Governo ritiene positivo l'impianto dell'attuale legge sulla Sanità approvata nella prima legislatura che porta la firma dei senatori C@scista ed Occidentale.
Essa comunque crede opportuno integrare alcune modifiche al testo originario, per affrontare e risolvere i problemi che gli aspetti non trattati dalla Legge C@scista- Occidentale.
Il testo delle modifiche ritenute opportune, originariamente contenuto in un apposito DDL presentato dal relatore di maggioranza Sen. SteCompagno e’ stato integrato con quello dell’articolato di legge originario.
Il testo finale steso dai senatori C@scista e Occidentale tratterà unicamente degli aspetti organizzativi (finanziamenti, problemi connessi alla malasanità, questioni riguardanti l’assistenza sanitaria)
Testo della Legge Unica in Materia di Questioni Sanitarie
Relatori
Sen. C@scista
Sen. Occidentale
Sen. Min. SteCompagno
ARTICOLO INTRODUTTIVO
Del Finanziamento della Sanita’ Pubblica e del Sistema Sanitario
Al momento presente, oltre un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (per la precisione il 26.4%) è posta in carico delle famiglie attraverso l’imposizione di ticket, la sottrazione dal prontuario nazionale di prestazioni non riconosciute, la fornitura di servizi sotto forma di prestazioni private, l’introduzione di forme di assicurazioni facoltative ed integrative.
La quota pubblica, precedentemente finanziata attraverso le imposte per quanto riguardava la quota spettante ai dipendenti e con il contributo sanitario per autonomi ed indipendenti, viene oggi finanziata per un 50% circa tramite l’ IRAP, imposta regionale intesa alla sua nascita come forma embrionale di federalismo fiscale.
Stante il fatto (unico nell’occidente) che l'IRAP viene pagata al 100% dalle imprese, il Senato approva quanto segue.
ARTICOLO PRIMO
Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario
Comma 1
Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.
Comma 2
Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non potra’ eccedere il 40% del finanziamento pubblico della sanità.
Il finanziamento potra’ essere integrato tramite:
1
l’împosizione di ticket,
2
la fornitura di prestazioni private,
3
l’esclusione dal prontuario nazionale di prestazioni non piu’ concesse,
4
l’introduzione di forme di assicurazione facoltative.
Il tutto in misura non eccedente il 25% del finanziamento complessivo.
Comma 3 Unies
In considerazione dello stato di crisi in cui versano le casse pubbliche e i crescenti e accertati ammanchi derivanti dall’abuso di questo metodo:
Sono abrogati con effetto immediato a partire dal momento dell'approvazione della presente legge tutti i finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia e di qualsiasi natura alle cliniche private.
Comma 3 Bis
I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno destinati a misure di finanziamento ulteriore per la sanità pubblica e alla concessione di fondi alla ricerca in campo medico.
Una parte dei fondi risparmiati, non inferiore al terzo del totale, verra’ invece destinato alla riduzione dei ticket imposti ai cittadini su prestazioni e farmaci, con particolare attenzione ad anziani e pensionati.
Comma 4 Unies
Il Parlamento si assumera’ l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanita’ pubblica.
La legge vigente prevede in tale direzione un veto assoluto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.
ARTICOLO SECONDO
Norme in Materia di Riorganizzazione della Sanita’ Pubblica e Razionalizzazione della stessa.
Comma Primo
Ogni regione dovra’ articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse.
In tal modo sara’ possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario.
Comma Secondo
Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.
Comma Terzo Unies
Ad ogni regione (o all’ ente amministrativo che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Esecutiva ed Amministrativa per l’ approvvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari.
Tale Direzione verra’ sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.
Comma Terzo Bis
Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.
Comma Terzo Ter
Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.
Comma Terzo Quater
Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovra’ essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.
Comma Quarto Unies
Qualsiasi struttura sanitaria, laddove ci siano sospetti di violazione circa le norme vigenti per la sicurezza e la salute dei cittadini può essere chiusa per tutta la durata degli accertamenti necessari.
Comma Quarto Bis
Laddove gli accertamenti portino ad una sentenza di condanna nei confronti di suoi dipendenti per violazione delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini la struttura sanitaria verra’ chiusa sin quando non sia stato posto rimedio alle mancanze e non sia stato effettuato un accertamento dettagliato.
Comma Quarto Ter
Per i reati previsti in capo al comma precedente, in conseguenza di sentenze definitiva, sara’ previsto l'obbligo di pene accessorie, stanti
nell'arresto per un periodo di anni 5 minimo.
Comma Quarto Quater
Viene altresì fatto obbligo alle strutture sanitarie il licenziamento dei dipendenti con funzioni mediche laddove venga accertato al di là di ogni dubbio che i predetti dipendenti svolgano esercizio non autorizzato della professione medica, sia presso altre strutture pubbliche sia presso strutture private.
Viene ovviamente fatta eccezione a tale obbligo nei confronti dei dipendenti presso strutture pubbliche (o private) che abbiano un contratto rientrante in categorie speciali o abbiano richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni.
ARTICOLO TERZO
Norme in materia di selezione dei dirigenti e primari delle Aziende Sanitarie
Comma Primo Unies
Il ruolo di primario o dirigente amministrativo di ASL diviene incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' universitaria italiana sia essa pubblica o privata.
Ai Primari viene comunque garantita la carica di professore aggiunto, con la correlata possibilita' di svolgere funzioni di insegnamento, retribuite in base alle ore di insegnamento sulla base dei correnti tassi di mercato.
Comma Primo Bis
Non è consentito l'esercizio contemporaneo di attività sanitaria pubblica e privata da parte dei primari lasciando però una forma di finanziamento pubblico alla sanità privata a condizione che sia esercitata non in contemporanea a quella pubblica.
Comma Secondo
Dirigenti e primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale.
Comma Terzo
la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.
ARTICOLO QUARTO
Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere
Comma Primo
Articolo 9
I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.
Comma Secondo
Saranno previsti incentivi tesi ad aumentare l'efficienza delle liste di attesa negli ospedali.
Il 20% del finanziamento generale verra’ erogato in conseguenza di questa norma solo se l’ ospedale destinarlo del finanziamento stesso dimostrerà di aver reso il sistema delle liste di attesa piu’ rapido di almeno il 30% rispetto all'anno precedente.
Comma Terzo
Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici, stabilendo legami continuativi con i produttori degli stessi.
ARTICOLO QUINTO
Il Senato di Pir in tema di Aborto recepisce i contenuti della legge italiana n. 194 del 22 maggio 1978
ARTICOLO ULTIMO
Norme in Materia di Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Diritto di Iscrizione
-) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.
Modalità d' iscrizione.
-) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.
Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale
-) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.
Disposizioni Transitorie sulla Riorganizzazione Delle Strutture e dei Servizi.
I
In previsione della chiusura degli ospedali con insufficiente bacino di utenza saranno istituiti per il periodo necessario a far fronte all’emergenza generata da tali chiusure specifici centralini locali tesi ad alleggerire le difficolta’ che l’utenza dovra’ subire nel periodo dei trasferimenti in altra sede dei servizi dedicati nelle aree di residenza.
Tale periodo di emergenza non dovra’ superare il tempo limite di due anni, ad evitare la creazione di situazioni incancrenite.
Il personale di tali centralini verra’ poi riassorbito all’interno delle direzioni generali dei nuovi servizi unificati di Call Center previsti dalla legge.
Per garantire il mantenimento dei servizi di Pronto Soccorso Generale, specie nelle regioni con problematiche di aree di difficile accesso o difficile gestione (Aree Montane o scarsamente popolate, poste ai confini delle regioni o delle nuove ASL ”provinciali” ) la legge prevede tre differenti possibili soluzioni:
1
La Soppressione di ogni altro servizio ospedaliero e il mantenimento di un servizio di ER all’interno delle strutture modificate in centri sanitari (Strutture per Anziani, Centri Analisi Decentrat, ecc.ecc.)
2
La Costituzione di Pronto Soccorsi Locali, di nuova concezione, sul modello Inglese e Americano, gestiti da cooperative di medici o dalle autorita’ locali con regolare connessione con gli Ospedali Cittadini Maggiori.
3
Il Rafforzamento dei Centri di Elisoccorso per rendere piu’ veloci i servizi tra una localita’ e l’altra sul modello Bavarese e Tirolese, forse il piu’ adatto per le aree montane delle Alpi e degli Appennini nostrani,.
II
Disposizioni in tema di risoluzione e modifica dei contratti con strutture private convenzionate.
1
In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di un anno dalla firma della legge.
2
Come stabilito dalla legge, agli ex concessionari viene concesso un anno di pagamenti come indennizzo nel caso che il contratto residuo superasse l’annualita’.
3
Se si rendessero necessari nuovi accordi in convenzione con strutture private per concedere servizi, essi non dovranno superare il termine massimo di anni due, invece dei cinque attuali.
4
Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.