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    Super Troll
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    Predefinito E con grande orgoglio che la coalizione APL presenta ai suoi elettori le leggi

    Cari elettori è con grande orgoglio che la coalizione APL e noi del Partito cristiano delle famiglie siamo lieti di presentare le leggi ottenute al Senato su cui abbiamo trovato l'accordo di una larghissima maggioranza
    a cominciare dala legge sulla sanità elaborata dal senatore Occidentale partendo dal testo Occidentale C@scista della prima legislatura

    http://forum.politicainrete.net/sena...ml#post2619386


    LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE

    PREAMBOLO
    La maggioranza di Governo ritiene positivo l'impianto dell'attuale legge sulla Sanità approvata nella prima legislatura che porta la firma dei senatori C@scista ed Occidentale.
    Essa comunque crede opportuno integrare alcune modifiche al testo originario, per affrontare e risolvere i problemi che gli aspetti non trattati dalla Legge C@scista- Occidentale.
    Il testo delle modifiche ritenute opportune, originariamente contenuto in un apposito DDL presentato dal relatore di maggioranza Sen. SteCompagno e’ stato integrato con quello dell’articolato di legge originario.
    Il testo finale steso dai senatori C@scista e Occidentale tratterà unicamente degli aspetti organizzativi (finanziamenti, problemi connessi alla malasanità, questioni riguardanti l’assistenza sanitaria)
    Testo della Legge Unica in Materia di Questioni Sanitarie
    Relatori
    Sen. C@scista
    Sen. Occidentale
    Sen. Min. SteCompagno

    ARTICOLO INTRODUTTIVO

    Del Finanziamento della Sanita’ Pubblica e del Sistema Sanitario

    Al momento presente, oltre un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (per la precisione il 26.4%) è posta in carico delle famiglie attraverso l’imposizione di ticket, la sottrazione dal prontuario nazionale di prestazioni non riconosciute, la fornitura di servizi sotto forma di prestazioni private, l’introduzione di forme di assicurazioni facoltative ed integrative.

    La quota pubblica, precedentemente finanziata attraverso le imposte per quanto riguardava la quota spettante ai dipendenti e con il contributo sanitario per autonomi ed indipendenti, viene oggi finanziata per un 50% circa tramite l’ IRAP, imposta regionale intesa alla sua nascita come forma embrionale di federalismo fiscale.

    Stante il fatto (unico nell’occidente) che l'IRAP viene pagata al 100% dalle imprese, il Senato approva quanto segue.


    ARTICOLO PRIMO

    Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario

    Comma 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.

    Comma 2
    Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non potra’ eccedere il 40% del finanziamento pubblico della sanità.

    Il finanziamento potra’ essere integrato tramite:
    1
    l’împosizione di ticket,
    2
    la fornitura di prestazioni private,
    3
    l’esclusione dal prontuario nazionale di prestazioni non piu’ concesse,
    4
    l’introduzione di forme di assicurazione facoltative.

    Il tutto in misura non eccedente il 25% del finanziamento complessivo.

    Comma 3 Unies
    In considerazione dello stato di crisi in cui versano le casse pubbliche e i crescenti e accertati ammanchi derivanti dall’abuso di questo metodo:

    Sono abrogati con effetto immediato a partire dal momento dell'approvazione della presente legge tutti i finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia e di qualsiasi natura alle cliniche private.

    Comma 3 Bis
    I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno destinati a misure di finanziamento ulteriore per la sanità pubblica e alla concessione di fondi alla ricerca in campo medico.
    Una parte dei fondi risparmiati, non inferiore al terzo del totale, verra’ invece destinato alla riduzione dei ticket imposti ai cittadini su prestazioni e farmaci, con particolare attenzione ad anziani e pensionati.

    Comma 4 Unies

    Il Parlamento si assumera’ l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanita’ pubblica.
    La legge vigente prevede in tale direzione un veto assoluto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.


    ARTICOLO SECONDO

    Norme in Materia di Riorganizzazione della Sanita’ Pubblica e Razionalizzazione della stessa.

    Comma Primo
    Ogni regione dovra’ articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse.
    In tal modo sara’ possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario.

    Comma Secondo
    Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.

    Comma Terzo Unies

    Ad ogni regione (o all’ ente amministrativo che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Esecutiva ed Amministrativa per l’ approvvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari.

    Tale Direzione verra’ sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.

    Comma Terzo Bis

    Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
    Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.

    Comma Terzo Ter

    Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.

    Comma Terzo Quater

    Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovra’ essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.


    Comma Quarto Unies

    Qualsiasi struttura sanitaria, laddove ci siano sospetti di violazione circa le norme vigenti per la sicurezza e la salute dei cittadini può essere chiusa per tutta la durata degli accertamenti necessari.

    Comma Quarto Bis

    Laddove gli accertamenti portino ad una sentenza di condanna nei confronti di suoi dipendenti per violazione delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini la struttura sanitaria verra’ chiusa sin quando non sia stato posto rimedio alle mancanze e non sia stato effettuato un accertamento dettagliato.



    Comma Quarto Ter

    Per i reati previsti in capo al comma precedente, in conseguenza di sentenze definitiva, sara’ previsto l'obbligo di pene accessorie, stanti
    nell'arresto per un periodo di anni 5 minimo.

    Comma Quarto Quater

    Viene altresì fatto obbligo alle strutture sanitarie il licenziamento dei dipendenti con funzioni mediche laddove venga accertato al di là di ogni dubbio che i predetti dipendenti svolgano esercizio non autorizzato della professione medica, sia presso altre strutture pubbliche sia presso strutture private.
    Viene ovviamente fatta eccezione a tale obbligo nei confronti dei dipendenti presso strutture pubbliche (o private) che abbiano un contratto rientrante in categorie speciali o abbiano richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni.

    ARTICOLO TERZO
    Norme in materia di selezione dei dirigenti e primari delle Aziende Sanitarie

    Comma Primo Unies

    Il ruolo di primario o dirigente amministrativo di ASL diviene incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' universitaria italiana sia essa pubblica o privata.

    Ai Primari viene comunque garantita la carica di professore aggiunto, con la correlata possibilita' di svolgere funzioni di insegnamento, retribuite in base alle ore di insegnamento sulla base dei correnti tassi di mercato.

    Comma Primo Bis
    Non è consentito l'esercizio contemporaneo di attività sanitaria pubblica e privata da parte dei primari lasciando però una forma di finanziamento pubblico alla sanità privata a condizione che sia esercitata non in contemporanea a quella pubblica.


    Comma Secondo
    Dirigenti e primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale.

    Comma Terzo
    la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.



    ARTICOLO QUARTO
    Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere

    Comma Primo

    Articolo 9
    I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
    piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.

    Comma Secondo
    Saranno previsti incentivi tesi ad aumentare l'efficienza delle liste di attesa negli ospedali.
    Il 20% del finanziamento generale verra’ erogato in conseguenza di questa norma solo se l’ ospedale destinarlo del finanziamento stesso dimostrerà di aver reso il sistema delle liste di attesa piu’ rapido di almeno il 30% rispetto all'anno precedente.

    Comma Terzo
    Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici, stabilendo legami continuativi con i produttori degli stessi.

    ARTICOLO QUINTO
    Il Senato di Pir in tema di Aborto recepisce i contenuti della legge italiana n. 194 del 22 maggio 1978

    ARTICOLO ULTIMO
    Norme in Materia di Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)


    Diritto di Iscrizione

    -) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.

    Modalità d' iscrizione.

    -) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.

    Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale

    -) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.

    Disposizioni Transitorie sulla Riorganizzazione Delle Strutture e dei Servizi.

    I
    In previsione della chiusura degli ospedali con insufficiente bacino di utenza saranno istituiti per il periodo necessario a far fronte all’emergenza generata da tali chiusure specifici centralini locali tesi ad alleggerire le difficolta’ che l’utenza dovra’ subire nel periodo dei trasferimenti in altra sede dei servizi dedicati nelle aree di residenza.

    Tale periodo di emergenza non dovra’ superare il tempo limite di due anni, ad evitare la creazione di situazioni incancrenite.

    Il personale di tali centralini verra’ poi riassorbito all’interno delle direzioni generali dei nuovi servizi unificati di Call Center previsti dalla legge.


    Per garantire il mantenimento dei servizi di Pronto Soccorso Generale, specie nelle regioni con problematiche di aree di difficile accesso o difficile gestione (Aree Montane o scarsamente popolate, poste ai confini delle regioni o delle nuove ASL ”provinciali” ) la legge prevede tre differenti possibili soluzioni:

    1
    La Soppressione di ogni altro servizio ospedaliero e il mantenimento di un servizio di ER all’interno delle strutture modificate in centri sanitari (Strutture per Anziani, Centri Analisi Decentrat, ecc.ecc.)

    2
    La Costituzione di Pronto Soccorsi Locali, di nuova concezione, sul modello Inglese e Americano, gestiti da cooperative di medici o dalle autorita’ locali con regolare connessione con gli Ospedali Cittadini Maggiori.

    3
    Il Rafforzamento dei Centri di Elisoccorso per rendere piu’ veloci i servizi tra una localita’ e l’altra sul modello Bavarese e Tirolese, forse il piu’ adatto per le aree montane delle Alpi e degli Appennini nostrani,.

    II
    Disposizioni in tema di risoluzione e modifica dei contratti con strutture private convenzionate.

    1
    In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di un anno dalla firma della legge.

    2
    Come stabilito dalla legge, agli ex concessionari viene concesso un anno di pagamenti come indennizzo nel caso che il contratto residuo superasse l’annualita’.

    3
    Se si rendessero necessari nuovi accordi in convenzione con strutture private per concedere servizi, essi non dovranno superare il termine massimo di anni due, invece dei cinque attuali.

    4
    Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.
    per passare poi alla legge sulla regolamentazione degli abusi edilizi

    Progetto di legge di regolamentazione degli abusi edilizi Francpolitik Occidentale
    Art. 1

    Qualsiasi edificio costruito commettendo abuso edilizio in zone di rilievo storico, culturale, artistico o paesaggistico deve essere demolito.

    Qualsiasi costruzione edificata compiendo illecito in zone a rischio sismico e idrogeologico deve essere demolita.

    Art. 2

    Eventuali illeciti commessi nell’edificazione di un fabbricato ad uso abitativo che non influiscano sulla stabilità dell’edificio stesso e che non deturpino il paesaggio circostante, devono essere dichiarati ai comuni di appartenenza entro e non oltre il 31 luglio 2012.

    Ogni ente comunale dovrà poi costituire una commissione tecnica, composta da tre geologi, due paesaggisti e due ingegneri, che valuteranno attraverso controlli in ciascuna abitazione i requisiti richiesti dal presente testo di legge.

    La commissione dovrà poi, stilando una relazione finale, approvare a maggioranza dei due terzi le domande presentate dai cittadini. Qualora il parere dovesse risultare positivo, per ottenere la regolarizzazione dell’illecito il proprietario dell’immobile dovrà pagare una sanzione pecuniaria in relazione alla gravità individuata dalla Commissione stessa.

    Le sanzioni non potranno comunque essere inferiori al 10% del valore catastale dell’immobile.

    I fabbricati che non dovessero presentare i requisiti richiesti dovranno vedere smantellati o demoliti gli elementi contestati dalla Commissione.

    Art. 3

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 e inferiore a 200.000 potranno disporre di un numero di Commissioni Tecniche, aventi le componenti previste dall’art. 2, maggiore di uno ed entro i cinque.

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 200.001 e inferiore a 750.000 potranno disporre di un numero di commissioni tra cinque e dodici.

    I comuni con un numero di abitanti superiore a 750.000 potranno disporre di commissioni sino al numero di venti.

    Art. 4

    I comuni dovranno costituire le Commissioni Tecniche a partire dal 29 febbraio ed entro e non oltre il 30 aprile 2012. I componenti delle commissioni, di cui l’art. 2, dovranno essere assunti con contratto di durata annuale non rinnovabile, scelti attraverso concorsi pubblici, e gli enti comunali potranno allocare risorse a copertura delle richieste del presente testo di legge in deroga al Patto di Stabilità.

    Art. 5

    I comuni dovranno individuare i fabbricati abusivi di cui l’art. 1, per mezzo dei catasti.

    È creato a tal proposito, un sistema centralizzato informatico che possa mettere in relazione i dati satellitari più recenti con le mappe catastali aggiornate al 31 dicembre 2011.

    I comuni dovranno provvedere alla demolizione delle costruzioni abusive previste dall’art. 1, indicendo una gara di appalto europea entro e non oltre il 30 giugno 2012. Gli enti comunali potranno finanziare le demolizioni in deroga al Patto di Stabilità Interno.

    Art. 6

    Qualora i comuni non provvedano alle dovute demolizioni entro i termini previsti dalla legge la competenza passa alle Regioni. Qualora i comuni si oppongano agli abbattimenti portati avanti dagli enti regionali, le giunte comunali saranno sciolte dai Prefetti per decreto del Ministro dell’Interno e gli enti saranno commissariati sino alla completa demolizione dei fabbricati, o sino alle elezioni se in scadenza prossima.

    Art. 7

    Le Commissioni Tecniche, di cui l’art. 2, dovranno completare i sopralluoghi entro il 31 dicembre 2012 fornendo i dovuti certificati di idoneità entro e non oltre il 28 febbraio 2013.

    Eventuali crolli imputabili a carenze strutturali subiti da costruzioni aventi superato il vaglio delle Commissioni, vedranno il concorso di responsabilità civile e penale degli appartenenti alle Commissioni che avessero rilasciato il certificato di idoneità.

    Tutti i cittadini che dovessero ricevere l’approvazione della Commissione Tecnica dovranno pagare la sanzione pecuniaria entro e non oltre il 31 luglio 2013.

    Le costruzioni che non avessero dovuto superare il vaglio delle Commissioni o che non avessero visto regolarizzata la propria posizione entro i termini previsti nel precedente comma, dovranno essere demolite secondo i criteri di cui l’art. 5.
    Il parlamento nazionale italiano e i consigli comunali e regionali possono' varare leggi di condono edilizio per le tipologie previste dall'articolo 3 a maggioranza semplice

    Art. 8

    Il Parlamento nazionale italiano e i consigli comunali e regionali possono eccezionalmente varare regolamenti o leggi generali di condono edilizio esclusivamente per le tipologie previste dall'articolo 3 a maggioranza di due terzi.

    Art. 9

    Non è possibile in alcun caso sanare mediante condono opere che risultino costruite in aree a rischio idrogeologico e/o con possibilità di causare danni a cose o persone altrui e che rientrino nei casi elencati all'articolo 1.
    senza contare la Legge Occidentale C@scista per il finanziamento della prevenzione dei disastri naturali

    legge Occidentale C@scista n.1 per il finanziamento della prevenzione dei disastri naturali

    INTRODUZIONE
    il finanziamento della prevenzione e degli interventi di salvataggio successivi ai disastri naturali idrogeologici e sismici non puo' piu essere lasciato all'improvvisazione dei vari governi ma deve invece basarsi almeno in parte su un sistema specifico

    art 1
    Viene istituita una assicurazione annuale obbligatoria per tutti i cittadini italiani che vivono in zone a forte rischio idrogeologico e sismico.
    art 2
    L'obbligo di pagare l'assicurazione spetterà a tutti i cittadini italiani che risiedono in zone che negli studi e nellle mappe della protezione civile sono già stati classificati come ad "alto rischio idrogeologico o sismico"
    art 3
    I premi dell'assicurazione devono essere pagati su rata annuale differenziata per ogni cittadino in base al reddito con un limite di massimo di 400 euro per le fasce piu abbienti e di 30 euro per le fasce minime" in "I premi dell'assicurazione devono essere pagati su rata annuale differenziata per ogni cittadino in base al patrimonio assicurato con un limite di massimo di 400 euro per le fasce piu abbienti e di 30 euro per le fasce minime
    Art 4
    Con i fondi raccolti viene creato un fondo di emergenza de i premi versati verranno utilizzati sia per la ricostruzione che per la prevenzione
    Articolo 5
    Per il pagamento delle polizze assicurative obbligatorie proporzionale al reddito di ciascun cittadino si applica il sistema a scaglioni sul reddito analogo a quello vigente per l'irpef
    articolo 6
    il mancato pagamento dell' assicurazione obbligatoria fa scattare una penale di 200 euro per gli inadempienti
    art 7
    L'assicurazione obbligatoria viene gestita direttamente dallo stato
    Ultima modifica di C@scista; 20-11-11 alle 01:38

 

 

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