DDL Liguria e Toscana
Art. 1 E' istituito lo stato di emergenza per le regioni Liguria e Toscana.
Art. 2 E' nominato il commissario speciale per l'emergenza alluvione, tramite apposita votazione parlamentare. Il commissario ha competenza per tutto il periodo di emergenza e responsabilità per quanto riguarda la gestione dei fondi necessari per le emergenze immediate createsi nelle regioni Liguria e Toscana. Il commissario ha l'obbligo di coordinarsi con gli amministratori locali e di coordinare i lavori diretti dagli amministratori locali (come previsto in capo all'Art. 3) fino allo scadere dello stato di emergenza. Il commissario avrà anche il compito di stabilire la fine dello stato di emergenza e la conseguente fine del suo compito.
Art. 2.2 E' stabilito il fondo eccezionale di emergenza per la Liguria e la Toscana, da finanziarsi tramite l'abrogazione dei fondi pubblici per il pagamento delle sanzioni comminate dall'Unione Europea per il mancato rispetto delle quote di produzione del latte. I fondi previsti potranno essere utilizzati unicamente per le seguenti necessità:
- Ristrutturazione delle vie di comunicazione
- Ristrutturazione della rete elettrica, idrica e telefonica
- Costruzione di apposite strutture sanitarie e di accoglienza di emergenza e finanziamento di strutture sanitarie e di accoglienza preesistenti
Art. 2.3 E' instituito un C/C pubblico presso cui depositare eventuali donazioni volontarie e le donazioni derivanti da raccolte di fondi private, da tenersi a disposizione del pubblico per tutta la durata dell'emergenza. Le risorse raccolte in tale fondo verranno automaticamente trasferite nel fondo previsto in capo all'Art. 2.2
Art. 2.4 Al termine dello stato di emergenza il commissario speciale per l'emergenza alluvione dovrà fare una relazione al Parlamento sull'utilizzo dei fondi, da sottoporsi a votazione parlamentare.
Art. 3. Gli amministratori locali della Regione Liguria e della fascio della regione Toscana interessata dall'emergenza sono investiti di poteri eccezionali per la sicurezza e la gestione a livello locale dell'emergenza. Avranno compito di coordinare le strutture di accoglienza e sanitarie oltre ai lavori di ricostruzioni e l'organizzazione della sicurezza a livello locale.
Art. 3.1 I poteri eccezionali previsti per gli amministratori locali rientranti nel parametro previsto in capo all'Art.3 verranno revocati al termine dello stato di emergenza
Art. 3.2 Gli amministratori locali rientranti nella zona di emergenza verranno coordinati dal commissario eccezionale per l'emergenza.