In data 6 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 e pubblicato sulla GURI del 10/06/2009 n. 132: Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
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Energia prodotta da fonti rinnovabili
Per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica (solare termico) ed elettrica (fotovoltaico). Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.
Questo limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici (ove possibile realizzare questi tipi di impianti rispettando i vincoli paesaggistici e/o storici).
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
Questo decreto fa finalmente chiarezza sulle metodologie di calcolo da eseguire per l'ottenimento della certificazione energetica, sui limiti di consumo energetico degli edifici etc.
Benissimo.




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