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    Predefinito Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Corte di giustizia: nessuna limitazione di responsabilità per il magistrato che sbaglia nell’interpretazione del diritto


    Pubblicato inSentenze europee
    Data di pubblicazione:29/11/2011



    Corte di giustizia: nessuna limitazione di responsabilità per il magistrato che sbaglia nell

    A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011, in causa con cui è stata decisa la controversia che vedeva come parti la Commissione europea e lo Stato italiano.

    La Commissione sosteneva l’incompatibilità della legge nazionale sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ai singoli con i principi dell’ordinamento europeo.

    La norma oggetto di contestazione era l’art. 2 della Legge 117/1998, ai sensi del quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; ma ad essere oggetto di contestazione è stata anche la norma in base a cui a fondamento di una richiesta di danni deve esserci un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

    Tali norme anzitutto andrebbero coordinate coi principi europei che riconoscono al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto europeo commesse dagli stati, anche quando tale violazione sia stata commessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

    La legge italiana, escludendo in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto
    e della valutazione di fatti e di prove, si pone in contrasto con i principi europei: inoltre, ad avviso della Corte di Lussemburgo, limitare la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave è eccessivo, e riduce in maniera significativa le ipotesi di risarcimento.

    Perciò la Corte ha rilevato che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    Tali affermazioni consentirebbero di chiamare lo Stato italiano a rispondere dei danni causati al cittadino per cattiva interpretazione delle norme comunitarie da parte della magistratura.

    Tutto ciò sempre che venga riscontrata la presenza anche degli altri elementi necessari per la validità della richiesta risarcitoria, e cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che sussista il nesso di causalità fra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e danno.

    A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Lussemburgo (del 24 novembre 2011, in causa con cui è stata decisa la controversia che vedeva come parti la Commissione europea e lo Stato italiano.

    La Commissione sosteneva l’incompatibilità della legge nazionale sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ai singoli con i principi dell’ordinamento europeo.

    La norma oggetto di contestazione era l’art. 2 della Legge 117/1998, ai sensi del quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; ma ad essere oggetto di contestazione è stata anche la norma in base a cui a fondamento di una richiesta di danni deve esserci un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

    Tali norme anzitutto andrebbero coordinate coi principi europei che riconoscono al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto europeo commesse dagli stati, anche quando tale violazione sia stata commessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

    La legge italiana, escludendo in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove, si pone in contrasto con i principi europei: inoltre, ad avviso della Corte di Lussemburgo, limitare la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave è eccessivo, e riduce in maniera significativa le ipotesi di risarcimento.

    Perciò la Corte ha rilevato che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    Tali affermazioni consentirebbero di chiamare lo Stato italiano a rispondere dei danni causati al cittadino per cattiva interpretazione delle norme comunitarie da parte della magistratura.

    Tutto ciò sempre che venga riscontrata la presenza anche degli altri elementi necessari per la validità della richiesta risarcitoria, e cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che sussista il nesso di causalità fra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e danno.
    (Lucia Nacciarone)
    GLF

  2. #2
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da joseph Visualizza Messaggio
    Corte di giustizia: nessuna limitazione di responsabilità per il magistrato che sbaglia nell’interpretazione del diritto


    Pubblicato inSentenze europee
    Data di pubblicazione:29/11/2011



    Corte di giustizia: nessuna limitazione di responsabilità per il magistrato che sbaglia nell

    A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011, in causa con cui è stata decisa la controversia che vedeva come parti la Commissione europea e lo Stato italiano.

    La Commissione sosteneva l’incompatibilità della legge nazionale sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ai singoli con i principi dell’ordinamento europeo.

    La norma oggetto di contestazione era l’art. 2 della Legge 117/1998, ai sensi del quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; ma ad essere oggetto di contestazione è stata anche la norma in base a cui a fondamento di una richiesta di danni deve esserci un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

    Tali norme anzitutto andrebbero coordinate coi principi europei che riconoscono al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto europeo commesse dagli stati, anche quando tale violazione sia stata commessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

    La legge italiana, escludendo in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto
    e della valutazione di fatti e di prove, si pone in contrasto con i principi europei: inoltre, ad avviso della Corte di Lussemburgo, limitare la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave è eccessivo, e riduce in maniera significativa le ipotesi di risarcimento.

    Perciò la Corte ha rilevato che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    Tali affermazioni consentirebbero di chiamare lo Stato italiano a rispondere dei danni causati al cittadino per cattiva interpretazione delle norme comunitarie da parte della magistratura.

    Tutto ciò sempre che venga riscontrata la presenza anche degli altri elementi necessari per la validità della richiesta risarcitoria, e cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che sussista il nesso di causalità fra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e danno.

    A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Lussemburgo (del 24 novembre 2011, in causa con cui è stata decisa la controversia che vedeva come parti la Commissione europea e lo Stato italiano.

    La Commissione sosteneva l’incompatibilità della legge nazionale sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ai singoli con i principi dell’ordinamento europeo.

    La norma oggetto di contestazione era l’art. 2 della Legge 117/1998, ai sensi del quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; ma ad essere oggetto di contestazione è stata anche la norma in base a cui a fondamento di una richiesta di danni deve esserci un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

    Tali norme anzitutto andrebbero coordinate coi principi europei che riconoscono al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto europeo commesse dagli stati, anche quando tale violazione sia stata commessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

    La legge italiana, escludendo in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove, si pone in contrasto con i principi europei: inoltre, ad avviso della Corte di Lussemburgo, limitare la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave è eccessivo, e riduce in maniera significativa le ipotesi di risarcimento.

    Perciò la Corte ha rilevato che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

    Tali affermazioni consentirebbero di chiamare lo Stato italiano a rispondere dei danni causati al cittadino per cattiva interpretazione delle norme comunitarie da parte della magistratura.

    Tutto ciò sempre che venga riscontrata la presenza anche degli altri elementi necessari per la validità della richiesta risarcitoria, e cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che sussista il nesso di causalità fra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e danno.
    (Lucia Nacciarone)
    E' quello per cui sempre ci battiamo Joseph.

    Si tratta di vedere come "recepirà" il Parlamento Italiano questa indicazione.
    Ma noi siamo convinti che la democrazia in questo Paese sia stata travolta e che il parlamento sia stato esautorato da ogni sua funzione.
    Abbiamo un parlamento di evirati.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #3
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    A parte che l'articolo è monco e che di questa sentenza si è già parlato ampiamente nel forum. Ma voi che principio traete da questa sentenza? In sostanza, questa sentenza che dice secondo voi?

  4. #4
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da roundmidnight Visualizza Messaggio
    A parte che l'articolo è monco e che di questa sentenza si è già parlato ampiamente nel forum. Ma voi che principio traete da questa sentenza? In sostanza, questa sentenza che dice secondo voi?
    Ne abbiamo parlato diffusamente in altri 3d.
    Lo sa benissimo cosa pensiamo. Ha pure partecipato alla discussione.
    Ergo si diriga verso i 3d di merito.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #5
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Ne abbiamo parlato diffusamente in altri 3d.
    Lo sa benissimo cosa pensiamo. Ha pure partecipato alla discussione.
    Ergo si diriga verso i 3d di merito.
    Infatti, c'ero. E vi eravate fatti un mondo vostro. Come se la corte di giustizia avesse introdotto la responsabilità assoluta del magistrato. Quando, invece, nella sentenza di parla di "violazione manifesta del diritto vigente" dell'unione europea. Significa ignorare precedenti sentenze della corte di giustizia o norme vigenti dell'unione europea. E' una forma di colpa grave. Perchè i precedenti e le norme bisogna conoscerli.

    Il problema, però, sono le direttive che si autoapplicano. Infatti, la corte richiama tre condizioni:

    - la norma giuridica violata dev’essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.

    Si tratta di casi tipici di direttive che pur non recepite ("violazione dell'obbligo incombente allo Stato") entrano in vigore per effetto di quanto sopra ("sufficientemente caratterizzata" e "nesso causale").

    Se ne ricavate che il giudice diventa responsabile sempre avete sbagliato strada. Un giudice, un magistrato, non è un idraulico.

  6. #6
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da roundmidnight Visualizza Messaggio
    A parte che l'articolo è monco e che di questa sentenza si è già parlato ampiamente nel forum. Ma voi che principio traete da questa sentenza? In sostanza, questa sentenza che dice secondo voi?
    Spegati/ci in che cosa è monco! io lo scaricato integro dal sito che ho linkato.
    Se sai che è monco dovresti avere sotto mano l'articolo.
    In ogni caso non sono io che devo trarre un principio dalla sentenza ma la constatazione che i Magistrati italiani hanno tanta forza d'intimidazione e potere di coazione sul Parlamento che inibisce al medesimo finanche di recepire le direttive europee.
    Ma tu che ti poni qui come un esperto est-ce que tu est un Magistrat?
    GLF

  7. #7
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da roundmidnight Visualizza Messaggio
    Infatti, c'ero. E vi eravate fatti un mondo vostro. Come se la corte di giustizia avesse introdotto la responsabilità assoluta del magistrato. Quando, invece, nella sentenza di parla di "violazione manifesta del diritto vigente" dell'unione europea. Significa ignorare precedenti sentenze della corte di giustizia o norme vigenti dell'unione europea. E' una forma di colpa grave. Perchè i precedenti e le norme bisogna conoscerli.

    Il problema, però, sono le direttive che si autoapplicano. Infatti, la corte richiama tre condizioni:

    - la norma giuridica violata dev’essere preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto.

    Si tratta di casi tipici di direttive che pur non recepite ("violazione dell'obbligo incombente allo Stato") entrano in vigore per effetto di quanto sopra ("sufficientemente caratterizzata" e "nesso causale").

    Se ne ricavate che il giudice diventa responsabile sempre avete sbagliato strada. Un giudice, un magistrato, non è un idraulico.
    Il "mondo nostro" coincide perfettamente con il "mondo" della Corte di Lussemburgo e di quella Europa di cui voi siete tifosi quando dice cose sinistre e che contestate quando parla della giustizia Italiana.

    Entriamo nel merito dunque.

    Sull'articolo due della Vassalli.

    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di
    scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero”


    Una fantasticheria in palese contrasto con l'art. 3 della costituzione Italiana.

    Certamente i principi dettati dalla norma, in uno con l’interpretazione dalla suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
    presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.

    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso eclatanti errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai clamorosa perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    - esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
    - limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.



    Sull'errore Giudiziale – generica riflessione sull’elemento soggettivo della colpa – Legge n. 177/88


    In questa meditazione partiamo dalla analisi del concetto di errore.
    La legge 117/88 (Vassalli) stabilisce la risarcibilità del danno provocato, nell’errore giudiziale, dal dolo e dalla colpa grave.
    Escludendo quindi l’analisi delle due tipologie relative alle corrispondenti figure relative all’elemento soggettivo in quanto già previste, soffermeremo lo sguardo solamente sulla colpa e sulla necessità che essa venga individuata quale causa della risarcibilità del danno da errore.
    In questo ragionamento consiste il nocciolo della riflessione che induce alla punibilità del magistrato che sbaglia.

    L’errore, in ogni attività umana, è senza alcun dubbio cagione della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla esistenza dello stesso.
    Si conviene che l’errore possa essere determinato da una condotta negligente o da una condotta in cui protagonista sia l’imperizia oppure, infine, da un comportamento imprudente.

    L’errore, in via generale è quello sbaglio, quell’allontanamento da ciò che è il perfezionato apprezzamento di valutazioni ritenute normalmente accertabili qualora sia stato seguito un processo cognitivo corretto. Esso è accertabile in ogni attività umana e dal suo riscontro si verificano conseguenze produttive di danni talvolta rilevanti.

    Secondo noi, la definizione di errore che si analizza, esclude l’intenzionalità dell’azione sbagliata.
    Il dolo, a differenza della colpa, assume caratteristiche che implicano, in questa analisi, la presenza della volontà nella formazione evento dannoso.
    Questo elemento esclude il fatto che ci si possa riferire ad un errore laddove sussista la presenza del dolo. Questa nostra opinione vale anche nella ipotesi del dolo eventuale.
    Essa è supportata dalla consapevolezza che nella colpa (in generale) sussiste il vizio della volontà sebbene nella ipotesi di colpa cosciente potremmo trovarci in prossimità di una rappresentazione psichica dell’evento dannoso come possibile.

    L’errore dunque si può agevolmente rinvenire come causa dominante nella ipotesi generica di responsabilità per colpa. Il dolo invece è la forma tipica della volontà colpevole che si divide in due momenti diversi: quello cognitivo ed il susseguente volitivo.
    Questi due momenti determinano la sussistenza della volontà colpevole e se c’è volontà colpevole, quindi consapevolezza della realizzazione del danno non può esservi errore che, invece, come abbiamo potuto accertare, importa l’assenza di questi due momenti (cognitivo e volitivo) in quanto nella colpa siamo in presenza di un difetto della volontà.
    La Vassalli (l. 117/88) nell’attribuire all’ipotesi del dolo una responsabilità da errore giudiziale commette a sua volta quindi un errore imperdonabile poiché il dolo consiste proprio nella rappresentazione e nella partecipazione della volontà colpevole.

    In questo “anfratto” legislativo si annida l’inganno teso alla Sovranità Popolare che, nel 1987, in maniera plebiscitaria si espresse in favore del riconoscimento della responsabilità civile personale del magistrato per il danno cagionato dall’errore giudiziale.

    Stabilito quindi cos’è l’errore ed il nesso tra lo stesso e l’elemento psicologico della colpa si debbono passare in rassegna alcune ipotesi riferibili agli sbagli commessi dai magistrati in ragione dei danni provocati da provvedimenti in cui, per imprudenza, imperizia o negligenza, anche lievi, siano proprio queste diverse forme di elemento soggettivo, protagoniste indiscusse delle improprie ed inadeguate valutazioni delle deliberazioni poste in essere dall’ultracasta.

    Un provvedimento estremo, ad es. restrittivo della libertà personale del cittadino, che non risponda alla scrupolosa valutazione dei criteri che disciplinano la sua emissione si trasforma nel più classico degli esempi riconducibili all’abuso, e “l’abuso”, nella specie, come sappiamo, è l’uso, per così dire, alterato, di un potere (funzione) che viene affidato dall’ordinamento ad un soggetto a cui è destinato per sovrastanti ragioni che attengono direttamente l’accertamento della verità nel corso di un procedimento penale.
    L’insindacabilità di quel provvedimento, nel corso della sua elaborazione, è determinato da elementi che possono subire l’influenza di un percorso interiore nella valutazione del giudice, sulla scorta del suo libero convincimento.

    Il principio del libero convincimento del giudice, presente anch’esso nel nostro ordinamento, svolge un ruolo assoluto come vedremo.
    Il fondamento di una sentenza sbagliata, di una ordinanza intessuta di errori, di un decreto inficiato dalla illogicità, quasi sempre è sostenuto dal mantello protettivo del libero convincimento mediante il quale l’errore commesso dal magistrato (sia esso requirente o sia giudicante) funge da ombrello nei confronti del suo autore.

    Nell’ambito della negligenza, il giudice, esprime un atteggiamento di trascuratezza, di deficienza inerente alla dovuta attenzione. Ad esempio non ha letto diligentemente i resoconti testimoniali oppure ha trascurato particolari emersi dal confronto documentale nella valutazione delle prove.


    Nella ipotesi di imprudenza, egli (il giudice) incorre nella insufficiente ponderazione o nella scarsa considerazione degli altrui interessi che producono successivamente una decisione avventata.

    Nella imperizia, il discorso è più complesso poiché non si richiede, ai fini della sua valutazione, la semplice deficienza nella abilità intellettuale, occorre anche una insufficiente preparazione sul piano professionale. Una “irrettitudine”nel pensiero di cui il magistrato non abbia voluto tenere conto, pur nella consapevolezza, e ciò perché nella dottrina attuale, si considera la colpa un vizio della volontà e non dell’intelligenza, motivo per il quale l’imperizia finisce quasi sempre con il risolversi in una imprudenza.

    Queste forme di elemento psicologico nella valutazione dell’errore giudiziale (negligenza-imprudenza ed imperizia) sino ad ora, sono sempre state giustificate dalla “esimente” libero convincimento del giudice.
    Risulta così scontato che, qualsiasi errore commesso dal magistrato in ragione del percorso sbagliato del suo pensiero, sebbene produttivo di ingenti danni esistenziali, patrimoniali, familiari ed altro, sia sempre immune dal rischio di essere sottoposto al giudizio sia sotto il profilo penale che sotto quello civile.

    Nell’accertamento delle responsabilità, si dovrà distinguere l’attribuzione della imputabilità dell’errore giudiziale alle attività del requirente rispetto a quelle del giudicante se, nel corso delle indagini di cui egli è titolare, taluni fatti abbiano comportato gravi conseguenze all’indagato (ad es. l’arresto) allorché la direzione imposta, risultante da quelle indagini, abbia indotto il giudicante a considerare indispensabile l’uso della misura cautelare estrema nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti.

    Altresì, sarà imputabile al giudicante, ad es. nel pronunciamento della sentenza di condanna, l’errore compiuto nella superficiale valutazione dei riscontri probatori. Questo “epidermico” errore non è certo diverso da quello commesso dal medico allorchè il “professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario” (Cass. Civile sentenza n. 1847/88

    Questo nostro pensiero, che abbiamo illustrato in moltissime sedi, è perfettamente conforme a quanto l'Europa, mediante le innumerevoli condanne rivolte in direzione della giustizia Italiana, ha da sempre manifestato.

    Dunque il nostro mondo è il mondo europeo.
    Ma a te, nel caso di specie, non sta bene affatto.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 29-11-11 alle 19:17
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  8. #8
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Ne abbiamo parlato diffusamente in altri 3d.
    Lo sa benissimo cosa pensiamo. Ha pure partecipato alla discussione.
    Ergo si diriga verso i 3d di merito.
    I sinistri sono tutti europeisti convinti e sosterranno di slancio la decisione della corte europea. tu Dantes che ne pensi? :mmm:
    Ultima modifica di Marximiliano; 29-11-11 alle 19:38
    Far ragionare un idiota non è impossibile, è inutile

  9. #9
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Il "mondo nostro" coincide perfettamente con il "mondo" della Corte di Lussemburgo e di quella Europa di cui voi siete tifosi quando dice cose sinistre e che contestate quando parla della giustizia Italiana.

    Entriamo nel merito dunque.

    Sull'articolo due della Vassalli.

    L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
    Essi sono:
    a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
    b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
    c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
    d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

    Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di
    scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero”


    Una fantasticheria in palese contrasto con l'art. 3 della costituzione Italiana.

    Certamente i principi dettati dalla norma, in uno con l’interpretazione dalla suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
    presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.

    Ciò pure in presenza di numerosi e spesso eclatanti errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai clamorosa perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.

    Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
    - esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
    - limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
    Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
    1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
    2 – quello nei confronti del diritto comunitario.



    Sull'errore Giudiziale – generica riflessione sull’elemento soggettivo della colpa – Legge n. 177/88


    In questa meditazione partiamo dalla analisi del concetto di errore.
    La legge 117/88 (Vassalli) stabilisce la risarcibilità del danno provocato, nell’errore giudiziale, dal dolo e dalla colpa grave.
    Escludendo quindi l’analisi delle due tipologie relative alle corrispondenti figure relative all’elemento soggettivo in quanto già previste, soffermeremo lo sguardo solamente sulla colpa e sulla necessità che essa venga individuata quale causa della risarcibilità del danno da errore.
    In questo ragionamento consiste il nocciolo della riflessione che induce alla punibilità del magistrato che sbaglia.

    L’errore, in ogni attività umana, è senza alcun dubbio cagione della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla esistenza dello stesso.
    Si conviene che l’errore possa essere determinato da una condotta negligente o da una condotta in cui protagonista sia l’imperizia oppure, infine, da un comportamento imprudente.

    L’errore, in via generale è quello sbaglio, quell’allontanamento da ciò che è il perfezionato apprezzamento di valutazioni ritenute normalmente accertabili qualora sia stato seguito un processo cognitivo corretto. Esso è accertabile in ogni attività umana e dal suo riscontro si verificano conseguenze produttive di danni talvolta rilevanti.

    Secondo noi, la definizione di errore che si analizza, esclude l’intenzionalità dell’azione sbagliata.
    Il dolo, a differenza della colpa, assume caratteristiche che implicano, in questa analisi, la presenza della volontà nella formazione evento dannoso.
    Questo elemento esclude il fatto che ci si possa riferire ad un errore laddove sussista la presenza del dolo. Questa nostra opinione vale anche nella ipotesi del dolo eventuale.
    Essa è supportata dalla consapevolezza che nella colpa (in generale) sussiste il vizio della volontà sebbene nella ipotesi di colpa cosciente potremmo trovarci in prossimità di una rappresentazione psichica dell’evento dannoso come possibile.

    L’errore dunque si può agevolmente rinvenire come causa dominante nella ipotesi generica di responsabilità per colpa. Il dolo invece è la forma tipica della volontà colpevole che si divide in due momenti diversi: quello cognitivo ed il susseguente volitivo.
    Questi due momenti determinano la sussistenza della volontà colpevole e se c’è volontà colpevole, quindi consapevolezza della realizzazione del danno non può esservi errore che, invece, come abbiamo potuto accertare, importa l’assenza di questi due momenti (cognitivo e volitivo) in quanto nella colpa siamo in presenza di un difetto della volontà.
    La Vassalli (l. 117/88) nell’attribuire all’ipotesi del dolo una responsabilità da errore giudiziale commette a sua volta quindi un errore imperdonabile poiché il dolo consiste proprio nella rappresentazione e nella partecipazione della volontà colpevole.

    In questo “anfratto” legislativo si annida l’inganno teso alla Sovranità Popolare che, nel 1987, in maniera plebiscitaria si espresse in favore del riconoscimento della responsabilità civile personale del magistrato per il danno cagionato dall’errore giudiziale.

    Stabilito quindi cos’è l’errore ed il nesso tra lo stesso e l’elemento psicologico della colpa si debbono passare in rassegna alcune ipotesi riferibili agli sbagli commessi dai magistrati in ragione dei danni provocati da provvedimenti in cui, per imprudenza, imperizia o negligenza, anche lievi, siano proprio queste diverse forme di elemento soggettivo, protagoniste indiscusse delle improprie ed inadeguate valutazioni delle deliberazioni poste in essere dall’ultracasta.

    Un provvedimento estremo, ad es. restrittivo della libertà personale del cittadino, che non risponda alla scrupolosa valutazione dei criteri che disciplinano la sua emissione si trasforma nel più classico degli esempi riconducibili all’abuso, e “l’abuso”, nella specie, come sappiamo, è l’uso, per così dire, alterato, di un potere (funzione) che viene affidato dall’ordinamento ad un soggetto a cui è destinato per sovrastanti ragioni che attengono direttamente l’accertamento della verità nel corso di un procedimento penale.
    L’insindacabilità di quel provvedimento, nel corso della sua elaborazione, è determinato da elementi che possono subire l’influenza di un percorso interiore nella valutazione del giudice, sulla scorta del suo libero convincimento.

    Il principio del libero convincimento del giudice, presente anch’esso nel nostro ordinamento, svolge un ruolo assoluto come vedremo.
    Il fondamento di una sentenza sbagliata, di una ordinanza intessuta di errori, di un decreto inficiato dalla illogicità, quasi sempre è sostenuto dal mantello protettivo del libero convincimento mediante il quale l’errore commesso dal magistrato (sia esso requirente o sia giudicante) funge da ombrello nei confronti del suo autore.

    Nell’ambito della negligenza, il giudice, esprime un atteggiamento di trascuratezza, di deficienza inerente alla dovuta attenzione. Ad esempio non ha letto diligentemente i resoconti testimoniali oppure ha trascurato particolari emersi dal confronto documentale nella valutazione delle prove.


    Nella ipotesi di imprudenza, egli (il giudice) incorre nella insufficiente ponderazione o nella scarsa considerazione degli altrui interessi che producono successivamente una decisione avventata.

    Nella imperizia, il discorso è più complesso poiché non si richiede, ai fini della sua valutazione, la semplice deficienza nella abilità intellettuale, occorre anche una insufficiente preparazione sul piano professionale. Una “irrettitudine”nel pensiero di cui il magistrato non abbia voluto tenere conto, pur nella consapevolezza, e ciò perché nella dottrina attuale, si considera la colpa un vizio della volontà e non dell’intelligenza, motivo per il quale l’imperizia finisce quasi sempre con il risolversi in una imprudenza.

    Queste forme di elemento psicologico nella valutazione dell’errore giudiziale (negligenza-imprudenza ed imperizia) sino ad ora, sono sempre state giustificate dalla “esimente” libero convincimento del giudice.
    Risulta così scontato che, qualsiasi errore commesso dal magistrato in ragione del percorso sbagliato del suo pensiero, sebbene produttivo di ingenti danni esistenziali, patrimoniali, familiari ed altro, sia sempre immune dal rischio di essere sottoposto al giudizio sia sotto il profilo penale che sotto quello civile.

    Nell’accertamento delle responsabilità, si dovrà distinguere l’attribuzione della imputabilità dell’errore giudiziale alle attività del requirente rispetto a quelle del giudicante se, nel corso delle indagini di cui egli è titolare, taluni fatti abbiano comportato gravi conseguenze all’indagato (ad es. l’arresto) allorché la direzione imposta, risultante da quelle indagini, abbia indotto il giudicante a considerare indispensabile l’uso della misura cautelare estrema nei confronti di un soggetto estraneo ai fatti.

    Altresì, sarà imputabile al giudicante, ad es. nel pronunciamento della sentenza di condanna, l’errore compiuto nella superficiale valutazione dei riscontri probatori. Questo “epidermico” errore non è certo diverso da quello commesso dal medico allorchè il “professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario” (Cass. Civile sentenza n. 1847/88

    Questo nostro pensiero, che abbiamo illustrato in moltissime sedi, è perfettamente conforme a quanto l'Europa, mediante le innumerevoli condanne rivolte in direzione della giustizia Italiana, ha da sempre manifestato.

    Dunque il nostro mondo è il mondo europeo.
    Ma a te, nel caso di specie, non sta bene affatto.
    Te la ri-spiego io la sentenza...gratis. L'unione europea, nella specie la corte di giustizia, si preoccupa che le sue norme siano sempre applicate nei paesi dell'unione.

    Ora, ci sono alcune norme che entrano subito nell'ordinamento italiano ed altre (le direttive) che entrano in vigore solo per il tramite del recepimento da parte degli Stati nazionali.

    In alcuni casi, le direttive, scaduto il termine per il recepimento (quando lo Stato, per vari motivi, fa finta di niente), entrano in vigore lo stesso, a condizione si siano "sufficientemente caratterizzate" (che siano chiare e precise, insomma) e che il cittadino possa invocarne l'applicazione, subendone, altrimenti, un danno (per la mancata applicazione).

    In tal caso, il giudice deve applicare la direttiva europea. La corte di giustizia, con questa sentenza, dice che a prescindere da qualsiasi motivo, se il giudice, chiamato a pronunciarsi, non applica la direttiva (che è entrata nell'ordinamento nonostante non sia stata recepita dallo Stato), o non applica qualsiasi altra norma europea, lo Stato è tenuto a corrispondere i danni al cittadino, senza poter invocare alcun esimente, neppure la legge che esclude dal risarcimento al cittadino l'interpretazione di norme o la necessità della colpa grave.

    Per questa è volta è gratis...la prossima ti mando la fattura.

  10. #10
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    Predefinito Rif: Cosa diranno i Magistrati della Corte di Cassazione e Costituzionale: muti?

    Citazione Originariamente Scritto da Marximiliano Visualizza Messaggio
    I sinistri sono tutti europeisti convinti e sosterranno di slancio la decisione della corte europea. tu Dantes che ne pensi? :mmm:
    Sapessi quanto è bella l'obiettività. E' quanto è bella l'indipendenza di pensiero e di giudizio. Guarisci. Magari sei ancora in tempo.

 

 
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