Originariamente Scritto da
Cuordileone
Le cooperative. Che godono di benefici ed esenzioni fiscali a conti fatti del tutto immotivati: non sono organizzazioni umanitarie (come, turandosi il naso, si potrebbe definire Emergency, che però meriterebbe un articolo a parte), lucrano, fanno girare milioni di euro. Eppure godono di benefici che non fanno notizia e non indignano, perlomeno non come il Vaticano.
Le cooperative e loro consorzi, per godere delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi devono:
essere iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
essere in possesso dei requisiti mutualistici agli effetti tributari che devono essere osservati nel periodo di imposta e nei cinque anni precedenti, ovvero nel minor tempo trascorso dalla approvazione degli statuti che li prevedono;
destinare una quota pari al 3% degli utili annui alla costituzione ed incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Queste sono le agevolazioni fiscali cui possono beneficiare per legge:
1) IVA
Non sussistono, in genere, condizioni particolari per cui anche le cooperative, come ogni impresa, siano soggette alla imposizione a cominciare dalla norma che impone di provvedere alla dichiarazione di inizio di attività nonchè alla istituzione degli appositi registri obbligatori per la registrazione delle diverse operazioni. Di conseguenza tutte le operazioni poste in essere dalle società cooperative sono soggette alla previsione di cui al n. 1 del comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 con le seguenti particolarità dettate da particolari motivi di carattere settoriale:
- COOPERATIVE DI EDILIZIA ABITATIVA
La assegnazione di alloggi sia in proprietà che in godimento è assoggettato ad una aliquota IVA del 4% purchè trattasi di alloggi costruiti in base alle leggi di edilizia economica e popolare.
- COOPERATIVE SOCIALI
L’art. 7 della legge 381/91 fissa al 4% l’aliquota per le prestazioni tipiche di queste cooperative.
- COOPERATIVE AGRICOLE
Regimi speciali sono previsti dall’art. 34 del D.P.R. 663/72 (prima parte della tabella di cui all’allegato A) per la cessione di prodotti agricoli ed ittici. Lo stesso articolo prevede poi che il conferimento dei prodotti agricoli dai soci alle proprie cooperative ai fini della vendita non viene considerato cessione di beni (anche se trattasi di beni soggetti a fatturazione). Tale regime agevolato vale anche per le cooperative della piccola pesca.
- COOPERATIVE AGRITURISTICHE
Gli articoli 5 e 12 della legge 413/1991 hanno stabilito un regime impositivo speciale ai fini dell’IVA per le cooperative che esercitano tale attività ed hanno stabilito particolari obblighi di rilascio della certificazione della attività svolta.
- COOPERATIVE FEMMINILI L’art. 5 della legge 215/92 ha istituito crediti di imposta a società cooperative costituite per il 60% da donne.
2) IRPEG
- COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA E LORO CONSORZI
Sono esenti da Irpeg i redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto da terreni dei soci e mediante le attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione (ancorchè non svolte sul terreno, che rientrano nell’esercizio normale della agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su esso) di prodotti agricoli, zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti delle potenzialità dei loro terreni. Sono esentati dall’IRPEG i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi che esercitano professionalmente sia la pesca marittima (con navi atte alla pesca costiera ravvicinata e locale) sia la pesca in acque interne.
- COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
I redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’IRPEG se l’ammontare delle retribuzioni, comprese eventuali integrazioni fino ad un massimo del 20%, effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 60% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Per retribuzioni effettivamente corrisposte si devono intendere tutti i costi diretti ed indiretti inerenti all’apporto dell’opera personale prestata con carattere di continuità dai soci compresi i contributi previdenziali ed assistenziali. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 60%, ma non al 40% dell’ammontare degli altri costi l’Irpeg è ridotta alla metà.
3) IMPOSTE DI BOLLO
In base all’art. 19 della tabella all. B al DPR 642/72 sono esentati dalla imposta di bollo gli atti costitutivi-modificativi delle società cooperative.
Qelsi