DDL Juv Finanziamento scuola pubblica.
Art. 1 Il diritto all'istruzione gratuita è garantito a tutti i fanciulli fra i 6 ed i 18 anni, indipendentemente dall'obbligo formativo.
Art. 2 I servizi scolastici sono erogati da strutture operatrici pubbliche statali o private.
Art. 3 Le regioni, tramite il loro bilancio, finanziano gli operatori e le famiglie degli allievi.
Art. 4 Per incentivare la concorrenza fra gli istituti, le regioni che lo desidereranno, potranno istituire dei buoni scuola, distribuiti secondo criteri di reddito decisi autonomamente, da destinare alle famiglie degli allievi che potranno spenderli per il pagamento della retta degli istituti operatori pubblici o privati e per i servizi collegati all'istruzione.
Art. 5 Per essere un operatore pubblico, un istituto statale o privato, deve conformare il suo programma a quello del Ministero dell'istruzione, nel quadro dell'autonomia didattica regionale.
In nessun caso, il finanziamento statale, può coprire programmi o materie extracurriculari.