POLITICA E GIUSTIZIA IL CASO IL PROCESSO MILLS IL TRIBUNALE DOVRÀ ASPETTARE LA DECISIONE PER EMANARE LA SENTENZA. SULLA SOSPENSIONE GIURISPRUDENZA DIVISA
Ricusazione, dal 18 l' esame. Giallo prescrizione
La scadenza sarebbe il 14. I legali del premier: i tempi non vanno «congelati» Il dilemma Possibile anche una sentenza a dispetto della ricusazione
MILANO - Non ci sono precedenti, e mai più si vedrà in un processo un ingorgo procedurale simile. Ma intanto succede, proprio qui al processo di primo grado Berlusconi-Mills, che la Corte d' appello, competente ad accogliere o bocciare l' «ammissibile» richiesta dell' ex premier di ricusare le sue tre giudici, ieri abbia fissato la camera di consiglio sabato 18 febbraio: con la conseguenza che la decisione (entro i 5 giorni successivi) arriverà quando ormai sarà già intervenuta la prescrizione del processo che il calcolo più accreditato colloca attorno al 14 febbraio, stima che infatti aveva di recente indotto il Tribunale a preventivare la propria sentenza sabato 11 febbraio.
Così l'ennesima incognita sulla sentenza dipende dal fatto che l' articolo 37 vieta al Tribunale di pronunciare sentenza finché sia sotto ricusazione: se dunque le giudici dovranno fermarsi per forza l' 11 febbraio, da lì fino al 18 la prescrizione (normale fino all' 11) continuerà a scorrere o si bloccherà?
Nel primo caso le giudici, se anche fosse respinta la ricusazione, dopo il 18 potrebbero soltanto dichiarare la prescrizione maturata nel frattempo il 14.
Nel secondo caso, invece, anche dopo il 18 sarebbero ancora in tempo a fare la sentenza di primo grado, destinata dopo poche ore a prescriversi lo stesso nei profili penali, ma non ai fini civilistici (il processo d' appello si celebrerebbe comunque) del risarcimento danni vantato dall' Avvocatura dello Stato, qui costituita parte civile per la presidenza del Consiglio che è titolare dell' interesse all' imparzialità della giurisdizione lesa dall' ipotizzata corruzione nel 1999 del teste Mills ad opera dell' imputato Berlusconi.
Perciò impazza il totogiurisprudenza.
I fautori del congelamento della prescrizione, ad esempio, valorizzano la parte dell' articolo 159 per la quale «la prescrizione rimane sospesa nei casi di questione deferita ad altro giudizio», assimilando ad esso anche la ricusazione che però è piuttosto una procedura incidentale, un sub-giudizio.
I legali del premier, Ghedini e Longo, contano invece di aver già piazzato lo scacco matto, perché valorizzano una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2001 che, pur in tema di custodia cautelare, espresse la convinzione che «ad esempio non comportino sospensione della prescrizione le sospensioni» del processo che i giudici «con riferimento alla ricusazione» hanno facoltà di disporre temporaneamente.
Tuttavia un' altra sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (Conti/2002) - che, trattando di una ricusazione pervenuta a ridosso della sentenza di merito, ammise la sospensione dei termini di custodia cautelare - è costruita su un presupposto logico che sembrerebbe ora poter condurre alla sospensione anche della prescrizione, prevista dalla seconda parte dell' articolo 159 «in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge».
Poiché infatti è proprio una disposizione di legge (l' articolo 37) a vietare ai giudici di emettere sentenza finché siano sotto ricusazione, un' istanza di ricusazione che venga presentata a ridosso della sentenza (come ora nel processo Mills) parrebbe determinare di fatto proprio un caso di «immediata sospensione ex lege del processo», che è appunto il presupposto per congelare la prescrizione.
Non manca, in teoria, anche l' opzione kamikaze.
Le tre giudici potrebbero persino forzare il divieto di pronunciare sentenza sotto ricusazione, che la legge prevede ma non sanziona: sul punto, infatti, si è espressa un' altra Cassazione a Sezioni Unite del 2011, concludendo che la sentenza emessa ugualmente da giudici sotto ricusazione resta valida se la ricusazione è poi respinta, pur correndo il rischio di essere travolta da nullità se la ricusazione viene poi accolta.
Un bel rischio per le giudici.
Che si sommerebbe alla certezza di subire un procedimento disciplinare, giacché la medesima Cassazione rimarca che rispettare il divieto di sentenza costituisce comunque per i giudici sotto ricusazione «un dovere deontologico», magari valutabile in maniera più mite nei casi in cui «la ricusazione a ridosso di sentenza può porre obiettivamente un problema di contemperamento di opposte esigenze», specie in riferimento a «non evitabili effetti caducatori legati al differimento della decisione».
**** Il rebus sui tempi Il reato La data
All' inizio per il pm la corruzione di Mills ad opera di Berlusconi fu il 2 febbraio 1998; poi l' ha spostata al 29 febbraio 2000; ma la Cassazione su Mills ha detto 11 novembre 1999
Il calcolo Le sospensioni
Ai tempi di prescrizione del reato (10 anni) vanno aggiunti i periodi di sospensione per le leggi esaminate dalla Consulta e per i legittimi impedimenti.
I termini Le ipotesi
La prescrizione può variare: ad esempio, se si fa ricalcolare dal giorno di decisione della Consulta, dal deposito del verdetto, o dalla ritrasmissione degli atti a Milano
L' incrocio I giorni
Per legge le giudici l' 11 non possono fare sentenza finché l' Appello il 18 non discute la ricusazione chiesta da Berlusconi. Ma la prescrizione è il 14: intanto sarà congelata o no?
Ferrarella Luigi
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...DE PASQUALE...DE TRIBUNALE...DE REPUBLICA...DE REGE...(nel senso dei fratelli...)
iango:




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