Dichiaro aperta la Sessione di voto della XXI Seduta della Camera.
Pongo ai voti in contemporanea le due versioni del DDL risultanti dal dibattito.
ISTRUZIONI DI VOTO:
- Chi intende scegliere una delle due versioni, vota "sì" per quella preferita, e vota "no" all'altra
- Chi intende rifiutare entrambe le versioni, vota "no" a tutti e due i testi
- Chi intende astenersi su entrambe le versioni, vota "astenuto" a tutti e due i testi
- E' vietato votare "sì" ad entrambi i testi, pena l'annullamento di entrambi i voti.
Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 10 di Martedì 14 Febbraio.
La prima versione è quella proposta dal Governo:
DDL Istituzione della Banca Centrale
Art.1
E’ istituita la Banca Centrale di Politica in Rete come da costituzione. Le sue funzioni e la sua struttura sono contenute nello statuto della Banca qui di seguito contenuto:
Art.2Statuto della Banca Centrale di Politica in Rete
Capo I
Funzioni
Art.1
1.La Banca Centrale di Politica in Rete è un organo istituzionale che si occupa di conservare il tesoro della simulazione economica di Politica in Rete e di Pir City.
2.Essa si occupa inoltre di esprimere giudizi di merito e dare suggerimenti al Governo di Politica in Rete sulle materie di propria competenza ogni qualvolta il Governo ne faccia richiesta.
3.Essa ha anche la facoltà di tenere i depositi dei singoli giocatori della simulazione economica.
Art.2
1.La Banca Centrale di Politica in Rete ha sede istituzionale nel sottoforum di Pir City in apposito thread dove i cittadini possono seguirne l’andamento, leggerne i resoconti, i pareri pronunciati e i giocatori possono controllorare il loro stato patrimoniale.
Art.3
1.All’inizio di ogni legislatura il Governo entro 30 giorni dalla sua entrata in carica deve redigere un bilancio preventivo per la durata della Legislatura della Banca Centrale, ed entro 30 giorni dal termine della Legislatura il Governo deve invece redigere un bilancio consuntivo.
2.Entrambi i bilanci devono essere approvati dal Parlamento, e devono seguire il principio generale del pareggio di bilancio; qualora vi fossero perdite non devono superare il 25% del tesoro della Banca, in caso contrario il Primo Ministro ed il Ministro dell’Economia sono giudicabili dalla Corte Costituzionale.
Art.4
1.Le tasse ed ogni tipo di contributo o imposta sono raccolti nella Banca Centrale siano esse governative oppure comunali e costituiscono la fonte primaria del tesoro.
2. Nei limiti imposti dal bilancio la Banca può effettuare prestiti a tasso agevolato al Comune di Pir City qualora fosse necessario per limitare le perdite. Sempre nei limiti del bilancio è possibile concedere prestiti ai singoli giocatori a tassi fissi.
Art.5
1.I prestiti effettuati dalla Banca hanno tassi di interesse fisso stabilito dal Governatore, e devono essere effettuati a tasso agevolato nel caso che a richierli fosse l’amministrazione comunale di Pir City.
2.Il Governatore stabilisce inoltre i termini temporali dei prestiti, le modalità di restituzione ed i casi di estinzione per ogni singolo prestito, secondo regole prefissate uguali per tutte.
Capo 2
Struttura
Art.6
1.Il Governatore amministra la Banca per conto del Governo, collabora con il Governo per l’elaborazione dei bilanci della Banca Centrale, stabilisce i tassi di interesse e le modalità di prestito con apposite circolari, si occupa della riscossione delle tasse ed esprire i giudizi o i pareri richiesti dal Governo.
2.Esso resta in carica 8 mesi ed è individuato dal Governo e nominato dal Presidente di Politica in Rete.
3.Il Consiglio Comunale di Pir City può eleggere nominare un Direttore Generale, che resta in carica 8 mesi che supporti il Governatore nell’esercizio delle sue funzioni e che lo sostituisca in caso di assenza.
Art.7
1.In caso di dimissioni del Governatore o del Direttore Generale o di entrambi, in caso di censura o di sfiducia, gli organi preposti devono provvedere entro sette giorni alla nomina di un nuovo Governatore e di un nuovo Direttore Generale. Fino alla nomina del nuovo Governatore o del nuovo Direttore le funzioni sono detenute pro tempore dal Governatore o Direttore Generale uscente.
2.Governatore e Direttore Generale possono essere confermati dal Governo e dal Consiglio Comunale per una massimo di due mandati consecutivi.
3.Governatore e Direttore Generale devono essere nominati o riconfermati entro 7 giorni dalla scadenza naturale del loro mandato
Art.8
1.Il ruolo di Governatore è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale sia essa giuridica, governativa e presidenziale.
2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con quello di Governatore.
Art.9
1.In caso di controversie tra la Banca Centrale e altre istituzioni pubbliche, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
2.In caso di controversie tra la Banca Centrale e soggetti privati, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
Art.10
1.Governatore e Direttore Generale sono responsabili per gli atti commessi durante la loro funzione e sono sfiducabili dal Senato.
2.Governatore e Direttore Generale possono essere rimossi dalle loro funzioni rispettivamente dal Senato e dal Consiglio Comunale con mozione giustificata in caso di comporamento incostituzionale o lesivo nei confronti della comunità per mezzo della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
Il Tesoro iniziale della Banca è calcolato con i tributi e le tasse versate dai giocatori della simulazione economica di Pir durante la fase di prova.
Art.3
L’attuazione del seguente DDL ha effetto dall’inizio della III Legislatura eccezion fatta per il primo bilancio preventivo.
Art.4
Durante la seguente legislatura è nominato dal Governo un Governatore provvisorio per la creazione della Banca, per il calcolo preciso del tesoro iniziale e l’applicazione delle disposizioni contenute in questo disegno di legge.
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La seconda versione è quella risultante dagli emendamenti di Francpolitik:
DDL Istituzione della Banca Centrale
Art.1
E’ istituita la Banca Centrale di Politica in Rete come da costituzione. Le sue funzioni e la sua struttura sono contenute nello statuto della Banca qui di seguito contenuto:
Art.2Statuto della Banca Centrale di Politica in Rete
Capo I
Funzioni
Art.1
1.La Banca Centrale di Politica in Rete è un organo istituzionale che si occupa di conservare il tesoro della simulazione economica di Politica in Rete e di Pir City.
2.Essa ha anche la facoltà di tenere i depositi dei singoli giocatori della simulazione economica.
Art.2
1.La Banca Centrale di Politica in Rete ha sede istituzionale nel sottoforum di Pir City in apposito thread dove i cittadini possono seguirne l’andamento, leggerne i resoconti, i pareri pronunciati e i giocatori possono controllorare il loro stato patrimoniale.
Art.3
1.All’inizio di ogni mandato semestrale il Sindaco di PIRCity entro 45 giorni dalla sua entrata in carica deve redigere un bilancio preventivo per la durata della Legislatura della Banca Centrale, ed entro 30 giorni dal termine della Legislatura Egli deve invece redigere un bilancio consuntivo.
2.Entrambi i bilanci devono essere approvati dal Consiglio Comunale, e devono seguire il principio generale del pareggio di bilancio; qualora vi fossero perdite non devono superare il 25% del tesoro della Banca, in caso contrario il Sindaco e l'Assessore al Bilancio sono giudicabili dalla Corte Costituzionale.
Art.4
1.Le tasse ed ogni tipo di contributo o imposta imposte dal Comune sono raccolti nella Banca Centrale e costituiscono la fonte primaria del tesoro.
2.Nei limiti imposti dal bilancio la Banca può effettuare prestiti a tasso agevolato al Comune di Pir City qualora fosse necessario per limitare le perdite. Sempre nei limiti del bilancio è possibile concedere prestiti ai singoli giocatori a tassi fissi.
Art.5
1.I prestiti effettuati dalla Banca hanno tassi di interesse fisso stabilito dal Governatore, e devono essere effettuati a tasso agevolato nel caso che a richierli fosse l’amministrazione comunale di Pir City.
2.Il Governatore stabilisce inoltre i termini temporali dei prestiti, le modalità di restituzione ed i casi di estinzione per ogni singolo prestito, secondo regole prefissate uguali per tutte.
Capo 2
Struttura
Art.6
1.Il Governatore amministra la Banca per conto della Giunta Comunale, collabora con il Sindaco e gli Assessori per l’elaborazione dei bilanci della Banca Centrale, stabilisce i tassi di interesse e le modalità di prestito con apposite circolari, si occupa della riscossione delle tasse ed esprire i giudizi o i pareri richiesti dagli enti comunali.
2.Esso resta in carica 6 mesi ed è individuato dal Primo Cittadino e votato dal Consiglio Comunale di PIRCity a maggioranza dei 2/3.
3.La Giunta comunale può eleggere un Direttore Generale, che resta in carica 6 mesi che supporti il Governatore nell’esercizio delle sue funzioni e che lo sostituisca in caso di assenza.
Art.7
1.In caso di dimissioni del Governatore o del Direttore Generale o di entrambi, in caso di censura o di sfiducia, gli organi preposti devono provvedere entro sette giorni alla nomina di un nuovo Governatore e di un nuovo Direttore Generale. Fino alla nomina del nuovo Governatore o del nuovo Direttore le funzioni sono detenute pro tempore dal Governatore o Direttore Generale uscente.
2.Governatore e Direttore Generale possono essere confermati dagli organi preposti per una massimo di due mandati consecutivi.
Art.8
1.Il ruolo di Governatore è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale sia essa giuridica, governativa e presidenziale.
2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con quello di Governatore.
Art.9
1.In caso di controversie tra la Banca Centrale e altre istituzioni pubbliche, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
2.In caso di controversie tra la Banca Centrale e soggetti privati, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
Art.10
1.Governatore e Direttore Generale sono responsabili per gli atti commessi durante la loro funzione e sono sfiducabili dal Consiglio Comunale.
2.Governatore e Direttore Generale possono essere rimossi dalle loro funzioni dal Consiglio Comunale con mozione giustificata in caso di comporamento incostituzionale o lesivo nei confronti della comunità per mezzo della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Il Tesoro iniziale della Banca è calcolato con i tributi e le tasse versate dai giocatori della simulazione economica di Pir durante la fase di prova.
Art.3
L’attuazione del seguente DDL ha effetto dall’inizio della III Legislatura eccezion fatta per il primo bilancio preventivo.
Art.4
Durante la seguente legislatura è nominato dal Governo un Governatore provvisorio per la creazione della Banca, per il calcolo preciso del tesoro iniziale e l’applicazione delle disposizioni contenute in questo disegno di legge.