Disegno di legge C@scista Haxel sul turismo
Disegno di legge C@scista sul turismoPreambolo
In un Paese come l'Italia che da solo vanta il 60% del partrimonio artistico culturale mondiale (statistica Unesco)una politica per il turismo coincide con l'assouta tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
Va assolutamente impedito il protarsi all'infinito rinvio dei lavori di ristrutturazione di opere d'arte come il colosseo a Roma per inghippi dovuto a contrasti d'interesse nell'assegnazione dei lavori d'appalto o continuo rinvio a Pomepei dei lavori di salvaguardia per mancanza di fondi nazionali.
Le procedure di intervento vanno rese ultrarapide e semplificate al massimo e impedita ogni sospensione dei lavori . Inoltre occorre anche fare un serio discorso sui musei o sull'accesso a città come Venezia che sono opere d'arte a cielo aperto. Il costo del biglietto va aumentato o addirittura triplicato per destinarlo però interamente alla tutela e manutenzione delle opere stesse
Dispositivo
Tutela e rilancio del patrimonio artistico storico fruibile dai turisti
Articolo 1
Ogni regione è obbligata a dotarsi di un proprio fondo nel quale accantonare i ricavi delle attività museali.
Il 20% di ogni fondo regionale è automaticamente devoluto in un fondo statale per i grandi interventi.
Stato, Regioni e Comuni possono destinare quote del loro bilancio si suddetti fondi.
Le regioni, tramite il loro Assessorato alla Cultura, possono stabilire accise straordinarie nei prezzi del biglietti in tutte o parti del territorio di loro competenza, per integrare il fondo.
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Articolo 2
I comuni, in accordo con gli organismi delle Sovraintendenze alle Belle arti territoriali, possono chiedere a queste di indire un bando di gara rivolto a società di restauro private o pubbliche, per il rinnovo dei monumenti secondo una libera scala di priorità.
Articolo 3
Le procedure di intervento tese al restauro al mantenimento e al consolidamento del patrimonio storico artistico italiano vengono adottate con procedura d'urgenza semplificata ed è vietata la sospensione dei lavori ad opera della magistratura in caso di ricorso civile sull'assegnazione degli appalti dei lavori.
Articolo 4
L'inizio delle opere di restauro su tali momenumenti storici artistici ad opera delle regioni o dei comuni non puo' tardare oltre due mesi rispetto alla data preventivata .
In caso di sforamento dei tempi ad opera dei comuni la competenza passa obbligatoriamente alla regione ed in terza istanza al ministero dei beni culturali.
Articolo 5
Il Ministero dei Beni Culturali si fa carico degli interventi non sostenbili dalle finanze regionali, tramite il suo apposito fondo di accantonamento, di cui all'art. 1.
Articolo 6
Comma 1
I restauri riguardanti Beni artistici e monumentali possono essere finanziati da aziende private . Tali finanziamenti vengono incentivati con l'acquisizione del diritto di usufruire di specifiche detrazioni fiscali per le aziende che si rendono disponibili a tale impegno.
Comma 2
I privati che finanziano il restauro possono inoltre ottenere il diritto di fare sponsorizzazioni per la loro azienda relative al bene restaurato con il limite di non poter esporre sui monumenti loghi o pubblicità deturpanti
Politica fiscale sul turismo
Articolo 7
I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit
altri articoli
art 8
vengono incentivate le località turistiche strategiche, in particolari i grandi capoluoghi regionali con l'introduzione di una banca dati. la somma viene peridiocalmente stabilita ogni anno a discrezione del Governo. Tali incentivi riguardano obbligatoriamente tutte le principali siti turistici locali anche per i Governatori regionali e dei Sindaci delle città.
art 9
le Agenzie si occupano di pubblicizzare e informare il patrimonio culiniare nazionale e locale italiano, includendo così la ristorazione come turistica italiana
art 10
è istituito un Codice del Turismo a tutela del turista e dei responsabili dei siti turistici e culinari. Vi sono poi norme che disciplinano le nuove professioni turistiche, cercando di migliorare i percorsi formativi, per rendere più efficace la connessione tra studio e lavoro. è inserita comunque una clausula che permette l'assorbimento di tale codice nel Codice Civile
art 11
è introdotta una tassa di risarcimento ogni quavolta si verifichi disagi neigli appositi siti. tale tassa è variabile a seconda del servizio
art 12
è agevolata l’apertura di bed & breakfast, l’aspetto burocratico è stato semplificato. Basterà recarsi negli uffici del proprio comune di residenza e depositarne la comunicazione.
i bed & breakfast avranno la stessa modalità di valutazione identica agli Hotel ( stelle)
Politica fiscale sul turismo nuova parte
Articolo 13
I comuni in cui l'incidenza sull'economia locale del turismo raggiunge il 50% il ricorso alla tassa di soggiorno è vietato come fonte di finanziamento ordinaria (consistente in un supplemento devoluto al fisco al costo che ogni turista dovrà pagare per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva, hotel, residence o campeggio)ed è consentita esclusivamente in casi di bilancio comunale in deficit