Originariamente Scritto da
FalcoConservatore
Statuto della Banca Centrale di Politica in Rete
Capo I
Funzioni
Art.1
1.La Banca Centrale di Politica in Rete è un organo istituzionale che si occupa di conservare il tesoro della simulazione economica di Politica in Rete e di Pir City.
2.Essa si occupa inoltre di esprimere giudizi di merito e dare suggerimenti al Governo di Politica in Rete sulle materie di propria competenza ogni qualvolta il Governo ne faccia richiesta.
3.Essa ha anche la facoltà di tenere i depositi dei singoli giocatori della simulazione economica.
Perché solo la "facoltà"? E se un giocatore non vuole depositare nulla nella Banca?
In quel caso, chi tiene i conti? Chi sa quale cifra ha ogni singolo giocatore?
Perchè obbligare i giocatori? L'articolo nasce per rendere possibile l'auto-organizzazione dei giocatori e la creazione di banche private tra i giocatori
Art.2
1.La Banca Centrale di Politica in Rete ha sede istituzionale nel sottoforum di Pir City in apposito thread dove i cittadini possono seguirne l’andamento, leggerne i resoconti, i pareri pronunciati e i giocatori possono controllorare il loro stato patrimoniale.
Art.3
1.All’inizio di ogni legislatura il Governo entro 30 giorni dalla sua entrata in carica deve redigere un bilancio preventivo per la durata della Legislatura della Banca Centrale, ed entro 30 giorni dal termine della Legislatura il Governo deve invece redigere un bilancio consuntivo.
2.Entrambi i bilanci devono essere approvati dal Parlamento, e devono seguire il principio generale del pareggio di bilancio; qualora vi fossero perdite non devono superare il 25% del tesoro della Banca, in caso contrario il Primo Ministro ed il Ministro dell’Economia sono giudicabili dalla Corte Costituzionale.
1) Sulle perdite: francamente sforare del 25% mi sembra tutt'altro che "seguire il principio generale del pareggio di bilancio".
2) Una legge ordinaria non può introdurre un nuovo caso per il quale Primo Ministro e Ministro dell'Economia sono giudicabili dalla Corte Costituzionale.
Servirebbe semmai una legge di rango costituzionale. In realtà non si capisce perché la Corte dovrebbe "giudicare" su un eccesso di perdita.
A mio parere non è una questione di "giudizio": se le perdite superano un TOT, il Governo DEVE far fronte con una legge straordinaria di aumento delle entrate. Se non lo fa, la Corte dovrebbe dichiarare obbligatoriamente (una mera certificazione, quindi, perché di numeri si tratta) il fallimento dello Stato. Con tutte le conseguenze del caso che si potrebbero specificare solo con modifiche dirette alla Costituzione: dimissioni obbligate dell'esecutivo (anche se mancano pochi giorni dalla fine della Legislatura, fa sempre un certo effetto sulla campagna elettorale, e d'altronde chi sbaglia deve pagare ed essere giudicato dagli elettori per quello che ha combinato in negativo), ad es., o quantomeno sospensione obbligata di tutta l'attività legislativa ordinaria, anche per la Legislatura successiva, fintantoché il Parlamento non approva una legge di riordino dei conti. Insomma dobbiamo un attimo discutere su questi punti
Lo sforamento del 25% c'è perchè comunque questo resta un gioco, dove non tutti sono economisti, e faciliterebbe le cose
Art.4
1.Le tasse ed ogni tipo di contributo o imposta sono raccolti nella Banca Centrale siano esse governative oppure comunali e costituiscono la fonte primaria del tesoro.
2. Nei limiti imposti dal bilancio la Banca può effettuare prestiti a tasso agevolato al Comune di Pir City qualora fosse necessario per limitare le perdite. Sempre nei limiti del bilancio è possibile concedere prestiti ai singoli giocatori a tassi fissi.
Art.5
1.I prestiti effettuati dalla Banca hanno tassi di interesse fisso stabilito dal Governatore, e devono essere effettuati a tasso agevolato nel caso che a richierli fosse l’amministrazione comunale di Pir City.
2.Il Governatore stabilisce inoltre i termini temporali dei prestiti, le modalità di restituzione ed i casi di estinzione per ogni singolo prestito, secondo regole prefissate uguali per tutte.
Capo 2
Struttura
Art.6
1.Il Governatore amministra la Banca per conto del Governo, collabora con il Governo per l’elaborazione dei bilanci della Banca Centrale, stabilisce i tassi di interesse e le modalità di prestito con apposite circolari, si occupa della riscossione delle tasse ed esprire i giudizi o i pareri richiesti dal Governo.
2.Esso resta in carica 8 mesi ed è individuato dal Governo e nominato dal Presidente di Politica in Rete.
Quindi, poiché una Legislatura dura 6 mesi, il Governatore a conti fatti permane in carica per circa una Legislatura e mezzo (teniamo conto che la sua nomina non avviene certo il primo giorno di ogni nuova legislatura). Non so se è una cosa positiva, perché come potete capire dall'art. 6 Governatore e Governo devono collaborare, e in modo anche piuttosto stretto. Rischiamo di avere un Governo di un certo colore politico e un Governatore nominato dall'esecutivo precedente, di colore politico opposto, per ben metà legislatura.
Quindi sorge spontanea una domanda: il Governo può revocare il Governatore?
Il Governo non può revocare il Governatore, ma il Senato può sfiduciarlo, la norma nasce per evitare ben appunto Governatori di un certo colore politica ma per rendere trasparente ed istituzionale come poi è il suo ruolo
3.Il Consiglio Comunale di Pir City può eleggere nominare un Direttore Generale, che resta in carica 8 mesi che supporti il Governatore nell’esercizio delle sue funzioni e che lo sostituisca in caso di assenza.
Idem come sopra.
come ho già risposto prima
Art.7
1.In caso di dimissioni del Governatore o del Direttore Generale o di entrambi, in caso di censura o di sfiducia, gli organi preposti devono provvedere entro sette giorni alla nomina di un nuovo Governatore e di un nuovo Direttore Generale. Fino alla nomina del nuovo Governatore o del nuovo Direttore le funzioni sono detenute pro tempore dal Governatore o Direttore Generale uscente.
Quindi la censura equivale alla sfiducia? Che senso ha, anche in relazione all'art. 10?
A questo punto togliamo la censura e mettiamo solo la sfiducia...
ok per me possiamo lasciare la sfiducia
2.Governatore e Direttore Generale possono essere confermati dal Governo e dal Consiglio Comunale per una massimo di due mandati consecutivi.
3.Governatore e Direttore Generale devono essere nominati o riconfermati entro 7 giorni dalla scadenza naturale del loro mandato
Art.8
1.Il ruolo di Governatore è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale sia essa giuridica, governativa e presidenziale.
2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con quello di Governatore.
Art.9
1.In caso di controversie tra la Banca Centrale e altre istituzioni pubbliche, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
2.In caso di controversie tra la Banca Centrale e soggetti privati, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.
Art.10
1.Governatore e Direttore Generale sono responsabili per gli atti commessi durante la loro funzione e sono perseguibili di Censura del [da parte del] Senato.
2.Governatore e Direttore Generale possono essere rimossi dalle loro funzioni rispettivamente dal Senato e dal Consiglio Comunale con mozione giustificata in caso di comporamento incostituzionale o lesivo nei confronti della comunità per mezzo della maggioranza qualificata dei 2/3.
[dei presenti o dei componenti?]
Presenti