noi siamo già tornati indietro ad uno stato autoritario di fine ottocento e i lavoratori oggi la prendono solo in quel posto. ma cosa cazzo sta facendo la politica "progressista" e il governo contro una palese violazione della costituzione e dei principi fondamentali della repubblica democratica? niente, e così ogni azienda potrà fondare una newco e derogare dallo statuto e dai contratti collettivi. questo è il futuro.
196/2001 per cominciare
Fermandoci qui:Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
4.1.d. L'appartenenza sindacale è un dato sensibile
11.1.a utilizzare un dato personale per profilarmi e determinare la mia inadeguatezza al posto di lavoro non è lecito ne corretto
11.1.b Se l'azienda è a conoscenza di tale dato è per la ritenuta in busta paga. ogni altro utilizzo del dato è illecito.
11.1.c per chi parlava di dato desunto dalle partecipazioni alle assemble. E' una violazione il semplice compilare una lista di presunti iscritti alla fiom
4.2. non si può trattare la mia appartenenza sindacale in alcun modo se non per pagare i contributi. Leggere un dato è trattarlo, figuriamoci utilizzarlo per segare un candidato.
sarà un danno non avere possibilità di essere assunto a causa un illecito trattamento dei miei dati personali?Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Immagino gli archivi del gruppo FIAT pieni di consensi espressi per iscritto ad un trattamento illecito di un dato sensibile.Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
(non escludo che qualcuno lo avrebbe firmato se glielo avessero sottoposto)
a) dal momento in cui cesso di essere dipendente del gruppo i miei dati non posso essere comunicati a terzi (la newco) nemmeno per scopi lecitiArt. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
b) figuriamoci per scopi illeciti
Egregio Sig. Garante,Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
vorremmo utilizzare i dati di appartenenza sindacale dei nostri ex dipendenti per valutarne l'idoneità ad un nuovo incarico.
In attesa del suo consenso ringraziamo anticipatamente.
... no... non mi convince
Poi se vogliamo possiamo parlare di discriminazione, ma intanto io partirei da qui.Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Pour parler ovviamente, che nessuno qui è a conoscenza dei fatti nel dettaglio e possiamo solo fare discorsi da bar in base a quel poco che si legge sui giornali
Ultima modifica di Raperonzolo; 17-02-12 alle 17:40
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. (B. Brecht)
Save the ass and scapp from process
and return to the arcore's nights
Tante belle parole....ma dove è la PROVA che siano stati usati QUEI dati che dici te? La tua è una DEDUZIONE. Trovami un documento in cui si dica..."La S.V. non è assunta in quanto tesserato con la FIOM" e ti do ragione.
Allo stato attuale, per quanto possa sembrare palese....sembra solo.
Far ragionare un idiota non é impossibile, é inutile
Sacrosanto Seyen,
infatti stiamo chiacchierando ed ipotizzando ragionevolmente, il giudizio effettivo spetta (per fortuna) alle autorità competenti.
Che qui c'e' sempre la fila per criticare i magistrati ma trovarsi con il mano il destino di una persona quando la decisione non è solare è una responsabilità che non so quanto vorrei.
Ma ipotizzando ragionevolmente, i numeri di cui disponiamo sono estremamente improbabili in caso di assunzioni non condizionate dalla tessera FIOM.
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. (B. Brecht)
Save the ass and scapp from process
and return to the arcore's nights
Tutto "ragionevolissimo"...ma penalmente non sufficienti a dimostrare un reato.
A livello di giudice del lavoro....su che cosa dovrebbe intervenire? Annullare le assunzioni degli altri per mettere alcuni della FIOM? Chi, quanti e perchè? Può un giudice del lavoro mettere bocca sulle procedure di assunzione di un privato?