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    Predefinito Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    Sulla vecchia POL era presente una sezione dedicata alle Costituzioni mondiali,attuali o meno,attuate o meno. Credo sia opportuno ricostruirla,e questo nuovo forum sulla filosofia politica e del diritto potrebbe essere il luogo adatto per farlo.
    Cominciamo colla prima costituzione italiana: lo Statuto Albertino

    Preambolo

    Carlo Alberto
    per la grazia di Dio
    Re di Sardegna,di Cipro e di Gerusalemme
    Ecc. Ecc. Ecc.


    Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

    Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:


    Art. 1
    La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

    Art. 2
    Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

    Art. 3
    Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

    Art. 4
    La persona del Re è sacra ed inviolabile.

    Art. 5
    Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

    Art. 6
    Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

    Art. 7
    Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

    Art. 8
    Il Re può far grazia e commutare le pene.

    Art. 9
    Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

    Art. 10
    La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Per ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

    Art. 11
    Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

    Art. 12
    Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.

    Art. 13
    Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

    Art. 14
    In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

    Art. 15
    Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

    Art. 16
    Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

    Art. 17
    La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

    Art. 18
    I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

    Art. 19
    La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

    Art. 20
    Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

    Art. 21
    Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

    Art. 22
    Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

    Art. 23
    Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

    Dei diritti e dei doveri dei cittadini

    Art. 24
    Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

    Art. 25
    Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

    Art. 26
    La libertà individuale è guarentita.
    Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

    Art. 27
    Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

    Art. 28
    La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

    Art. 29
    Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
    Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

    Art. 30
    Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

    Art. 31
    Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

    Art. 32
    È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

    Del Senato

    Art. 33
    Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
    Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
    Il Presidente della Camera dei Deputati;
    I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
    I Ministri di Stato;
    I Ministri Segretarii di Stato;
    Gli Ambasciatori;
    Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
    I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
    I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
    L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
    I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
    I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
    Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
    Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
    I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
    I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
    Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
    I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
    I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
    Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
    Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

    Art. 34
    I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

    Art. 35
    Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

    Art. 36
    Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

    Art. 37
    Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

    Art. 38
    Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

    Della Camera dei Deputati

    Art. 39
    La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

    Art. 40
    Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

    Art. 41
    I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

    Art. 42
    I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

    Art. 43
    Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

    Art. 44
    Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

    Art. 45
    Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

    Art. 46
    Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

    Art. 47
    La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.


    Disposizioni comuni alle due camere

    Art. 48
    Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

    Art. 49
    I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

    Art. 50
    Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

    Art. 51
    I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

    Art. 52
    Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

    Art. 53
    Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

    Art. 54
    Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

    Art. 55
    Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
    Le discussioni si faranno articolo per articolo.

    Art. 56
    Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

    Art. 57
    Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

    Art. 58
    Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
    Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

    Art. 59
    Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

    Art. 60
    Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

    Art. 61
    Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

    Art. 62
    La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

    Art. 63
    Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per iscrutinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

    Art. 64
    Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

    Dei Ministri

    Art. 65
    Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

    Art. 66
    I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

    Art. 67
    I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

    Dell'ordine giudiziario

    Art. 68
    La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

    Art. 69
    I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

    Art. 70
    I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

    Art. 71
    Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

    Art. 72
    Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

    Art. 73
    L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

    Disposizioni generali

    Art. 74
    Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

    Art. 75
    La Leva militare è regolata dalla legge.

    Art. 76
    È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

    Art. 77
    Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

    Art. 78
    Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

    Art. 79
    I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

    Art. 80
    Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

    Art. 81
    Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

    Disposizioni transitorie

    Art. 82
    Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

    Art. 83
    Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
    Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

    Art. 84
    I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

    Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.


    Carlo Alberto
    Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno: Borelli
    Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria: Avet
    Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze: di Revel
    Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio: des Ambrois
    Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri: E. di San Marzano
    Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina: Broglia
    Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione: C. Alfieri
    Senatore Imperiale,Patrizio dell’Impero,Duca Duce di Parmula,Placentula et Guastallula,Sovrintendente agli ‘Mperial vitigni di Sangiovese,Vicecomandante del FICA.

  2. #2
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    Predefinito Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    Breve riassunto dello Statuto Albertino

    Nome ufficiale: Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia

    Tipo di Costituzione: Breve;ottriata;flessibile

    Avente valore: dall'8 maggio 1848 al 1 gennaio 1948 (con sostanziali modifiche)

    Paesi: Regno di Sardegna (8 maggio 1848-17 marzo 1861);Regno d'Italia (17 marzo 1861-1 gennaio 1948)
    Senatore Imperiale,Patrizio dell’Impero,Duca Duce di Parmula,Placentula et Guastallula,Sovrintendente agli ‘Mperial vitigni di Sangiovese,Vicecomandante del FICA.

  3. #3
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    Predefinito Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    Replico a Tipo Destro con lo

    STATUTO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

    Noi Leopoldo II Ec. Ec.

    Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà, e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

    Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

    Alle quali ora muove l’animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l’Italia, in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

    Né tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell’avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: né le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

    Il compiuto sistema di governo rappresentativo che noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità dei Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de’ nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.

    Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità, spandeva poc’anzi sull’Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.



    Titolo I

    Diritto pubblico dei Toscani



    Art. 1 – La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato.

    Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

    Art. 2 – I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammessibili agl’impieghi civili e militari.

    Art. 3 – Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

    Art. 4 – Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

    Art. 5 – La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

    Le opere per altro che trattano ex professo di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

    Art. 6 – La libertà del commercio e dell’industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

    Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

    Art. 7 – I principi fondamentali dell’ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

    Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

    Art. 9 – Anche la proprietà, letteraria è mantenuta e guarentita.

    Art. 10 – La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.







    Titolo II

    Principii fondamentali del governo toscano



    Art. 11 – Le leggi dell’arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

    Art. 12 – La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

    Art. 13 –. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio; nomina a tutti gl’impieghi giudiziarii, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de’ suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con Motuproprii e Regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall’osservanza di esse.

    Art. 14 – Nessuna truppa straniera potrà essere chiamata al servizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

    Art. 15 – Il solo Granduca sanziona le leggi e le promulga.

    Art. 16 – Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

    I ministri sono risponsabili.

    Art. 17 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il Senato, ed il Consiglio generale.

    Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

    Art. 18 – La proposta delle leggi appartiene al Granduca, ed a ciascuna delle due assemblee.

    Art. 19 – La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici ch’egli nomina ed istituisce.

    Egli può far grazie e commutar le pene.

    Art. 20 – I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli dei tribunali minori sono inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

    Art. 21 – La pubblicità dei giudizii è mantenuta.

    L’ordinamento dei tribunali non può essere alterato, fuorché per legge.

    Art. 22 – L’integrità del territorio Toscano è mantenuta. Lo Stato conserva la sua bandiera e i suoi colori.



    Titolo III

    Delle assemblee legislative



    Art. 23 – Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.



    1. Del Senato.



    Art. 24 – Il Senato è composto di senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l’età di trent’anni compiti.

    Art. 25 – I Principi Toscani della famiglia regnante giunti all’età di anni 25 compiti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all’età di 25 anni compiti.

    Art. 26 – Il Granduca nomina i senatori tra gl’individui compresi nelle seguenti categorie:

    Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio generale e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

    I Presidenti, i Vicepresidenti e i Giudici della Corte di cassazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati generali presso le medesime;

    I Professori delle Università toscane;

    Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell’ordine governativo e militare;

    I grandi proprietari di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti ed industriali;

    E finalmente coloro che per servigi resi alla patria sieno d’essa benemeriti; o che l’abbian illustrata.

    Art. 27 – L’atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei servigi e dei titoli sui quali è fondata.



    2. Del Consiglio generale.



    Art. 28 – Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

    Art. 29 – L’ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga commessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo tempo della sessione.

    Art. 30 – Il possesso, la capacità, il commercio, l’industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

    Art. 31 – Ogni elettore al Consiglio generale è eleggibile al medesimo, purché abbia l’età di 50 anni compiti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

    Art. 32 – I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di uffizio potranno essere rieletti.

    Art. 33 – I Collegi elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

    Il Gonfaloniere del capoluogo nel distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

    Art. 34 – Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità, della elezione dei Deputati eletti a comporlo.



    3. Dei membri delle due Assemblee.



    Art. 35 – Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l’assenso dell’Assemblea cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

    Art. 36 – I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

    Art. 37 – Allorché un deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eleggibile, l’Assemblea, udite le sue deduzioni lo decreta decaduto.

    Art. 38 – Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, provoca il decreto di esclusione.

    Art. 39 – Se il Deputato rinunzia o cessa l’uffizio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche uffizio salariato, il Collegio ch’egli rappresentava sarà, immediatamente convocato per fare nuova elezione.

    La cessazione per causa di accettato uffizio non fa divieto alla rielezione.





    Titolo IV

    Convocazione, apertura delle due assemblee e forma delle adunanze



    Art. 40 – La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca. Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

    Art. 41 – Nessuna delle due assemblee potrà separatamente radunarsi, né validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell’art. 62.

    Art. 42 – Il Granduca apre in persona, o per mezzo d’un commissario la sessione delle due assemblee in quella sola occasione riunite.

    Art. 43 – Il Granduca ha diritto d’interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente in due assemblee.

    Art. 44 – Le adunanze delle due assemblee sono pubbliche. Ma sulla domanda di 3 membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

    Gli atti delle assemblee saranno pubblicati a cura di ciascuna di esse.

    Art. 45 – Il Granduca nomina il presidente e il vice-presidente del Senato.

    Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo presidente e vice-presidente a schede segrete ed a maggiorità assoluta di suffragi.

    Art. 46 – I Senatori ed i Deputati, innanzi di sedere la prima volta nell’assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo presidente il giuramento con questa formola:

    «Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamentale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere l’ufficio mio con verità, e giustizia, provvedendo in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio mi aiuti».

    Art. 47 – Le adunanze delle due assemblee sono legali, e le deliberazioni valide, colla presenza e col voto della metà più uno dei membri, che le compongono.

    Art. 48 – Le deliberazioni delle due assemblee sono a maggiorità di suffragi.

    Le due assemblee compileranno ciascuna il proprio regolamento.



    Titolo V

    Poteri delle due assemblee



    Art. 49 – Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed all’interpretazione autentica di esse.

    Le leggi non hanno autorità, quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due assemblee.

    Art. 50 – Le proposte di leggi possono dal ministro venire trasmesse indistintamente all’una o all’altra assemblea, salvo il disposto dell’art. 52.

    Art. 51 – Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due assemblee e sanzionato dal Granduca.

    Art. 52 – Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato :

    1° Il bilancio preventivo e consuntivo d’ogni anno.

    2° Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

    3° Le leggi statuenti accrescimento d’imposta, alienazione di beni e rendite dello Stato.

    Art. 53 – L’imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

    Art. 54 – Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nelle sessioni in cui si divideranno le assemblee per i lavori preparatorii: discussa e approvata da un’assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell’altra, e quando sia vinta in ambedue sarà presentata alla sanzione del Granduca.

    Art. 55 – Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due assemblee, o alle quali il Granduca nieghi sanzione, non potranno essere riprodotte nel corso della sessione.

    Art. 56 – Le proposte del governo saranno prima di ogni altra discusse ed approvate dalle assemblee.

    Art. 57 – Ogni cittadino giunto all’età di 21 anni ha il diritto e facoltà libera d’inviare all’una e all’altra assemblea petizioni e rimostranze.

    L’assemblea, dietro l’esame e rapporti di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembri opportuno ne decreta il rinvio al ministero cui riguardano.

    Le petizioni e rimostranze però non potranno essere mai presentate personalmente alle assemblee.

    Art. 58 – Le assemblee non ricevono deputazioni, né ascoltano, fuori dei loro propri membri, altro che i ministri o commissarii che il governo inviasse loro per la discussione delle leggi.

    Art. 59 – Inviano al principe deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal regolamento. Corrispondono tra loro e col ministero per via di messaggio.



    Titolo VI

    Dei ministri



    Art. 60 – I ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio generale.

    Art. 61 – I ministri, o commissarii che ne tengono le veci, hanno libero accesso in ambedue le assemblee, hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l’obbligo, quando sieno invitati, a dare gli schiarimenti, che all’assemblea sembrassero opportuni.

    Art. 62 – Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio generale; quello di giudicarli, al Senato. Una legge determinerà i casi delle responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell’accusa e del giudizio.





    Titolo VII

    Lista civile



    Art. 63 – La dotazione della corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l’avvenimento al trono del Granduca.

    Art. 64 – Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla regia corte l’annua assegnazione della quale è ora dotata, nonostante la caduta deversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle signorie di Boemia.

    Art. 65 – Oltre questa assegnazione continuerà alla Real Corte l’uso dei regii palazzi, ville e giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato, che vi provvederà, con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilito fra lo Stato e la Real Corte l’affrancazione di quest’onere.

    Art. 66 – Quando il R. Principe ereditario toccherà l’età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un’annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di lui mantenimento.

    Art. 67 – Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

    Art. 68 – Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili dello Stato che limitano la quantità, disponibile.

    Art. 69 – I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la premessa eccezione, sottomessi a tutte le leggi che regolano le altre proprietà.



    Titolo VIII

    Disposizioni generali



    Art. 70 – La nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze.

    La creazione di nuovi nobili appartiene al Granduca.

    Art. 71 – È conservato l’ordine sacro e militare di Santo Stefano Papa e martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

    Art. 72 – L’ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

    Art. 73 – Il Granduca ha il diritto d’istituire nuovi ordini, e ne decreta gli statuti.

    Art. 74 – La collazione di tutti i benefizii di patronati regii, o pertinenti al patrimonio della corona, e l’esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

    Art. 75 – Ogni nuovo regno s’inizia col giuramento di mantenere lo Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

    Art. 76 – I debiti dello Stato sono guarentiti; rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

    Art. 77 – Tutte le leggi e regolamenti che non sieno contrarii al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

    Art. 78 – Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica, e di tutt’i cittadini toscani.



    Titolo IX

    Disposizioni transitorie



    Art. 79 – Il Granduca mentre istituisce fin d’ora un Consiglio di Stato, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli Uffizii ministeriali, si riserva a promulgare le leggi necessarie a costituire il potere esecutivo in conformità, dei principii stabiliti nel titolo primo, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fondamentale e più specialmente:

    1° La legge elettorale che sarà parte integrante del presente statuto;

    2° La legge sulla stampa;

    3° La legge organica dei governi ed amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuzioni;

    4° La legge preordinata ad estendere al territorio lucchese la legislazione vegliante nel granducato.

    Art. 80 – Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

    1° La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;

    2° La proposta di legge sulla istruzione publica;

    3° Le proposte di legge sulla responsabilità dei ministri;

    4° La proposta di legge sui publici funzionarii;

    5° La proposta di legge sulla espropriazione forzata per causa di publica utilità.

    Art. 81 – Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1849.

    Art. 82 – Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

    Art. 83 – I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni sovrane.



    Dato il 15 febbraio 1848

    Leopoldo

    Visto : Il Consigliere segretario di stato, primo direttore delle R.R. segreterie

    F. Cempini

    Visto : Il consigliere direttore del dipartimento di stato

    C. Ridolfi

    Visto : Il consigliere direttore del dipartimento di grazia e giustizia

    B. Bartalini

    Visto : Il Consigliere ministro degli affari esteri, e direttore del dipartimento della guerra

    L. Serristori

    Visto : Il consigliere direttore del dipartimento delle regie finanze

    G. Baldasseroni
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


    IL DISPUTATOR CORTESE

    Possono tenersi il loro paradiso.
    Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.

  4. #4
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    Predefinito Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    Simile in tutto allo Statuto Albertino come caratteristiche tranne che nella durata. Pochi mesi tra 1848 e 1849....
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


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    Predefinito Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE DELL’ANNO 1802


    Titolo I

    Principii fondamentali



    Art. 1 – La Libertà, l’Eguaglianza e la Rappresentanza nazionale sono le tre grandi basi della Costituzione della Repubblica Ligure.

    Art. 2 – La Costituzione determina l’organizzazione dei diversi poteri ed i principii delle leggi organiche.

    Le leggi organiche non potranno essere riformate, salvo che cinque anni dopo la loro emanazione. Le riforme che saranno proposte in allora anderanno soggette alle forme usate per la deliberazione delle leggi.

    Art. 3 – Le leggi determinano gli oggetti che appartengono al Codice civile, criminale e commerciale; le imposte, le alienazioni de’ beni nazionali, leve di truppe di terra e di mare, ed il battere monete. Le leggi sono sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo rappresentato dalla Consulta nazionale.

    Art. 4 – Le disposizioni generali fondate sopra delle leggi e dirette a procurane l’esecuzione sono materia de’ decreti del Senato.

    Ne’ casi urgenti ed impensati, e soprattutto se la tranquillità pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de’ voti può provvisoriamente ordinare l’esecuzione de’ progetti di legge. Le sole imposte sono eccettuate da questa disposizione.

    Art. 5 – Gli ordini e gli editti relativi alle leggi, e ai decreti, l’invigilare sugli agenti, la direzione della forza armata, sono incarico di un magistrato supremo scelto dal Senato nel suo seno.

    Art. 6 – L’applicazione della legge ai delitti contro la società, siccome alle controversie dei cittadini, sì fra di essi che col pubblico, spetta all’ordine giudiziario.



    Titolo II

    Dei corpi, che concorrono alla formazione ed alla esecuzione delle leggi



    Art. 7 – Il Senato è composto di trenta membri aventi almeno trent’anni.

    Il Senato è presieduto da un doge di anni quaranta almeno.

    Il Senato si divide in cinque magistrati:

    – Il Magistrato supremo;

    – Quello di giustizia e legislazione;

    – Quello dell’interno;

    – Quello di guerra e marina;

    – Quello delle finanze;

    I presidenti de’ quattro magistrati particolari fanno ciascuno, nella parte che li concerne, le funzioni di ministro.

    Il Magistrato supremo è composto di nove membri, cioè, del doge che presiede, dei presidenti degli altri quattro magistrati, e di quattro altri senatori, due de’ quali almeno sono scelti fra i deputati del Collegio de’ possidenti.

    Il Senato elegge i presidenti e i membri di ogni magistrato. Egli può cambiarli sulla proposizione del doge.

    La carica di doge dura sei anni.

    Il Senato si rinnova ogni biennio per terzo.

    L’onorario del doge è di 50 mila lire di Genova.

    Quello dei membri del magistrato supremo di lire nove mila.

    Quello degli altri senatori di sei mila lire.

    Questo articolo è la base della legge organica sul Governo.

    Art. 8 – Vi sono nella Repubblica tre grandi Collegi.

    Il Collegio de’ possidenti, i di cui membri debbono possedere almeno in fondi stabili iscritti nel catastro 120 mila lire. Il quarto di questa somma potrà essere supplito con credito di scritte nazionali e luoghi delle compere di S. Giorgio.

    Il Collegio dei Negozianti.

    Il Collegio de’ Dotti scelti fra i Giureconsulti, e fra quelli che si occupano di scienze, belle lettere ed arti liberali.

    Ciascuno dei due primi Collegi è composto di duecento membri.

    Quello dei Dotti è composto di cento membri solamente.

    I membri de’ collegi debbono avere almeno 30 anni.

    Si riuniscono di pieno diritto ogni due anni, e possono essere convocati straordinariamente dal Senato.

    La loro sessione non può durare più di dieci giorni; ed i punti, su dei quali si riuniscono, debbono essere distanti almeno di due leghe.

    Essi eleggono i Senatori, e presentano tre Candidati, fra i quali il Senato nomina il Doge.

    I membri dei collegi sono a vita.

    Ogni sesto anno si rimpiazzano i morti, ed i colpiti di censura.

    Una Legge Organica prescrive il modo di elezione e la qualità degli eleggibili.

    Art. 9 – In ogni giurisdizione i cittadini nominano, ogni tre anni, una Consulta di giurisdizione, che non ecceda il numero di settantacinque membri.

    Per essere eleggibili, si richiede una proprietà fondiaria, o uno stabilimento d’industria, che frutti almeno mille lire annue, ovvero un impiego di mille lire di stipendio, o l’esercizio quinquennale di capitano di bastimento, e scevro di emenda legale.

    Queste consulte formano un prospetto, che contiene le occorrenze, ed espone lo stato della rispettiva giurisdizione, e lo trasmettono al Governo.

    Esse nominano in una data proporzione i deputati alla consulta nazionale, che devono avere almeno un reddito di tre mila lire.

    Questa consulta deve essere composta di sessanta in sessantadue membri. È convocata, e può essere prorogata dal Senato. Si raduna almeno una volta nell’anno per ricevere il bilancio dello Stato, ed esaminare i proposti progetti di legge.

    Questi progetti si discutono da nove procuratori nominati dalla consulta nel proprio seno. Essa è preseduta da un Oratore da lei scelto per tutto il tempo della sessione.

    I membri della consulta non ricevono onorario.

    Questo articolo è la base della Legge organica sulle consulte.

    Art. 10 – I collegi nominano ogni due anni un sindacato di otto membri, i quali dovranno aver almeno dieci mila lire di reddito e quarant’anni; cioè:

    – Due membri del Senato;

    – Due della Consulta Nazionale;

    – Due di ogni Consulta di giurisdizione;

    – Due di ogni Tribunale;

    La di lui sessione non può durare più di dieci giorni.

    Il processo verbale delle di lui operazioni è stampato.

    La consulta può ordinare nelle occorrenze, che dei sindacatori straordinarii si trasportino nelle giurisdizioni.

    Il processo verbale delle loro operazioni è stampato.

    La censura non può essere pronunciata, che all’unanimità de’ suffragi. Se ella è votata dalla sola maggiorità, è sottoposta, per ciò che riguarda le autorità superiori, alla consulta nazionale, e per le autorità subalterne alle consulte delle giurisdizioni rispettive.

    Questo articolo è la base della Legge organica sulla censura.

    Art. 11 – Il territorio della Repubblica si divide in sei giurisdizioni, e queste in cantoni. Vi è in ogni giurisdizione un provveditore nominato dal magistrato supremo ed una giunta amministrativa.

    Questo articolo è la base della legge organica sull’amministrazione.

    Art. 12 – I giudici sono eletti a vita.

    Vi è per tutta la Repubblica un tribunale supremo, che giudica definitivamente le appellazioni dei tribunali di revisione, d’appello.

    I ricorsi in cassazione sono pure devoluti a questo tribunale.

    Vi sono tre tribunali di revisione, o di appello, sei di giurisdizioni, e de’ giudici di cantone, o di prima istanza.

    Vi sono de’ tribunali di commercio, che giudicano sommariamente.

    Vi è un tribunale speciale per giudicare le cause, nelle quali la Nazione ha un interesse originario e diretto.

    Vi sono de’ tribunali speciali per i delitti militari.

    La Legge non riconosce verun altro tribunale, fuori di quelli stabiliti dalla presente Costituzione.

    Questo articolo è la base della Legge organica sull’ordine giudiziario.



    Titolo III

    Disposizioni generali



    Art. 13 – La religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato.

    I beni attualmente posseduti dagli arcivescovi, vescovi, capitoli diocesani, seminarii, parochie, vicarii sono invendibili.

    Questo principio serve di base alla Legge organica che regola ciò che concerne i culti.

    Art. 14 – Il popolo ligure onora e protegge il commercio.

    Sarà stabilito in Genova un arsenale di costruzione, e la Repubblica manterrà un armamento marittimo composto almeno da due vascelli da 74, due fregate, e quattro corvette. Tre milioni sono assegnati annualmente alle spese della marina.

    Sarà fatta una classificazione generale della gente di mare.

    Le diverse disposizioni di questo articolo servono di base alla legge organica sulla marina e sul commercio.

    Art. 15 – La Repubblica provvede alle spese pubbliche per via d’imposizioni dirette ed indirette, fissate e ripartite dalla legge. Il netto ritratto dalle imposizioni deve eccedere nove milioni di lire.

    Una Commissione di contabilità scelta dalla Consulta nazionale verifica ogni anno il conto dell’introito e delle spese dello Stato.

    Il Governo avrà cura di assicurare al più presto il pagamento dei frutti del debito pubblico consolidato, compresi i proventi dei luoghi di S. Giorgio. Egli presenterà alla Consulta nazionale un modo di provvedimento per la parte del debito nazionale non ancora liquidato.

    Questo articolo serve di base alla legge organica sulle finanze.

    Art. 16 – La costituzione protegge ed assicura la libertà civile.

    Una legge organica somministra il modo di assicurarsi della persona dei cittadini inquisiti di delitti e tradurli innanzi ai tribunali.

    Art. 17 – Vi è un Istituto nazionale. Una legge organica determina la sua composizione e le sue attribuzioni.

    Art. 18 – La Costituzione garantisce agli acquirenti de’ beni nazionali possesso dei beni stati ad essi venduti dalla nazione.

    Art. 19 – Le leggi organiche indicate nella presente Costituzione saranno fatte dal Senato e pubblicate nel termine di un anno.

    Art. 20 – Sono nominati per la prima volta



    Doge



    Il cittadino Giovanni Francesco Cattaneo



    Senatori



    Aluigini Silvestro, de’ Monti liguri

    Assereto Giuseppe, di Rapallo

    Balbi Emanuele, di Genova

    Cambiaso Michel’Angelo, di Genova

    Celesia Domenico, di Genova

    Corvetto Luigi, di Genova

    Dagnino Antonio, di Genova

    D’ Aste Marcello, Riviera di Ponente

    De La-Rue Antonio, di Genova

    De Marini Domenico, di Genova

    Durazzo Girolamo, di Genova

    Ferreri Onorato, d’Alassio

    Fravega Giuseppe, di Genova

    Gandolfo Giambattista, di Chiavari

    Langlad Tommaso, Riviera di Ponente

    Lupi Luigi, di Genova

    Maghella Antonio, di Varese

    Maglione Agostino, di Laigueglia

    Massone Marcello, Riviera di Levante-Recco

    Montaldo Francesco, di Genova

    Morchio Giuseppe, di Cervo

    Pareto Agostino, di Genova

    Piaggio Francesco, di Genova

    Remedj Cesare, di Sarzana

    Riccardi Francesco, d’Oneglia

    Rossi Giovanni Battista, di Genova

    Serra Girolamo, di Genova

    Spinola Vincenzo, di Genova

    Taddei Nicolò, Riviera di Levante



    Firmato

    Bonaparte

    Per copia conforme il ministro delle relazioni estere

    C. M. Talleyrand
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    IL DISPUTATOR CORTESE

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    Predefinito Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    Ho anche sangue Corso nelle vene, la ripropongo (era su politicaonline)

    COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA
    DECRETATA NELL’ANNO 1794


    I Rappresentanti del Popolo Corso, Libero, ed indipendente, legalmente radunati in Assemblea generale, e specialmente autorizzati a formare il presente Atto Costituzionale, lo hanno unanimemente decretato sotto gli auspici dell’Ente Supremo, e nella maniera che segue:

    TITOLO I
    DELLA NATURA DELLA COSTITUZIONE, DE’ POTERI CHE LA COMPONGONO

    Art. 1 – La Costituzione della Corsica è Monarchica, secondo le seguenti Leggi fondamentali.
    Art. 2 – Il Potere Legislativo risiede nel Re, e nei Rappresentanti del Popolo legalmente eletti, e convocati.
    Art. 3 – La legislatura composta del Re, e dei Rappresentanti del Popolo, ha il nome di Parlamento; l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo ha il nome di camera di Parlamento, ed i Rappresentanti hanno il nome di Membri di Parlamento.

    TITOLO II
    DEL NUMERO, ED ELEZIONE DEL PARLAMENTO, E DELLE SUE FUNZIONI

    Art. 1 – Il numero dei Membri del Parlamento è fissato a due per Pieve, secondo la divisione del Territorio, che sarà formata sotto nome di Pievi. I luoghi marittimi, la di cui popolazione arriverà a tre mila anime, e al di sopra, hanno il diritto di dare due Membri di Parlamento. I Vescovi, che esercitano le funzioni dell’Episcopato in Corsica, saranno Membri del Parlamento.
    Art. 2 – I Membri di Parlamento saranno eletti da tutti i Cittadini Corsi, maggiori di anni venticinque, domiciliati almeno da un anno nella Pieve, o nella Città, e possedenti beni fondi.
    Art. 3 – Veruno non potrà essere eletto Membro del Parlamento, se non possiede almeno sei mila lire di beni fondi nella Pieve, che dovrà rappresentare, e paga le Contribuzioni in questa proporzione, se non è nato di padre Corso, e non è domiciliato di fatto, cioè, se non ha casa aperta almeno da cinque anni nella detta Pieve, e se non ha venticinque anni compiti.
    Art. 4 – I Pensionati, fuori che quelli, che lo sono a vita, gl’Impiegati alle imposizioni indirette, i Ricevitori, e Collettori delle tasse, quelli che hanno pensione, o sono al servizio di una Potenza straniera, i Preti, non possono essere Membri della Camera di Parlamento.
    Art. 5 – La forma dell’elezione sarà determinata dalla Legge.
    Art. 6 – Se un Membro di Parlamento muore, o diviene inabile, secondo la Legge, ad essere Membro di Parlamento, un altro Membro sarà eletto per la sua Pieve, fra quindici giorni, per ordine del Re.
    Art. 7 – La Camera di Parlamento ha il diritto di decretare tutti gli atti, che sono destinati ad avere forza di Leggi.
    Art. 8 – I decreti della Camera di Parlamento non avranno forza di Leggi, se non sono sanzionati dal Re.
    Art. 9 – Verun decreto, che non sia reso dalla Camera di Parlamento, e sanzionato dal Re, non sarà riputato, né eseguito come Legge.
    Art. 10 – Veruna imposizione, tassa, o contribuzione pubblica, non potrà essere imposta senza il consenso dei Parlamento, e senza essere specialmente accordata da lui.
    Art. 11 – Il Parlamento ha il diritto di accusare, a nome della Nazione, tutti gli Agenti del Governo, rei di prevaricazione, nanti il Tribunale straordinario da indicarsi.
    Art. 12 – I casi di prevaricazione saranno determinati dalla Legge.

    TITOLO III
    DELLA DURATA, E CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

    Art. 1 – La durata di un Parlamento sarà di due anni.
    Art. 2 – Il Re può sciogliere il Parlamento.
    Art. 3 – In caso di dissoluzione del Parlamento, il Re ne convocherà un altro fra quaranta giorni.
    Art. 4 – Quelli che erano Membri di un Parlamento sciolto, possono esser eletti membri del successivo.
    Art. 5 – Se il Parlamento finisce senza dissoluzione, un altro sarà convocato per ordine del Re fra quaranta giorni.
    Art. 6 – Il Re può prorogare il Parlamento.
    Art. 7 – Il Parlamento non può essere convocato, o assemblato, che per ordine del Re.
    Art. 8 – Lo spazio che passi fra la riunione della Camera alla prorogazione, o se non è prorogata, fino alla dissoluzione, o se non è sciolta, fino all’espirazione, ha il nome di Sessione di Parlamento.
    Art. 9 – Il Vice-Re, o in caso di malattia, i Commissarj nominati da lui a questo effetto, farà in persona l’apertura delle Sessioni, e dichiarerà le cause della convocazione.
    Art. 10 – La Camera del Parlamento può essa stessa aggiornarsi, e riunirsi durante una Sessione.
    Art. 11 – La Camera deciderà le contestazioni concernenti le elezioni de’ suoi Membri.
    Art. 12 – I Membri del Parlamento non possono essere arrestati, né imprigionati per debiti, durante la loro rappresentazione.

    TITOLO IV
    DEL MODO DI DELIBERARE, DELLA LIBERTÀ DELLE DELIBERAZIONI, E DELL’ORDINE INTERIORE DEL PARLAMENTO

    Art. 1 – Dopo l’apertura del Parlamento dal Vice-Re, o i suoi Commissarj, come è detto di sopra, i Membri presenti si uniranno sotto la presidenza di un Decano. che sceglierà un Segretario provvisorio fra loro; procederanno alla nomina di un Presidente, e di uno, o due Segretarj. I Segretarj saranno scelti fuori della Camera del Parlamento, e potranno essere rinviati per decreto della medesima.
    Art. 2 – Il Parlamento convocato in tutti i casi di sopra espressi, ha la facoltà di fare decreti, e deliberare, quando trovasi al di sopra della metà.
    Art. 3 – Tutti i Membri eletti, e non comparenti, saranno intimati a rendersi al loro posto fra giorni quindici, per parte del Presidente della Camera.
    Art. 4 – Se non compariscono, o non adducono legittima scusa a giudizio della Camera, saranno condannati ad un’emenda di duecento lire.
    Art. 5 – Il Parlamento può dare congedi, e permettere le assenze ai Membri che ne domandano, quando però trovasi al di sopra della metà.
    Art. 6 – Tutte le proposizioni fatte in Parlamento, saranno decise alla maggiorità dei Membri presenti; il Presidente darà il suo voto in caso di eguaglianza.
    Art. 7 – Le forme, le procedure nel decretare leggi, e determinare altri affari nella Camera, che non fossero fissate dalla presente Costituzione, saranno regolate dalla Camera stessa.
    Art. 8 – La sanzione, o la ricusa, sarà pronunziata dal Rappresentante del Re, nella Camera del Parlamento in persona, o per mezzo di una Commissione speciale in caso di malattia.
    Art. 9 – La formola della Sanzione sarà: Il Re approva; quella della ricusa: Il Re esaminerà. I Decreti della camera sanzionati dal Re, hanno il nome di Atti di Parlamento.
    Art. 10 – Verun Membro dei Parlamento non potrà essere ricercato, o punito dagli Agenti del Re, o da qualunque altra autorità, per le opinioni manifestate, e le massime professate nella Camera, fuorché dalla Camera stessa.
    Art. 11 – Il Presidente del Parlamento ha il diritto di richiamare all’ordine uno de’ suoi Membri, quando si mette nel caso; la Camera può censurare, arrestare, ed imprigionare uno de’ suoi Membri, durante la Sessione.

    TITOLO V
    DELL’ESERCIZIO DEL POTERE ESECUTIVO

    Art. 1 – Il Re avrà in Corsica un suo Rappresentante immediato, col titolo di Vice-Re.
    Art. 2 – Il Vice-Re avrà la facoltà di sanzionare, o ricusare il consenso Reale ai decreti della Camera del Parlamento.
    Art. 3 – Avrà inoltre la facoltà di fare, in nome del Re, tutti gli atti del Governo, che sono della competenza del Re. Vi sarà un Consiglio, ed un Segretario di Stato nominato dal Re; e negli ordini del Vice-Re sarà fatta menzione di aver preso il parere del detto Consiglio, e saranno sottoscritti dal Segretario.
    Art. 4 – Il Popolo ha il diritto di petizione tanto al Vice-Re, quanto alla Camera. I Corpi costituiti, e riconosciuti dalla Legge possono petizionare in Corpo; gli altri però nella loro capacità individuale solamente, ed una petizione non sarà giammai presentata da più di venti persone, qualunque sia il numero de’ Segnatarj.
    Art. 5 – La Camera del Parlamento può domandare al Re il rinvio del Vice-Re; essa si dirigerà in tal caso al Re nel suo Consiglio privato. Il Vice-Re sarà tenuto di trasmettere l’indirizzo, sulla requisizione della Camera, al Re, fra lo spazio di quindici giorni dopo la requisizione, e la Camera potrà essa stessa trasmetterla al Re, anche per mezzo di una Deputazione: ma in tutti i casi la Camera è tenuta a presentare al Vice-Re, quindici giorni avanti la partenza dell’indirizzo, copia del medesimo, e delle scritture che l’accompagnano.
    Art. 6 – Il Re ha la disposizione esclusiva di tutti gli affari militari, e provvede alla sicurezza interna, ed esterna del Paese.
    Art. 7 – Il Re dichiara la Guerra, e conchiude la Pace: non potrà però mai in verun caso, né per qualsivoglia ragione, cedere, alienare, o in qualunque modo pregiudicare l’unità, e l’individualità della Corsica, e sue dipendenze.
    Art. 8 – Il Re nomina a tutti gl’impieghi del Governo.
    Art. 9 – Gl’impieghi ordinarj di Giustizia, d’Amministrazione di danari pubblici, saranno conferiti ai Corsi, o naturalizzati Corsi in virtù della Legge.

    TITOLO VI
    DELLA GIUSTIZIA, E DELLA DIVISIONE DE’ TRIBUNALI

    Art. 1 – La Giustizia sarà resa a nome de Re, e gli ordini eseguiti dagli Agenti nominati da Lui, secondo la Legge.
    Art. 2 – Vi sarà un Tribunale Supremo composto di cinque Giudici, ed un Avvocato del Re, e risiederà in Corte.
    Art. 3 – Vi sarà un Presidente in ciascuna delle nove Giurisdizioni, ed un Avvocato del Re.
    Art. 4 – Le funzioni dei detti rispettivi Tribunali, la Gerarchia, e gli onorarj, saranno fissati dalla Legge.
    Art. 5 – Vi sarà in ogni Pieve un Podestà.
    Art. 6 – In ogni Comunità vi sarà una Municipalità nominata dal Popolo, e le di lei funzioni saranno determinate dalla Legge.
    Art. 7 – I delitti che meritano pena afflittiva, o infamante, saranno giudicati dai Giudici, e da un Giurato.
    Art. 8 – Il Re ha il diritto di far grazia, secondo le medesime regole, colle quali esercita questa prerogativa in Inghilterra.
    Art. 9 – Tutte le cause civili, criminali, di commercio, o di qualunque altra natura, saranno terminate in Corsica in prima, ed ultima istanza.

    TITOLO VII
    DEL TRIBUNALE STRAORDINARIO

    Art. 1 – Vi sarà un Tribunale straordinario composto di cinque Giudici nominati dal Re, ed incaricati di giudicare, sull’accusa della Camera del Parlamento, o su quella del Re, tutti i delitti di prevaricazione, o d’alto tradimento, sempre però coll’intervenzione del Giurato.
    Art. 2 – La natura dei detti delitti, e la forma del giudizio saranno determinati da una legge particolare.
    Art. 3 – I Membri dei Tribunale non si uniranno, che nei casi in cui vi sarà qualche decreto di accusa della Camera, o del Re, ed appena reso il giudizio saranno tenuti di sciogliersi.

    TITOLO VIII
    DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE, E DI QUELLA DELLA STAMPA

    Art. 1 – Veruno non potrà essere privato della di lui libertà, e proprietà, se non per ordine dei Tribunali riconosciuti dalla Legge e nei casi, e secondo le forme da essa prescritte.
    Art. 2 – Qualunque sarà arrestato, o messo in luogo di detenzione, dovrà essere condotto fra ventiquattr’ore nanti il Tribunale competente, perché la causa della sua detenzione sia giudicata secondo la Legge.
    Art. 3 – Nel caso in cui l’arresto fosse dichiarato vessatorio, avrà in diritto di riclamare i danni ed interessi nanti i Tribunali competenti.
    Art. 4 – La libertà della Stampa è decretata, salvo a rispondere degli abusi secondo la Legge.
    Art. 5 – Ogni Corso potrà liberamente uscire dal proprio paese, ed entrarvi colle di lui proprietà, uniformandosi ai regolamenti, e leggi di Polizia generale, praticati in simili casi.

    TITOLO IX
    DELLA BANDIERA, E NAVIGAZIONE CORSA

    Art. 1 – La Bandiera porterà la testa di Moro, unita colle Armi del Re, secondo la forma, che sarà comandata dal Re.
    Art. 2 – Il Re darà la medesima protezione al commercio, ed alla navigazione della Corsica, che a quelli degli altri suoi sudditi.
    Art. 3 – Il Popolo di Corsica altamente penetrato dai sentimenti di riconoscenza verso Sua Maestà Il Re della Gran Bretagna, e la Nazione inglese, per la Reale munificenza e protezione, con la quale la Corsica è sempre stata trattata, e che gli viene più particolarmente assicurata mediante il presente Atto Costituzionale.
    Dichiara che riguarderà come suo proprio ogni impegno, che in guerra, o in pace, sarà intrapreso per la gloria di Sua Maestà, e per gli interessi dell’Impero della Gran Bretagna in generale: ed il Parlamento di Corsica si mostrerà sempre propenso, e condiscendente ad adottare i regolamenti conciliabili colla presente sua Costituzione, che per l’estensione, e vantaggi del commercio esterno dell’Impero, e di tutte le sue dipendenze, saranno presi da Sua Maestà nel suo Parlamento della Gran Bretagna.

    TITOLO X
    DELLA RELIGIONE

    Art. 1 – La Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica Romana, in tutta la sua purità Evangelica, sarà la sola Nazionale in Corsica.
    Art. 2 – La Camera del Parlamento è autorizzata a prefiggere il numero delle Parrocchie, fissare la congrua, e prendere le misure per assicurare l’esercizio dell’Episcopato in Corsica, concertando colla Santa Sede.
    Art. 3 – Tutti gl’altri Culti sono tolerati.

    TITOLO XI
    DELLA CORONA, E DELLA DI LEI SUCCESSIONE

    Il Monarca, e Re della Corsica, è sua Maestà Giorgio III. Re della Gran Bretagna, e li di Lui Successori, secondo l’ordine della successione al trono della Gran Bretagna.

    TITOLO XII
    DELL’ACCETTAZIONE DELLA CORONA, E DELLA COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA

    Art. 1 – Il presente Atto Costituzionale sarà presentato a Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, e per lui a Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Gilberto Elliot, di lui Commissario Plenipotenziario, e specialmente autorizzato a tal’effetto.
    Art. 2 – Nell’atto dell’accettazione, Sua Maestà, ed in suo nome, il di Lei Plenipotenziario, giurerà di mantenere la Libertà del Popolo Corso seconda la Costituzione, e la Legge, ed il medesimo giuramento sarà prestato da’ suoi Successori ad ogni avvenimento al Trono.
    Art. 3 – L’Assemblea presterà immediatamente il seguente giuramento, che gli sarà amministrato da Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Elliot: Io giuro per me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di riconoscere per mio Sovrano, e Re S.M. Giorgio III Re della Gran Bretagna, di prestargli fede, ed omaggio, secondo la Costituzione, e Leggi della Corsica, e di mantenere la detta Costituzione, e Leggi.
    Art. 4 – Ogni Corso presterà nelle rispettive Comunità il precedente giuramento.

    Fatto, e decretato all’unanimità, e dopo tre letture, dall’Assemblea generale del Popolo Corso.
    In Corte, questo giorno dieci-nove giugno, millesettecentonovantaquattro, e sottoscritto individualmente in Assemblea da tutti i Membri che la compongono.

    GIURAMENTO DEL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

    Io sottoscritto Cavaliere Baronetto, Membro del Parlamento della Gran Bretagna, Membro del Consiglio privato, e Commissario Plenipotenziario di S. Maestà Britannica, avendo plenipotenza, ed essendo specialmente autorizzato a quest’effetto, accetto in nome di Sua Maestà Giorgio III Re della Gran Bretagna, la Corona, e la Sovranità della Corsica, secondo la Costituzione, e le Leggi fondamentali contenute nell’atto della Consulta generale riunita in Corte, e decretata definitivamente, questo stesso giorno diecinove Giugno, e tale e quale è offerta alla Maestà Sua. E giuro in nome di Sua Maestà di mantenere la libertà del Popolo Corso, secondo la Costituzione e la Legge.

    La presente Accettazione, e Giuramento è da Noi sottoscritto, e munito del nostro Sigillo.
    Sottoscritto
    Elliot

    GIURAMENTO DEL PRESIDENTE, E DEPUTATI

    “Io giuro per me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di riconoscere per mio Sovrano, e Re, Sua Maestà Giorgio III Re della Gran Bretagna, di prestargli fede ed omaggio, secondo la Costituzione e Leggi della Corsica, e di mantenere la detta Costituzione e Leggi”.

    Confrontato coll’originale
    Pasquale De Paoli
    Presidente
    Segretari
    Carlo Andrea Pozzodiborgo
    Gio. Andrea Muselli


    -------------------------------------------------------------------------
    SITO: COSTITUZIONE
    FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.
    Ultima modifica di Ferragni; 22-10-10 alle 18:00

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    Predefinito Re: Rif: Carte Costituzionali dal mondo e dalla storia

    La Dichiarazione Unilaterale d'Indipendenza (UDI: Unilateral Declaration of Independence)) della Rhodesia del Sud (Africa, attuale Zimbabwe)


    DICHIARAZIONE UNILATERALE D’INDIPENDENZA DELLA RHODESIA DEL SUD (UDI, 11/11/1965)


    “Premesso che nel corso delle vicende umane la storia ha mostrato che può diventare necessario per un popolo sciogliere le affiliazioni politiche che lo hanno legato a un altro popolo, e assumere fra le altre nazioni lo status separato ed eguale cui ha titolo;

    e premesso che in casi simili il rispetto per le opinioni dell’umanità richiede a esso di dichiarare alle altre nazioni le cause che lo spingono ad assumersi la piena responsabilità dei propri affari,

    ora, noi, il governo della Rhodesia, dichiariamo qui:

    che è un fatto storico indiscutibile e accertato che sin dal 1923 il governo della Rhodesia ha esercitato i poteri di autogoverno ed è stato responsabile del progresso, dello sviluppo e del benessere del suo popolo;

    che il popolo della Rhodesia è stato testimone di un processo distruttivo nei confronti di quelle norme sulle quali è stata eretta la civiltà in un paese primitivo; che ha visto i princìpi della democrazia occidentale, la responsabilità di governo e gli standard morali crollare dappertutto,e nonostante questo è rimasto saldo;

    che il popolo della Rhodesia sostiene pienamente le richieste di indipendenza sovrana avanazate dal proprio governo, ma assiste al continuo rifiuto da parte del governo del Regno Unito di dare ascolto alle sue preghiere;

    che il governo del Regno Unito ha con questo dimostrato di non essere pronto a garantire l’indipedenza sovrana della Rhodesia in termini accettabili per il popolo della Rhodesia, persistendo dunque a conservare una giurisdizione illegittima sulla Rhodesia, ostacolando le leggi e le conclusioni di trattati con altri Stati e la conduzioni di affari con altre nazioni, e rifiutando l’assenso a leggi necessarie al bene pubblico; tutto questo a detrimento di un futuro di apce, prosperità e buon governo per la Rhodesia;

    che il governo della Rhodesia ha per lungo tempo negoziato con pazienza e buona fede con il governo del Regno Unito al fine di rimuovere le restrizioni ancora in vigore sul popolo della Rhodesia e garantire a questo indipendenza sovrana;

    che, nella convinzione che il temporeggiamento e il rinvio colpiscano e feriscano la vita più profonda della nazione, il governo della Rhodesia considera essenziale che la Rhodesia raggiunga senza mora l’indipedenza sovrana, la giustezza della quale è al di là di ogni dubbio;

    dunque noi, il governo della Rhodesia, in umile sottomissione al Dio onnipotente che vigila sui destini delle nazioni, consapevole del fatto che il popolo della Rhodesia ha sempre dato prova di lealtà e devozione incrollabili a Sua Maestà la Regina, pregando con sincerità affinchè noi e il nostro popolo non siamo ostacolati nella nostra determinazione di continuare a esercitare il nostro indubitabile diritto a dimostrare la medesima lealtà e devozione, e cercando di promuovere il bene comune in modo che la dignità e la libertà di tutti gli uomini siano assicurate, con questa proclamzione adottiamo, emaniamo e diamo al popolo della Rhodesia la Costituzione quivi annessa.

    Dio salvi la Regina.

    Dato nelle nostre mani a Salisbury, questo undicesimo giorno di novembre dell’Anno di Nostro Signore millenovecento e sessantacinque.”


    ------------------------------------------------------------------------------
    Fonte: Stefano Andreani - Breve Storia della Rhodesia (1965-80) - Edizioni Simple, 2012; pag.34-36
    Breve storia della Rhodesia (1965-1980) - Andreani Stefano - Simple - Libro - Libreria Universitaria - 9788862594684
    Breve storia della Rhodesia | EDIZIONI SIMPLE

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