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  1. #1
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    Predefinito I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Apro ufficialmente il thread della I seduta del Senato dedicato al tema della Sanità.

    La seduta sarà ufficialmente aperta a partire dalle ore ore 21.00 di stasera.

  2. #2
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Sulla sanità ritengo che il Senato abbia varato un ottima legge nella prima legislatura migliorata nella seconda legislatura.
    miglioramenti naturalmente sono sempre possibili ma il testo base di partenza secondo l'opinione del nostro gruppo è bene che rimanga l'attuale legge sulla sanità

    LEGGE UNICA SULLE QUESTIONI SANITARIE

    PREAMBOLO
    La maggioranza di Governo ritiene positivo l'impianto dell'attuale legge sulla Sanità approvata nella prima legislatura che porta la firma dei senatori C@scista ed Occidentale.
    Essa comunque crede opportuno integrare alcune modifiche al testo originario, per affrontare e risolvere i problemi che gli aspetti non trattati dalla Legge C@scista- Occidentale.
    Il testo delle modifiche ritenute opportune, originariamente contenuto in un apposito DDL presentato dal relatore di maggioranza Sen. SteCompagno e’ stato integrato con quello dell’articolato di legge originario.
    Il testo finale steso dai senatori C@scista e Occidentale tratterà unicamente degli aspetti organizzativi (finanziamenti, problemi connessi alla malasanità, questioni riguardanti l’assistenza sanitaria)
    Testo della Legge Unica in Materia di Questioni Sanitarie
    Relatori
    Sen. C@scista
    Sen. Occidentale
    Sen. Min. SteCompagno

    ARTICOLO INTRODUTTIVO

    Del Finanziamento della Sanita’ Pubblica e del Sistema Sanitario

    Al momento presente, oltre un quarto della spesa sanitaria totale in Italia (per la precisione il 26.4%) è posta in carico delle famiglie attraverso l’imposizione di ticket, la sottrazione dal prontuario nazionale di prestazioni non riconosciute, la fornitura di servizi sotto forma di prestazioni private, l’introduzione di forme di assicurazioni facoltative ed integrative.

    La quota pubblica, precedentemente finanziata attraverso le imposte per quanto riguardava la quota spettante ai dipendenti e con il contributo sanitario per autonomi ed indipendenti, viene oggi finanziata per un 50% circa tramite l’ IRAP, imposta regionale intesa alla sua nascita come forma embrionale di federalismo fiscale.

    Stante il fatto (unico nell’occidente) che l'IRAP viene pagata al 100% dalle imprese, il Senato approva quanto segue.


    ARTICOLO PRIMO

    Della Forma e Struttura del Sistema Sanitario

    Comma 1
    Il finanziamento della sanità rimane prevalentemente pubblico.

    Comma 2
    Il finanziamento della spesa sanitaria basato sull'IRAP non potra’ eccedere il 40% del finanziamento pubblico della sanità.

    Il finanziamento potra’ essere integrato tramite:
    1
    l’împosizione di ticket,
    2
    la fornitura di prestazioni private,
    3
    l’esclusione dal prontuario nazionale di prestazioni non piu’ concesse,
    4
    l’introduzione di forme di assicurazione facoltative.

    Il tutto in misura non eccedente il 25% del finanziamento complessivo.

    Comma 3 Unies
    In considerazione dello stato di crisi in cui versano le casse pubbliche e i crescenti e accertati ammanchi derivanti dall’abuso di questo metodo:

    Sono abrogati con effetto immediato a partire dal momento dell'approvazione della presente legge tutti i finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia e di qualsiasi natura alle cliniche private.

    Comma 3 Bis
    I fondi ottenuti dal risparmio derivato dall'applicazione del comma precedente saranno destinati a misure di finanziamento ulteriore per la sanità pubblica e alla concessione di fondi alla ricerca in campo medico.
    Una parte dei fondi risparmiati, non inferiore al terzo del totale, verra’ invece destinato alla riduzione dei ticket imposti ai cittadini su prestazioni e farmaci, con particolare attenzione ad anziani e pensionati.

    Comma 4 Unies

    Il Parlamento si assumera’ l'impegno di tutelare il principio che stabilisce la natura universale della sanita’ pubblica.
    La legge vigente prevede in tale direzione un veto assoluto alla discussione o alla messa in votazione di leggi o regolamenti contrari al principio stesso.


    ARTICOLO SECONDO

    Norme in Materia di Riorganizzazione della Sanita’ Pubblica e Razionalizzazione della stessa.

    Comma Primo
    Ogni regione dovra’ articolare le proprie ASL in numero pari alle province di cui si componeva prima della soppressione delle stesse.
    In tal modo sara’ possibile dare una chiara definizione all’articolazione delle strutture amministrative periferiche della Regione stessa, in campo sanitario.

    Comma Secondo
    Viene fatto assoluto divieto di creare nuove ASL un numero di ASL superiore a tale limite, eccedenti il numero stabilito nel comma precedente.

    Comma Terzo Unies

    Ad ogni regione (o all’ ente amministrativo che dovesse in futuro prenderne il posto) farà capo una singola Direzione Esecutiva ed Amministrativa per l’ approvvigionamento dei medicinali e dei presidi sanitari.

    Tale Direzione verra’ sottoposta ad un controllo annuale dei rendiconti e delle spese.

    Comma Terzo Bis

    Nel quadro della riorganizzazione delle direzioni amministrative, viene istituito l'archivio globale delle prenotazioni online, organizzato su base regionale.
    Sarà possibile tramite l'apposito sito prenotarsi gratuitamente per qualsiasi tipo di visita.

    Comma Terzo Ter

    Si invitano le regioni a consentire, avviare e finanziare progetti pilota tesi a sostenere nuove terapie sanitarie, sul modello adottato dalle Regioni Toscana e Puglia.

    Comma Terzo Quater

    Nella categoria delle nuove terapie rientra l'uso sanitario della cannabis, per la quale dovra’ essere steso un apposito regolamento di somministrazione con adeguata sorveglianza e certificazione.


    Comma Quarto Unies

    Qualsiasi struttura sanitaria, laddove ci siano sospetti di violazione circa le norme vigenti per la sicurezza e la salute dei cittadini può essere chiusa per tutta la durata degli accertamenti necessari.

    Comma Quarto Bis

    Laddove gli accertamenti portino ad una sentenza di condanna nei confronti di suoi dipendenti per violazione delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini la struttura sanitaria verra’ chiusa sin quando non sia stato posto rimedio alle mancanze e non sia stato effettuato un accertamento dettagliato.



    Comma Quarto Ter

    Per i reati previsti in capo al comma precedente, in conseguenza di sentenze definitiva, sara’ previsto l'obbligo di pene accessorie, stanti
    nell'arresto per un periodo di anni 5 minimo.

    Comma Quarto Quater

    Viene altresì fatto obbligo alle strutture sanitarie il licenziamento dei dipendenti con funzioni mediche laddove venga accertato al di là di ogni dubbio che i predetti dipendenti svolgano esercizio non autorizzato della professione medica, sia presso altre strutture pubbliche sia presso strutture private.
    Viene ovviamente fatta eccezione a tale obbligo nei confronti dei dipendenti presso strutture pubbliche (o private) che abbiano un contratto rientrante in categorie speciali o abbiano richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni.

    ARTICOLO TERZO
    Norme in materia di selezione dei dirigenti e primari delle Aziende Sanitarie

    Comma Primo Unies

    Il ruolo di primario o dirigente amministrativo di ASL diviene incompatibile con quello di professore associato o ordinario presso qualsiasi facolta' universitaria italiana sia essa pubblica o privata.

    Ai Primari viene comunque garantita la carica di professore aggiunto, con la correlata possibilita' di svolgere funzioni di insegnamento, retribuite in base alle ore di insegnamento sulla base dei correnti tassi di mercato.

    Comma Primo Bis
    Non è consentito l'esercizio contemporaneo di attività sanitaria pubblica e privata da parte dei primari lasciando però una forma di finanziamento pubblico alla sanità privata a condizione che sia esercitata non in contemporanea a quella pubblica.


    Comma Secondo
    Dirigenti e primari delle unità sanitarie potranno essere selezionati solo tramite un concorso pubblico in cui la selezione è basato sulla loro precedente esperienza e su un esame orale.

    Comma Terzo
    la commissione che procede al concorso non puo essere nominata dalla regione ma è composta per metà dai primari attuali dell'unita sanitaria locale a cui il personale da selezionare è destinato e per metà da primari di un'unità sanitaria locale di un'altra provincia non confinante.



    ARTICOLO QUARTO
    Norme in Materia di Razionalizzazione e Semplificazione delle Strutture Ospedaliere

    Comma Primo

    Articolo 9
    I piccoli ospedali (vengono considerati tali quelli con un'utenza limitata a 20 mila cittadini) dovranno essere chiusi o dovranno fondersi tra loro per crearne uno unico con un'utenza di almeno 50mila persone .
    piccoli ospedali destinati alla chiusura potranno però riconvertirsi in cliniche private o case di riposo.

    Comma Secondo
    Saranno previsti incentivi tesi ad aumentare l'efficienza delle liste di attesa negli ospedali.
    Il 20% del finanziamento generale verra’ erogato in conseguenza di questa norma solo se l’ ospedale destinarlo del finanziamento stesso dimostrerà di aver reso il sistema delle liste di attesa piu’ rapido di almeno il 30% rispetto all'anno precedente.

    Comma Terzo
    Nel quadro delle misure tese a razionalizzare e snellire le procedure di approvvigionamento delle strutture sanitarie pubbliche, viene fatto obbligo alle stesse di utilizzare i farmaci generici, stabilendo legami continuativi con i produttori degli stessi.

    ARTICOLO QUINTO
    Il Senato di Pir in tema di Aborto recepisce i contenuti della legge italiana n. 194 del 22 maggio 1978

    ARTICOLO ULTIMO
    Norme in Materia di Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)


    Diritto di Iscrizione

    -) l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e' diritto di tutti i cittadini Italiani, cittadini UE residenti in Italia, cittadini extra-UE residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno, sia esso per motivi famigliari, di lavoro, o umanitari.

    Modalità d' iscrizione.

    -) l'iscrizione al SSN avviene in automatico al momento di registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza. Al momento della registrazione viene rilasciata una tessera sanitaria temporanea rilasciata per una durata non superiore ai 60 giorni. Durante i 60 giorni il Comune e l'Asl sono obbligati a effetturare gli opportuni controlli e a rilasciare una tessera sanitaria definitiva. Lo sforamento dei 60 giorni comporta possibili sanzioni amministrative da stabilirsi in sede opportuna. Nel caso in cui dai controlli emergesse qualche irregolarita' circa la posizione del cittadino nel Comune in questione, e' obbligatoria la segnalazione alle autorita' competenti, e inoltre viene sospesa con effetto immediato la tessera sanitaria.

    Diritto di Distaccarsi dal Servizio Sanitario Nazionale

    -) E' consentito distaccarsi dal SSN da parte di cittadini che ne facciano opportuna richiesta al Comune di residenza. Tale rinuncia deve essere effettuata in forma esplicita tramite la compilazione di apposita modulistica. La rinuncia viene accettata in maniera automatica per cittadini che presentino evidenza di simile copertura sanitaria su strutture private attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative. In assenza di copertura alternativa al Cittadino e' consentito rivolgersi, in seconda istanza, ad autorita' amministrative, che sono obbligate a informare il cittadino circa i rischi della propria scelta prima di procedere con l'accettazione della domanda. Con la rinuncia il Cittadino viene espunto dalle liste sanitarie e la sua tessera sanitaria viene ritirata.

    Disposizioni Transitorie sulla Riorganizzazione Delle Strutture e dei Servizi.

    I
    In previsione della chiusura degli ospedali con insufficiente bacino di utenza saranno istituiti per il periodo necessario a far fronte all’emergenza generata da tali chiusure specifici centralini locali tesi ad alleggerire le difficolta’ che l’utenza dovra’ subire nel periodo dei trasferimenti in altra sede dei servizi dedicati nelle aree di residenza.

    Tale periodo di emergenza non dovra’ superare il tempo limite di due anni, ad evitare la creazione di situazioni incancrenite.

    Il personale di tali centralini verra’ poi riassorbito all’interno delle direzioni generali dei nuovi servizi unificati di Call Center previsti dalla legge.


    Per garantire il mantenimento dei servizi di Pronto Soccorso Generale, specie nelle regioni con problematiche di aree di difficile accesso o difficile gestione (Aree Montane o scarsamente popolate, poste ai confini delle regioni o delle nuove ASL ”provinciali” ) la legge prevede tre differenti possibili soluzioni:

    1
    La Soppressione di ogni altro servizio ospedaliero e il mantenimento di un servizio di ER all’interno delle strutture modificate in centri sanitari (Strutture per Anziani, Centri Analisi Decentrat, ecc.ecc.)

    2
    La Costituzione di Pronto Soccorsi Locali, di nuova concezione, sul modello Inglese e Americano, gestiti da cooperative di medici o dalle autorita’ locali con regolare connessione con gli Ospedali Cittadini Maggiori.

    3
    Il Rafforzamento dei Centri di Elisoccorso per rendere piu’ veloci i servizi tra una localita’ e l’altra sul modello Bavarese e Tirolese, forse il piu’ adatto per le aree montane delle Alpi e degli Appennini nostrani,.

    II
    Disposizioni in tema di risoluzione e modifica dei contratti con strutture private convenzionate.

    1
    In conseguenza della legge presentata, tutte le convenzioni e gli accordi presi con strutture private convenzionate, senza differenze specifiche riguardanti la loro ubicazione in regioni a statuto speciale,vengono a trovarsi decadute per rescissione entro il tempo massimo di un anno dalla firma della legge.

    2
    Come stabilito dalla legge, agli ex concessionari viene concesso un anno di pagamenti come indennizzo nel caso che il contratto residuo superasse l’annualita’.

    3
    Se si rendessero necessari nuovi accordi in convenzione con strutture private per concedere servizi, essi non dovranno superare il termine massimo di anni due, invece dei cinque attuali.

    4
    Le eventuali strutture private convenzionate verranno sottoposte agli stessi controlli imposti a quelle inserite nel nuovo Sistema Sanitario Pubblico.

    Il Presidente promulga,

    MANFR
    Ultima modifica di C@scista; 10-04-12 alle 21:52

  3. #3
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Mi associo anche qui alle considerazioni di C@scista.
    Personalmente abrogherei il seguente articolo:

    ARTICOLO QUINTO
    Il Senato di Pir in tema di Aborto recepisce i contenuti della legge italiana n. 194 del 22 maggio 1978
    ma mi rendo conto che sul tema aborto è impossibile trovare una maggioranza abolizionista.
    Per aspera ad astra

  4. #4
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Abolizione della 194? Assolutamente contrario, ovviamente.
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  5. #5
    gufo
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Negli ultimi anni i dati evidenziano una crescita delle inefficienze nel settore sanitario, imputabile alle maggiori aspettative di intervento del governo centrale per ripianare i deficit sanitari. Il decentramento territoriale di funzioni può migliorare l’efficienza del sistema solo se si realizza uno stretto collegamento tra la spesa e le responsabilità della sua copertura. Al decentramento della spesa non hanno fatto ancora seguito un'autonomia di prelievo sufficientemente ampia, criteri trasparenti e sistematici di perequazione, vincoli efficaci all'assunzione di debiti. Non è questo il momento di discutere i primi due punti, mentre per quanto riguarda il terzo qualcosa si può fare, per esempio vietando che i Fondi per le Aree Sottoutilizzate possano essere usati per ripianare i deficit sanitari regionali. Se il governo centrale si impegnasse credibilmente rafforzerebbe i disincentivi per gli enti con cronici disavanzi sanitari.

    C'è un'altra questione, che però essendo molto tecnica penso sia meglio enunciare solo in linea di principio. Il ministero della salute ha elaborato un gruppo sperimentale di indicatori di qualità, efficienza e appropriatezza del servizio definiti a livello regionale e di singolo ospedale o azienda sanitaria. Le regioni devono essere incoraggiate ad adottarli e ad usarli per commisurare la loro spesa.

  6. #6
    Pasdar
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Come punto di partenza abrogherei l'art. 2 comma 3 Quater e indico, nell'ambito della dislocazione territoriale, un'attenzione maggiore alle aree ad alta densità urbana.

    Citazione Originariamente Scritto da olivo Visualizza Messaggio
    Negli ultimi anni i dati evidenziano una crescita delle inefficienze nel settore sanitario, imputabile alle maggiori aspettative di intervento del governo centrale per ripianare i deficit sanitari. Il decentramento territoriale di funzioni può migliorare l’efficienza del sistema solo se si realizza uno stretto collegamento tra la spesa e le responsabilità della sua copertura. Al decentramento della spesa non hanno fatto ancora seguito un'autonomia di prelievo sufficientemente ampia, criteri trasparenti e sistematici di perequazione, vincoli efficaci all'assunzione di debiti. Non è questo il momento di discutere i primi due punti, mentre per quanto riguarda il terzo qualcosa si può fare, per esempio vietando che i Fondi per le Aree Sottoutilizzate possano essere usati per ripianare i deficit sanitari regionali. Se il governo centrale si impegnasse credibilmente rafforzerebbe i disincentivi per gli enti con cronici disavanzi sanitari.
    I FAS attuali sono cofinanziati anche dall'UE. Propongo che, accanto al divieto di utilizzo del FAS, venga inserita però la possibilità di stornare una quota dei fondi dell'obiettivo 3 verso i deficit sanitari.

    C'è un'altra questione, che però essendo molto tecnica penso sia meglio enunciare solo in linea di principio. Il ministero della salute ha elaborato un gruppo sperimentale di indicatori di qualità, efficienza e appropriatezza del servizio definiti a livello regionale e di singolo ospedale o azienda sanitaria. Le regioni devono essere incoraggiate ad adottarli e ad usarli per commisurare la loro spesa.
    Si può imporre uno standard, si può introdurre un sistema di benchmarking, si possono fare molte cose, anche rimanendo fuori dal dettaglio tecnico. Hai qualche idea dettagliata?
    «Non ti fidar di me se il cuor ti manca».

    Identità; Comunità; Partecipazione.

  7. #7
    Super Troll
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Citazione Originariamente Scritto da olivo Visualizza Messaggio
    Negli ultimi anni i dati evidenziano una crescita delle inefficienze nel settore sanitario, imputabile alle maggiori aspettative di intervento del governo centrale per ripianare i deficit sanitari. Il decentramento territoriale di funzioni può migliorare l’efficienza del sistema solo se si realizza uno stretto collegamento tra la spesa e le responsabilità della sua copertura. Al decentramento della spesa non hanno fatto ancora seguito un'autonomia di prelievo sufficientemente ampia, criteri trasparenti e sistematici di perequazione, vincoli efficaci all'assunzione di debiti. Non è questo il momento di discutere i primi due punti, mentre per quanto riguarda il terzo qualcosa si può fare, per esempio vietando che i Fondi per le Aree Sottoutilizzate possano essere usati per ripianare i deficit sanitari regionali. Se il governo centrale si impegnasse credibilmente rafforzerebbe i disincentivi per gli enti con cronici disavanzi sanitari.

    .
    Attenzione però non va dimenticato che il sistema di finanziamento dei servizi pubblici , a partire da quello della Sanità. è stato totalmente rivoluzionato da quiesto senato nella scorsa legislatura con l'introduzione del federalismo fiscale
    Legge Haxel C@scista N.20 sul FEDERALISMO

    Presentazione ed enunciazione degli intenti
    Sempre più c'è un bisogno di concedere agli enti locali dei poteri amministrativi e legislativi , per gestire al meglio tutte quelle attività che lo Stato da solo avrebbe difficoltà a gestire, in particolar modo il fedferalismo fiscale può essere davvero un arma che metta in ordine i conti degli enti locali, evitando sprechi e abusi, ma sopratutto che questi soldi possano davvero contribuire a uno sviluppo economico e sociale dei cittadini presenti in una determinata località. Punto fondamentale e base del federalismo deve però essere il comune e solo successivamente la regione perchè in Italia la vera unità politico amministrativa veramente viva perchè realmente sentita dai cittadini non è la regione (in fondo esistente da solo poco piu di un secolo) o l'ancora piu artificiosa provincia ma il comune entità esistente da secoli e in cui davvero il cittadino della strada si riconosce e che sente propria.
    Dal punto di vista legislativo invece potenzierei la competenza delle leggi regionali e limitatamente al territorio comunale anche la competenza dei regolamenti comunali.

    Proposte
    Articolo 1
    lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

    gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
    la cittadinanza federale;
    la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
    il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
    l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
    le ferrovie federali e il traffico aereo;
    il sistema postale e le telecomunicazioni;
    lo stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
    la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
    la collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle questioni relative:
    alla polizia criminale;
    alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una Regione (tutela della Costituzione);
    alla difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali dell'Italia, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
    la statistica per scopi federale
    Articolo 2
    La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

    il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
    lo stato civile;
    il diritto di riunione e di associazione;
    il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
    a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
    la protezione del patrimonio culturale italiano da ogni trasferimento all'estero;
    i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
    l'assistenza pubblica;
    la cittadinanza nelle Regioni;
    i danni di guerra e il risarcimento;
    l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
    a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
    la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
    a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
    il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
    la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
    Articolo 3
    il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
    la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
    il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
    i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
    le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
    a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
    la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
    la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
    il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
    le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
    la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.

    La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato

    II
    articolo 4
    le provincie e le comunità montane sono soppresse e tutte le competenze esercitate finora dalle provincie (in particolare in tema di trasporti edilizia scolastica e viabilità) passano alle regioni ed ai comuni.
    La soppressione delle provincie non si applica alle provincie autonome

    Articolo 5
    Per i comuni per i comuni con meno di 10000 abitanti è obbligatorio costituire un consorzio su determinati servizi (polizia locale, nettezza urbana, edilizia pubblica, e riscossione delle imposte)

    Articolo 6
    i comuni assumono la competenza di riscuotere tutte le imposte dello Stato Italiano e il cittadio versa direttamente agli uffici del comune le imposte di ogni tipo

    articolo 7
    il 40% delle imposte raccolte rimane a disposizione del comune che lo ha raccolto e viene utlizzato dal Comune per i servizi del territorio comunale.

    Articolo 8
    il restante 60% viene versato dal Comune alla regione

    Articolo 9
    le regioni trattengono presso di se il 20 per cento delle tasse ricevute dai comuni utilizzandole in parte per perequare le differenze economiche tra i vari comuni della regione (distribuendone una parte ai comuni meno ricchi della regione) e nella restante parte per le finalità (in particolare sanità e strade) perseguibili solo a livello regionale .Il fondo perequativo regionale Viene deciso dalla regione sulla base dei bilanci annuali dei comuni assegnando ai comuni che risulteranno aver raccolto meno fondi rispetto alla media dei comuni della regione una parte delle tasse destinate alla regione.

    Articolo 10
    Il resto delle tasse ricevute dai comuni viene ceduto dalle rgioni allo stato centrale per le finalità nazionali (difesa giustizia politica estera pensioni ecc).

    Articolo 11
    lo stato nazionale creerà con i fondi che gli arrivano in "terza battuta" (dai comuni dopo essere passati dalle regioni) un fondo perequativo nazionale tra le regioni. L'entità del fondo di perequazione interregionale viene decisa ogni tre anni dalla conferenza regionale stato - regioni . La decione puo anche essere presa a maggioranza nella conferenza nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità.il ricorso al fondo di perequazione nazionale interregionale non puo' essere chiesto nella conferenza stato regioni dalle regioni che abbiano superato di oltre il 6% i costi standard della spesa regionale per amministrazione viabilità rifiuti sanità stato sociale gestiti a livello regionale .Tale fondo può essere usato solo per integrare i mancati fondi nei capitolati riguardanti la scuola, la sanità ed i trasporti locali.La sola eccezioni a questo vincolo è prevista per le regioni i cui costi sono addirittura migliori della media nazionale dellle regioni. Tali regioni potranno utilizzare il fondo perequativo nazionale mettendo a bilancio un 1% in più da dedicare alla ricerca scientifica. Accanto al fondo di perequazione (che ha un chiaro scopo extra-ordinario) lo Stato si impegna a stanziare risorse per un fondo parallelo destinato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico a quelle Regioni che nel lungo periodo riescono a raggiungere l'obiettivo dei costi standard e i piani di rientro nel bilancio, sotto forma di incentivo verso le classi dirigenti all'impegno per il risanamento, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno
    I costi standard della spesa regionale consistono nella media nazionale annua della spesa di tutte le regioni italiane.

    Articolo 12
    Ove gli importi frutto della tassazione destinata allo Stato Centrale per coprire i costi dello Stato Sociale si rivelassero inferiori alle necessita' stabilite, le eccedenze verranno destinate alla costituzione di due appositi fondi, uno creato per fare da riserva finanziaria per fare fronte alle improvvise necessita' delle istituzioni locali, l'altro invece finalizzato ad abbattere le aliquote di tassazione.
    Articolo 13
    Qualora la tassazione destinata allo Stato Centrale non fosse sufficiente a coprire i costi dello Stato Sociale (in particolar modo Pensioni, Sussidi, Cassa Integrazione, Assegni sociali e familiari ecc...), le percentuali andranno rimodulate al ribasso provocando un minore gettito a Comuni e Regioni e favorendo maggiori entrate allo Stato centrale
    art.14
    Il Presidente della Regione divide la sua regione in Enti per la Sostenibilità Energetica, che possono coprire anche l'intero territorio regionale, di cui nomina i presidenti. Ogni Ente si occupa di garantire l'indipendenza energetica della sua area mediante le energie rinnovabili. Le regioni possono collaborare l'una con l'altra, aprendo tavoli bilaterali o multilaterali nell'ottica di ottimizzare la produzione energetica rinnovabile nel territorio nazionale

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
    Ultima modifica di C@scista; 11-04-12 alle 17:45

  8. #8
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Come scriveva il senatore C@scista il testo unico sulla Sanità approvato nella scorsa legislatura è ottimo, non penso abbia bisogno di particolari modifiche.
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
    UN NO COSTITUENTE PER LA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUSTERITA'
    http://www.sinistraitaliana.si/ - http://www.noidiciamono.it/

  9. #9
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Citazione Originariamente Scritto da Defender Visualizza Messaggio
    I FAS attuali sono cofinanziati anche dall'UE. Propongo che, accanto al divieto di utilizzo del FAS, venga inserita però la possibilità di stornare una quota dei fondi dell'obiettivo 3 verso i deficit sanitari.
    Non mi sembra coerente con l'obiettivo di scoraggiare l'accumulo del deficit togliere un fondo e autorizzarne un altro, semplicemente il sistema dovrebbe essere sostenibile.

    Citazione Originariamente Scritto da Defender Visualizza Messaggio
    Si può imporre uno standard, si può introdurre un sistema di benchmarking, si possono fare molte cose, anche rimanendo fuori dal dettaglio tecnico. Hai qualche idea dettagliata?
    Individuare quelle cose secondo me è già troppo tecnico, credo che dovremmo limitarci al principio, individuare in che modo e a che livello penso che non sia compito nostro.

    Comunque visto che ci sono dei riscontri più o meno positivi unirò queste due proposte in una p.d.l.

  10. #10
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    Predefinito Re: I Seduta del Senato, III Legislatura, Tema della Sanità - dibattito

    Citazione Originariamente Scritto da SteCompagno Visualizza Messaggio
    Come scriveva il senatore C@scista il testo unico sulla Sanità approvato nella scorsa legislatura è ottimo, non penso abbia bisogno di particolari modifiche.
    In effetti non vedo il bisogno di legiferare nuovamente sull'argomento della Sanità.
    La Vita è troppo breve per non essere Italiani!

 

 
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