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    Predefinito Regolamento Commissione Affari Costituzionali

    REGOLAMENTO COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI


    Art. 1

    La Commissione è presieduta di norma dal Presidente, e quando questi è assente o impossibilitato, dal Vice-Presidente.
    Il Vice-Presidente è nominato tra i Commissari a discrezione del Presidente.


    Art. 2

    Il Presidente mantiene l'ordine delle sedute. Egli ha il compito di favorire le trattative fra i Commissari al fine di pervenire ad un accordo condiviso sulle proposte di legge costituzionali.


    Art. 3

    Ogni commissario ha il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute. Il Commissario che non partecipa ai lavori per più di 30 giorni consecutivi senza alcuna giustificazione è dichiarato decaduto dal Presidente, che informa immediatamente il Gruppo di riferimento per la sostituzione.
    Restano fermi gli altri motivi di decadenza previsti dalla Costituzione.


    Art. 4

    Le sedute sono convocate sulla base di un Ordine del Giorno redatto dal Presidente, il quale tiene conto delle proposte di legge e degli altri affari da esaminare.


    Art. 5

    Le proposte di legge costituzionale devono essere pubblicate in una apposito thread ufficiale aperto dal Presidente all'inizio di ogni Legislatura. Il Presidente accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Costituzione, ovvero la sottoscrizione della proposta da parte di almeno 6 senatori.


    Art. 6

    La Commissione può esaminare e ratificare con eventuali osservazioni non vincolanti i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente di PIR che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali. E' fatto salvo il diritto della Corte Costituzionale, previo ricorso, di giudicare sulla liceità e la costituzionalità di tali atti secondo le norme in vigore.


    Art. 7

    Le sedute si dividono in una fase di discussione e in una fase di votazione.
    La discussione dura di norma 5 giorni, ma può essere prorogata a discrezione del Presidente al fine di garantire un dibattito ponderato sulle proposte di legge e gli altri affari che sono all'attenzione della Commissione. Il Presidente ha in ogni caso il dovere di chiudere la fase di discussione nel momento in cui risulta palese che si è formata una maggioranza sufficiente per l'approvazione di una proposta, o che non è possibile addivenire ad un accordo fra i commissari nonostante le trattative.


    Art. 8

    Ogni Commissario ha il diritto di svolgere delle osservazioni e di presentare degli emendamenti. Se non è possibile addivenire ad un accordo condiviso sugli emendamenti, ovvero se un commissario lo richiede in modo ufficiale, gli emendamenti non accolti nel testo della proposta di legge sono posti comunque ai voti prima della votazione finale.


    Art. 9

    Le fasi di votazione degli eventuali emendamenti e del testo finale della proposta di legge durano rispettivamente 48 ore.
    Gli emendamenti e il testo finale sono approvati secondo i requisiti previsti dall'art. 67 della Costituzione, ovvero in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato.
    Il Presidente compila la scheda di voto e proclama i risultati in modo chiaro e comprensibile.
    Il testo approvato viene subito trasmesso al Presidente del Senato.


    Art. 10

    Se l'operato del Presidente della Commissione è sospetto di incostituzionalità o di violazione del presente Regolamento, egli per mezzo della denuncia di un qualsiasi Commissario è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte potrà ammonirlo con una censura costituzionale e annullare gli atti che violano Costituzione e Regolamento.
    Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte.
    In caso di grave violazione delle leggi la Corte può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai giudici.


    Art. 11

    Modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza semplice dalla Commissione.


    Art. 12

    Il presente Regolamento richiama nella sua appendice tutti gli articoli della Costituzione che disciplinano la Commissione.



    APPENDICE


    Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali


    Art. 62

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.


    Art. 63

    I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.


    Art. 64

    La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
    I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
    Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
    Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.


    Art. 65

    Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.


    Art. 66

    Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.


    Art. 67

    I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 63 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
    Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
    Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
    Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
    In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 28-04-12 alle 18:49
    Per aspera ad astra

 

 

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