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  1. #1
    controrivoluzione
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    Predefinito Associazione Legittimistica Italica

    Vagando sul web, ho trovato il blog di un'associazione monarchica legittimista, le finalità per cui è nata e per cui si batte mi sono apparse sin da subito reali e anche di una certa importanza.

    Associazione legittimista Italica

    In particolare mi ha colpito il progetto teso a studiare le possibilità di costituire una monarchia adatta a quelli che sono i tempi contingenti, anche e soprattutto da un punto di vista giuridico. Di seguito riporterò le tesi in cui si snocciola. Cosa ne pensate?


    Premesse:

    Il progetto politico che mi accingo a illustrare, in questi articoli, è il frutto di accurate ricerche e studi svolti in campo giuridico e istituzionale.In questi articoli verranno esposte le basi di una Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo , con dettagliate spiegazioni su ogni componente e caratteristica che la contradistinguono, sia dalla Monarchia assoluta che dalla Monarchia Costituzionale/liberale, entrambe caratterizzate da errori più o meno grandi.


    Il Sovrano:

    Il Sovrano(Imperatore-Re-Granduca-Duca-ecc...) dovrà tornare ad essere il punto chiave, il cardine, dello Stato. Oggi quello che rimane delle Monarchie è solo un pallido ricordo dei fasti e delle glorie del passato, un passato in cui, prima di cadere negli errori dell'epoca moderna, la Monarchia rifletteva in terra l'ordine sociale che la religione Cristiana aveva infuso per opera della provvidenza nei Sovrani, i quali, rispettavano i loro popoli dedicando gran parte della loro vita al benessere di quest'ultimo , consapevoli del fatto che le fondamenta in cui affonda e si regge lo Stato sono stabili e forti solo se il popolo è felice e prospero. Tale dottrina andò scemando sia durante le Monarchie assolute che cadevano nell'errore dell'accentramento politico, sia,in maniera peggiore, nelle Monarchie Costituzionali/Parlamentari dove l'accentramento persiste in modo più accentuato, e lo Stato viene fortemente laicizzato e le istituzioni si basano su ordinamenti di matrice Borghese e atea valendo solamente da strumenti per il guadagno di una cerchia assai ristretta di individui facenti parte della media e alta Borghesia e dove, per l'appunto, il Sovrano è relegato allo stato di mero simbolo. Questa Monarchia "ibrida" odierna , che assomiglia molto a un Repubblica con Scettro e mantello, fin dalle sue prime apparizioni , ha mostrato i suoi grandi errori , dissacrando lo spirito stesso della Monarchia e dei suoi principi e ideali, e la sua immensa inutilità se ci si basa, soprattutto, sul bene totale dello Stato. Nell'ideario di Monarchia Tradizionale l'accento non è posto né sulla persona del Sovrano , né sulla dinastia, ma sulla Corona, situata al vertice della piramide delle istituzioni politiche, che deve essere cattolica, storica, sociale, responsabile, forale ed ereditaria. Cattolica significa che la Corona deve assoggettare la politica generale ai princìpi della morale cattolica, essere rigidamente fedele agli insegnamenti della Cattedra Romana e favorire in ogni modo quanto promuove l'instaurazione del Regno Sociale di Cristo; storica significa che è caratterizzata dal cumulo dei diritti storici sempre perfettamente identificabili; sociale significa che deve essere non assoluta ma limitata, anzitutto dalla coscienza cattolica, morale e religiosa del Sovrano , quindi dalle barriere giuridiche dei rappresentanti delle Province e dalle decisioni dei Parlamenti, o giunte, che rappresentano gli interessi regionali e nazionali; responsabile significa che non è accettata la distinzione fra regnare e governare, tipica delle monarchie costituzionali: nella Monarchia Tradizionale il Sovrano esercita personalmente il governo, aiutato dai Consigli della Corona o Consigli Reali, e risponde se lui o i suoi agenti non rispettano le regole dell'ordinamento giuridico di quello che si potrebbe chiamare "Stato sociale di diritto"; forale significa che il Sovrano esercita le sue facoltà di governo a norma dei diritti che storicamente e costituzionalmente gli competono in ognuno dei suoi domini; finalmente ereditaria vuol dire che, nella disputa fra legittimità di origine e legittimità di esercizio, se quest'ultima prevale sulla prima, non si rinuncia ad attribuire importanza anche al collegamento dinastico.
    Quindi il potere del sovrano in una Monarchia Tradizionale viene limitato, prima di ogni altra cosa, dalla coscienza Cattolica e poi dai vari rappresentanti delle Province e dai due Parlamenti che , nel caso in cui si trovassero in disaccordo su una scelta del Sovrano , possono opporsi a norma di legge. Tuttavia il Sovrano ha il potere di agire di "tasca propria" se gli organi rappresentativi non concedono in maggioranza la loro approvazione, per esempio, se il Sovrano propone l'utilizzo delle casse di Stato per un opera Pubblica o Privata ritenuta superflua o non adatta alla maggioranza del Parlamento e dei vari rappresentanti delle Province, il Sovrano può realizzare tale progetto utilizzando le risorse del suo appannaggio.
    In definitiva la figura del Sovrano acquista un importanza assai maggiore , e molto più concreta, rispetto alle Monarchie attuali, offrendo un garante per il popolo, il Sovrano, che è al servizio di esso senza essere condizionato da partiti di varia matrice.


    (Fine 1° parte)

    Associazione legittimista Italica: La Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo(Parte 1°): Il Sovrano
    Ultima modifica di GLADIUS; 11-05-12 alle 12:21

  2. #2
    controrivoluzione
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Stati Generali(Parlamenti)

    Gli Stati Generali, o Parlamenti, costituiscono una parte importante nella struttura giuridica dello Stato in cui vige una Monarchia Tradizionale. Essi però, a differenza dei Parlamenti odierni dove l'erronea dottrina della sovranità popolare concentra in essi un immenso e assai abusato potere rispetto al Sovrano che ne rimane pressoché privato, avranno potere limitato.
    Gli Stati Generali , o Parlamenti, sono articolati in due Camere:

    - la Camera Alta o "Regia" , eletta dal Sovrano.

    - la Camera Bassa o "Popolare", eletta a suffragio universale.


    La Camera Alta o "Regia" , eletta dal Sovrano, è composta da:

    Esponenti dell'alta Aristocrazia , Clero, alta Borghesia. Il numero dei Parlamentari in questa Camera non deve superare il numero di 100 seggi. La loro scelta da parte del Sovrano sarà dovuta all'influenza positiva che essi avranno sullo Stato, sulla fedeltà e la condotta, sui servigi offerti per il bene collettivo dello Stato. Si tratterà di investitori e finanziatori di imprese(alta Borghesia), proprietari di grosse estensioni di terreno(alta Aristocrazia) , ma anche di rappresentanti del Ministero dell'istruzione Pubblica(Clero). Il potere in mano alla Camera Alta è principalmente consultivo , essi proporranno al Sovrano una serie di proposte che, successivamente alla loro accurata analisi, verranno promosse o bocciate attraverso una decisione del Sovrano secondo norma di legge.Il Presidente della Camera Alta sarà eletto dal Sovrano tra i membri della sua famiglia e avrà il compito di dirigere le azioni della Camera e monitorarne la condotta generale. Essendo un tramite diretto con il Sovrano , egli riportera a quest'ultimo non solo la condotta generale ma anche eventuali migliorie da applicare all'organico della Camera stessa.
    Nella Camera Alta sono presenti i Ministri di Stato(Primo Ministro-Ministro delle finanze-Ministro della guerra-ecc...) nominati dal Sovrano.

    Numero delle riunioni

    La Camera Alta si riunirà in seduta una volta alla settimana in presenza del Sovrano e dei suoi consiglieri(eletti da quest'ultimo), i quali presidieranno la seduta. Generalmente queste sedute settimanali avranno lo scopo di tener aggiornato il Sovrano della situazione finanziaria dello Stato, dell'istruzione pubblica, della sanità, delle imprese , ma anche di eventuali sviluppi su nuove riforme.

    Durata del mandato

    Il mandato di un Parlamentare della Camera Alta è a vita fatta eccezione per una possibile cattiva condotta che porterebbe ad un immediato esonero del Parlamentare interessato e alla sua sostituzione. I Parlamentare della Camera Alta non riceveranno stipendio nel contesto Parlamentare, perché essi operano in settori che garantiscono loro un più che sufficiente guadagno(Imprenditoria, finanza, ecc...). Riceveranno una retribuzione base solo nei giorni di seduta congiunta o nei casi in cui le sedute Parlamentari avvengano al di fuori della norma. Possono essere soggetti, per merito, a onorificenze o donazioni in denaro o proprietà.

    La Camera Bassa o "Popolare", eletta a suffragio universale, è composta da:

    Un Rappresentante per ogni Provincia dello Stato di qualsiasi ceto sociale(livello di istruzione "Medie Superiori" obbligatorio).Il numero dei Parlamentari in questa Camera cambierà a seconda del numero di Province presenti. Ogni Rappresentante verra votato per via di un Plebiscito a suffragio universale tenuto in ogni Provincia dello Stato.Tale votazione si dividerà in due fasi, la prima a livello Comunale dove ogni candidato verrà votato in ogni Comune della Provincia, successivamente i candidati eletti verranno sottoposti ad una seconda e ultima votazione nella quale verrà designato il Rappresentante della Provincia. Ogni Rappresentante delle Province farà le veci della propria Provincia, elencandone i bisogni e la situazione in cui versa dinnanzi al Sovrano.Il potere in mano alla Camera Bassa è principalmente consultivo. Ogni Rappresentante di Provincia esporrà delle richieste al Sovrano che, dopo un'attenta analisi, le promuoverà o boccerà. Il Presidente della Camera Bassa sarà eletto dagli stessi membri e avrà il compito di portavoce generale e di tramite diretto con il Sovrano.

    Numero delle riunioni

    La Camera Bassa si riunirà in seduta una volta alla settimana in presenza del Sovrano e dei suoi consiglieri(eletti da quest'ultimo), i quali presidieranno la seduta. Generalmente queste sedute settimanali avranno lo scopo di tener aggiornato il Sovrano di eventuali mutamenti della situazione generale di ogni Provincia dello Stato.

    Durata del mandato

    Il mandato di un Parlamentare della Camera Bassa è della durata di due anni , fatta eccezione per una possibile cattiva condotta che porterebbe ad un immediato esonero del Parlamentare interessato e alla sua sostituzione. I Parlamentare della Camera Bassa riceveranno stipendio base mensile che sarà pari e non superiore allo stipendio di un cittadino medio , Riceveranno una retribuzione aggiuntiva solo nei giorni di seduta congiunta o nei casi in cui le sedute Parlamentari avvengano al di fuori della norma. Possono essere soggetti, per merito, a onorificenze, aumenti della durata del mandato, o donazioni in denaro e proprietà.

    Sessioni congiunte

    Gli Stati Generali siederanno in seduta congiunta almeno una volta all'anno fatta eccezione per fatti straordinari:Crisi internazionale, crisi economica, problemi sociali, guerra, infrazione delle leggi dello Stato da parte degli organi rappresentativi o del Sovrano.
    Inoltre gli Stati Generali verranno convocati dal Sovrano anche al di fuori delle cause sopra citate, nel caso in cui, per esempio, il Sovrano stesso debba consultare i Parlamenti per una sua scelta che potrebbe interessare le finanze dello Stato o i suoi abitanti.

    Limiti Istituzionali

    Le due Carte* (Sovrana e Parlamentare) Specificheranno i poteri in possesso del Sovrano e dei Parlamenti e i limiti ai quali dovranno tenere conto. Esse distinguono nettamente le prerogative del Sovrano e delle due Camere: Nessuna volontà Parlamentare potrà essere avallata se non vi è accordo tra le Camere e il Sovrano. Se il Sovrano decidesse di far passare una decisione che comporti l'uso diretto di risorse dello Stato senza il consenso unanime delle Camere , sarà possibilitato a farlo solamente utilizzando le proprie risorse finanziarie(appannaggio) senza intaccare le finanze dello Stato e prendendosi totalmente le responsabilità della propria azione.

    Nota:

    *Le due Carte(Sovrana e Parlamentare) sono due Statuti, separati dalla Carta dello Stato, che specificano strettamente i privilegi e i doveri/limiti del Sovrano e dei Parlamenti.

    Fine 2a parte

    Associazione legittimista Italica: La Monarchia tradizionale applicata al XXI° Secolo(Parte 2°): Stati Generali(Parlamenti)

  3. #3
    controrivoluzione
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Attenzione: La bozza Costituzionale esposta ,da qui in avanti, lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


    Disposizioni generali



    Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di costituzione con basi tradizionali .

    Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .

    Art. 3 – La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

    Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.

    Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

    Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.

    Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

    Art. 8 – La Carta garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.

    Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

    Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Senza una esplicita legge Sovrana non è permesso a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .

    Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

    Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
    In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per meriti dal Sovrano .

    Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

    Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.

    Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.

    Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

    Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.

    Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

    Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.

    Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.

    Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Le petizioni alle camere legislative possono farsi in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

    Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.

    Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

    Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

    Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

    In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

    Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.

    Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.

    Art 27 – La proprietà letteraria è garentita ed inviolabile entro i limiti e le ordinanze Sovrane .

    Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.

    Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.

    Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.

    Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

    La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

    Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.

    Associazione legittimista Italica: La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 1°).

  4. #4
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Che roba è? Un gioco di ruolo fantasy?
    L'arte di essere P.A.

  5. #5
    email non funzionante
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Pieralvise, è la coerenza di un movimento Monarchico legittimista che si distanzia anni luce dai movimenti pseudo-monarchici contaminati dallo spirito della Rivoluzione. In definitiva , per l'uomo con intelletto sufficiente per capire il buono oggettivo è una reale soluzione al degrado politico e sociale dell'ora presente. Per un cieco indottrinato alla politica Borghese è solo un fastidioso progetto di un regime che impediva il "parassitaggio" di certe classi nei confronti del popolo...

  6. #6
    de-elmettizzato.
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Citazione Originariamente Scritto da GLADIUS Visualizza Messaggio
    Attenzione: La bozza Costituzionale esposta ,da qui in avanti, lunge da contaminazioni liberali o da corruzione della dottrina legittimista e della tradizionale figura del Sovrano.


    Disposizioni generali



    Art. 1 – Lo Stato verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria dotata di costituzione con basi tradizionali .

    Art. 2 – La circoscrizione territoriale dello Stato rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legittimità confermata .

    Art. 3 – La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

    Art. 4 – Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento rappresentativo, composto di due camere, l’una di pari, l’altra rappresentanti delle Provincie.

    Art. 5 – Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

    Art. 6 – L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, e ciascuna delle due camere legislative è possibilitata ad esporre proposte di legge.

    Art. 7 – La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

    Art. 8 – La Carta garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi a’ casi occorrenti, a patto che esso non calpesti gli ordinamenti del Sovrano.

    Art. 9 – Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii.

    Art. 10 – Possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato in forza di una necessità. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Senza una esplicita legge Sovrana non è permesso a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio dello Stato .

    Art. 11 – I militari di ogni arma non possono esser privati de’ loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

    Art. 12 – In tutte le provincie dello Stato vi sarà una guardia Civica. L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.
    In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia Civica i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per meriti dal Sovrano .

    Art. 13 – Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

    Art. 14 – Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge Sovrana, non escluse le imposizioni comunali.

    Art. 15 – Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge Sovrana.

    Art. 16 – Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

    Le imposizioni indirette possono avere la durata di due anni.

    Art. 17 – Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

    Art. 18 – La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge Sovrana le ordinarie attribuzioni.

    Art. 19 – Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge Sovrana.

    Art. 20 – Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Le petizioni alle camere legislative possono farsi in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

    Art. 21 – La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge Sovrana.

    Art. 22 – I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

    Art. 23 – La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini, muniti di istruzione minima di base, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

    Art. 24 – La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

    In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

    Art. 25 – Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge Sovrana determina: né altre pene possono essere applicate a’ colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi emanate dal Sovrano.

    Art. 26 – La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge Sovrana per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi Sovrane.

    Art 27 – La proprietà letteraria è garentita ed inviolabile entro i limiti e le ordinanze Sovrane .

    Art. 28 – Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge Sovrana autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge Sovrana medesima.

    Art. 29 – Il segreto delle lettere è inviolabile eccezion fatta per comprovati motivi di sicurezza . La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge Sovrana.

    Art. 30 – La stampa sarà limitatamente libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari.

    Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

    La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

    Art. 31 – Il passato, per ciò che riguarda reati minori, rimane coperto d’un velo impenetrabile, la fiducia data farà si che ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni sarà cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato ma preso in considerazione per la sicurezza pubblica e dello Stato.

    Associazione legittimista Italica: La Monarchia Tradizionale applicata al XXI Secolo (Parte 3°): La Carta dello Stato ( Costituzione) (Parte 1°).
    Certo, scrivere nell'AD 2012 una bozza costituzionale in italiano arcaicheggiante ottocentesco rende ancora più surreale questo simpatico siparietto di reenactment del Savoia Cavalleria.
    Preferisco di no.

  7. #7
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Un'altra cosa molto attuale
    Gli Arya seggono ancora al picco dell'avvoltoio.

  8. #8
    de-elmettizzato.
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Citazione Originariamente Scritto da Metternich Visualizza Messaggio
    Pieralvise, è la coerenza di un movimento Monarchico legittimista che si distanzia anni luce dai movimenti pseudo-monarchici contaminati dallo spirito della Rivoluzione. In definitiva , per l'uomo con intelletto sufficiente per capire il buono oggettivo è una reale soluzione al degrado politico e sociale dell'ora presente. Per un cieco indottrinato alla politica Borghese è solo un fastidioso progetto di un regime che impediva il "parassitaggio" di certe classi nei confronti del popolo...
    Mi hai convinto.
    Posso essere io il Re però?
    Preferisco di no.

  9. #9
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    No ma comunque è bello che esistano questi fulminati, io li adoro
    Gli Arya seggono ancora al picco dell'avvoltoio.

  10. #10
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    Predefinito Re: Associazione Legittimistica Italica

    Citazione Originariamente Scritto da Miles Visualizza Messaggio
    Mi hai convinto.
    Posso essere io il Re però?
    Miles io non lo prenderei così per il culo, ma per una ragione banale.
    Oggi come ieri, o si è monarchici in questo modo, o non ha senso.

    Più che altro tenterei, se fossi in loro, di cercare di costruire un discorso attuale su come affrontare un cammino di impegno culturale, storico in questa direzione.
    Ciò che è in discussione non sono le tesi, ma i modi attraverso cui provare a far si che esse abbiano ancora senso.

 

 
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