Che giudizio ne date?


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Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


Contributo interessante:
Storia del fascismo 6a parte-Il fascismo e il mondo economico
di Giorgio Frabetti-
Il fascismo, nei suoi 20 anni di regime, mutò spesso pelle e orientamento economico: fu liberista e produttivista (quasi oltranzista) nei primi tempi con De Stefani, fu sindacale e laburista con l’esperienza bottaiana della Carta del Lavoro e del Corporativismo, fu statalista e dirigista ai tempi della fondazione dell’IRI, senza per altro mai approdare ad una fisionomia definita e senza creare, pure in nome dello “Stato fascista” asset politico-econiomici paragonabili alle grandi potenze europee (Germania in primis). La storia del rapporto fascismo-mondo economico, comunque, è in prima istanza la storia di un modus vivendi oscillante e altalenante, essenzialmente improntato alla “mediazione”, nel quale il Duce giocò, talora, ad assecondare i desideri e le aspirazioni degli industriali, talatra a contrastarli usando il condizionamento ideologico dello “spauracchio comunista” e l’organizzazione delle masse del PNF (essenzialmente i Sindacati). Contrariamente alle opinioni comuniste (Amendola, Longo) che vedono nel Fascismo solo la “testa di legno” del Capitale (specie nel 1926, ai tempi della “quota 90”), nessun ceto economico fu “organico” al fascismo: se il rapporto con gli agrari fu più stretto, per ovvie ragioni legate alla politica fiscale allora essenzialmente daziaria (e comunque la politica agraria fascista frutterà all’Italia l’autosufficienza cerealicola), il rapporto con l’Industria fu molto complesso, articolato e travagliato, con punte di diffidenza e riserbo sia per tutto il biennio 1922-24 (il cd “primo Governo Nazionale”), sia oltre, ovvero negli anni 1925-27. Per il mondo industriale, in particolare, il fascismo era un utilissimo alleato per stabilizzare l’Italia, ma non avrebbe dovuto prendere troppo piede; soprattutto gli Industriali ritenevano di potersi liberare di Mussolini alla prima occasione utile, per tornare al vecchio gioco dei partiti, ritenuto più fluido e funzionale per la loro logica lobbystica . Fu solo, come vedremo, la consumata abilità manovriera di Mussolini (specie sfruttando la pressione dei Sindacati) a stringere sempre più gli Industriali nelle maglie di una rete, costruita su un reticolo indissolubile di comproessi e reciproche concessioni, il regime appunto, dal quale, neanche volendolo, avrebbero potuto uscire facilmente. Poco significativa, comunque, appare la politica economica fascista dei primissimi anni, complemento delle inadempienze dei Governi demo liberali e dei rinvii degli anni precedenti: risanare il bilancio per tutelare i risparmiatori e la lira, ridurre la burocrazia. Una politica che era indilazionabile e che il mondo economico accettò con disciplina. All’indomani delle elezioni politiche del 1924, però, quelle della cd “legge Acerbo”, pur celebrate sotto il fortissimo condizionamento dello squadrismo, proprio nel “triangolo industriale” Torino-Genova-Milano, il “listone” nazionale raggiunse solo il 54% (con un 65% di media nazionale) e, per converso, si registrò una forte affermazione del PSU di Turati e Matteotti: segno delle “riserve” che il Nord sviluppato esprimeva al fascismo (che andava delineandosi come pericolosa diarchia Mussolini-Farinacci) e segno evidente che il Nord stava cercando una “riserva legalitaria” contro le “mattane” squadristiche. Una diffidenza verso il non represso illegalismo fascista che Mussolini coglieva apertamente anche nel fatto che gli Industriali, pur ossequiosi e leali con il Governo, preferissero però risolvere le vertenze sindacali con i sindacati tradizionali (bianchi e rossi che fossero) a scapito di quelli fascisti, per altro ancora deboli organizzativamente e vaghi e velleitari nei loro propositi di “sindcalismo integrale” (che per di più agli industriali facevano ricordare con inquietudine le velleitarie esaltazioni agitatorie dei “sindacalisti rivoluzionari” d’antan). Un problema questo che si trascinerà per anni, anche dopo che i sindacati non fascisti saranno dichiarati fuori legge (e che sarà alla base dello “sbloccamento” della confederazione sindacale fascista del 1927). In un primo tempo, alla vigilia del delitto Matteotti, Mussolini cercò di far fronte a questa potenziale ostilità nei suoi confronti, “imbarcando” i confederali nel Governo. Si è molto discusso sui termini di questa alleanza, che poi a causa del Delitto Matteotti non andò in porto: la ricostruzione più attendibile della vicenda, comunque, la si trova raccontata nelle pagine di Renzo De Felice, il quale ritiene che Mussolini pensasse a coinvolgere nel Governo a titolo di “partecipazione tecnica e personale” il Dirigente CdGL Ludovico d’Aragona. Un’operazione che avrebbe permesso al Duce di cooptare nel fascismo l’ala “tecnica” e pragmatica della CdGL (in mancanza di riferenti sindacali fascisti affidabili), provocandone la rottura con l’ala più politica ed ideologica di Buozzi (intimo del Segretario PSU Matteotti) e soprattutto avrebbe permesso a Mussolini una adeguata “copertura” sul versante dei lavoratori, per giungere a trattare in posizioni di forza con un ceto industriale volubile e riservato. La trattativa non andò in porto, ma Mussolini perseguì ugualmente nel prosieguo del suo governo una simile politica improntata a siffatta logica “mediana” e “pendolare”. Ciò fu particolarmente chiaro nei primi mesi del 1925, quando, in piena svalutazione della lira a causa delle manovre sul franco francese, il ceto industriale reagì molto male alla politica del Ministro De Stefani di introdurre dei balzelli sui titoli azionari (con forte limitazione del loro anonimato, fin lì garantito dai tempi della Marcia su Roma) provocandone nel giugno successivo le dimissioni (complice un passo ufficiale di Confindustria su Mussolini) con la sostituzione di un uomo, Volpi e Belluzzo, di diretta emanazione dell’associazionismo sindacale dell’Industria. In un momento politico difficile, ancora contrassegnato dai postumi del “delitto Matteotti”, il fascismo, mentre si trovava forte e vittorioso rispetto alle organizzazioni politiche popolari (su cui pendevano i provvedimenti successivi al 03 gennaio 1925), si trovava, però, ancora in difficoltà con le èlites. Per controbilanciare una situazione di svantaggio che, alla lunga, avrebbe potuto ridare fiato agli oppositori demoliberali, Mussolini caricò il sindacato fascista di Rossoni, nel quale fino a quel momento aveva nutrito poca fiducia, facendone la principale arma di pressione sugli industriali, per costringerli ad ammorbidirne le pretese e la presa sul Governo. Complice la “testa d’ariete” Rossoni, leader delle Confederazioni sindacali fasciste, si arrivò nel settembre al famoso “patto di Palazzo Vidoni” che segnò uno spartiacque decisivo, perché fissò la prima pietra di quel “sistema di relazioni industriali” che era fin lì mancato al regime fascista: le Associazioni Datorili si impegnavano a riconoscere nei Sindacati fascisti i soli interlocutori legittimi, con ciò esautorando la CdGL e gli altri sindacati antifascisti (rispetto ai quali però Confindustria rifiutò la “messa fuori legge”, chiedendone solo la sopravvivenza come “associazioni di fatto lecite”), ma esautorando di fatto anche la Confederazione Rossoniana, alla quale veniva impedita la costituzione di “fiduciari” di fabbrica, complice l’abolizione delle “commissioni interne” (con conseguente “sradicamento” del sindacalismo fascista dalle fabbriche). Il patto di “Palazzo Vidoni” pose, quindi, le premesse dello “sbloccamento del sindacato fascista” che si realizzò nel 1927, quando, prendendo a pretesto la nuova legge sindacale che escludeva la lotta di classe e dichiarava illecito il vecchio sindacato, fu imposto lo smembramento della Confederazione Sindacale Fascista, con conseguente ridimensionamento del potere del loro leader Edmondo Rossoni. Ridimensionato Rossoni nel programma di una liquidazione del “rassismo” e dell’intransigentismo della “prima ora” (vedi dimissioni di Farinacci dalla Segreteria PNF all’inizio del 1926), si deve anche dire che Mussolini non abbandonò la tattica di “usare” la tematica laburista per far pressione sulla contro-parte industriale, ma anzi (grazie anche all’accorta e intelligente politica di Turati per altro un ex democratico nittiano) fece della tutela delle ragioni del Lavoro la missione principale del PNF. Segni di questa persistente attenzione del regime verso il mondo del lavoro furono la Carta del lavoro del 21-22 aprile 1927: frutto di un defatigante lavoro tra Sindacati e Associazioni Datorili, la Carta enunciava, pur senza forza di legge, ma con straordinaria lungimiranza, i diritti e le garanzie fondamentali dei lavoratori (si parlava di ferie retribuite, di assistenza per la maternità, di assicurazioni contro le infortuni e la disoccupazione con grande anticipo sui tempi). Un atto di grande impegno e spessore che suscitò molta impressione all’estero per il suo carattere “avanzato” e che non mancò di strappare il plauso anche di sindacalisti ex-CGdL (frattanto auto-scioltasi il 04 gennaio 1927). Un atto essenziale, comunque, onde delimitare ulteriormente il “perimetro” delle “relazioni industriali” Stato fascista-Industria, che segnava almeno idealmente il “prezzo virtuale” che il mondo economico avrebbe dovuto pagare al fascismo per la conservazione di non pochi loro privilegi e fissava la “rendita” ideale che i lavoratori si sarebbero dovuti attendere accettando la politica sociale del regime, in luogo del vecchio sindacalismo. Non si creda comunque che il PNF si limitasse a fare solo retorica sul Lavoro per fare poi da “guardia bianca” al capitalismo. Fu grazie all’organizzazione del consenso dei lavoratori che il fascismo riuscì a reggere alla tremenda crisi economica del 1929-34 seguita al crollo delle borse di Wall Street, laddove questa in altri Paesi (Germania e Spagna) la “grande depressione” rinfocolò i Comunisti e diffuse il caos sociale. Nell’impossibilità di riepilogare tutti i passaggi del rapporto fascismo-Sindacati, basterà comunque in questa sede ricordare i colloqui Mussolini-Capoferri (dirigente sindacale di Sesto S. Giovanni, già roccaforte “rossa”) che nei primissimi anni ’30 segnarono lo spartiacque tra una concezione ancora “paternalistico/autoritaria” (ma immatura) del Sindacato e una concezione più dinamica, aperta alle esigenze dei lavoratori la quale, grazie al rilancio dei “fiduciari” di fabbrica, favorì la fioritura del Sindacato fascista e il radicamento nel mondo operaio, riuscendo così ad ottenere al regime un’adesione più spontanea e non solo di comodo (anche permettendo alcune pur limitate forme di democrazia interna). Essenzialmente per questo motivo (e non solo a causa della repressione poliziesca), i Comunisti (la punta più organizzata dell’antifascismo) non riuscirono a cogliere l’occasione per rovesciare il regime, nonostante la congiuntura della “grande crisi” si presentasse sulla carta la più propizia per mettere in seria difficoltà Mussolini. Come anticipato in apertura, però, il fascismo, nonostante le sue pur sue conclamate velleità nazionalistiche, non riuscì mai nell’intento di integrare economia, politica e Stato Sociale in modo analogo ad altri Stati Autoritari come quello bismarkiano o almeno in modo da competere con i potenti asset politico-industrial-militari di Inghilterra e (in parte) Francia, capaci di garantire efficienti “economie di guerra”. Di qui, verranno le approssimazioni e gli errori nella gestione della II guerra mondiale; ma questo risultato era anche inevitabile e conseguente alla politica mussoliniana (anche economica), pur sempre condotta sul filo del compromesso e di un profilo mediatorio abbastanza “basso”, giocato sempre sul filo del reciproco tatticismo e utilitarismo. Un sistema, nel quale le divisioni tra ceti e gruppi socio-economici, lungi dal fondersi in un unico crogiuolo, erano destinate a persistere e a far sentire sulla politica la propria forza inerziale, specie attraverso la burocrazia (la quale negli anni della guerra avrà un ruolo decisivo nel favorire il divorzio tra Mussolini e il sistema economico alla vigilia del 25 luglio 1943). Nel “camaleontismo” economico di Mussolini, certo non mancano momenti “dirigisti”, ma sono tutti momenti episodici che non si legheranno in una politica organica. A complessi motivi di prestigio e di politica economica è legata la politica della cd “quota 90”, ovvero la politica di stabilizzazione forzosa sulla lira nel cambio con la Sterlina per contenere le negative ripercussioni sulla lira delle speculazioni sulla moneta estera (specie il franco). Dal punto di vista prettamente economico, la stabilizzazione a “quota 90” nelle intenzioni del Duce avrebbe dovuto proteggere il valore d’acquisto dei salari e tutelare i risparmiatori. Una politica quest’ultima particolarmente sentita in un periodo in cui erano purtroppo molto frequenti i dissesti e i fallimenti delle banche (tra il 01° luglio 1925 e il 30 giugno 1926, molti istituti bancari minori erano caduti in dissesto!). Non è possibile, qui, scendere nei dettagli, molto tecnici e complessi dell’operazione, basterà riepilogare alcuni tratti essenziali. Nel timore cioè che, non governata, la svalutazione della lira conducesse ad esiti simili a quelli della contemporanea Repubblica di Weimar, Mussolini impresse la stabilizzazione forzosa della lira, assumendo con piena consapevolezza i rischi di un aggravamento delle condizioni della cd “economia reale”, la quale ben presto si trovò (come paventato dal Ministro Volpi) in condizioni svantaggiose nel cambio (complice il perenne deficit della bilancia commerciale dell’Italia), sfociando a sua volta in crisi economica, disoccupazione e calo dei salari (per altro alla vigilia della più fatale crisi del 1929). Ciononostante, attorno alla “quota 90” si creò un clima, se non di consenso, certo di disciplina “patriottica” presso le forze economiche che segnò una netta controtendenza rispetto al tradizionale e feroce lobbysmo politico dell’Industria e della Finanza italiane. La politica della “quota 90” contribuì a conferire enorme prestigio al Duce come “salvatore della lira” e rafforzò enormemente il regime, permettendogli senza eccessivi scossoni la svolta delle leggi eccezionali del 1926 (con le quali le opposizioni furono definitivamente messe fuori legge). Come sempre, però, accade in Mussolini, mancò sempre un disegno di più largo respiro capace di saldare economia nella vita nazionale. In questa ottica va anche analizzata l’istituzione dell’IRI nel 1933. Primo istituto di “intervento statale nell’economia” (creato insieme all’IMI, Istituto Mobiliare Italiano) già accarezzato negli anni 10 da Nitti, l’IRI fu espressione dell’indubbia propensione di Mussolini di applicare all’Industria il motto “tutto nello Stato, niente fuori dallo Stato”, anche in contemporanea con l’esperienze USA di un new deale (nate a loro volta sull’influsso keynesiano) che il Duce seguiva personalmente con grande interesse. Ciononostante, se tramite l’IRI non si realizzò un’integrazione economia-Stato degna di una “grande potenza”, ciò lo si dovette a vari e complessi fattori. Anzitutto, la ispirazione ideologica di Mussolini: favorevole al “corporativismo” nella sua accezione bottaiana di sintesi del vecchio antagonismo di classe nella superiore eticità dello Stato, ma refrattario ai programmi concreti (pure auspicati da Bottai) di programmazione e pianificazione dell’economia. Ancora una volta nelle contraddizioni ideologiche che minarono l’univocità di indirizzo della politica economica fascista troviamo le ambiguità e i “gesuitismi” sui quali si era fondato e aveva prosperato il regime. Pur non rifiutata, la “programmazione dell’economia” era sentita come “rivoluzionaria” e troppo “avanzata”, e tale da rubricarsi in quella “Rivoluzione differita” in cui per Mussolini consisteva la Rivoluzione fascista. Secondo il Duce, cioè, il regime avrebbe solo posto le basi di una Rivoluzione che nel lungo periodo sarebbero state le future generazioni a cogliere, ovvero in un tempo in cui il Duce (suggestionato da Splengher) riteneva sarebbero maturati i presupposti di un generale “rinnovamento di civiltà” di cui l’Italia fascista sarebbe stata l’avanguardia. Evidentemente, però, l’alibi della “Rivoluzione differita”, se non impediva a Mussolini di dare nell’immediato qualche soddisfazione al Corporativismo bottaiano (vedi legge del 1934), contemporaneamente permetteva allo stesso Duce di considerarne le attuali realizzazioni solo sperimentali e non defintive, senza che mai alle Corporazioni fosse riconosciuto quel monopolio nella Direzione della politica economica che finora era sempre stata saldamente nelle mani del Capo del Governo e sulla quale poi si era edificato l’equilibrio e il modus vivendi tra fascismo ed economia fino ad allora. Modus vivendi che, quindi, non mutò dai suoi tratti per cui si era consolidato nel 1925-26, nemmeno dopo la svolta “corporativa” ed interventista dell’IRI e dell’IMI. Nel periodo post Wall Street, pertanto, l’IRI e l’IMI divennero per lo più una camera di compensazione per i “salotti buoni” dell’industria e delle banche, che riuscirono a scaricare sull’IRI oneri per operazioni di investimento e finanziamento che difficilmente avrebbero ottenuto sul libero mercato dopo la profonda crisi finanziaria del 1929. Mancando di organicità il rapporto fascismo-economia, mantenendosi nel regime fascista Politica ed Economia “due rette che non si incontravano mai”, si arrivò al tristissimo spettacolo della guerra, nella quale a cedere fu forse più il “fronte interno” del “fronte esterno” (per altro minato, quest’ultimo, da difficoltà e errori esiziali “a monte”). Invece di produrre concordia, la II guerra mondiale esasperò la latente competitività tra Fascismo ed èlites economiche: anche a causa va detto dell’immaturità di un ceto politico fascista che, ideologizzando la guerra come passaggio per liquidare i residui “fiancheggiatori” produsse divisioni, competizioni, dove era esiziale che si producessero per la tenuta nel fronte interno, come l’Annona (vedi celebre litigio a Palazzo Venezia nel 1941 tra il Segretario PNF Adelchi Serena e il Ministro dell’Agricoltura Tassinari). Ma il vero “25 luglio” tra Fascismo ed industriali lo si registrò nei primi di marzo del 1943, quando l’ondata di scioperi “politici” nelle industrie del Nord Italia certificò senza possibilità di equivoci che i Sindacati fascisti non erano più in grado di mantenere la disciplina dei lavoratori nell’ “economia di guerra”. In questo clima, quindi, tra la ripresa degli scioperi e lo scacco del sindacalismo fascista si consuma l’agonia del regime, che di lì a qualche mese cadrà sotto la scure dello sbarco degli Alleati in Sicilia e del voto del Gran Consiglio.
Storia del fascismo 6a parte-Il fascismo e il mondo economico - Arezzo Polis - Cultura politica, dibattito pubblico.
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"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


Ecco il testo della legge sindacale del 1926, il cui autore fu Alfredo Rocco:
L 03/04/1926 n. 563
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 1926, n. 87.
Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 33, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, all’art. 3, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, all’art. 3, R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, all’art. unico, R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, all’art. 1, R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, all’art. 1, R.D. 24 settembre 1940, n. 1954 e all’art. 7, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. E’ stato successivamente abrogato con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
LEGGE 3 aprile 1926, n. 563 (in Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87) - Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (1).
(1) A norma dell'articolo 2 del D.L.gs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 i contributi sindacali imposti per effetto della presente legge sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo D.L.gs. luogotenenziale 369/1944.
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
Art. 1.
Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:
1/a se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;
2/a che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;
3/a che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.
LEGGE 3 aprile 1926, n. 563 (in Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87) - Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (1).
(1) A norma dell'articolo 2 del D.L.gs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 i contributi sindacali imposti per effetto della presente legge sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo D.L.gs. luogotenenziale 369/1944.
Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo 1
Art. 1.
Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:
1/a se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;
2/a che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;
3/a che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.
Articolo 2
Art. 2.
Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.
Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.
Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
Articolo 3
Art. 3.
Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.
Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.
Articolo 4
Art. 4.
Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella gazzetta ufficiale del Regno.
Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.
Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.
Articolo 5
Art. 5.
Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.
Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.
E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a l. 2000.
Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.
Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.
Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti (1).
(1) A norma dell'articolo 2 del D.L.gs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 i contributi sindacali imposti per effetto del presente articolo sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo D.L.gs. luogotenenziale 369/1944.
Articolo 6
Art. 6.
Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa il diritto di riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.
Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.
Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.
In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.
Articolo 7
Art. 7.
Ogni associazione deve avere un Presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il Presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.
La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con regio decreto su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.
La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.
Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.
Articolo 8
Art. 8.
I presidenti o segretari sono coadiuvati da consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.
Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del Prefetto e alla tutela della giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministro competente.
Il Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, può sciogliere i consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel Presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria o un suo commissario.
Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.
Articolo 9
Art. 9.
Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.
Articolo 10
Art. 10.
I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.
Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.
Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale Prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella gazzetta ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.
I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.
Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia.
Articolo 11
Art. 11.
Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.
Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'Interno, degli Esteri, e delle Colonie.
Articolo 12
Art. 12.
Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.
Ad esse sono applicabili le norme del r. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.
Articolo 13
Art. 13.
Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.
Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del Presidente della corte.
Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del codice di procedura civile.
Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.
L'appello contro le decisioni di tali collegi e commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.
Articolo 14
Art. 14.
Per il funzionamento delle corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un Presidente di sezione e due consiglieri di corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo Presidente con le norme di cui all'articolo seguente.
Per regio decreto, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.
Articolo 15
Art. 15.
Presso ogni corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.
Con decreto reale, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.
Ogni anno il primo Presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.
Articolo 16
Art. 16.
La corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.
La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.
La decisione della corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
Le decisioni della corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del codice di procedura civile.
Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto reale, su proposta del Ministro della Giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del codice di procedura civile.
Articolo 17
Art. 17.
L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contradditorio di un curatore speciale, nominato dal Presidente della corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.
Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.
Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.
Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia; e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella gazzetta ufficiale del Regno.
Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.
Articolo 18
Art. 18.
La serrata e lo sciopero sono vietati.
I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila e centomila.
Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il, lavoro, o lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale.
Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.
Articolo 19
Art. 19.
I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.
Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti codice procedure penale.
I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non interiore a tre anni.
Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila, a centomila oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.
Articolo 20
Art. 20.
I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.
Articolo 21
Art. 21.
Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Articolo 22
Art. 22.
Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento e cinquemila.
I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.
Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro,si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del codice penale sul concorso dei reati e delle pene.
Articolo 23
Art. 23.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Il governo del Re è autorizzato a dare, per regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le dispozioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).