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I ddl in agenda :
Disegno di Legge Haxel
Preambolo
la legge presente, vuole essere una delle soluzioni per poter prevenire in futuro una nuova crisi finanziaria, secondo gli studiosi e gli esperti della politica economica internazionale, le cause della crisi sono dovute alle molteplice operazioni finanziarie, che rendono difficoltose i controlli, ai mancati rapporti tra le banche centrali e le aziende bancarie, al numero esiguo delle agenzie di controllo e alla scarsa capacità di attuare le politiche di prevenzione alla cattiva finanza, tale legge è anche attenta ad alcune critiche delle associazioni dei consumatori e si dimostra aperta ad alcune iniziative volute dalla stessa Banca d'Italia, non ancora attuate
Dispositivo
art. 1)si stabilisce la creazione di tipologie bancarie per i diversi settori economici sul modello cinese
art. 2)Viene svolta l'innalzamento dei limiti al possesso azionario
art. 3)Viene definito un nuovo ruolo degli investitori istituzionali, garantendo strumenti di protezione per le attività finanziarie
art. 4)Viene introdotta la partecipazione degli azionisti alle assemblee
art. 5) E' obbligatorio il Rimborso bancario, garantito dalle associazioni dei consumatori
art. 6) Si stabilisce la formazione di un piano di potenziamento delle attuali funzioni della Consob
art. 7)Viene introdotta la trasformazione della CONSOB in una agenzia di rating
art. 8) viene introdotta la separazione delle tipologie bancarie finanziarie e commerciali, e la separazione delle banche dalle agenzie di assicurazione
art. 9) viene stabilito un tetto di investimento nelle operazioni finanziarie
art. 10) si attua una tassazione al 17,5% sulle attività di trading bancario e imposta di bollo allo 0,10% sui capitali investiti
art. 11) si crea una Banca dati delle entrate e uscite bancarie presso la Banca d'Italia
art. 12) si conferisce la possibilità di intervento del Governatore della Banca d'Italia, in caso di seri rischi finanziari bancari.
art. 13) i tassi di interesse bancari non possono essere stabiliti in modo differente dalla media europea
D.d.l. Olivo sulla regolazione del settore finanziario
Presentazione
Data la natura globalizzata dell'industria finanziaria la presente proposta di legge consiste in raccomandazioni da adottarsi in sede comunitaria e internazionale, essendo la singola iniziativa nazionale inefficace e contraria ai principi del mercato unico. Nel primo articolo sono recepite le fonti normative del diritto del mercato finanziario: intermediari, mercati e altro. Nel secondo articolo è tratteggiato un nuovo sistema di regolazione. Dal terzo al quinto articolo sono proposte regolazioni prudenziali a livello micro, per quanto riguarda vincoli di capitale, incentivi per i management e regole di trasparenza.
Art. 1
Sono recepite
i. Le direttive comunitarie 1985/611, 1988/220, 1989/592, 1993/22, 1995/26, 2000/31, 2000/64, 2001/34, 2001/65, 2001/107, 2001/108, 2002/47, 2002/87, 2002/65, 2001/107, 2003/6, 2003/71, 2003/124, 2003/125, 2004/25, 2004/39, 2004/72, 2004/109, 2005/1, 2006/31, 2006/73, 2007/14, 2007/36;
ii. I regolamenti comunitari 2273/2003, 2006/2004, 1287/2006;
iii. Il d. lgs. 50/1998
iv. I d.m. del ministero dell'economia e delle finanze 329/1997, 485/1997, 468/1998, 470/1998, 219/1999, 472/1999, 228/1999, 139/1999, 143/2000;
v. I provvedimenti della banca d'Italia 04/06/2000, 08/09/2000, 18/07/2001, 31/12/2001, 22/10/2002;
vi. Le deliberazioni della Consob 11522/1998, 11768/1998, 12191/1999, 12636/2000, 14035/2003, 15951/2007.
Art. 2
Si raccomanda un percorso verso la creazione di un sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria, costruito a partire dalle reti di autorità di regolazione esistenti, basato su un approccio di regolamentazione per obiettivi: un'autorità europea per le banche e le assicurazioni, con il compito di vigilanza prudenziale sulle grandi istituzioni transnazionali, e un'autorità europea su titoli e obbligazioni, con il compito di garantire la protezione degli investitori. La BCE avrebbe il compito di garantire la vigilanza prudenziale a livello macro, controllando l'accumulazione di debiti eccessivi e l'inflazione nei prezzi delle attività, con mandato ad agire per bloccare eventuali trend destabilizzanti.
Art. 3
i. Si raccomanda di abbandonare le regole di Basilea II per l'industria bancaria, per sostituirle con un'aliquota fissa calcolata sul totale delle attività, senza eccezione. Il livello massimo di leva finanziaria non dovrebbe superare un tetto di dieci. Inoltre, si dovrebbero imporre vincoli più restrittivi sulle attività di rischio che non appartengono alla normale attività bancaria e, se possibile, sui livelli in eccesso.
ii. Si dispone la non pignorabilità degli strumenti di lavoro.
Art. 4
i. Si raccomanda di incoraggiare il pagamento delle parti variabili collegate al risultato della retribuzione dei ruoli manageriali nell'industria finanziaria in azioni. Si raccomanda il pagamento sotto forma di sconto sul prezzo di mercato delle azioni e solo dopo il materializzarsi di risultati positivi nel medio termine. Si raccomanda che la vendita delle azioni così ottenute sia condizionata a periodi di investimento minimi nell'ordine di 5 anni.
ii. Si raccomanda di incoraggiare cambiamenti organizzativi nell'industria finanziaria, rendendo il controllo e il risk management pienamente indipendenti dai centri di profitto e direttamente responsabili presso il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione.
iii. Si raccomanda l'introduzione di disincentivi regolatori tesi a ridurre la dimensione e la complessità dei conglomerati finanziari con sussidiarie e affiliate a livello transnazionale e a garantire una separazione tra funzioni finanziarie e funzioni commerciali.
Art. 5
i. Si raccomanda di introdurre disincentivi appropriati sui prodotti otc in portafoglio alle banche, e di richiedere una piena divulgazione delle posizioni otc.
ii. Si raccomanda l'eliminazione dei privilegi regolatori delle agenzie di rating.
Art. 6
i. Si raccomanda di incoraggiare la discussione, al livello intergovernativo più elevato, di una normativa internazionale sulla tassazione delle transazioni finanziarie.
ii. Si raccomanda di incoraggiare la conclusione a livello di UE di un accordo sul rientro dei capitali dai paradisi fiscali.
Emendamento al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario Manfr n. 1
Al disegno di legge viene aggiunto l'articolo seguente così formulato:
"Art. [segue numerazione]:
Si favorisce, tramite forme adeguate di incentivazione fiscale e, in caso di elevata sofferenza sul mercato, anche iniziative di prestito forzoso, la riacquisizione di una quota consistente del nostro debito pubblico da parte di investitori privati o istituzionali italiani."
Emendamento al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario Manfr n. 2
Al disegno di legge viene aggiunto l'articolo seguente così formulato:
"Art. [segue numerazione]:
La proprietà del 50%+1 delle quote azionarie della Banca d'Italia viene trasferita allo Stato italiano, mantenendo invariato il resto dello Statuto e salvaguardandone l'autonomia d'azione."
Emendamento C@scista n 1 al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario
Nel disegno di legge viene modificato l'articolo 3 nel seguente modo:
Art. 3
i. Si raccomanda di abbandonare le regole di Basilea II per l'industria bancaria, per sostituirle con un'aliquota fissa calcolata sul totale delle attività, senza eccezione. Il livello massimo di leva finanziaria non dovrebbe superare un tetto di dieci. Inoltre, si dovrebbero imporre vincoli più restrittivi sulle attività di rischio che non appartengono alla normale attività bancaria e, se possibile, sui livelli in eccesso.
ii. Si dispone la non pignorabilità degli strumenti di lavoro e viene sancita Impignorabilità della casa di abitazione e delle suppellettili."
Emendamento Maria Vittoria n.1 al DDL Olivo
Il credito alle famiglie può essere concesso solo escludendo la residenza come garanzia.
La residenza non riguarda infatti solo la proprietà dell'immobile, ma ogni membro della famiglia, compresi ascendenti e discendenti di ogni età: è l'unico punto di riferimento in caso di necessità & nessun individuo deve poterla dare a garanzia per contrarre debiti che priverebbero altre persone di un bene primario come la casa a meno che non ci sia un esplicita autorizzazione di ogni membro adulto del nucleo famigliare."





