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  1. #1
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    Predefinito Sentenze della Corte Costituzionale

    Ex Art.50 della Costituzione
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  2. #2
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale


    La Corte Costituzionale di PIR




    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Daniele Presidente
    Guy Fawkes Giudice
    Francpolitik Giudice relatore

    Ha emesso la seguente

    SENTENZA


    nei confronti del consigliere FrankieD.
    -ricorrente
    Contro

    Il sen. C@scista
    -citato in giudizio
    Sul Ricorso, presentato in data 4.05.2012 dal ricorrente.

    FATTO


    Con ricorso del 4.05.2012, il consigliere FrankieD., avvalendosi dell’art. 54 della Costituzione della Repubblica di PIR, chiedeva alla Corte se fossero legittimi i voti espressi dal sen. on. C@scista durante le fasi di votazione della I Seduta del Senato nelle date del 21 e del 23 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997087 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997084 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002275 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002005), durante la fase di votazione della Commissione Regolamentare del Senato (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3018422 ) e durante la fase di elezione del Vice Presidente del Senato risalente al 30 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3021869). Il ricorrente chiedeva altresì di verificare se il comportamento del Vice Presidente C@scista fosse da considerarsi incostituzionale e reiterato e pertanto passibile di censura costituazionale.

    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 29.05.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 1.06.2012.
    Quindi, era fissata l'udienza di merito per il giorno 2.06.2012.
    Nella suddetta udienza, si costituiva come parte interessata il senatore C@scista citato in giudizio, il quale nominava suo avvocato il sig. Supermario.
    Si costituiva il ricorrente FrankieD., il quale concludeva per l'accoglimento del ricorso.
    Alla suddetta seduta erano ascoltati ancheascoltati anche il sig. Supermario in qualità di legale della difesa, il quale concludeva per il rigetto del ricorso.

    DIRITTO


    Preliminarmente va analizzato l'articolo 68 della Costituzione:

    Originariamente Scritto da Costituzione della Repubblica di PIR
    Art. 68


    Sono incompatibili fra loro le cariche di:
    - Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica;
    - Vice-Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore. Qualora il Vice-Presidente eserciti momentamente i poteri del Presidente, è sospeso per il tempo necessario dalla carica di senatore, se la ricopre;
    - Presidente del Senato e qualsiasi altra carica pubblica eccezion fatta per quella di senatore;
    - Presidente della Commissione Affari Costituzionali e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore;
    - Giudice della Corte Costituzionale, Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale e qualsiasi altra carica pubblica (ma si veda anche l'art. 47).
    - Governatore della Banca Centrale con qualsiasi altra carica pubblica.

    I membri del Governo possono essere senatori.
    La Corte Costituzionale è chiamata a dare un'interpretazione definitiva del testo, al fine di dirimere la questione e ulteriori incomprensioni future. Questa Corte ritiene che sia chiaro come nello spirito dei Padri Costituenti vi fosse l'intento di mantenere ben distinte le funzioni del Presidente, detentore del potere esecutivo, da quelle dei Senatori, depositari del potere legislativo.
    Analizzato l'articolo 31 della Carta Costituzionale

    Originariamente Scritto da Costituzione della Repubblica di PIR
    Art. 31

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo Vice Presidente.
    La Corte non può che prendere atto della sovrapponibilità dei ruoli del Presidente e del suo Vicario, quando quest'ultimo assume ufficialmente le funzioni di Presidente. Ricorre in questo caso, infatti, l'interpretazione estensiva della norma.
    Entrando nel caso specifico, per tanto, a fronte di una dichiarazione ufficiale approntata dal Vice Presidente della Repubblica on. C@scista nelle date del 18 aprile 2012 e del 29 aprile 2012 e visti gli interventi in Senato in occasione della I Seduta del Senato nelle date del 21 e del 23 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997087 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997084 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002275 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002005), della fase di votazione della Commissione Regolamentare del Senato (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3018422 ) e della fase di elezione del Vice Presidente del Senato risalente al 30 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3021869) tutti facenti capo ai periodi espressamente annunciati dallo stesso Presidente Vicario C@scista quali periodi di vacanza dell'ufficio presidenziale e conseguente avocazione allo stesso senatore delle funzioni, la Corte non può che ritenere violato l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica di PIR nel suo senso più intimo.

    Questa Corte ritiene infatti che a norma di legge, il Vice Presidente del Senato avrebbe dovuto, nell'atto dell'insediamento alla carica di Presidente facente funzioni, sospendere le proprie prerogative di senatore al fine di evitare di incorrere in comportamenti incostituzionali.

    La Corte giudica altresì deficitarie le istanze dell'accusa, rappresentata dal consigliere FrankieD., laddove viene richiesta l'attuazione della procedura di infrazione di cui l'art. 32 della Costituzione in merito di censura costituzionale. Non è infatti stata dimostrata l'azione volontaria del senatore nel procedere in azioni contrarie alla Carta Costituzionale. Questa Corte si esprime per tanto per l'assoluzione del senatore dal procedere a misure di infrazione in quanto, dal dibattimento, è emersa con chiarezza l'inesistenza della volontarietà nel commettere gli atti giudicati incostituzionali, prerogativa che questa stessa Assise ritiene imprescindibile al fine di poter sanzionare, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 32, il Presidente della Repubblica Facente Funzioni.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:

    - accoglie il ricorso del consigliere FrankieD., laddove è richiesto un parere dell'Assise sulla legittimità dei voti espressi in occasione della I Seduta del Senato nelle date del 21 e del 23 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997087 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post2997084 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002275 ; http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3002005), della fase di votazione della Commissione Regolamentare del Senato (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3018422 ) e della fase di elezione del Vice Presidente del Senato risalente al 30 aprile 2012 (http://politicainrete.it/forum/il-gi...ml#post3021869). I suffragi espressi dal sen. on. C@scista nelle suddette occasioni sono da ritenersi illegittimi e pertanto questa Corte prescrive che si proceda al riconteggio delle suddette votazioni e alla pubblicazione, ad opera del Presidente del Senato, dei risultati ufficiali definitivi;

    - assolve il Presidente della Repubblica facente funzioni on. C@scista dichiarando di non doversi procedere alla sanzione dello stesso mediante una censura costituzionale, di cui l'art. 32 della Costituzione;

    - dichiara, in via interpretativa, che l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica di PIR, deve essere letto attraverso un'interpretazione estensiva e chiunque eserciti le funzioni relative all'ufficio del Presidente della Repubblica di PIR, debba essere sospeso sino alla scadenza del periodo di sostituzione. Detto periodo è da intendersi come una sequenza cronologica durante l'arco della quale la sospensione dalla carica di senatore vale da un preciso momento sino alla sua scadenza, intendendo date precise fissate dallo stesso Presidente Facente Funzioni.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 13.06.2012

    F.to Daniele Presidente

    F.to Francpolitik Giudice relatore
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  3. #3
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:
    Daniele Presidente
    Francpolitick Giudice
    Guy Fawkes Giudice relatore

    Ha emesso la seguente

    SENTENZA INTERPRETATIVA


    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 26.05.2011, dal ricorrente, sen. C@scista

    FATTO


    Con ricorso del 26.05.2012, il sen. C@scista, chiedeva all’adita Corte di pronunciarsi riguardo alla compatibilità o meno delle cariche di Presidente del Consiglio, o più correttamente di Primo Ministro, e di capogruppo al Senato di PIR
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale in data 20.06.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 22.06.2012.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 23.06.2012.
    Nella suddetta udienza, si costituiva il ricorrente on.le C@scista, come parte interessata. Non vi erano altre costituzioni di parte.
    La causa, quindi, giungeva alla fase decisoria.

    DIRITTO

    La materia delle compatibilità o meno tra eventuali cariche di PIR è materia di cui all’art.68 della Costituzione, il quale riporta un elenco tassativo:

    Art. 68


    Sono incompatibili fra loro le cariche di:
    - Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica;
    - Vice-Presidente di PIR e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore. Qualora il Vice-Presidente eserciti momentaneamente i poteri del Presidente, è sospeso per il tempo necessario dalla carica di senatore, se la ricopre;
    - Presidente del Senato e qualsiasi altra carica pubblica eccezion fatta per quella di senatore;
    - Presidente della Commissione Affari Costituzionali e qualsiasi altra carica pubblica, eccezion fatta eventualmente per quella di senatore;
    - Giudice della Corte Costituzionale, Avvocato Generale, Vice-Avvocato Generale e qualsiasi altra carica pubblica (ma si veda anche l'art. 47).
    - Governatore della Banca Centrale con qualsiasi altra carica pubblica.

    I membri del Governo possono essere senatori.
    La posizione di capogruppo, e del resto lo stesso termine, non appare in questo elenco nessun punto della Costituzione; l’unico riferimento per quanto riguarda la presenza e la funzione dei gruppi senatoriali è l’art. 12:

    Art. 12

    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali. Entro le prime due sedute è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.
    Non sono quindi avanzati in nessun punto della Costituzioni elementi che rendano incompatibili tale posizioni, del resto in effetti quella del capogruppo non è, in forza di quanto sopra riportato, una posizione ufficiale e tantomeno una carica, ma una nomina interna al gruppo stesso, e pertanto priva di riflessi amministrativi.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:
    - dichiara, in via interpretativa, che il regolamento del Senato di PIR, non impedisce che la compatibilità della carica di Primo Ministro e del ruolo di capogruppo al senato.
    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR,

    F.to Daniele, Presidente

    F.to Guy Fawkes, Giudice relatore
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  4. #4
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR



    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Daniele Presidente
    Guy Fawkes Giudice
    Francpolitik Giudice relatore

    ha emesso la seguente

    SENTENZA INTERPRETATIVA

    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 15.06.2012, dal ricorrente, sen. Manfr, Presidente del Senato di PIR

    FATTO

    Con ricorso del 15.06.2012, il sen. Manfr, chiedeva all'adita Corte di pronunciarsi riguardo l'atteggiamento da tenere in fase di conteggio nei confronti delle astensioni e se, in particolar modo, esse debbano rientrare nel computo della maggioranza ai fini dell'approvazione delle delibere dell'Assise del Senato.

    Fissata l'udienza preliminare in data 08.09.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 10.09.2012.

    Quindi era fissata l'udienza di merito con inizio nel giorno 11.09.2012.

    Nella suddetta udienza, si costituiva parte interessata il ricorrente sen. Manfr, affidando la propria parte all'avvocato sen. C@scista. Si costituiva altresì il cittadino Supermario quale parte interessata. Non vi erano altre costituzioni di parte.

    La causa, quindi, giungeva alla fase decisoria.

    DIRITTO

    La questione sollevata dal ricorrente è materia trattata esplicitamente dall'art. 11 della Costituzione della Repubblica di PIR

    Originariamente Scritto da Costituzione della Repubblica di PIR
    Art. 11

    Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute.
    ed pariteticamente ripresa dal Regolamento del Senato di PIR

    Originariamente Scritto da Regolamento del Senato di PIR
    Le sedute del Senato
    [...]

    Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    La posizione di quanti si rechino in aula, e pertanto considerati presenti, che preferiscano astenersi sul tema oggetto della sessione di voto, è chiaramente inclusa da entrambe le fonti di diritto nei presenti. Laddove pertanto viene richiesta sia dalla Costituzione che dal Regolamento del Senato, la maggioranza degli stessi, questa deve essere calcolata, a norma di legge, tra tutti coloro che abbiano espresso il proprio voto, sia esso favorevole, contrario oppure astenuto.

    Pertanto gli astenuti, nelle sessioni di voto, vanno palesemente ad aumentare il quorum necessario a raggiungere la maggioranza dei presenti, dato che hanno ritenuto di manifestare liberamente la propria opinione per mezzo di questa facoltà, concessa dallo stesso Regolamento del Senato.

    PQM

    La Corte Costituzionale di PIR, riunita in Camera di Consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:

    dichiara, in via interpretativa, che la Costituzione della Repubblica di PIR e il Regolamento di PIR considerano appieno gli astenuti nel computo dei presenti, e che questi concorrano alla determinazione del quorum necessario al raggiungimento della maggioranza, di cui l'art. 11 della Costituzione stessa;
    affida alla Presidenza del Senato di PIR, l'onere di ricalcolare, in base alla corretta interpretazione della Carta Costituzionale, tutte le votazioni ove questo criterio non sia stato rispettato.

    Dal Palazzo della Corte Costituzionale di PIR

    F.to Daniele, Presidente

    F.to Francpolitik, Relatore
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  5. #5
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:
    Daniele Presidente
    Francpolitick Giudice
    Guy Fawkes Giudice relatore

    Ha emesso la seguente

    SENTENZA INTERPRETATIVA


    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 05.06.12, dal ricorrente, sen. Juv

    FATTO

    Con ricorso del 05.06.12, il sen. Juv, chiedeva all’adita Corte di pronunciarsi riguardo alla costituzionalità dell' emendamento Manfr n. 2 al Disegno di Legge Olivo sulla regolazione del settore finanziario.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale in data 18.09.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 22.09.2012.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 24.09.2012.
    Nella suddetta udienza, si costituiva il ricorrente on.le Juv, come parte interessata, che provvedeva a nominare suo avvocato l'on. Supermario Non vi erano altre costituzioni di parte. Intervenivano nella discussione gli on. Laico e Cabrazinho.
    La causa, quindi, giungeva alla fase decisoria.

    DIRITTO

    nel corso della discussione sono state poste tre questioni:

    1) Se la violazione da parte di una legge del nostro Senato di una dettame costituzionale della Repubblica Italiana può valere oppure no anche quì su PIR.

    2) Se sono presenti i requisiti richiesti dalla costituzione italiana per procedere con l' esproprio.

    3) Se è giusto oppure no indennizzare chi ha subito l' espropriazione.

    1) La Costituzione di PIR riporta all'Art. 17

    Le leggi mutuate dal sistema legislativo italiano non hanno valore su Politicainrete fino ad una loro ratifica. La loro ratifica può avvenire o per via diretta, attraverso la ratifica dell'intera normativa di cui fanno parte, o per via indiretta, richiamandone anche un solo articolo in un DDL votato e approvato dal parlamento di PoliticaInRete. In caso di ratifica indiretta si applica il principio di estensibilità secondo cui la ratifica di un determinato articolo di legge presuppone automaticamente la ratifica dell'intera normativa di cui fa parte.
    Pur essendosi in più casi ispirate alle leggi ed ordinamenti dello stato italiano, la Costituzione di PIR

    << Nuova Costituzione di PoliticaInRete >>

    non ha mai ratificato, direttamente od indirettamente il testo della Costituzione dello Stato Italiano, anche in un singolo articolo, neppure per quelle parti che non sono trattate nel testo base della legislazione di PIR. Una ratifica di tali articoli sarebbe effettivamente auspicabile, dato che non pochi campi della vita di una società moderna non vengono coperti dall'attuale Costituzione, ma attualmente non ha avuto luogo.
    Pertanto, essendo competente la Corte Costituzionale qui adita esclusivamente a pronunciarsi riguardo alla compatibilità tra la Costituzione di PIR e le leggi emanate, o proposte dagli organi legislativi di PIR, questa Corte si trova incompetente a pronunciarsi su tale quesito

    per quanto riguarda i punti 2 e 3, questa Corte nota che effettivamente gli artt. 42 e 43 della Costituzione Italiana imporrebbero il dovere dello Stato Italiano di risarcire adeguatamente colui il quale venisse privato di beni di sua proprietà a vantaggio dello stato stesso, ma per quanto riportato al punto 1, tale opinione ha solo valore indicativo

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:
    - respinge il ricorso del sen. Juv proposto in data 05.06.12, in quanto la violazione delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana non concerne la Costituzionalità o meno delle leggi o relative modifiche proposte nel Parlamento di PIR
    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR,

    F.to Daniele, Presidente

    F.to Guy Fawkes, Giudice relatore
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  6. #6
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Daniele Presidente
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    ha emesso la seguente

    SENTENZA


    Sul ricorso proposto, in data 5.10.2012, dal ricorrente, sen. Cabraizinho, on. senatore della Repubblica di PIR

    FATTO


    Con ricorso del 5.10.2012, il sen. Cabraizinho, chiedeva all'adita Corte di pronunciarsi riguardo la legittimità dell'atto di istituzione dell'onorificenza “Gran Croce Presidenziale al Merito”, emanato motu proprio dal Presidente di PIR Occidentale, chiedendo altresì, qualora ne fosse stata verificata la validità, il procedimento a censura dell'operato del Capo dello Stato.

    Fissata l'udienza preliminare in data 9.10.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 11.10.2012.

    Quindi era fissata l'udienza di merito con inizio nel giorno 14.10.2012.

    Nella suddetta udienza, si costituiva parte interessata il ricorrente sen. Cabraizinho, affidando la propria parte all'avvocato sen. Laico. Si costituiva altresì il Presidente della Repubblica di PIR Occidentale in sua personale difesa. Non vi erano altre costituzioni di parte.

    La causa, quindi, giungeva alla fase decisoria.

    DIRITTO



    La questione sollevata dal ricorrente è materia trattata esplicitamente dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica di PIR
    Art. 21

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi al Senato.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Nomina il Vice-Presidente quando questo si dimette o decade secondo le norme previste dalla Costituzione.
    Indice i referenda abrogativi e propositivi.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
    La Carta fa preciso riferimento dunque alle modalità di istituzione e di conferimento delle onorificenze, laddove i costituenti hanno ritenuto necessario specificare nello stesso comma del medesimo articolo le due separate fasi.
    La distinzione è dovuta, a parere della Corte, alla volontà esplicita del legislatore di conferire al solo Parlamento il diritto di istituire nuovi riconoscimenti ufficiali.

    Lo stesso articolato presenta tuttavia la facoltà, propria del Capo dello Stato, di emanare decreti aventi valore di legge.

    In questo senso, non si può tuttavia prescindere dalla valutazione nel Diritto dello strumento della legge ordinaria. Questo atto normativo è infatti subordinato alla Costituzione, alle leggi costituzionali e a eventuali leggi organiche, risultando altresì sovraordinato a tutte le altre fonti di diritto, eccezion fatta per gli atti aventi forza di legge, equipollenti alla legge ordinaria.

    È la stessa Carta a presentarci la risposta ad ogni nostro eventuale dubbio, sulla comparabilità di un atto avente valore di legge emanato motu proprio dal Presidente della Repubblica e delle leggi ordinarie approvate dal Parlamento.

    Analizzando l'articolo 15 della Costituzione si evince infatti che

    Art. 15

    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. È altresì competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    L'insieme delle mozioni approvate in Senato, i trattati e gli accordi internazionali e nazionali ratificati e le leggi italiane ratificate costituiscono nel loro insieme il corpus legislativo di PoliticaInRete.
    I disegni di legge redatti dalla Commissione Affari Costituzionali e approvati dal Senato costituiscono nel loro insieme il corpus costituzionale di PoliticaInRete.
    il legislatore è partito dal presupposto di riservare esclusivamente alla competenza del Parlamento i disegni di legge, e quindi le leggi ordinarie, che regolamentano il gioco o che siano inerenti a tutte le attività svolte nell'ambito della vita ludico culturale della Repubblica.

    Per tale ragione non crediamo sussista la tesi secondo la quale possa considerarsi propria del Presidente della Repubblica, e quindi per estensione del potere esecutivo, la legislazione in materia di onorificenze.

    Merita tuttavia una risposta la complessa questione storico culturale, così come politico istituzionale, sollevata dal Presidente Occidentale in materia di Fons Honorum. La tradizione, derivante da una prassi consolidata per anni in tutti i paesi d'Europa così come negli Stati Uniti, sebbene con modalità diverse, è dovuta al passaggio dalla figura Monarchica a quella Presidenziale, nell'ottica della massima rappresentanza e fonte di prestigio di ciascun Paese.

    La Fons Honorum è stata così assegnata ai Capi di Stato per rimpiazzare un potere acquisito dai monarchi a partire dall'età feudale, quando i re divennero gli unici detentori della facoltà di nominare nuove figure a titolo onorifico.

    Questa prassi è stata per l'appunto ripresa con le dovute correzioni dai Paesi occidentali ed è divenuta esclusiva competenza del Presidente della Repubblica di ciascuna nazione.

    Il principio di fondo, tuttavia, non è mai stato ripreso neppure minimamente in nessuna fonte di diritto della Repubblica di PIR e a norma di legge, come si evince dall'art. 17 della Costituzione, al fine di mutuare una norma dell'ordinamento italiano, questa deve essere esplicitamente ratificata.

    Le leggi mutuate dal sistema legislativo italiano non hanno valore su Politicainrete fino ad una loro ratifica. La loro ratifica può avvenire o per via diretta, attraverso la ratifica dell'intera normativa di cui fanno parte, o per via indiretta, richiamandone anche un solo articolo in un DDL votato e approvato dal parlamento di PoliticaInRete. In caso di ratifica indiretta si applica il principio di estensibilità secondo cui la ratifica di un determinato articolo di legge presuppone automaticamente la ratifica dell'intera normativa di cui fa parte.
    A maggior ragione, dato che non si tratta di una legge, tanto meno costituzionale, della Repubblica Italiana, ma di una tradizione divenuta prassi, questa Corte non può accettare il principio proposto dal Presidente della Repubblica, ritenendosi impossibilitata a ratificare una simile tesi.

    Pertanto la Corte Costituzionale si vede, dinanzi all'evidenza delle prove e fatta chiarezza nelle fonti di diritto della Repubblica di PIR, costretta a dichiarare l'atto di istituzione dell'onorificenza “Gran Croce Presidenziale al Merito” come incostituzionale.

    La manifesta contrarietà ai principi della Carta non può inoltre far rimanere questa assemblea cieca dinanzi ai reiterati avvertimenti lanciati da più parti all'attenzione del Presidente della Repubblica.

    Come ampiamente documentato, infatti, alcune figure istituzionali della Repubblica di PIR hanno avvertito il Capo dello Stato Occidentale della palese violazione della Costituzione, facendo pertanto cadere il Presidente della Repubblica in un atteggiamento consciamente contrario alla Carta che Egli stesso dovrebbe garantire.

    Per tali ragioni, e in mancanza di confutazioni a difesa in questo senso, la Corte Costituzionale di PIR ritiene il comportamento del Presidente della Repubblica Occidentale contrario alla Costituzione e passibile di Censura, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della Carta.

    PQM


    La Corte Costituzionale di PIR, riunita in Camera di Consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:
    dichiara incostituzionale e pertanto illegittimo l'atto di istituzione dell'onorificenza “Gran Croce Presidenziale al Merito” emanata motu proprio dal Presidente della Repubblica in data 5 settembre 2012
    sanziona lo stesso Presidente della Repubblica on. Occidentale attraverso Censura, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della Costituzione della Repubblica di PIR

    Dal Palazzo della Corte Costituzionale di PIR

    F.to Daniele, Presidente

    F.to Francpolitik, Relatore
    Ultima modifica di Daniele; 01-11-12 alle 02:37
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  7. #7
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:
    Daniele Presidente
    Francpolitick Giudice
    Guy Fawkes Giudice relatore

    Ha emesso la seguente

    SENTENZA


    Sul ricorso proposto, in data 31.10.12, dal ricorrente, sen. FalcoConservatore

    FATTO

    Con ricorso del 31.10.12, il senatore chiedeva all’adita Corte di dichiarare decaduto il Governo in sede presieduto dal sen. Olivo per violazione dei doveri costituzionali di cui all'art. 40 della Costituzione di PIR.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale in data 01.11.2012, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 03.11.2012.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno medesimo.
    Nella suddetta udienza, si costituivano i sen. ricorrenti FalcoConservatore e C@scista per l'accusa, per la difesa il Sen. Caibrazinho in qualità di avvocato dell'esecutivo, mentre il sen. Massimo Piacere si presentava in qualità di testimone.
    La causa, quindi, giungeva alla fase decisoria.

    DIRITTO

    nel corso della discussione entrambe le parti hanno ammesso palesemente che il Governo in carica ha violato il dettato del primo comma dell'articolo 40 della Costituzione di PIR:

    Art. 40

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.
    La discussione verteva quindi se per il dettato del successivo art. 69 il governo avesse commesso una violazione tale da causarne la decadenza

    Art. 69

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.
    La definizione di doveri d'ufficio è indicata agli artt. 34 e 39 della
    << Nuova Costituzione di PoliticaInRete >>
    e in effetti sono stati compiuti nel lasso di tempo in cui il Consiglio non si è riunito, atti extraconsiliari che indicano come una certa attività ed uso delle prerogative dei membri del governo sia in effetti avvenuta, ridotta ma comunque sufficiente ad evitare una violazione COMPLETA dell'art. 69, ma comunque una violazione è avvenuta, violazione VOLONTARIA in quanto la volontarietà di un'azione o, come in questo caso, di un'omissione consiste nella piena consapevolezza delle conseguenze della decisione di agire o non agire come si è fatto, e dato il dettato della Costituzione e del Regolamento interno

    Regolamento interno del CdM
    Art.4
    Il Consiglio dei Ministri si riunisce obbligatoriamente almeno ogni 30 giorni.
    il Governo ha chiaramente e scientemente omesso ai propri doveri.
    Per quanto riguarda la potestà sanzionatoria di questa Corte, il dettato dell'art. 32 comma 2 è chiaro:

    La Corte Costituzionale, se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Anche se l'art. in questione si riferisce al Presidente di PIR, la lettera della legge, cui ci si è sempre attenuti, conferisce a questa Corte adita la potestà e l'obbligo di agire a tutela delle garanzie costituzonali sanzionado ogni violazione dei medesimi. Potestà che si estende non solo sul Presidente, ma per analogia iuris, su tutte le cariche pubbliche del Governo di PIR.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:
    - respinge il ricorso del sen. FalcoConservatore proposto in data 31.10.12, in quanto la violazione delle norme della Costituzione non è sufficiente a determinare la decadenza del Governo;
    - sanziona con una Censura Costituzionale suddetto Governo per essere venuto meno ai propri doveri di cui agli artt. 40 e 69 della Costituzione di PIR;
    - invita le istituzioni competenti a provvedere al fine di sanare queste situazioni nelle sedi opportune, evitando in tal modo il ripetersi di simili occasioni.
    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR,

    F.to Daniele, Presidente

    F.to Guy Fawkes, Giudice relatore
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

 

 

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