

Ultima modifica di Feliks; 16-07-12 alle 17:34








Queste le disposizioni del Codice Penale in materia:
Art. 600-ter.Pornografia minorile(1)
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.(2)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)
(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2)Commi inseriti ex l. 6/2/2006 n.38
[...]
Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se e’ commesso in danno di minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’ per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta’
Ultima modifica di Giò; 16-07-12 alle 17:44
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


è una circostanza aggravante, non una fattispecie differente.




certo. ce li immaginiamo giornali e vicini di casa a distinguere se l'individuo X è stato incriminato per il 600 quater ma senza aggravante per minori di 14 anni prevista dal 600 sexies
la verità è che si tratta di una accusa infamante, nonostante comunque la legge riconosca la facoltà di fare del sesso (conseziente e non a pagamento) con maggiori di anni 14. si ha quindi l'assurdo di quello che può scopare con una quindicenne ma se le fotografa le tette rischia fino a DODICI anni di galera e 250k di multa. e ti becchi anche l'infamante accusa di pedopornografia (inesistente per la legge ma rilevantissima per la stampa)
Ultima modifica di Feliks; 16-07-12 alle 18:16




beh lì fu un bimbominkia che mise in rete il filmino di una ragazza che scopava col suo ragazzo a poco più di 17 anni....moralmente non c'è paragone con chi fa filmati a sfondo pedopornografico, per quanto la cosa sia stata particolarmente odiosa, come ricordava Feliks.
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).