A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere
concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata
“Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa,
mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il
potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed
imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua
attività,
partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento
ed alla espansione della associazione medesima.
E così ad esempio:
1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice
di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali
agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per
delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio
criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio,
Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli
Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta
organizzazione;
3
4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le
conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
Così rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione in quanto,
tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la
consapevolezza della responsabilità di esso DELL’UTRI a porre in essere
(in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a
vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel
mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 comma quinto c.p., essendo il
numero degli associati superiore a 10.
Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo
della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed
altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982
B ) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p., per avere
concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata
“Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa,
mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il
potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed
imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua
4
attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento
ed alla espansione della associazione medesima.
E così ad esempio:
1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice
di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali
agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per
delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio
criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli
Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano
Giuseppe;
3 . provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta
organizzazione;
4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le
conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.
Così rafforzando la potenzialità criminale dell’organizzazione in quanto,
tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la
consapevolezza della responsabilità di esso DELL’UTRI a porre in essere
(in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a
vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel
mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.
5
Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di
associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività
economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il
profitto di delitti.
Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo
dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre
località, dal 28.9.1982 ad oggi.
CINA’ GAETANO:
C) del delitto di cui all’art. 416 c.p. per avere –
in concorso con
numerose altre persone ed, in particolare, Bontate Stefano, Teresi
Girolamo, Citarda Benedetto, Mangano Vittorio - fatto parte
dell’associazione mafiosa denominata “ Cosa Nostra” o per
risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione,
in numero superiore a 10 persone, e per essersi avvalso della forza
di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro
la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il
patrimonio, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
Con l’aggravante di cui all’art. 416 comma quinto c.p., trattandosi
di associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 comma quinto c.p., essendo
il numero degli associati superiore a 10.
6
In Palermo, Milano ed altrove, sino all’entrata in vigore della
L.13/09/1982 n°646.
D)
associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 112 nr.1 e 416 bis c.p.)
per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui Mangano
Vittorio, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Cancemi Salvatore, Ganci
Raffaele, Riina Salvatore, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovan Battista,
Madonia Francesco - fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “
Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta
associazione, in numero superiore a 5 persone e per essersi avvalso della
forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro
la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il
patrimonio e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nonché
per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata.
Con l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di
attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il
profitto di delitti.
In Palermo, Milano ed altre località in territorio italiano, dall’entrata in
vigore della L. 13/9/1982 nr. 646 ad oggi.