Anni fa, Baffino se ne uscì dicendo che la Lega era una costola della Sinistra.
Ora definire di Sinistra, seppur come costola, un partito razzista e omofobo è una corbelleria che solo un guerrafondaio senza coerenza come D'Alema poteva affermare.
Tuttavia qualcuno ancora pensa che la Lega protegga i lavoratori del Nord.
Ecco la storia della legge 188 contro le dimissioni in bianco.
Legge che avrebbe aiutato molto lavoratori ed invece la maggioranza di servi e delinquenti pdl-lega ha sabotato.
E dopo questo, i ladrocini della classe dirigente legaiola, i disastri economici e sociali dei governi sostenuti dai legaioli...
se qualcuno afferma ancora che la Lega protegge i lavoratori del Nord è solo un demente.
Dimissioni - Wikipedia
Con il termine di "dimissioni in bianco" ci si riferisce alla pratica, illegale, tesa ad obbligare i neoassunti a firmare una lettera di dimissioni priva di data, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Scopo della lettera è quello di allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna indennità, e per qualsiasi motivo, essendo palese l'intento ricattatorio da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore, passato a tempo indeterminato, al termine del periodo di prova, può inviare al datore tramite lettera raccomandata una diffida dall'utilizzare le dimissioni in bianco firmate. La diffida avrebbe in futuro valore legale di prova per questa pratica illegittima. L'onere probatorio grava, infatti, sul lavoratore, che deve dimostrare di essere stato costretto a firmare delle dimissioni, non di sua spontanea volontà.
Il lavoratore può cautelarsi dalle dimissioni in bianco con un'analoga scrittura privata nella quale dichiara che le dimissioni non sono mai corrisposte alla sua reale volontà e sono state sottoscritte dietro pressioni indebite del datore, e per tali motivi rappresentano un atto vessatorio e nullo per forma e sostanza, distinto e privo di efficacia sul contratto di assunzione individuale che resta vigente.
Per porre fine a tale pratica, il Parlamento aveva approvato la Legge del 17 ottobre 2007, n. 188, recante Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera, su disegno di legge del Governo Prodi II che imponeva l'obbligo di redigere le dimissioni su apposito modello informatico, predisposto e reso disponibile da uffici autorizzati.
Dal 5 marzo 2008 secondo quanto disposto dalla legge predetta e dal relativo Decreto attuativo del 21 gennaio 2008, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008), la procedura per le dimissioni andava eseguita obbligatoriamente on line sul sito del Ministero del Lavoro, pena la nullità delle dimissioni. I moduli erano gratuiti, contrassegnati da un codice di identificazione progressiva, ed avevano una durata limitata di quindici giorni. Dovevano essere compilati con gli identificativi del datore di lavoro, del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della forma prescritta o l'uso di un modello "scaduto" comportava la nullità delle dimissioni. Il codice progressivo, la data validata telematicamente, limitata a soli 15 giorni, assicuravano che non si trattasse di atti sottoscritti tempo prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro. Per comunicare le dimissioni, il lavoratore doveva recarsi personalmente presso un intermediario abilitato dal Ministero del Lavoro, che aveva cura di compilare il modulo on line, vidimarlo con marca temporale tale da renderlo non falsificabile o alterabile, che doveva essere quindi consegnato al datore di lavoro. Gli intermediari individuati dalla legge erano:
le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro,
i Centri per l'Impiego,
i Comuni,
i Sindacati e i Patronati.
Per questi ultimi due enti era necessaria apposita convenzione, stipulata col Ministero del lavoro.
Successivamente il Ministero del Lavoro aveva esteso a tutti i lavoratori che intendono presentare le dimissioni volontarie "autonomamente", ovvero senza l'ausilio di uno dei predetti intermediari, la possibilità di registrarsi al Sistema informatico compilando un apposito modulo, ed effettuando le operazioni da soli.
La legge prevedeva che l’obbligo di comunicare le dimissioni attraverso l’utilizzo del predetto modulo ministeriale riguardasse i seguenti soggetti, i quali giuridicamente non erano tutti da considerare "lavoratori":
lavoratori subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile (compresi i dipendenti della Pubblica amministrazione, lavoratori agricoli, le lavoratrici domestiche, ecc.);
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (cosiddetti co.co.co. o co.co.pro.) ai sensi dell'art. 61, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003;
lavoratori con contratti di natura occasionale (cosiddetto mini co.co.co.), ai sensi dell'art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003;
gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ai sensi degli art. 2549 e ss. del codice civile;
i soci di cooperative, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 142/2001.
Nel giugno del 2008 il Governo Berlusconi IV, con Maurizio Sacconi ministro del Welfare, ha abrogato con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, all'art. 39, comma 10, lettera l), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, (conv. nella legge n. 133/2008) la legge n. 188/2007, e quindi l'intera disciplina delle dimissioni on line, con un regresso alla situazione precedente. Pertanto, dal 26 giugno 2008, non è più necessario compilare alcun modulo informatico, ma basteranno le "vecchie" dimissioni, predisposte su qualunque foglio.
La scrittura può essere autenticata e depositata presso un notaio, ovvero inviata con raccomandata A/R al datore e per conoscenza ad almeno un soggetto terzo, in modo da certificare anche il contenuto, oltre all'invio e ricezione della stessa.




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